CassazionesentenzaSezione LDecisione del 22 febbraio 2023
Cassazione n. 16998/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
205-2017proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., già [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, in forza di procura conferita a margine del ricorso per cassazione, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 482, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] – ricorrent e – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso, per procura rilasciata in calce al controricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], in R OMA , [OSCURATO:PERSONA], 32 – controricorrente – e [OSCURATO:PERSONA] (INPS), anche quale procuratore speciale della [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.14205/2017 Cron. Rep. C.C. 22/02/2023 giurisdizione Opposizione a intimazione di pagamento -2 - [OSCURATO:PERSONA] (S.C.C.I.) S.P.A., rappresentato e difeso, per procura rilasciata in calce al ricorso per cassazione notificato, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D’ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29, presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto –resistente con procura – per la cassazione della sentenza n. 2885 del 201 6 della C ORTE D’[OSCURATO:PERSONA] , depositata il 1° febbraio 2017 (R.G.N. 1464/2014). Udita la relazione della causa,sv olta nell a camera di consiglio del 2 2 febbraio 2023dal Consigliere A ngelo Cerulo. [OSCURATO:PERSONA] 1.–Con sentenza n. 2885 del 2016, depositata il 1° febbraio 2017, la Corte d’appello di Lecce ha respinto il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. contro la pronuncia del Tribunale di Brindisi, che aveva accolto l’opposizione del signor [OSCURATO:PERSONA] contro undici intimazioni di pagamento, correlate alle omissioni contributive risalenti al periodo dal 1999 al 2007. 1.1.– A fondamento della decisione, la Corte territoriale ha disatteso, anzitutto, l’eccezione di litispendenza reiterata dall’appellante, in quanto il giudizio di opposizione a iscrizione ipotecaria, riguardante alcuni dei crediti controversi, è stato definito in appello in senso sfavorevole al concessionario. 1.2.– Non sono fondat e, inoltre, le doglianze in punto di prescrizione,per quel che concerne sei cartelle, emesse negli anni dal 2002 al 2006: il credito è prescritto, in quantola cartella si configura come un atto amministrativo, inidoneo ad acquisire l’autorità del giudicato,e dunque si applica la prescrizione quinquennale e non quella decennale (art. 2953 cod. civ.). -3 - 1.3.–Non colgono nel segno neppure le censure riguardanti le altre cartelle esattoriali: non è stata dimostrata la notificazione , poiché risulta insufficiente la produzione delle copie degli estratti di ruolo e sono inefficaci, pertanto, le successive intimazioni. 2.–[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., ricorre per cassazione contro la sentenza della Corte d’appello di Lecce, sulla base di cinque motivi. 3.– [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso e sostiene l’inammissibilità e comunque l’infondatezza dell’impugnazione di Equitalia. 4.– L’INPS, anche quale procuratore della Società di cartolarizzazione dei crediti INPS (S.C.C.I.) s.p.a., si è limitato a depositare procura in calce al ricorso notificato, senza svolgere sostanziale attività difensiva. 5.–Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio dinanzi a questa sezione, in base all’art. 380-bis.1. cod. proc. civ., nella versione antecedente alle modificazioni introdotte dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, e applicabile ratione temporis in virtù della disciplina transitoria dettata dall’art. 35, comma 6, del medesimo decreto legislativo. 6.–Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] 1.–Con il primo motivo, la ricorrente denuncia violazione dell’art. 39, primo comma, cod. proc. civ. (art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ.) e lamenta che la sentenza d’appello abbia rigett ato l’eccezione di litispendenza parziale rispetto al giudizio di opposizione all’ipoteca, promosso dal signor Bonghi e ora pendente dinanzi a questa Corte. Nel giudizio instaurato in data anteriore, sarebbe stata riconosciuta in sede di gravame la validità delle cartelle notificate il 24 novembre 2007, il 3 ottobre 2007, il 18 settembre 2008 e il primo maggio 2009. -4 - Il rigetto dell’eccezione di litispendenza sarebbe dunque foriero diun contrasto di giudicati. 2.–Con il secondo mezzo, la ricorrente prospetta violazione degli artt. 115 e 617 cod. proc. civ. (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.). Avrebbe errato la Corte d’appello di Lecce nell’esaminare le contestazioni che il contribuente ha sollevato contro l’omessa notifica delle cartelle, senza avvedersi cheil termine di decadenza di cui all’art.617 cod. proc. civ. era già spirato. 3.– Con la terza censura, la ricorrente si duole della violazione dell’art. 2946 cod. civ., dell’erronea e falsa applicazione dell’art. 