Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 26 febbraio 2021

Cassazione n. 40318/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/02/2020 della Corte d'appello di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 26 febbraio 2021, la Corte d'appello di Messina ha parzialmente confermato la sentenza del Tribunale di Messina del 25 ottobre 2018, con la quale - per quanto qui rileva - l'imputato odierno ricorrente era stato condannato per il reato di cui all'art. 481 cod. pen., perché, in qualità di tecnico incaricato di redigere una perizia giurata avente ad oggetto il progetto di realizzazione di un fabbricato rurale, presso l'ufficio tecnico del Comune di Taormina, a corredo della comunicazione di inizio lavori, attestava falsamente nella suddetta perizia: che non era dovuto il versamento degli oneri concessori, in quanto la richiedente era conduttore agricolo a titolo principale, circostanza questa non rispondente al vero, rivestendo la stessa la mera qualifica di operaio agricolo giornaliero; la conformità del progetto alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie contenute nel piano regolatore vigente.

La Corte d'appello ha ritenuto insussistente il falso contestato quanto all'attestazione della conformità del progetto alle prescrizioni urbanistiche contenute nel piano regolatore generale vigente e ha rideterminato la pena in diminuzione quanto alla residua condotta, relativa alla falsa attestazione del fatto che la richiedente fosse conduttore agricolo a titolo principale.

2. Avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione.

2.1. Con un primo motivo di doglianza, si deducono l'inosservanza degli artt. 192 e 530, comma 1, cod. proc. pen., 481 cod. pen. e vizi della motivazione, per la mancata considerazione del fatto che, ad apposita domanda posta alla richiedente, questa aveva risposto di essere proprietaria di numerosi terreni con il marito; inoltre era consuetudine dello studio professionale apporre una postilla quanto al calcolo degli oneri e in relazione ad eventuali errori, con la disponibilità a versare le necessarie differenze.

Tale modo di operare escluderebbe il dolo del contestato falso, perché al più l'attestazione circa la qualifica di conduttore agricolo della richiedente era stata in/generata da un equivoco. 2.2.

In secondo luogo, si deducono la violazione l'inosservanza degli artt. 192 e 530, comma 2, cod. proc. pen., 481 cod. pen., nonché i vizi della motivazione, in relazione al mancato proscioglimento dell'imputato, a fronte dell'incertezza del quadro probatorio.

2.3. Con un terzo motivo di doglianza, si lamentano l'erronea applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. e vizi della motivazione in relazione al mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile. 1.1 I primi due motivi di doglianza - che possono essere trattati congiuntamente in quanto riferiti alla prova della responsabilità penale - sono inammissibili per mancanza di specificità.

La difesa non contesta nella sostanza la falsità della perizia circa la qualifica rivestita dalla richiedente, ma si limita a richiamare genericamente una sostanziale incertezza circa tale qualifica, nonché l'apposizione di una postilla alla determinazione degli oneri dovuti, che avrebbe dovuto esonerare l'imputato da responsabilità, consentendo all'amministrazione di rideterminare tali oneri nella misura corretta in caso di eventuali errori.

La ricostruzione difensiva non considera però - come ben evidenziato dalla Corte d'appello - che l'imputato, per la sua qualità di progettista dell'opera e per la natura dell'atto che andava a sottoscrivere (perizia giurata), aveva il dovere di controllare che i presupposti per l'esenzione dal pagamento fossero effettivamente reali.

Del resto, la stessa difesa non sostiene che l'imputato non avesse proceduto alle verifiche, facendo invece riferimento a non meglio precisati equivoci o incomprensioni; mentre la macroscopicità della discrepanza tra l'affermazione contenuta nella perizia giurata e la realtà dei fatti depone a favore della sussistenza del dolo.

Né tale conclusione può essere messa in discussione dall'avvenuta apposizione della postilla di stile richiamata dalla difesa, perché la stessa non riguarda, né potrebbe riguardare la perizia giurata specifico oggetto del falso - la quale ha come scopo il raggiungimento della certezza sullo stato di fatto - ma solo, e in via del tutto generica, il conseguente calcolo degli oneri effettuato nella comunicazione di inizio lavori.

1.2. Il terzo motivo di doglianza è infondato.

La motivazione della sentenza impugnata risulta pienamente sufficiente e giuridicamente corretta, nella parte in cui esclude la particolare tenuia sdel fatto in considerazione del danno "che si poteva procurare all'erario"; circostanza non negata in punto di fatto neanche con il ricorso per cassazione.

Deve infatti rilevarsi che l'art. 131-bis cod. pen. condiziona l'esclusione della punibilità ad un'offesa che sia di particolare tenuità, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo.

La disposizione prende, dunque in considerazione anche il pericolo di danno, presupposto rilevante nei reati contro la fede pubblica che si colleghino - come, nel caso di specie, quello di cui all'art. 481 cod. pen. - alla realizzazione di un indebito risparmio di spesa.

Infatti, il certificato, quale oggetto materiale del reato in esame, si contraddistingue per il carattere riproduttivo e la destinazione probatoria, secondaria e ausiliaria, nel senso che le attestazioni delle quali l'atto è destinato a provare la verità concernono le conclusioni cui il redattore, esercente un servizio di pubblica necessità, è pervenuto alla fine dell'attività tipica della quale il privato è destinato a servirsi; sicché, sul piano dell'efficacia probatoria, il certificato ha la funzione di rendere più agevole la prova di un fatto rilevante al conseguimento dei più vari fini e la sua falsità impedisce tale conseguimento.

2. Il ricorso, per tali motivi, deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/02/2020 della Corte d'appello di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 26 febbraio 2021, la Corte d'appello di Messina ha parzialmente confermato la sentenza del Tribunale di Messina del 25 ottobre 2018, con la quale - per quanto qui rileva - l'imputato odierno ricorrente era stato condannato per il reato di cui all'art. 481 cod. pen., perché, in qualità di tecnico incaricato di redigere una perizia giurata avente ad oggetto il progetto di realizzazione di un fabbricato rurale, presso l'ufficio tecnico del Comune di Taormina, a corredo della comunicazione di inizio lavori, attestava falsamente nella suddetta perizia: che non era dovuto il versamento degli oneri concessori, in quanto la richiedente era conduttore agricolo a titolo principale, circostanza questa non rispondente al vero, rivestendo la stessa la mera qualifica di operaio agricolo giornaliero; la conformità del progetto alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie contenute nel piano regolatore vigente. La Corte d'appello ha ritenuto insussistente il falso contestato quanto all'attestazione della conformità del progetto alle prescrizioni urbanistiche contenute nel piano regolatore generale vigente e ha rideterminato la pena in diminuzione quanto alla residua condotta, relativa alla falsa attestazione del fatto che la richiedente fosse conduttore agricolo a titolo principale. 2. Avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione. 2.1. Con un primo motivo di doglianza, si deducono l'inosservanza degli artt. 192 e 530, comma 1, cod. proc. pen., 481 cod. pen. e vizi della motivazione, per la mancata considerazione del fatto che, ad apposita domanda posta alla richiedente, questa aveva risposto di essere proprietaria di numerosi terreni con il marito; inoltre era consuetudine dello studio professionale apporre una postilla quanto al calcolo degli oneri e in relazione ad eventuali errori, con la disponibilità a versare le necessarie differenze. Tale modo di operare escluderebbe il dolo del contestato falso, perché al più l'attestazione circa la qualifica di conduttore agricolo della richiedente era stata in/generata da un equivoco. 2.2. In secondo luogo, si deducono la violazione l'inosservanza degli artt. 192 e 530, comma 2, cod. proc. pen., 481 cod. pen., nonché i vizi della motivazione, in relazione al mancato proscioglimento dell'imputato, a fronte dell'incertezza del quadro probatorio. 2.3. Con un terzo motivo di doglianza, si lamentano l'erronea applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. e vizi della motivazione in relazione al mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1 I primi due motivi di doglianza - che possono essere trattati congiuntamente in quanto riferiti alla prova della responsabilità penale - sono inammissibili per mancanza di specificità. La difesa non contesta nella sostanza la falsità della perizia circa la qualifica rivestita dalla richiedente, ma si limita a richiamare genericamente una sostanziale incertezza circa tale qualifica, nonché l'apposizione di una postilla alla determinazione degli oneri dovuti, che avrebbe dovuto esonerare l'imputato da responsabilità, consentendo all'amministrazione di rideterminare tali oneri nella misura corretta in caso di eventuali errori. La ricostruzione difensiva non considera però - come ben evidenziato dalla Corte d'appello - che l'imputato, per la sua qualità di progettista dell'opera e per la natura dell'atto che andava a sottoscrivere (perizia giurata), aveva il dovere di controllare che i presupposti per l'esenzione dal pagamento fossero effettivamente reali. Del resto, la stessa difesa non sostiene che l'imputato non avesse proceduto alle verifiche, facendo invece riferimento a non meglio precisati equivoci o incomprensioni; mentre la macroscopicità della discrepanza tra l'affermazione contenuta nella perizia giurata e la realtà dei fatti depone a favore della sussistenza del dolo. Né tale conclusione può essere messa in discussione dall'avvenuta apposizione della postilla di stile richiamata dalla difesa, perché la stessa non riguarda, né potrebbe riguardare la perizia giurata specifico oggetto del falso - la quale ha come scopo il raggiungimento della certezza sullo stato di fatto - ma solo, e in via del tutto generica, il conseguente calcolo degli oneri effettuato nella comunicazione di inizio lavori. 1.2. Il terzo motivo di doglianza è infondato. La motivazione della sentenza impugnata risulta pienamente sufficiente e giuridicamente corretta, nella parte in cui esclude la particolare tenuia sdel fatto in considerazione del danno "che si poteva procurare all'erario"; circostanza non negata in punto di fatto neanche con il ricorso per cassazione. Deve infatti rilevarsi che l'art. 131-bis cod. pen. condiziona l'esclusione della punibilità ad un'offesa che sia di particolare tenuità, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo. La disposizione prende, dunque in considerazione anche il pericolo di danno, presupposto rilevante nei reati contro la fede pubblica che si colleghino - come, nel caso di specie, quello di cui all'art. 481 cod. pen. - alla realizzazione di un indebito risparmio di spesa. Infatti, il certificato, quale oggetto materiale del reato in esame, si contraddistingue per il carattere riproduttivo e la destinazione probatoria, secondaria e ausiliaria, nel senso che le attestazioni delle quali l'atto è destinato a provare la verità concernono le conclusioni cui il redattore, esercente un servizio di pubblica necessità, è pervenuto alla fine dell'attività tipica della quale il privato è destinato a servirsi; sicché, sul piano dell'efficacia probatoria, il certificato ha la funzione di rendere più agevole la prova di un fatto rilevante al conseguimento dei più vari fini e la sua falsità impedisce tale conseguimento. 2. Il ricorso, per tali motivi, deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così de
Sentenza Cassazione n. 40318/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris