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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 02280/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 11391-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 28, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - resistente - avverso la sentenza n. 6324/11/2019 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2020 n. 11391 sez.

MT - ud. 15-12-2021 -2- Rg 11391/2020 FATTO e DIRITTO Considerato che: La società [OSCURATO:SOCIETA]. ,già [OSCURATO:PERSONA], impugna per cassazione la decisione nr 6324/2019 della CTR del Lazio con la quale è stato accolto l'appello dell'Ufficio avverso la sentenza della CTP di Roma che aveva accolto il ricorso della contribuente avente ad oggetto avvisi di accertamento per Irpef ed Irap per anni di imposta 2009 e 2010 emessi dall'Agenzia delle Entrate in rettifica agli imponibili dichiarati.

Lamenta la contribuente con un unico articolato motivo che la decisione qui impugnata avrebbe violato il combinato disposto degli art 16 comma uno e uno bis,31 commi 1 e 61 del Dlgs nr 546 del 1992 dell'art 160 c.p.c. anche in relazione agli articoli 24 e 111 della Cost per non avere ricevuto benchè ritualmente costituita la comunicazione della fissazione dell'udienza di trattazione prevista dall'ad 31 del Dlgs 546/1992.

Sostiene pertanto che tale omissione non aveva consentito al difensore della contribuente di partecipare ed esporre le proprie difese con conseguente nullità dell'udienza di discussione e della sentenza emessa all'esito' della stessa L'Amministrazione finanziaria si è costituita solo formalmente.

Il motivo è fondato.

A norma del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 31, applicabile anche al giudizio di appello in relazione al richiamo operato dal medesimo decreto, art. 61, la segreteria della Commissione tributaria deve dare comunicazione alle parti costituite della data di trattazione del ricorso almeno trenta giorni liberi prima.

Con riferimento alla data di trattazione decorrono per le parti i termini di decadenza per il deposito di documenti, memorie illustrative e repliche scritte.

Orbene secondo il consolidato indirizzo formatosi nell'ambito della giurisprudenza di questa Corte nell'ambito del giudizio tributario, l'omessa comunicazione alle parti dell'avviso di fissazione dell'udienza di discussione determina la nullità di tutti gli atti successivi e dipendenti del procedimento, nonchè della decisione comunque pronunciata (Cass. n. 21985 del 24/10/2011; n. 23607 del 20/12/2012; n. 11487 del 14/5/2013; n. 1786 del 29/1/2016; n. 18279 del 11/7/2018; n. 27837 del 31/10/2018;2021 nr 18907) senza che la parte sia onerata di indicare quali specifiche deduzioni o argomentazioni difensive avrebbe dovuto rappresentare all'udienza cui non ha partecipato.

Ebbene, dalla verifica degli atti prodotti unitamente al ricorso per cassazione (segnatamente allegato 5) emerge che la comunicazione della fissazione dell'udienza era stata inviata all'indirizzo pec erikagiovanettiordineavvocatiroma.org non rispondente all'indirizzo pec del procuratore costituito.

Deve essere dunque ribadito il principio, secondo cui nel processo tributario, la trattazione dell'appello in pubblica udienza, senza preventivo avviso alla \ parte, costituisce una nullità processuale che travolge, per violazione del diritto di difesa, la sentenza successiva, determinando la retrocessione del processo alla commissione tributaria regionale, ove siano necessari accertamenti di fatto nel merito (vedi Sez. 5, Sentenza n. 27496 /2014).

In conclusione, in accoglimento del ricorso la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla CTR del Lazio, in diversa composizione, cui demanda altresì la regolamentazione delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte, in accoglimento del ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR del Lazio , in diversa composizione, cui demanda altresì la disciplina delle spese di lite.

Roma 15.12.2021 lihamaiquariíì wheigri Ornedi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 11391-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 28, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - resistente - avverso la sentenza n. 6324/11/2019 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 11391 sez. MT - ud. 15-12-2021 -2- Rg 11391/2020 FATTO e DIRITTO Considerato che: La società [OSCURATO:SOCIETA]. ,già [OSCURATO:PERSONA], impugna per cassazione la decisione nr 6324/2019 della CTR del Lazio con la quale è stato accolto l'appello dell'Ufficio avverso la sentenza della CTP di Roma che aveva accolto il ricorso della contribuente avente ad oggetto avvisi di accertamento per Irpef ed Irap per anni di imposta 2009 e 2010 emessi dall'Agenzia delle Entrate in rettifica agli imponibili dichiarati. Lamenta la contribuente con un unico articolato motivo che la decisione qui impugnata avrebbe violato il combinato disposto degli art 16 comma uno e uno bis,31 commi 1 e 61 del Dlgs nr 546 del 1992 dell'art 160 c.p.c. anche in relazione agli articoli 24 e 111 della Cost per non avere ricevuto benchè ritualmente costituita la comunicazione della fissazione dell'udienza di trattazione prevista dall'ad 31 del Dlgs 546/1992. Sostiene pertanto che tale omissione non aveva consentito al difensore della contribuente di partecipare ed esporre le proprie difese con conseguente nullità dell'udienza di discussione e della sentenza emessa all'esito' della stessa L'Amministrazione finanziaria si è costituita solo formalmente. Il motivo è fondato. A norma del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 31, applicabile anche al giudizio di appello in relazione al richiamo operato dal medesimo decreto, art. 61, la segreteria della Commissione tributaria deve dare comunicazione alle parti costituite della data di trattazione del ricorso almeno trenta giorni liberi prima. Con riferimento alla data di trattazione decorrono per le parti i termini di decadenza per il deposito di documenti, memorie illustrative e repliche scritte. Orbene secondo il consolidato indirizzo formatosi nell'ambito della giurisprudenza di questa Corte nell'ambito del giudizio tributario, l'omessa comunicazione alle parti dell'avviso di fissazione dell'udienza di discussione determina la nullità di tutti gli atti successivi e dipendenti del procedimento, nonchè della decisione comunque pronunciata (Cass. n. 21985 del 24/10/2011; n. 23607 del 20/12/2012; n. 11487 del 14/5/2013; n. 1786 del 29/1/2016; n. 18279 del 11/7/2018; n. 27837 del 31/10/2018;2021 nr 18907) senza che la parte sia onerata di indicare quali specifiche deduzioni o argomentazioni difensive avrebbe dovuto rappresentare all'udienza cui non ha partecipato. Ebbene, dalla verifica degli atti prodotti unitamente al ricorso per cassazione (segnatamente allegato 5) emerge che la comunicazione della fissazione dell'udienza era stata inviata all'indirizzo pec erikagiovanettiordineavvocatiroma.org non rispondente all'indirizzo pec del procuratore costituito. Deve essere dunque ribadito il principio, secondo cui nel processo tributario, la trattazione dell'appello in pubblica udienza, senza preventivo avviso alla \ parte, costituisce una nullità processuale che travolge, per violazione del diritto di difesa, la sentenza successiva, determinando la retrocessione del processo alla commissione tributaria regionale, ove siano necessari accertamenti di fatto nel merito (vedi Sez. 5, Sentenza n. 27496 /2014). In conclusione, in accoglimento del ricorso la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla CTR del Lazio, in diversa composizione, cui demanda altresì la regolamentazione delle spese di lite. P.Q.M. La Corte, in accoglimento del ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR del Lazio , in diversa composizione, cui demanda altresì la disciplina delle spese di lite. Roma 15.12.2021 lihamaiquariíì wheigri Ornedi
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