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, degli artt. 17, 18, 19 e 20 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e dell’art. 20, comma 6, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.). La sentenza impugnata sarebbe erronea anche nella parte in cui ha affermato l’applicabilità del termine quinquennale di prescrizione, senza tener conto dell’intangibilità della pretesa contributiva e della conseguente vigenza del termine decennale dell’actio iudicati (art.2953 cod. civ.). 4.– Con la quarta doglianza, la ricorrente prospetta violazione dell’art. 5, comma 5, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1997, n. 30, e dell’art. 2700 cod. civ. (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.). La sentenza impugnata meriterebbe censura per aver negato la valenza probatoria degli avvisi di ricevimento prodotti in causa al fine di avvalorare la regolarità della notificazione dellecartelle correlate alle intimazioni di pagamento. 5.–Con la quinta critica, la ricorrente allega violazione dell’art. 48 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, che esenta l’agente della riscossione da tasse e diritti per atti giudiziari -5 - dovuti in occasione e in conseguenzadel procedimento di riscossione coattiva. I giudici d’appello non avrebbero potuto condannare Equitalia, esentata dal versamento del contributo unificato, al pagamento del doppio di tale importo, alla stregua dell’art. 13, comma 1-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. Ad ogni modo, la legittimità dell’operato del concessionario e la fondatezza del gravame avrebbero dovuto precludere la pronuncia dei provvedimenti di cui al citato art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002. 6.–Possono essere esaminati congiuntamente il primo, il secondo e il quarto mezzo, che vertono, sotto diversi profili, sulla regolarità della notificazione delle cartelle sottese alle intimazioni di pagamento oggi impugnate. 6.1.–Le doglianze sono inammissibili. 6.2.–Come emerge dall’illustrazione del secondo mezzo, la parte ricorrente muove dall’assunto, prospettato anche nella comparsa di costituzione e risposta depositata nel primo grado (pagina 7 del ricorso per cassazione), che le contestazioni formali in ordine alla regolarità del procedimento di notificazione formino oggetto di opposizione agli atti esecutivi. Avrebbero errato, dunque,tanto il giudice di prime cure quanto la Corte d’appello nel dare ingresso a contestazioni tardive. 6.3.–Le censure, che tendono tutte a corroborare la regolarità del procedimento di notificazione, non spiegano come le statuizioni del Tribunale, impugnate in prima battuta con l’appello, possano essere ridiscusse in questa sede, una volta che l’azione sia stata ricondotta alle opposizioni agli atti esecutivi, in coerenza con l’orientamento di questa Corte (Cass., sez. lav., 10 giugno 2022, n. 18812, che qualifica come opposizione agli atti esecutivi una controversia in cui si dibatteva sull’irritualità «dell’intimazione di pagamento per omessa notifica della cartella esattoriale che ne costituisce necessario presupposto»). -6 - L’art. 618 cod. proc. civ. , difa tti, definisce non impugnabili, e dunque ricorribili solo per cassazione, le sentenze pronunciate dal giudice all’esito del giudizio di opposizione agli atti esecutivi (Cass., sez. VI-III, 29 settembre 2015, n. 19267). Tale regime si applica anche quando siano contestualmente proposte un’opposizione all’esecuzione e un’opposizione agli atti esecutivi: qualora un’opposizione in materia esecutiva si possa scindere in un duplice contenuto, in parte riferibile a un ’ opposizione agli atti esecutivi e in parte riferibile a un’opposizione all’esecuzione, l’impugnazione della conseguente sentenza deve seguire il diverso regime previsto per i distinti tipi di opposizione (Cass., sez. III, 27 agosto 2014, n. 18312). 6.4.–Nel presupporre che si tratti di opposizione agli atti esecutivi e nel sollecitare anche in sede di legittimità una pronuncia sulla tardività e sull’infondatezza dell’opposizione in esame, le doglianze non si confrontano con l’orientamento di questa Corte, che reputa irretrattabili le statuizioni del giudice di prime cure, in difetto dirituale e tempestivo ricorso per cassazione. Né tali questioni –si puntualizza – possono essere surrettiziamente rimesse in discussione mediante l’impugnativa della pronuncia della Corte d’appello che le ha confermate, rigettando il gravame (nello stesso senso, Cass., sez. lav., 12 ottobre 2022, n. 29763, punto 3.2. dei “Motivi della decisione”). La proposizione del ricorso per cassazione contro la sentenza d’appello non vale a rimettere in termini il ricorrente per l’impugnazione della sentenza di primo grado, in quanto si è formato il giudicato in difetto di tempestiva impugnazione(Cass., sez. VI-III, 15 aprile 2021, n. 9868). 6.5.– Su tali aspetti, connessi con le stesse premesse argomentative delle censure e imprescindibili al fine di consentire lo scrutinio di questa Corte, i motivi non si attarda no e si rivela no , pertanto, carenti della necessaria specificità. -7 - 7.–Attengono al merito della pretesa gli argomenti illustrati con il terzo mezzo. 7.1.–Anche tali censure si rivelano inammissibili. 7.2.– Allorché si controverta sul l ’ inesistenza del credito portato dalle cartelle, per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio(Cass., S.U., 8 marzo 2022, n. 7514). Rispetto al merito della pretesa contributiva, l’agente della riscossione è estraneo (sentenza n. 7514 del 2022, cit., punto 12.3. dei “Motivi della decisione”). 7.3.–Il difetto di legitimatio ad causam è rilevabile d ’ ufficio anche in sede di legittimità,in quanto si raccorda al principio dettato dall’art.81 cod. proc. civ., che impedisce di far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio, salvo che neicasi espressamente previsti dalla legge(ordinanza n. 18812 del 2022, cit.). Nessun interesse, pertanto,si può riconoscer e all ’ odierna ricorrente all’impugnazione delle statuizioni che dichiarano prescritto il credito. Tali statuizioniinvestono il merito della pretesa contributiva e, rispetto a tale profilo,il concessionario difetta di legittimazione ad agire e non puòesperire un’impugnazione per far valere un diritto altrui (ordinanza n. 18812 del 2022, cit.). Né a tale conclusione è d’ostacolo il fatto che la Corte d’appello abbia deciso la causa nel merito (ordinanza n. 18812 del 2022, cit.). La decisione della causa nel merito, difatti,non implica la formazione di alcun giudicato implicito sulla legittim azione ad agire ove tale quaestio iuris, pur avendo costituito la premessa logica della statuizione di merito, non sia stata sollevata dalle parti. Una questione può ritenersi decisa dal giudice di merito soltanto se abbia formato oggetto di discussione incontraddittorio (Cass., S.U., 20 marzo 2019, n. 7925; nello stesso senso, Cass., sez. I, 12 maggio 2021, n. 12568). -8 - 7.4.– Ne discende l’inammissibilità della terz a doglianza per carenza d’interesse. 8.–Inammissibile per carenza d’interesse , sotto un diverso profilo, è anche l’ultimo mezzo, che si duole della pronuncia sui presupposti processuali di cui all’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002. Va data continuità, a tale riguardo, all’orientamento affermato di recente da questa Corte (Cass., sez. lav., 13 luglio 2022, n. 22110): «Come hanno chiarito le Sezioni Unite di questa Corte, l’attestazione del giudice dell’impugnazione concernente la sussistenza dei presupposti che determinano il raddoppio del contributo unificato può riguardare soltanto la ricorrenza del presupposto processuale che determina in astratto il raddoppio del contributo (ossia l’aver adottato una pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell’impugnazione), ma non anche la sussistenza dell’altro presupposto richiesto dall’art. 13, comma 1-quater, che è costituito dalla soggettiva debenza del contributo unificato iniziale: si tratta infatti di un presupposto il cui accertamento compete in via esclusiva all’amministrazione giudiziaria e, in caso di contestazione, alla giurisdizione tributaria (Cass. S.U. n. 4315 del 2020)». Non v’è dunque interesse a dolersi in questa sede dei presupposti soggettivi, sui quali la pronuncia impugnata non si è espressa. La sentenza d’appello si è limitata ad attestare i presupposti oggettivi (l’integrale rigetto dell’impugnazione) per il versamento di un ulteriore importo pari a quello previsto per l’impugnazione, ove dovuto. 9.–Il ricorso dev’essere dichiarato, pertanto , inammissibile. 10.–Il recente consolidarsi dell’orientamento di questa Corte sui profili controversiinduce a compensare per intero le spese del presente giudizio. 11.–La declaratoria d’inammissibilità del ricorso impone di dare atto dei presupposti per il sorgere dell’obbligo della ricorrente di -9 - versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio2020, n. 4315). Questa Corte,in una controversia promossa dall’odierna ricorrente, ha applicatoanche al concessionario per la riscossione nei procedimenti in tema di contributi previdenzialil’art. 13, comma 1-quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, che obbliga la parte che ha propost o l’impugnazione respinta o dichiarata inammissibile al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato. L’esonero di cui all’art. 48 del d.P.R. n. 602 del 1973, invocato nel presentegiudizio, è dettato con specifico riferimento al recupero delle tasse e dei diritti per atti giudiziari nei procedimenti di riscossione coattiva delle imposte sul reddito e non introduce, in favore del concessionario, una deroga di carattere generale alla disciplina in tema di contributo unificato (Cass., sez. VI-L, 29 marzo 2019, n. 8958). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese del presente giudizio. Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’u lteriore importo a titolo di cont