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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 42438/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] parte offesa nel procedimento c/ [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di AREZZOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] !MIMO

1. Con l'ordinanza in data 29 settembre 2022, il Tribunale di Arezzo, adito ai sensi dell'art. 410-bis, comma 3, cod. proc. pen., rigettava il reclamo presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento del 22 cliugno 2022 con il quale il Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale aveva disposto l'archiviazione del procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui agli artt. 81 cpv. e 614 cod. pen., commesso in Bucine il 26 giugno e il 2 luglio 2020.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dal suo difensore e procuratore speciale, dolendosi, con un solo motivo, della violazione di legge e del vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avendo il Tribunale travisato il senso della censura articolata con il gravame, ossia la nullità assoluta del decreto di archiviazione per violazione delle regole connesse all'esercizio dell'azione penale o, comunque, l'abnormità dello stesso.

3. Il ricorso è inammissibile.

3.1. L'art. 410-bis cod. proc. pen. consente la presentazione di un reclamo avverso il provvedimento di archiviazione adottato dal Giudice per le indagini preliminari, ma esclude che contro la decisione su tale reclamo sia proponibile il ricorso per cassazione: mezzo di impugnazione, questo, che, dunque, è proponibile solo per lamentare l'abnormità dell'atto gravato e non anche - come nel caso di specie è stato fatto con il motivo proposto - per dedurne l'illegittimità per uno dei vizi elencati nell'art. 606 cod. proc. pen. (Sez.. 6, n. 12244 del 07/03/2019, Rv. 275723; Sez. 5, n. 40127 del 09/07/2018, P.O. in proc.

Ferrari, Rv. 273875).

3.2. L'inammissibilità dell'impugnazione per la non ricorribilità del provvedimento deve essere dichiarata con procedura "de plano" ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., in virtù del richiamo al caso di cui all'art. 591, comma 1, lett. b), cod. proc. pen..

Consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 14 settembre 2023 Il Consigliere estens

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] parte offesa nel procedimento c/ [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di AREZZOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] !MIMO 1. Con l'ordinanza in data 29 settembre 2022, il Tribunale di Arezzo, adito ai sensi dell'art. 410-bis, comma 3, cod. proc. pen., rigettava il reclamo presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento del 22 cliugno 2022 con il quale il Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale aveva disposto l'archiviazione del procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui agli artt. 81 cpv. e 614 cod. pen., commesso in Bucine il 26 giugno e il 2 luglio 2020. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dal suo difensore e procuratore speciale, dolendosi, con un solo motivo, della violazione di legge e del vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avendo il Tribunale travisato il senso della censura articolata con il gravame, ossia la nullità assoluta del decreto di archiviazione per violazione delle regole connesse all'esercizio dell'azione penale o, comunque, l'abnormità dello stesso. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. L'art. 410-bis cod. proc. pen. consente la presentazione di un reclamo avverso il provvedimento di archiviazione adottato dal Giudice per le indagini preliminari, ma esclude che contro la decisione su tale reclamo sia proponibile il ricorso per cassazione: mezzo di impugnazione, questo, che, dunque, è proponibile solo per lamentare l'abnormità dell'atto gravato e non anche - come nel caso di specie è stato fatto con il motivo proposto - per dedurne l'illegittimità per uno dei vizi elencati nell'art. 606 cod. proc. pen. (Sez.. 6, n. 12244 del 07/03/2019, Rv. 275723; Sez. 5, n. 40127 del 09/07/2018, P.O. in proc. Ferrari, Rv. 273875). 3.2. L'inammissibilità dell'impugnazione per la non ricorribilità del provvedimento deve essere dichiarata con procedura "de plano" ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., in virtù del richiamo al caso di cui all'art. 591, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.. Consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 settembre 2023 Il Consigliere estens