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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 12875/2026

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Corte d'appello di Palermo;Udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni dell’Avvocatura generale dello Stato, nell’interesse delMinistero dell’Economia e delle Finanze, nel senso dell’inammissibilità o delrigetto del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l’ordinanza indicata in epigrafe la Corte d’appello di Palermo, qualegiudice della riparazione, ha rigettato l’istanza proposta nell’interesse di EmiliaPassarello di un equo indennizzo ai sensi dell’art. 314 cod. proc. pen.Trattasi di richiesta avente a oggetto la riparazione per la limitazione dellalibertà personale patita, in sede cautelare, in forza di ordinanza emessa (anche)per il reato di riciclaggio in concorso con il proprio marito, aggravatodall’agevolazione di associazione mafiosa, per l’acquisto (nel 2010) di unappartamento e, soprattutto, per il pagamento (fino al 2017) delle relative ratedi mutuo mediante i proventi illeciti della citata associazione.Confermata l’ordinanza cautelare con riferimento al riciclaggio, non altrasferimento di valori avente a oggetto il citato immobile perché ritenutoprescritto, la richiedente è stata assolta dal reato di cui all’art. 648 bis cod. pen.per insussistenza del fatto con sentenza di primo grado irrevocabile emessaall’esito di giudizio abbreviato (celebrato solo per il riciclaggio).2.

Avverso l’ordinanza e nell’interesse dell’instante è stato proposto ricorsofondato su un motivo deducente violazione di legge (l’art. 314 cod. proc. pen.) evizio cumulativo di motivazione, di seguito enunciato nei limiti strettamentenecessari alla motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.).2.1.

Nel ritenere accertata la condotta ostativa alla riparazione la Corteterritoriale, non confrontandosi con la sentenza assolutoria, avrebbeerroneamente preso le mosse dall’illecita provenienza della provvista perl’acquisto dell’immobile e, soprattutto, per il pagamento delle rate,riconducendola all’attività del sodalizio mafioso.

Per converso, il giudice penaleavrebbe ritenuto il fatto insussistente proprio in ragione dell’assenza di elementiprobatori circa la provenienza delittuosa del denaro.2.2.

In termini contraddittori oltre che manifestamente illogici i giudici dimerito avrebbero altresì ritenuto gravemente colposa e sinergica rispettoall’intervento cautelare la condotta dell’attuale ricorrente.In particolare, la Corte territoriale avrebbe ritenuto provato l’atto dicompravendita concluso da [OSCURATO:PERSONA] nel 2010, quindi quattro anni primadell’inizio della permanenza del reato presupposto (l’associazione mafiosa), perun importo di 340.000,00 euro, nonostante la percezione di un reddito familiareannuo non superiore a 15.000,00 euro nel periodo di riferimento.

Sarebbero statiritenuti altresì: a) il contestuale mutuo di 250.000,00 euro contratto dall’attualericorrente insieme al proprio marito, da estinguersi in 480 rate mensilidell’importo ciascuna di 1.255,00 euro; b) l’apertura del relativo conto corrente,ove mensilmente venivano accreditate solo le somme per il pagamento delle ratedi mutuo di provenienza non verificabile.In termini altrettanto illogici, oltre che contraddittori, la descritta condottasarebbe stata ritenuta ostativa alla riparazione ancorché valutata in uno con lacontiguità della richiedente con soggetti appartenenti all’associazione mafiosa;sodalizio a cui erano stati attribuiti, in sede cautelare, i proventi reimpiegatinell’acquisto dell’immobile e, soprattutto, nel pagamento delle rate.

Il riferimentosarebbe all’intercettata conversazione a cui il giudice della riparazione avrebbefatto esplicitamente riferimento, intercorsa nel 2016 tra il marito dellarichiedente e il fratello di quest’ultima.

Si tratterebbe di dialogo nel corso delquale gli interlocutori avrebbero fatto riferimento ad attività volte alla percezionedi denaro da imprenditori, da eseguirsi con intimidazione e prevaricazione, nelquale [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe inserita suggerendo estrema cautela al propriofratello e manifestando preoccupazione per l’intervento delle forze dell’ordine.Orbene, in tesi difensiva, la motivazione di cui innanzi si fonderebbe su unassunto, quello appena evidenziato, estremamente generico, soprattutto seposto in relazione a una contestazione di un riciclaggio commesso sei anni prima(con l’acquisto dell’immobile nel 2010).In sintesi, conclude sul punto la ricorrente, «il comportamentoextraprocessuale colposo, per poter negare la riparazione, deve necessariamentepoter essere messo in relazione unicamente con il fatto oggetto del processopresupposto».Parimenti generico sarebbe inoltre il riferimento a un asseritocomportamento successivo all’esecuzione della misura, in ragione della mancataspiegazione alternativa dei contenuti di cui alla conversazione sopra riportata edella consapevolezza esplicitata dalla stessa richiedente della scarsità di risorseeconomiche del proprio nucleo familiare.2.3.

L’ordinanza, infine, non si sarebbe confrontata con il dato, assuntocome dedotto in sede di merito, per cui la misura cautelare sarebbe stataemessa in assenza ab origine dei presupposti di legge e sulla base dei medesimielementi che, diversamente valutati, avrebbero fondato l’assoluzione, conconseguente applicabilità del disposto di cui all’art. 314, comma 2, cod. proc.pen.3.

La sola Avvocatura generale dello Stato ha concluso per iscritto, neitermini di cui in epigrafe, nell’interesse del Ministero dell’Economia e delleCONSIDERATO IN DIRITTO1.

Il ricorso, complessivamente considerato, è infondato.2.

Differentemente da quanto dedotto dalla ricorrente, la Corte territorialenon muove dalla natura illecita dei proventi, che la sentenza assolutoria avrebbeescluso, ma pone alla base dell’accertamento della condotta ostativa gli elementiaccertati in sede penale per poi ritenerli sinergici al provvedimento cautelare,rapportandoli all’intervento dell’Autorità.L’approccio metodologico all’accertamento dell’elemento negativo del dirittoall’equa riparazione, la condotta ostativa, è corretto, tanto nel richiamo aiprincipi governanti la materia quanto nella concreta sussunzione dei fattiaccertati in essi, oltre che retto da motivazione coerente e non manifestamenteillogica (quanto al corretto approccio metodologico si vedano, ex plurimis, Sez.4, n. 30826 del 13/06/2024, Pellizza, la giurisprudenza di legittimità in essarichiamata, tra cui Sez. 4, n. 9910 del 16/01/2024, Valentini, e a essasuccessiva, tra le più recenti Sez. 4, n. 28437 del 20/06/2025, Camara, Rv.288523 – 01, non mass. sul punto; Sez. 4, n. 19432 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Moati).3.

In particolare, evidenziata l’intervenuta assoluzione dell’instante perl’insussistenza del fatto, il giudice della riparazione trae l’accertata condottaostativa dal confronto con la sentenza assolutoria, il cui apparato motivazionale èsintetizzato dallo stesso ricorrente.3.1.

Trattasi di acquisto dell’immobile e, soprattutto, di pagamento dellerelative rate di mutuo fino al 2017 mediante proventi, non tracciabili, nonostantel’indisponibilità dei redditi familiari, dalla stessa ammessa in sede diinterrogatorio, rispetto alle esigenze del mutuo dalla richiedente contratto; iltutto nella consapevolezza delle attività illecite del marito, ritenuta dai giudici dimerito emergente dagli esiti della conversazione di cui all’intercettazione agliSul punto, quanto alla dedotta discrasia temporale tra la data del commessoriciclaggio aggravato (2010-2017) e quella del reato presupposto, l’associazionemafiosa contestata come in permanenza dal 2014, la Corte territoriale,sollecitata dalla richiedente, con motivazione insindacabile in sede di legittimitàin quanto coerente e non manifestamente illogica, evidenzia che l’incolpazionecautelare, poi trasfusa nell’imputazione, ineriva non solo e non tanto all’atto diacquisto dell’immobile (del 2010), quanto alla provvista per il pagamento dellerate fino al 2017.

Parziale discrasia temporale che, difatti, al più avrebbe potutorilevare sul versante penalistico, in termini di limitazione dell’arco temporale dicommissione del reato – qualora accertato –, ma che in concreto non ha influitoin termini di accertamento della condotta ostativa.3.2.

Nel dettaglio, il riferimento è, in particolare all’aver concluso uncontratto di compravendita nel 2010 per un importo di 340.000,00 euro,nonostante un reddito familiare annuo non superiore a 15.000,00 euro nelperiodo di riferimento.

Tale circostanza è stata valutata in uno con altri plurimielementi fattuali ritenuti rilevanti in termini di gravità della colpa ma anche disinergia rispetto all’intervento cautelare.L’iter logico-giuridico dell’ordinanza impugnata, difatti, fa perno sullaconclusione del mutuo di 250.000,00 euro da parte dell’attuale ricorrenteinsieme al proprio marito, funzionale all’acquisto dell’abitazione, da estinguersi in480 rate mensili dell’importo ciascuna di 1.255,00 euro, effettivamente versatefino al 2017, cioè per un importo annuo complessivo superiore al redditofamiliare (come detto, mai superiore a 15.000,00 euro nel periodo diriferimento).

Ne è conseguita l’apertura del conto corrente per la gestione delmutuo ove mensilmente sono state accreditate solo le somme per il pagamentodelle rate di mutuo, di provenienza non verificabile (sul modo di atteggiarsi dellacolpa ai fini della riparazione per ingiusta detenzione in considerazione del rilievodella sua componente oggettiva e della conseguente reazione quale situazione diprevedibile e doveroso intervento dell’Autorità, si veda, ex plurimis: Sez. 4, n.28437 del 20/06/2025, Camara, Rv. 288523 – 01).A ciò si è aggiunto l’aver la richiedente tenuto la descritta condotta nellaconsapevolezza della commissione di attività illecite da parte del marito, eseguitecon intimidazioni proprie del metodo mafioso.

Circostanza ritenuta altresìrilevante in termini di sinergia della condotta gravemente colposa rispettoall’intervento cautelare all’esito di un giudizio ex ante, in quanto inerente a reatoascritto come circostanziato dalla d.c.

«aggravante mafiosa», sul puntoconfermato anche in sede di riesame conclusosi con ordinanza il cui ricorso percassazione è stato rigettato.Sul punto i giudici di merito fanno riferimento all’intercettata conversazionetra il marito della richiedente e il fratello di quest’ultima intercorsa, alla presenzadella stessa attuale ricorrente, nel 2016, quindi in costanza di pagamento dellerate di mutuo.

Il riferimento è alla circostanza per cui nel corso del dialogo sonostati svolti dagli interlocutori riferimenti ad attività volte alla percezione didenaro da imprenditori, mediante intimidazione e prevaricazione, e ciò hasuscitato l’intervento di [OSCURATO:PERSONA] che ha suggerito estrema cautela alproprio fratello, manifestando preoccupazione che lo stesso potesse esserescoperto dalle forze dell’ordine.4.

Alle evidenziate ragioni dell’infondatezza del motivo unico di ricorso siaggiunge l’inammissibilità, sotto plurimi profili, della censura che si appunta sullamancata sussunzione della fattispecie concreta nell’astratta previsione della c.d.«ingiustizia formale», di cui all’art. 314, comma 2, cod. proc. pen.

Essa èarticolata dalla ricorrente in termini di erronea valutazione della condottaostativa, non rilevante nella specie, in tesi difensiva, essendo stata la misuracautelare emessa in assenza ab origine dei presupposti di legge e sulla base deimedesimi elementi che, diversamente valutati, avrebbero fondato l’assoluzione.4.1.

Orbene, al netto dell’assorbente causa d’inammissibilità per novità dellaquestione presupponente valutazioni di fatto, derivante dal non essere statadedotta con la richiesta una ingiustizia formale (come emerge dall’istanza aglivirtù del combinato disposto di cui agli artt. 591, comma 1, lett. c), e 581,comma 1, lett. b), cod. proc. pen.La doglianza si mostra meramente assertiva non indicando gli elementifattuali volti a sorreggerla, con particolare riferimento all’individuazione delladecisione irrevocabile che abbia accertato l’insussistenza ab origine dellecondizioni di applicabilità della misura, ciò anche in considerazione del rigetto delricorso per cassazione proposto avverso l’ordinanza di riesame, confermante lamisura cautelare quanto al riciclaggio, e dell’assenza di riferimenti alla concretarilevanza sul punto della sentenza assolutoria.4.2.

Ferma restando l’evidenziata autonoma ragione d’inammissibilità, lacensura si manifesta infondata laddove sostanzialmente con essa si sostiene lamera sufficienza dell’essere stato il processo definito con le forme del giudizioabbreviato per argomentare la sussistenza di una ipotesi di c.d.

«ingiustiziaformale» e, a fortiori, che l’accertamento dell’insussistenza ab origine dellecondizioni legittimanti l’intervento cautelare sia stato, nella specie, il frutto diuna semplice diversa valutazione dei medesimi elementi fondanti l’ordinanzagenetica (con conseguente irrilevanza dell’accertamento di una condottaostativa).Il ragionamento deduttivo su cui si fonda il preteso (doppio) sillogismoprospettato dalla ricorrente non coglie la differenza dei criteri di giudizio sottesialle decisioni cautelari, rispetto a quelle che tali non sono, e quanto giàevidenziato circa la necessità di una decisione irrevocabile dalla quale risultiaccertata l’insussistenza ab origine delle condizioni legittimanti l’interventocautelare.La mera circostanza per cui il medesimo compendio indiziario fondantel’intervento cautelare sia ritenuto insufficiente per l’affermazione diresponsabilità, nella specie in sede di giudizio abbreviato, non integra, di per sé,un’ipotesi di c.d.

«ingiustizia formale» per assenza sin dall’origine di gravi indizidi colpevolezza e, a fortiori, un’ipotesi di insussistenza ab origine accertataall’esito di una mera diversa valutazione dei medesimi elementi fondantil’intervento cautelare, tale da escludere l’accertamento della condotta ostativa(come chiarito da Sez.

U, n. 32383 del 27/05/2010, D’Ambrosio, Rv. 247663 –01).

È difatti sempre necessario, anche nel caso di definizione del processo congiudizio abbreviato (in ipotesi anche non caratterizzato da attività istruttoria),l’accertamento con decisione penale irrevocabile dell’emissione delprovvedimento cautelare in assenza delle condizioni legittimanti, cioèl’accertamento che gli elementi fondanti il provvedimento cautelare non fosseroin realtà gravemente indizianti ab origine.Il criterio di giudizio che concerne la gravità indiziaria necessaria esufficiente per l’adozione della misura cautelare è difatti diverso dal criterio digiudizio che presuppone la pronuncia di una sentenza di condanna.

Sicché, nelladinamica processuale è fisiologico che la gravità indiziaria sufficiente perl’adozione di una misura cautelare possa rivelarsi insufficiente per l’affermazionedi responsabilità secondo la regola dettata dall’art. 533 cod. proc. pen.

Talefisiologica dinamica processuale, che è il presupposto dell’istituto dellariparazione per ingiusta detenzione, non deve confondersi con l’accertamentodell’insussistenza ab origine dei gravi indizi di colpevolezza invece legittimantil’intervento cautelare (per argomentazioni che fondano sul differente criterio digiudizio in materia cautelare si vedano, quanto alla tematica della riparazioneper l’ingiusta detenzione, Sez. 4, n. 28442 del 03/07/2025, Fiore, non mass. sulpunto; Sez. 4, n. 9625 del 06703/2025, [OSCURATO:PERSONA], non mass. sul punto).5.

In conclusione, al rigetto del ricorso consegue la condanna dellaricorrente al pagamento delle spese processuali.Per converso, non consegue la rifusione delle spese sostenute dal Ministeroresistente.

La memoria depositata nell’interesse del Ministero, a cagione dellasua genericità, non ha difatti fornito alcun contributo alla dialettica processualein quanto priva di eccezioni o deduzioni dirette a paralizzare o ridurre la pretesadel ricorrente nonché di qualsivoglia riferimento specifico ai fatti oggetto delpresente giudizio (sul punto si veda, con riferimento a fattispeciesostanzialmente sovrapponibile alla presente, Sez. 4, n. 28441 del 03/07/2025,Rv. 2885117 – 01, non mass. sul punto; si veda altresì, con argomentazioni che,mutatis mutandis, rilevano anche nella presente fattispecie, Sez.

U, n. 34559 del26/06/2002, RV. 222264 – 01; in merito alle spese sostenute in sede dilegittimità dalla parte civile ma con argomentazioni rilevanti anche nella presentefattispecie si vedano altresì: Sez. 4, n. 14797 del 04/02/2025, Cervellera; Sez.U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, non mass. sul punto; Sez.

U, n. 5466 del28/01/2004, Rv. 226716 – 01, nonché Sez.

U, n. 27727 del 14/12/2023, Rv.286581 – 01, con argomentazioni che, mutatis mutandis, rilevano anche nellapresente fattispecie ancorché in ipotesi caratterizzata da difesa della parte civileeffettuata solo per iscritto in processo di legittimità a trattazione orale).

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.

Nulla per le spese al Ministero resistente.Così deciso il 24 febbraio 2026Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Corte d'appello di Palermo;Udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni dell’Avvocatura generale dello Stato, nell’interesse delMinistero dell’Economia e delle Finanze, nel senso dell’inammissibilità o delrigetto del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe la Corte d’appello di Palermo, qualegiudice della riparazione, ha rigettato l’istanza proposta nell’interesse di EmiliaPassarello di un equo indennizzo ai sensi dell’art. 314 cod. proc. pen.Trattasi di richiesta avente a oggetto la riparazione per la limitazione dellalibertà personale patita, in sede cautelare, in forza di ordinanza emessa (anche)per il reato di riciclaggio in concorso con il proprio marito, aggravatodall’agevolazione di associazione mafiosa, per l’acquisto (nel 2010) di unappartamento e, soprattutto, per il pagamento (fino al 2017) delle relative ratedi mutuo mediante i proventi illeciti della citata associazione.Confermata l’ordinanza cautelare con riferimento al riciclaggio, non altrasferimento di valori avente a oggetto il citato immobile perché ritenutoprescritto, la richiedente è stata assolta dal reato di cui all’art. 648 bis cod. pen.per insussistenza del fatto con sentenza di primo grado irrevocabile emessaall’esito di giudizio abbreviato (celebrato solo per il riciclaggio).2. Avverso l’ordinanza e nell’interesse dell’instante è stato proposto ricorsofondato su un motivo deducente violazione di legge (l’art. 314 cod. proc. pen.) evizio cumulativo di motivazione, di seguito enunciato nei limiti strettamentenecessari alla motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.).2.1. Nel ritenere accertata la condotta ostativa alla riparazione la Corteterritoriale, non confrontandosi con la sentenza assolutoria, avrebbeerroneamente preso le mosse dall’illecita provenienza della provvista perl’acquisto dell’immobile e, soprattutto, per il pagamento delle rate,riconducendola all’attività del sodalizio mafioso. Per converso, il giudice penaleavrebbe ritenuto il fatto insussistente proprio in ragione dell’assenza di elementiprobatori circa la provenienza delittuosa del denaro.2.2. In termini contraddittori oltre che manifestamente illogici i giudici dimerito avrebbero altresì ritenuto gravemente colposa e sinergica rispettoall’intervento cautelare la condotta dell’attuale ricorrente.In particolare, la Corte territoriale avrebbe ritenuto provato l’atto dicompravendita concluso da [OSCURATO:PERSONA] nel 2010, quindi quattro anni primadell’inizio della permanenza del reato presupposto (l’associazione mafiosa), perun importo di 340.000,00 euro, nonostante la percezione di un reddito familiareannuo non superiore a 15.000,00 euro nel periodo di riferimento. Sarebbero statiritenuti altresì: a) il contestuale mutuo di 250.000,00 euro contratto dall’attualericorrente insieme al proprio marito, da estinguersi in 480 rate mensilidell’importo ciascuna di 1.255,00 euro; b) l’apertura del relativo conto corrente,ove mensilmente venivano accreditate solo le somme per il pagamento delle ratedi mutuo di provenienza non verificabile.In termini altrettanto illogici, oltre che contraddittori, la descritta condottasarebbe stata ritenuta ostativa alla riparazione ancorché valutata in uno con lacontiguità della richiedente con soggetti appartenenti all’associazione mafiosa;sodalizio a cui erano stati attribuiti, in sede cautelare, i proventi reimpiegatinell’acquisto dell’immobile e, soprattutto, nel pagamento delle rate. Il riferimentosarebbe all’intercettata conversazione a cui il giudice della riparazione avrebbefatto esplicitamente riferimento, intercorsa nel 2016 tra il marito dellarichiedente e il fratello di quest’ultima. Si tratterebbe di dialogo nel corso delquale gli interlocutori avrebbero fatto riferimento ad attività volte alla percezionedi denaro da imprenditori, da eseguirsi con intimidazione e prevaricazione, nelquale [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe inserita suggerendo estrema cautela al propriofratello e manifestando preoccupazione per l’intervento delle forze dell’ordine.Orbene, in tesi difensiva, la motivazione di cui innanzi si fonderebbe su unassunto, quello appena evidenziato, estremamente generico, soprattutto seposto in relazione a una contestazione di un riciclaggio commesso sei anni prima(con l’acquisto dell’immobile nel 2010).In sintesi, conclude sul punto la ricorrente, «il comportamentoextraprocessuale colposo, per poter negare la riparazione, deve necessariamentepoter essere messo in relazione unicamente con il fatto oggetto del processopresupposto».Parimenti generico sarebbe inoltre il riferimento a un asseritocomportamento successivo all’esecuzione della misura, in ragione della mancataspiegazione alternativa dei contenuti di cui alla conversazione sopra riportata edella consapevolezza esplicitata dalla stessa richiedente della scarsità di risorseeconomiche del proprio nucleo familiare.2.3. L’ordinanza, infine, non si sarebbe confrontata con il dato, assuntocome dedotto in sede di merito, per cui la misura cautelare sarebbe stataemessa in assenza ab origine dei presupposti di legge e sulla base dei medesimielementi che, diversamente valutati, avrebbero fondato l’assoluzione, conconseguente applicabilità del disposto di cui all’art. 314, comma 2, cod. proc.pen.3. La sola Avvocatura generale dello Stato ha concluso per iscritto, neitermini di cui in epigrafe, nell’interesse del Ministero dell’Economia e delleCONSIDERATO IN DIRITTO1. Il ricorso, complessivamente considerato, è infondato.2. Differentemente da quanto dedotto dalla ricorrente, la Corte territorialenon muove dalla natura illecita dei proventi, che la sentenza assolutoria avrebbeescluso, ma pone alla base dell’accertamento della condotta ostativa gli elementiaccertati in sede penale per poi ritenerli sinergici al provvedimento cautelare,rapportandoli all’intervento dell’Autorità.L’approccio metodologico all’accertamento dell’elemento negativo del dirittoall’equa riparazione, la condotta ostativa, è corretto, tanto nel richiamo aiprincipi governanti la materia quanto nella concreta sussunzione dei fattiaccertati in essi, oltre che retto da motivazione coerente e non manifestamenteillogica (quanto al corretto approccio metodologico si vedano, ex plurimis, Sez.4, n. 30826 del 13/06/2024, Pellizza, la giurisprudenza di legittimità in essarichiamata, tra cui Sez. 4, n. 9910 del 16/01/2024, Valentini, e a essasuccessiva, tra le più recenti Sez. 4, n. 28437 del 20/06/2025, Camara, Rv.288523 – 01, non mass. sul punto; Sez. 4, n. 19432 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Moati).3. In particolare, evidenziata l’intervenuta assoluzione dell’instante perl’insussistenza del fatto, il giudice della riparazione trae l’accertata condottaostativa dal confronto con la sentenza assolutoria, il cui apparato motivazionale èsintetizzato dallo stesso ricorrente.3.1. Trattasi di acquisto dell’immobile e, soprattutto, di pagamento dellerelative rate di mutuo fino al 2017 mediante proventi, non tracciabili, nonostantel’indisponibilità dei redditi familiari, dalla stessa ammessa in sede diinterrogatorio, rispetto alle esigenze del mutuo dalla richiedente contratto; iltutto nella consapevolezza delle attività illecite del marito, ritenuta dai giudici dimerito emergente dagli esiti della conversazione di cui all’intercettazione agliSul punto, quanto alla dedotta discrasia temporale tra la data del commessoriciclaggio aggravato (2010-2017) e quella del reato presupposto, l’associazionemafiosa contestata come in permanenza dal 2014, la Corte territoriale,sollecitata dalla richiedente, con motivazione insindacabile in sede di legittimitàin quanto coerente e non manifestamente illogica, evidenzia che l’incolpazionecautelare, poi trasfusa nell’imputazione, ineriva non solo e non tanto all’atto diacquisto dell’immobile (del 2010), quanto alla provvista per il pagamento dellerate fino al 2017. Parziale discrasia temporale che, difatti, al più avrebbe potutorilevare sul versante penalistico, in termini di limitazione dell’arco temporale dicommissione del reato – qualora accertato –, ma che in concreto non ha influitoin termini di accertamento della condotta ostativa.3.2. Nel dettaglio, il riferimento è, in particolare all’aver concluso uncontratto di compravendita nel 2010 per un importo di 340.000,00 euro,nonostante un reddito familiare annuo non superiore a 15.000,00 euro nelperiodo di riferimento. Tale circostanza è stata valutata in uno con altri plurimielementi fattuali ritenuti