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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 02159/2022

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ORDINANZA sul ricorso 29653/2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.113, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, Viale G. Mazzini n.6, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso; -controricorrente - avverso la sentenza n. 9638/2016 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 13/05/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/06/2021 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Roma, con sentenza n.9638/2016, depositata in data 13/5/2016, - in controversia concernente determinazione di compenso arbitrale spettante a [OSCURATO:PERSONA] quale componente del collegio arbitrale costituito ex art.7 1.300/1970 , in controversia vertente sull' impugnazione di una sanzione disciplinare inflitta da [OSCURATO:SOCIETA] ad un dipendente, - ha «revocato» la decisione di primo grado, del Giudice di Pace di Roma, che aveva ritenuto inammissibile la domanda di pagamento del compenso, proposta dall'arbitro nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA], sul presupposto che il compenso, nell'ipotesi di mancata determinazione ad opera del collegio arbitrale, dovesse essere determinato dal presidente del Tribunale, ex art.810 c.p.c..

Il Tribunale, in riforma, rilevando che la procedura di cui all'art.814, comma 2, c.p.c., concerneva solo la diversa ipotesi di determinazione del compenso operata dal collegio arbitrale e non accettata da uno o più membri del consesso, mentre, nella specie, era insorta una vera e propria controversia, trattandosi di arbitrato irrituale ed essendo stata del tutto omessa la determinazione del compenso del componente del collegio arbitrale, ha determinato il compenso, in C 2.093,11, dovute da Trentalia, obbligata in via solidale, applicando il vigente DM 127/2004, «essendo corretto il computo dei diritti del procuratore e degli onorari di lite».

Avverso la suddetta pronuncia, [OSCURATO:SOCIETA] propone ricorso per cassazione, notificato il 13-16/12/2016, affidato a quattro motivi, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (che resiste con controricorso, notificato il 9- 10/1/2017). [OSCURATO:PERSONA]

1. La ricorrente lamenta: a) con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., dell'art.814 c.p.c e di ogni altra norma in materia di procedimento di liquidazione di compensi a collegi arbitrali, anche irrituali, in particolar modo quelli costituiti ex art.7 1.300/1970, per le impugnazioni di sanzioni disciplinari, rilevandosi che il procedimento ex art.814 c.p.c., con la conseguente devoluzione della determinazione del compenso arbitrale al presidente del Tribunale doveva ritenersi operante e non subordinato alla previa liquidazione effettuata direttamente dagli arbitri; b) con il secondo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., degli artt.412 quater, 814 e 810 c.p.c e di ogni altra norma in materia di determinazione dei compensi dovuti ad arbitri costituiti ex art.7 1.300/1970, per le impugnazioni di sanzioni disciplinari, nella materia del lavoro, cosicché ogni parte, diversa dal Presidente del collegio, viene compensata dalla parte che l'ha nominata e quindi il Ferri, arbitro nominato dal lavoratore, avrebbe dovuto svolgere le domande contro il suo rappresentato ed inoltre nella specie non operava il DM 55/2014 ma il DM 127/2004; c) con il terzo motivo, la violazione e falsa applicazione, excar.360 n. 3 c.p.c., «di ogni norma e principio in materia di parametri relativi al calcolo dei compensi forensi», avendo il Tribunale, senza specifica motivazione, ritenuto «corretto il computo dei diritti di procuratore e degli onorari di lite», elaborato dall'arbitro, senza tener conto delle eccezioni di [OSCURATO:SOCIETA] (in punto di applicazione, essendo il lodo intervenuto nel 2011, del DM 55/2014 e non del DM 127/2004); d) con il quarto motivo, l'omesso esame, ex art.360 n. 5 c.p.c. di fatto decisivo, rappresentato dalle deduzioni, formulate in appello, in ordine al valore indeterminabile della lite ed allo scaglione tariffario applicabile, nonché alle voci dovute per attività effettivamente svolte dall'arbitro.

2. La prima censura è infondata.

Le Sezioni Unite di questa Corte (Cass. 25045/2016) hanno di recente rimeditato il proprio orientamento (Cass.

SU 15586/2009 e Cass.

SU 13620/2012) sull'inammissibilità del ricorso straordinario per cassazione, ex art.111 Cost., in relazione al compenso degli arbitri quale determinato, ex art.814 c.p.c., a seguito di reclamo avverso la decisione del presidente del Tribunale , affermando che «alla luce della compiuta giurisdizionalizzazione dell'arbitrato operata dal d.lgs. n. 40 del 2006, deve ritenersi ammissibile il ricorso straordinario per cassazione avverso l'ordinanza resa dalla corte di appello, in sede di reclamo, contro il provvedimento del presidente del tribunale di determinazione del compenso degli arbitri ex art. 814 c.p.c. come riformato dal d.lgs. citato, atteso che quell'ordinanza ha natura giurisdizionale a tutti gli effetti, ed è caratterizzata dai requisiti di decisorietà e definitività, incidendo sul diritto soggettivo al compenso con efficacia di giudicato senza che ne sia possibile la modifica o revoca attraverso l'esperimento di alcun altro rimedio giurisdizionale».

In motivazione, le Sezioni Unite hanno chiarito che le parti e gli arbitri possono direttamente ricorrere, per la determinazione del compenso degli arbitri, ad un ordinario processo di cognizione o ad un procedimento monitorio, essendo il procedimento speciale previsto dall'art. 814 c.p.c., con rito sommario di cognizione, una via alternativa al processo ordinario e non obbligatoria.

Va inoltre ribadito, avendo il Tribunale affermato che, nella specie, si verte in ipotesi di arbitrato irrituale, l'orientamento prevalente secondo cui il procedimento speciale di liquidazione delle spese e degli onorari degli arbitri, previsto dall'art. 814 cod. proc. civ. per l'arbitrato rituale, non è applicabile, nemmeno in via analogica, all'arbitrato irrituale, in quanto quest'ultimo è sfornito dell'elemento che caratterizza l'arbitrato rituale, ossia l'attitudine a divenire «sentenza» a seguito del deposito del lodo e posto che il compenso dovuto agli arbitri irrituali non si connota come spesa ma come debito «ex mandato», per l'adempimento coattivo del quale è attivabile un ordinario giudizio di cognizione (Cass. 7623/2006; Cass. 4347/1997; Cass. 8735/1997).

3. Il secondo motivo è inammissibile.

Invero, con esso si prospetta una questione di cui non vi è cenno nella sentenza impugnata (vale a dire l'applicazione analogica dell'art.412 quater c.p.c. dettato per gli arbitrati irrituali in materia di lavoro, all'arbitrato ex art.7 1.300/1970, per l'impugnazione di sanzione disciplinare, con conseguente carico del compenso per l'arbitro sulla sola pare che ha provveduto alla nomina, diversamente da quello spettante al Presidente del Collegio, da ripartire per metà ciascuna su entrambe le parti), senza che venga specificato in ricorso in quale momento ed in quale atto la questione era stata posta nel giudizio di merito.

Orbene, ove una determinata questione giuridica - che implichi un accertamento di fatto - non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga detta questione in sede di legittimità ha l'onere, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegarne l'avvenuta deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente vi abbia provveduto, onde dare modo alla Corte di cassazione di controllare «ex actis» la veridicità di tale asserzione prima di esaminare nel merito la questione stessa (Cass., 24/01/2019, n. 2038; Cass., 28/07/2008, n. 20518).

4. Gli ulteriori motivi sono inammissibili.

Il Tribunale ha ritenuto di applicare il regime tariffario di cui al D 127/2004, avendo avuto il giudizio arbitrale «termine » sotto la sua vigenza, considerando la controversia di valore indeterminabile.

La ricorrente deduce di avere eccepito che fosse, in realtà, applicabile non il DM 127/2004 ma il «DM 55/2004», essendo il lodo stato emesso nel maggio 2011.

Ora, anzitutto, la violazione di legge è dedotta (in rubrica) in relazione a tutte le norme sulla liquidazione dei compensi forensi, ma poi, nella sostanza, la ricorrente si duole di un'omessa pronuncia sulla tariffa realmente applicabile; vizio che però non sussiste, per quanto sopra dedotto, perché il Tribunale ha applicato il D.M. n. 127/2004, ritenendolo temporalmente applicabile alla fattispecie, con accertamento in fatto non impugnato ex art. 360, n. 5 c.p.c.

Inoltre, la censura difetta di autosufficienza, non riportando la contestazione che [OSCURATO:SOCIETA] dice di avere proposto avverso l'applicazione del D.M. n. 127/2004, laddove sarebbe stato applicabile il D.M. n. 55/2004.

Ora, in materia di compensi professionali, al DM 127/2004 è seguito il DM 140/2012, in materia di compensi per tutte le professioni vigilate dal Ministro Giustizia e per regolare la materia dei compensi tra professionista e cliente, e poi il «DM 55/2014».

Il quarto motivo è altresì inammissibile.

In ordine al quantum liquidato, la ricorrente si limita a reiterare, riproducendone estratto, il contenuto delle doglianze mosse in sede di costituzione in appello e deduce un vizio di omesso esame, ex art.360 n. 5 c.p.c..

L'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, convertito dalla legge n. 134 del 2012, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, nel cui paradigma non è inquadrabile la censura concernente la omessa valutazione di deduzioni ed allegazioni difensive (Cass., 14/06/2017, n. 14802; Cass., 18/10/2018, n. 26305; Cass., 06/09/2019, n. 22397).

Nella specie, l'omesso esame riguarderebbe l'atto di costituzione in appello, che riproduce la memoria di primo grado.

Inoltre, la doglianza concerne piuttosto una questione di diritto, non l'omesso esame di un fatto.

Non si verte in ipotesi di omesso esame di fatto quanto di violazione di legge, in punto di valore della lite e di rispetto dei parametri minimi e massimi di legge.

5. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso; condanna la ricorrente al rimborso delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi C 2.100,00, a titolo di compensi, oltre C 200,00 per esborsi, nonché al rimborso forfetario delle spese generali, nella misura del 15%, ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il rico

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 29653/2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.113, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, Viale G. Mazzini n.6, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso; -controricorrente - avverso la sentenza n. 9638/2016 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 13/05/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/06/2021 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Roma, con sentenza n.9638/2016, depositata in data 13/5/2016, - in controversia concernente determinazione di compenso arbitrale spettante a [OSCURATO:PERSONA] quale componente del collegio arbitrale costituito ex art.7 1.300/1970 , in controversia vertente sull' impugnazione di una sanzione disciplinare inflitta da [OSCURATO:SOCIETA] ad un dipendente, - ha «revocato» la decisione di primo grado, del Giudice di Pace di Roma, che aveva ritenuto inammissibile la domanda di pagamento del compenso, proposta dall'arbitro nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA], sul presupposto che il compenso, nell'ipotesi di mancata determinazione ad opera del collegio arbitrale, dovesse essere determinato dal presidente del Tribunale, ex art.810 c.p.c.. Il Tribunale, in riforma, rilevando che la procedura di cui all'art.814, comma 2, c.p.c., concerneva solo la diversa ipotesi di determinazione del compenso operata dal collegio arbitrale e non accettata da uno o più membri del consesso, mentre, nella specie, era insorta una vera e propria controversia, trattandosi di arbitrato irrituale ed essendo stata del tutto omessa la determinazione del compenso del componente del collegio arbitrale, ha determinato il compenso, in C 2.093,11, dovute da Trentalia, obbligata in via solidale, applicando il vigente DM 127/2004, «essendo corretto il computo dei diritti del procuratore e degli onorari di lite». Avverso la suddetta pronuncia, [OSCURATO:SOCIETA] propone ricorso per cassazione, notificato il 13-16/12/2016, affidato a quattro motivi, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (che resiste con controricorso, notificato il 9- 10/1/2017). [OSCURATO:PERSONA] 1. La ricorrente lamenta: a) con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., dell'art.814 c.p.c e di ogni altra norma in materia di procedimento di liquidazione di compensi a collegi arbitrali, anche irrituali, in particolar modo quelli costituiti ex art.7 1.300/1970, per le impugnazioni di sanzioni disciplinari, rilevandosi che il procedimento ex art.814 c.p.c., con la conseguente devoluzione della determinazione del compenso arbitrale al presidente del Tribunale doveva ritenersi operante e non subordinato alla previa liquidazione effettuata direttamente dagli arbitri; b) con il secondo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., degli artt.412 quater, 814 e 810 c.p.c e di ogni altra norma in materia di determinazione dei compensi dovuti ad arbitri costituiti ex art.7 1.300/1970, per le impugnazioni di sanzioni disciplinari, nella materia del lavoro, cosicché ogni parte, diversa dal Presidente del collegio, viene compensata dalla parte che l'ha nominata e quindi il Ferri, arbitro nominato dal lavoratore, avrebbe dovuto svolgere le domande contro il suo rappresentato ed inoltre nella specie non operava il DM 55/2014 ma il DM 127/2004; c) con il terzo motivo, la violazione e falsa applicazione, excar.360 n. 3 c.p.c., «di ogni norma e principio in materia di parametri relativi al calcolo dei compensi forensi», avendo il Tribunale, senza specifica motivazione, ritenuto «corretto il computo dei diritti di procuratore e degli onorari di lite», elaborato dall'arbitro, senza tener conto delle eccezioni di [OSCURATO:SOCIETA] (in punto di applicazione, essendo il lodo intervenuto nel 2011, del DM 55/2014 e non del DM 127/2004); d) con il quarto motivo, l'omesso esame, ex art.360 n. 5 c.p.c. di fatto decisivo, rappresentato dalle deduzioni, formulate in appello, in ordine al valore indeterminabile della lite ed allo scaglione tariffario applicabile, nonché alle voci dovute per attività effettivamente svolte dall'arbitro. 2. La prima censura è infondata. Le Sezioni Unite di questa Corte (Cass. 25045/2016) hanno di recente rimeditato il proprio orientamento (Cass. SU 15586/2009 e Cass. SU 13620/2012) sull'inammissibilità del ricorso straordinario per cassazione, ex art.111 Cost., in relazione al compenso degli arbitri quale determinato, ex art.814 c.p.c., a seguito di reclamo avverso la decisione del presidente del Tribunale , affermando che «alla luce della compiuta giurisdizionalizzazione dell'arbitrato operata dal d.lgs. n. 40 del 2006, deve ritenersi ammissibile il ricorso straordinario per cassazione avverso l'ordinanza resa dalla corte di appello, in sede di reclamo, contro il provvedimento del presidente del tribunale di determinazione del compenso degli arbitri ex art. 814 c.p.c. come riformato dal d.lgs. citato, atteso che quell'ordinanza ha natura giurisdizionale a tutti gli effetti, ed è caratterizzata dai requisiti di decisorietà e definitività, incidendo sul diritto soggettivo al compenso con efficacia di giudicato senza che ne sia possibile la modifica o revoca attraverso l'esperimento di alcun altro rimedio giurisdizionale». In motivazione, le Sezioni Unite hanno chiarito che le parti e gli arbitri possono direttamente ricorrere, per la determinazione del compenso degli arbitri, ad un ordinario processo di cognizione o ad un procedimento monitorio, essendo il procedimento speciale previsto dall'art. 814 c.p.c., con rito sommario di cognizione, una via alternativa al processo ordinario e non obbligatoria. Va inoltre ribadito, avendo il Tribunale affermato che, nella specie, si verte in ipotesi di arbitrato irrituale, l'orientamento prevalente secondo cui il procedimento speciale di liquidazione delle spese e degli onorari degli arbitri, previsto dall'art. 814 cod. proc. civ. per l'arbitrato rituale, non è applicabile, nemmeno in via analogica, all'arbitrato irrituale, in quanto quest'ultimo è sfornito dell'elemento che caratterizza l'arbitrato rituale, ossia l'attitudine a divenire «sentenza» a seguito del deposito del lodo e posto che il compenso dovuto agli arbitri irrituali non si connota come spesa ma come debito «ex mandato», per l'adempimento coattivo del quale è attivabile un ordinario giudizio di cognizione (Cass. 7623/2006; Cass. 4347/1997; Cass. 8735/1997). 3. Il secondo motivo è inammissibile. Invero, con esso si prospetta una questione di cui non vi è cenno nella sentenza impugnata (vale a dire l'applicazione analogica dell'art.412 quater c.p.c. dettato per gli arbitrati irrituali in materia di lavoro, all'arbitrato ex art.7 1.300/1970, per l'impugnazione di sanzione disciplinare, con conseguente carico del compenso per l'arbitro sulla sola pare che ha provveduto alla nomina, diversamente da quello spettante al Presidente del Collegio, da ripartire per metà ciascuna su entrambe le parti), senza che venga specificato in ricorso in quale momento ed in quale atto la questione era stata posta nel giudizio di merito. Orbene, ove una determinata questione giuridica - che implichi un accertamento di fatto - non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga detta questione in sede di legittimità ha l'onere, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegarne l'avvenuta deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente vi abbia provveduto, onde dare modo alla Corte di cassazione di controllare «ex actis» la veridicità di tale asserzione prima di esaminare nel merito la questione stessa (Cass., 24/01/2019, n. 2038; Cass., 28/07/2008, n. 20518). 4. Gli ulteriori motivi sono inammissibili. Il Tribunale ha ritenuto di applicare il regime tariffario di cui al D 127/2004, avendo avuto il giudizio arbitrale «termine » sotto la sua vigenza, considerando la controversia di valore indeterminabile. La ricorrente deduce di avere eccepito che fosse, in realtà, applicabile non il DM 127/2004 ma il «DM 55/2004», essendo il lodo stato emesso nel maggio 2011. Ora, anzitutto, la violazione di legge è dedotta (in rubrica) in relazione a tutte le norme sulla liquidazione dei compensi forensi, ma poi, nella sostanza, la ricorrente si duole di un'omessa pronuncia sulla tariffa realmente applicabile; vizio che però non sussiste, per quanto sopra dedotto, perché il Tribunale ha applicato il D.M. n. 127/2004, ritenendolo temporalmente applicabile alla fattispecie, con accertamento in fatto non impugnato ex art. 360, n. 5 c.p.c. Inoltre, la censura difetta di autosufficienza, non riportando la contestazione che [OSCURATO:SOCIETA] dice di avere proposto avverso l'applicazione del D.M. n. 127/2004, laddove sarebbe stato applicabile il D.M. n. 55/2004. Ora, in materia di compensi professionali, al DM 127/2004 è seguito il DM 140/2012, in materia di compensi per tutte le professioni vigilate dal Ministro Giustizia e per regolare la materia dei compensi tra professionista e cliente, e poi il «DM 55/2014». Il quarto motivo è altresì inammissibile. In ordine al quantum liquidato, la ricorrente si limita a reiterare, riproducendone estratto, il contenuto delle doglianze mosse in sede di costituzione in appello e deduce un vizio di omesso esame, ex art.360 n. 5 c.p.c.. L'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, convertito dalla legge n. 134 del 2012, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, nel cui paradigma non è inquadrabile la censura concernente la omessa valutazione di deduzioni ed allegazioni difensive (Cass., 14/06/2017, n. 14802; Cass., 18/10/2018, n. 26305; Cass., 06/09/2019, n. 22397). Nella specie, l'omesso esame riguarderebbe l'atto di costituzione in appello, che riproduce la memoria di primo grado. Inoltre, la doglianza concerne piuttosto una questione di diritto, non l'omesso esame di un fatto. Non si verte in ipotesi di omesso esame di fatto quanto di violazione di legge, in punto di valore della lite e di rispetto dei parametri minimi e massimi di legge. 5. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte respinge il ricorso; condanna la ricorrente al rimborso delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi C 2.100,00, a titolo di compensi, oltre C 200,00 per esborsi, nonché al rimborso forfetario delle spese generali, nella misura del 15%, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il rico