CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 31667/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/04/2021 del TRIBUNALE di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Taranto ha confermato la sentenza del Giudice di pace di Taranto del 25 maggio 2018 che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di lesione personale e lo aveva condannato alla pena di giustizia; - che la persona offesa, [OSCURATO:PERSONA]Alessandro, ha dichiarato in data 28 giugno 2022 di rimettere la querela e [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato di accettare la remissione, come risulta dai verbali redatti in pari data presso la Stazione dei carabinieri di Pulsano, e che, ai sensi dell'art. 152 cod. pen., il reato è ormai estinto e la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio; - che le spese del procedimento devono essere poste a carico del querelato; P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela. Pone le spese a carico del querelato [OSCURATO:PERSONA]. Così deciso il 05/0