rilevanti in termini di gravità della colpa ma anche disinergia rispetto all’intervento cautelare.L’iter logico-giuridico dell’ordinanza impugnata, difatti, fa perno sullaconclusione del mutuo di 250.000,00 euro da parte dell’attuale ricorrenteinsieme al proprio marito, funzionale all’acquisto dell’abitazione, da estinguersi in480 rate mensili dell’importo ciascuna di 1.255,00 euro, effettivamente versatefino al 2017, cioè per un importo annuo complessivo superiore al redditofamiliare (come detto, mai superiore a 15.000,00 euro nel periodo diriferimento). Ne è conseguita l’apertura del conto corrente per la gestione delmutuo ove mensilmente sono state accreditate solo le somme per il pagamentodelle rate di mutuo, di provenienza non verificabile (sul modo di atteggiarsi dellacolpa ai fini della riparazione per ingiusta detenzione in considerazione del rilievodella sua componente oggettiva e della conseguente reazione quale situazione diprevedibile e doveroso intervento dell’Autorità, si veda, ex plurimis: Sez. 4, n.28437 del 20/06/2025, Camara, Rv. 288523 – 01).A ciò si è aggiunto l’aver la richiedente tenuto la descritta condotta nellaconsapevolezza della commissione di attività illecite da parte del marito, eseguitecon intimidazioni proprie del metodo mafioso. Circostanza ritenuta altresìrilevante in termini di sinergia della condotta gravemente colposa rispettoall’intervento cautelare all’esito di un giudizio ex ante, in quanto inerente a reatoascritto come circostanziato dalla d.c. «aggravante mafiosa», sul puntoconfermato anche in sede di riesame conclusosi con ordinanza il cui ricorso percassazione è stato rigettato.Sul punto i giudici di merito fanno riferimento all’intercettata conversazionetra il marito della richiedente e il fratello di quest’ultima intercorsa, alla presenzadella stessa attuale ricorrente, nel 2016, quindi in costanza di pagamento dellerate di mutuo. Il riferimento è alla circostanza per cui nel corso del dialogo sonostati svolti dagli interlocutori riferimenti ad attività volte alla percezione didenaro da imprenditori, mediante intimidazione e prevaricazione, e ciò hasuscitato l’intervento di [OSCURATO:PERSONA] che ha suggerito estrema cautela alproprio fratello, manifestando preoccupazione che lo stesso potesse esserescoperto dalle forze dell’ordine.4. Alle evidenziate ragioni dell’infondatezza del motivo unico di ricorso siaggiunge l’inammissibilità, sotto plurimi profili, della censura che si appunta sullamancata sussunzione della fattispecie concreta nell’astratta previsione della c.d.«ingiustizia formale», di cui all’art. 314, comma 2, cod. proc. pen. Essa èarticolata dalla ricorrente in termini di erronea valutazione della condottaostativa, non rilevante nella specie, in tesi difensiva, essendo stata la misuracautelare emessa in assenza ab origine dei presupposti di legge e sulla base deimedesimi elementi che, diversamente valutati, avrebbero fondato l’assoluzione.4.1. Orbene, al netto dell’assorbente causa d’inammissibilità per novità dellaquestione presupponente valutazioni di fatto, derivante dal non essere statadedotta con la richiesta una ingiustizia formale (come emerge dall’istanza aglivirtù del combinato disposto di cui agli artt. 591, comma 1, lett. c), e 581,comma 1, lett. b), cod. proc. pen.La doglianza si mostra meramente assertiva non indicando gli elementifattuali volti a sorreggerla, con particolare riferimento all’individuazione delladecisione irrevocabile che abbia accertato l’insussistenza ab origine dellecondizioni di applicabilità della misura, ciò anche in considerazione del rigetto delricorso per cassazione proposto avverso l’ordinanza di riesame, confermante lamisura cautelare quanto al riciclaggio, e dell’assenza di riferimenti alla concretarilevanza sul punto della sentenza assolutoria.4.2. Ferma restando l’evidenziata autonoma ragione d’inammissibilità, lacensura si manifesta infondata laddove sostanzialmente con essa si sostiene lamera sufficienza dell’essere stato il processo definito con le forme del giudizioabbreviato per argomentare la sussistenza di una ipotesi di c.d. «ingiustiziaformale» e, a fortiori, che l’accertamento dell’insussistenza ab origine dellecondizioni legittimanti l’intervento cautelare sia stato, nella specie, il frutto diuna semplice diversa valutazione dei medesimi elementi fondanti l’ordinanzagenetica (con conseguente irrilevanza dell’accertamento di una condottaostativa).Il ragionamento deduttivo su cui si fonda il preteso (doppio) sillogismoprospettato dalla ricorrente non coglie la differenza dei criteri di giudizio sottesialle decisioni cautelari, rispetto a quelle che tali non sono, e quanto giàevidenziato circa la necessità di una decisione irrevocabile dalla quale risultiaccertata l’insussistenza ab origine delle condizioni legittimanti l’interventocautelare.La mera circostanza per cui il medesimo compendio indiziario fondantel’intervento cautelare sia ritenuto insufficiente per l’affermazione diresponsabilità, nella specie in sede di giudizio abbreviato, non integra, di per sé,un’ipotesi di c.d. «ingiustizia formale» per assenza sin dall’origine di gravi indizidi colpevolezza e, a fortiori, un’ipotesi di insussistenza ab origine accertataall’esito di una mera diversa valutazione dei medesimi elementi fondantil’intervento cautelare, tale da escludere l’accertamento della condotta ostativa(come chiarito da Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, D’Ambrosio, Rv. 247663 –01). È difatti sempre necessario, anche nel caso di definizione del processo congiudizio abbreviato (in ipotesi anche non caratterizzato da attività istruttoria),l’accertamento con decisione penale irrevocabile dell’emissione delprovvedimento cautelare in assenza delle condizioni legittimanti, cioèl’accertamento che gli elementi fondanti il provvedimento cautelare non fosseroin realtà gravemente indizianti ab origine.Il criterio di giudizio che concerne la gravità indiziaria necessaria esufficiente per l’adozione della misura cautelare è difatti diverso dal criterio digiudizio che presuppone la pronuncia di una sentenza di condanna. Sicché, nelladinamica processuale è fisiologico che la gravità indiziaria sufficiente perl’adozione di una misura cautelare possa rivelarsi insufficiente per l’affermazionedi responsabilità secondo la regola dettata dall’art. 533 cod. proc. pen. Talefisiologica dinamica processuale, che è il presupposto dell’istituto dellariparazione per ingiusta detenzione, non deve confondersi con l’accertamentodell’insussistenza ab origine dei gravi indizi di colpevolezza invece legittimantil’intervento cautelare (per argomentazioni che fondano sul differente criterio digiudizio in materia cautelare si vedano, quanto alla tematica della riparazioneper l’ingiusta detenzione, Sez. 4, n. 28442 del 03/07/2025, Fiore, non mass. sulpunto; Sez. 4, n. 9625 del 06703/2025, [OSCURATO:PERSONA], non mass. sul punto).5. In conclusione, al rigetto del ricorso consegue la condanna dellaricorrente al pagamento delle spese processuali.Per converso, non consegue la rifusione delle spese sostenute dal Ministeroresistente. La memoria depositata nell’interesse del Ministero, a cagione dellasua genericità, non ha difatti fornito alcun contributo alla dialettica processualein quanto priva di eccezioni o deduzioni dirette a paralizzare o ridurre la pretesadel ricorrente nonché di qualsivoglia riferimento specifico ai fatti oggetto delpresente giudizio (sul punto si veda, con riferimento a fattispeciesostanzialmente sovrapponibile alla presente, Sez. 4, n. 28441 del 03/07/2025,Rv. 2885117 – 01, non mass. sul punto; si veda altresì, con argomentazioni che,mutatis mutandis, rilevano anche nella presente fattispecie, Sez. U, n. 34559 del26/06/2002, RV. 222264 – 01; in merito alle spese sostenute in sede dilegittimità dalla parte civile ma con argomentazioni rilevanti anche nella presentefattispecie si vedano altresì: Sez. 4, n. 14797 del 04/02/2025, Cervellera; Sez.U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, non mass. sul punto; Sez. U, n. 5466 del28/01/2004, Rv. 226716 – 01, nonché Sez. U, n. 27727 del 14/12/2023, Rv.286581 – 01, con argomentazioni che, mutatis mutandis, rilevano anche nellapresente fattispecie ancorché in ipotesi caratterizzata da difesa della parte civileeffettuata solo per iscritto in processo di legittimità a trattazione orale). P.Q.MRigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle speseprocessuali. Nulla per le spese al Ministero resistente.Così deciso il 24 febbraio 2026Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 12875/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris