CassazionedecretoSezione L
Cassazione n. 16443/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso 19159-2024, proposto da [OSCURATO:PERSONA] E MINISTERO DELL’INTERNO, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato e domiciliati presso i suoi uffici, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 12 parte ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il loro studio, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 3 controricorrente [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 239 del 2024 della Corte d’appello di Palermo, depositata il 22 marzo 2024 (RG 318/2022), [OSCURATO:PERSONA] è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA] il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.(art. 380-bis, secondo comma, secondo periodo, cod. proc. civ.), dichiarando l’estinzione del giudizio e pronunciando sulle spese, che devono essere poste a carico della parte ricorrente, nella misura -2 - liquidata in dispositivo, alla stregua del valore della controversia e dell’attività processuale svolta, con distrazione a favore dei procuratori antistataridella parte controricorrente; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio e condanna la parte ricorrente a rifondere alla parte controricorrente, con distrazione a favore dei procuratori antistatari, le spese del presente giudizio, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, in Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% e agli accessori di legge.