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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 febbraio 2026

Cassazione n. 10347/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/03/2025 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che il primo motivo di ricorso, che contesta nullità della sentenza per difetto di utilizzabilità delle dichiarazioni della persona offesa, è manifestamente infondato poiché dalla motivazione della sentenza impugnata non emerge, contrariamente agli assunti difensivi, che pendesse nei confronti dell'offeso un procedimento penale per reato connesso o collegato, né che questa doglianza sia stata previamente dedotta dal ricorrente; peraltro la sentenza ha confermato la responsabilità valorizzando elementi ulteriori rispetto alle dichiarazioni della persona offesa, idonei ad indicare, al di là di ogni ragionevole dubbio, la responsabilità del ricorrente; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che contesta la mancata riqualificazione della ricettazione in furto ed invoca la conseguente dichiarazione di improcedibilità per difetto di querela, è aspecifico in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; ritenuto che il terzo motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione delle attenuanti generiche in prevalenza, è manifestamente infondato in quanto diretto a contestare il giudizio di bilanciamento invocando una non consentita rivalutazione delle prove poste a sostegno della commisurazione del trattamento sanzionatorio; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 3 febbraio 2026 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/03/2025 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che il primo motivo di ricorso, che contesta nullità della sentenza per difetto di utilizzabilità delle dichiarazioni della persona offesa, è manifestamente infondato poiché dalla motivazione della sentenza impugnata non emerge, contrariamente agli assunti difensivi, che pendesse nei confronti dell'offeso un procedimento penale per reato connesso o collegato, né che questa doglianza sia stata previamente dedotta dal ricorrente; peraltro la sentenza ha confermato la responsabilità valorizzando elementi ulteriori rispetto alle dichiarazioni della persona offesa, idonei ad indicare, al di là di ogni ragionevole dubbio, la responsabilità del ricorrente; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che contesta la mancata riqualificazione della ricettazione in furto ed invoca la conseguente dichiarazione di improcedibilità per difetto di querela, è aspecifico in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; ritenuto che il terzo motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione delle attenuanti generiche in prevalenza, è manifestamente infondato in quanto diretto a contestare il giudizio di bilanciamento invocando una non consentita rivalutazione delle prove poste a sostegno della commisurazione del trattamento sanzionatorio; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 3 febbraio 2026 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 10347/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris