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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 10 settembre 2026

Cassazione n. 33904/2026

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rte d'appello di Napoliudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTOIl ricorso in esame è stato proposto nell’interesse dell’imputato GiuseppeLosco, tramite l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza emessa dalla Corte diappello di Napoli il 6 marzo 2026, ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., concui veniva concordata la pena di un anno e due mesi di reclusione.La sentenza censurata veniva pronunciata ex art. 599-bis cod. proc. pen. aseguito dell’impugnazione della decisione di primo grado, emessa dal Tribunale diTorre Annunziata l’8 novembre 2024.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOOsserva il Collegio che, nel giudizio di appello, le parti hanno raggiunto unaccordo ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., previa rinuncia da partedell'imputato ai motivi che avevano investito il giudizio di responsabilitàformulato nei suoi confronti.Ne discende che il ricorso in esame, incentrato sulla mancata applicazionedella causa di non punibilità e sull’incongrua determinazione della penaconcordata tra le parti processuali deve essere dichiarato inammissibile, essendostato proposto avverso una sentenza pronunciata ai sensi dell’art. 599-bis cod.proc. pen., dopo l’entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, che hareintrodotto nell’ordinamento processuale l’istituto del concordato sui motivi.In questa cornice, nel ribadire l’inammissibilità delle doglianze poste afondamento del ricorso in esame, con cui si censurava la sentenza impugnata, cisi deve limitare a richiamare la giurisprudenza consolidata di questa Corte,secondo cui: «In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso incassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. chededuca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere alconcordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenutodifforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianzerelative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni diproscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alladeterminazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzioneinflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quellaprevista dalla legge» (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv.276102 - 01; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 5, n.15505 del 19/03/2018, Bresciani, Rv. 272853 - 01).La declaratoria di inammissibilità del ricorso deve essere pronunciata senzaformalità, con provvedimento emesso de plano,in base al disposto dell’art. 610,comma 5-bis, cod. proc. pen., così come introdotto dalla legge n. 103 del 2017,in relazione all’art. 591, comma 2, cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 8914 del21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 271333 - 01).Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve esseredichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, alversamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremilaeuro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 10/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALESSANDRO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rte d'appello di Napoliudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTOIl ricorso in esame è stato proposto nell’interesse dell’imputato GiuseppeLosco, tramite l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza emessa dalla Corte diappello di Napoli il 6 marzo 2026, ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., concui veniva concordata la pena di un anno e due mesi di reclusione.La sentenza censurata veniva pronunciata ex art. 599-bis cod. proc. pen. aseguito dell’impugnazione della decisione di primo grado, emessa dal Tribunale diTorre Annunziata l’8 novembre 2024.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOOsserva il Collegio che, nel giudizio di appello, le parti hanno raggiunto unaccordo ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., previa rinuncia da partedell'imputato ai motivi che avevano investito il giudizio di responsabilitàformulato nei suoi confronti.Ne discende che il ricorso in esame, incentrato sulla mancata applicazionedella causa di non punibilità e sull’incongrua determinazione della penaconcordata tra le parti processuali deve essere dichiarato inammissibile, essendostato proposto avverso una sentenza pronunciata ai sensi dell’art. 599-bis cod.proc. pen., dopo l’entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, che hareintrodotto nell’ordinamento processuale l’istituto del concordato sui motivi.In questa cornice, nel ribadire l’inammissibilità delle doglianze poste afondamento del ricorso in esame, con cui si censurava la sentenza impugnata, cisi deve limitare a richiamare la giurisprudenza consolidata di questa Corte,secondo cui: «In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso incassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. chededuca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere alconcordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenutodifforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianzerelative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni diproscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alladeterminazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzioneinflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quellaprevista dalla legge» (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv.276102 - 01; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 5, n.15505 del 19/03/2018, Bresciani, Rv. 272853 - 01).La declaratoria di inammissibilità del ricorso deve essere pronunciata senzaformalità, con provvedimento emesso de plano,in base al disposto dell’art. 610,comma 5-bis, cod. proc. pen., così come introdotto dalla legge n. 103 del 2017,in relazione all’art. 591, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 8914 del21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 271333 - 01).Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve esseredichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, alversamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremilaeuro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 10/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALESSANDRO [OSCURATO:PERSONA]
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