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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 ottobre 2023

Cassazione n. 43873/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2022 del TRIBUNALE di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Premesso che con sentenza del 7/10/2022 il Tribunale di Catania dichiarava [OSCURATO:PERSONA] colpevole delle contravvenzioni di cui agli artt. 64, 65, 71, 72, 95, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e lo condannava alla pena di mille euro di ammenda.

2. Rilevato che propone ricorso per cassazione l'imputato, lamentando il mancato riconoscimento dell'intervenuta prescrizione dei reati e - in punto di responsabilità - contestando la mancata esecuzione di opere in conglomerato cementizio o travature metalliche.

3. Considerato che il ricorso è manifestamente infondato quanto alla seconda censura, perché tesa ad ottenere in questa sede una nuova lettura delle stesse emergenze istruttorie già esaminate dai Giudici di merito, sollecitandone una valutazione in fatto diversa e più favorevole, non consentita alla Corte di legittimità, peraltro con richiamo a risultanze istruttorie neppure allegate al ricorso.

4. Considerato, ancora, che è del tutto infondata anche l'eccezione di prescrizione dei reati, che non tiene conto dei periodi di sospensione maturati nel corso del giudizio, in particolare dal 10/5/2019 al 31/1/2020 e dal 26/11/2021 al 4/3/2022, per un totale di 364 giorni; il termine di prescrizione, dunque, è maturato il 16/2/2023, successivamente alla pronuncia della sentenza.

5. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve esser dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 6 ottobre 2023 Iljnsigliere eslensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2022 del TRIBUNALE di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Premesso che con sentenza del 7/10/2022 il Tribunale di Catania dichiarava [OSCURATO:PERSONA] colpevole delle contravvenzioni di cui agli artt. 64, 65, 71, 72, 95, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e lo condannava alla pena di mille euro di ammenda. 2. Rilevato che propone ricorso per cassazione l'imputato, lamentando il mancato riconoscimento dell'intervenuta prescrizione dei reati e - in punto di responsabilità - contestando la mancata esecuzione di opere in conglomerato cementizio o travature metalliche. 3. Considerato che il ricorso è manifestamente infondato quanto alla seconda censura, perché tesa ad ottenere in questa sede una nuova lettura delle stesse emergenze istruttorie già esaminate dai Giudici di merito, sollecitandone una valutazione in fatto diversa e più favorevole, non consentita alla Corte di legittimità, peraltro con richiamo a risultanze istruttorie neppure allegate al ricorso. 4. Considerato, ancora, che è del tutto infondata anche l'eccezione di prescrizione dei reati, che non tiene conto dei periodi di sospensione maturati nel corso del giudizio, in particolare dal 10/5/2019 al 31/1/2020 e dal 26/11/2021 al 4/3/2022, per un totale di 364 giorni; il termine di prescrizione, dunque, è maturato il 16/2/2023, successivamente alla pronuncia della sentenza. 5. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve esser dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 6 ottobre 2023 Iljnsigliere eslensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 43873/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris