CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 11 luglio 1973
Cassazione n. 24393/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 16/11/2021 del TRIB. LIBERTA di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe indicata il Tribunale di Catanzaro, in sede di riesame cautelare, ha confermato il provvedimento del G.I.P. dello stesso Tribunale che ha disposto la misura degli arresti donniciliari nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90 (capo 80) della contestazione provvisoria. 2. Ricorre per cassazione l'indagato, a mezzo del difensore, lamentando (in sintesi, giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.) quanto segue. I) Violazione di legge e vizio motivazionale in ordine alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, stante la manifesta illogicità di quanto affermato dal Tribunale in ordine alle dichiarazioni accusatorie di [OSCURATO:PERSONA], il cui contenuto è stato anche travisato, posto che costui non ha mai riferito di aver ricevuto assiduamente dosi dopanti dall'indagato, bensì solo occasionalmente. II) Violazione di legge per mancata denubricazione del reato contestato in quello meno grave di cui al comma 5 dell'art. 73 cit., trattandosi di cessioni occasionali di eroina per importi risibili non superiori ai 50 euro. II) Insussistenza delle esigenze cautelari, trattandosi di fatti che non dimostrano la frequentazione da parte dell'indagato di piazze di spaccio frequentate da una rete di "pusher", come affermato dal Tribunale. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi dedotti in punto di sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza sono inammissibili, in quanto svolgono essenzialmente censure in fatto, pretendendo dalla Corte di cassazione una rivisitazione completa del compendio indiziario al fine di attribuirgli una diversa valenza fattuale e giuridica. Si deve, invece, qui ribadire che nel nostro sistema processuale la Suprema Corte non è chiamata ad interpretare a sua volta, sulla base delle critiche avanzate in ricorso, il significato delle prove o degli indizi processualmente emersi, al fine di stabilire quale sia la migliore e più affidabile ricostruzione dei fatti penalmente rilevanti. Ciò porrebbe la Cassazione in una posizione equivalente a quella di un giudice di merito superiore o di terza istanza, estranea al ruolo che le è proprio, che è invece quello di una Corte di legittimità chiamata a valutare la correttezza giuridica e motivazionale dei provvedimenti oggetto di ricorso, secondo le direttive delineate dall'art. 606 cod. proc. pen. Si deve, inoltre, rammentare che, in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, il vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, P.M. in proc. Tiana, Rv. 25546001). Sotto questo profilo, l'ordinanza impugnata non presenta vizi logico-giuridici desumibili in sede di legittimità. 2. Invero, le censure del ricorrente cercano principalmente di evidenziare che il Tribunale avrebbe travisato le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva riconosciuto l'indagato quale soggetto che gli forniva "assiduamente" la droga. Si sostiene, per contro, che il Pascuzzi avrebbe riferito di aver ricevuto dall'indagato dosi dopanti solo "occasionalmente" e non assiduamente. Al di là della effettiva rilevanza, ai fini della clelibazione rimessa al Tribunale, di una simile discrepanza, è appena il caso di rilevare che la doglianza non rispetta il principio di autosufficienza, non essendo state riportate né allegate al ricorso le dichiarazioni rese dal Pascuzzi, sicché ciò rende inammissibile il motivo dedotto. 3. Ciò si riflette anche sulla censura che attiene all'invocata riqualificazione del fatto nell'ipotesi meno grave di cui al quinto comma dell'art. 73 d.P.R. 309/90, che presuppone un accertamento di fatto e una valutazione dei dati probatori non consentita nella presente sede di legittimità. 4. Per quanto attiene alle esigenze cautelari, il Tribunale le ha ritenute motivatamente sussistenti, avendo logicamente configurato un rischio concreto e attuale di reiterazione di altri reati, avuto riguardo alla rete di spaccio in cui operava il Bevilacqua e la sua capacità di riorganizzarsi, ove rimesso in libertà, per dedicarsi nuovamente al narcotraffico.Si tratta di elementi su cui il Tribunale ha basato un logico e adeguato percorso motivazionale, teso ad evidenziare la necessità di applicare al prevenuto la misura degli arresti domiciliari, al fine di reciderne i legami con il mondo criminale legato al traffico di stupefacenti. 5. Stante l'inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il