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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 4 aprile 2026

Cassazione n. 08470/2026

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- controricorrente -Avverso la sentenza n. 1211/2024, della Corte d’appello diNumero registro generale 22010/2024Numero sezionale 4049/2025Numero di raccolta generale 8470/2026udita la relazione della causa svolta, nell’adunanza cameraleData pubblicazione 04/04/2026tenutasi in data 16/10/2025, dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GiaimeGUIZZI;rilevato che:- la società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ricorre, sulla base di duemotivi, per la cassazione della sentenza n. 1211/24, del 4 luglio2024, della Corte d’appello di Firenze che – accogliendo ilgravame esperito dalla società [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. avverso lasentenza n. 144/22, del 14 febbraio 2022, del Tribunale di Siena– ha accolto la domanda di ripetizione dell’indebito, proposta dallasocietà [OSCURATO:PERSONA], relativamente alle somme dalla stessaversate a titolo di addizionale provinciale alle accise sulla fornituradi energia elettrica, somministratale dalla società [OSCURATO:PERSONA],condannata, pertanto, a pagare l’importo di € 31.768,92,maggiorata degli interessi legali dalla domanda giudiziale fino alsaldo;- riferisce, in punto di fatto, l’odierna ricorrente che lasuddetta società [OSCURATO:PERSONA], sul presupposto di aver concluso uncontratto per la somministrazione di energia elettrica con lasocietà [OSCURATO:PERSONA], nonché di aver corrisposto, negli anni 2010e 2011, le addizionali provinciali sulle accise ai sensi dell’art. 6 deldecreto-legge 29 novembre 1988, n. 511, convertito, conmodificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, conveniva lastessa in giudizio al fine di conseguire la restituzione, ai sensidell’art. 2033 cod. civ., delle somme erogate a tale titolo;- assumeva, infatti, l’allora attrice la non debenza di talisomme, sussistendo – a suo dire – i presupposti per ladisapplicazione della norma di legge suddetta, per contrasto conla normativa unionale di riferimento, ovvero la direttiva2008/118/CE, del 15 dicembre 2008, come interpretata dallaCorte di giustizia dell’Unione Europea;Numero registro generale 22010/2024Numero sezionale 4049/2025Numero di raccolta generale 8470/2026- costituitasi in giudizio la convenuta per resistereData pubblicazione 04/04/2026all’avversaria domanda, il giudice di prime cure respingeva ladomanda, con decisione, tuttavia, riformata in appello;- avverso la sentenza della Corte fiorentina ha propostoricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla base – come detto – didue motivi;- il primo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 3), cod.proc. civ. – violazione e falsa applicazione dell’art. 6, comma 1,del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, conmodificazioni, nella legge 27 gennaio 1989, n. 20, dell’art. 2033cod. civ., dell’art. 1, §

2. della direttiva del Consiglio dell’Unioneeuropea n. 2008/118/CE, dell’art. 288 TFUE, nonché dei principiunionali, dettati dalla sentenza della CGUE dell’11 aprile 2024 inC-316/2022, di effettività del diritto al rimborso, per avere laCorte d’appello di Firenze erroneamente disapplicato la normativatributaria nazionale, vigente all’epoca dei fatti di, causanell’ambito di un giudizio tra privati, che vedeva opposti ilconsumatore finale e il somministratore di energia elettrica;- lamenta, in particolare, parte ricorrente che, diversamenteda quanto indicato nel provvedimento impugnato, il consumatorefinale, impossibilitato a richiedere la disapplicazione del dirittonazionale nei confronti del somministratore di energia elettrica, alfine di ottenere la ripetizione dell’addizionale provinciale all’accisasull’energia elettrica avrebbe dovuto rivolgersi unicamenteall’Amministrazione finanziaria;- il secondo motivo denuncia – sempre ex art. 360, comma1, n. 3), cod. proc. civ. – violazione e falsa applicazione degli artt.13 e 19 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, nonché dell’art. 2041cod. civ. e del principio della neutralità dell’IVA, censurando lasentenza impugnata là dove ha riconosciuto il diritto della societàStar Hotels a ottenere la restituzione anche dell’importo richiestoNumero registro generale 22010/2024Numero sezionale 4049/2025Numero di raccolta generale 8470/2026a titolo di rimborso dell’IVA sul costo addebitato a titolo diData pubblicazione 04/04/2026addizionale provinciale;- secondo la ricorrente ciò avrebbe determinato uningiustificato arricchimento della controparte che aveva giàneutralizzato il costo dell’Iva mediante detrazione del tributoesposto sulle fatture di acquisto dell’energia elettrica –- ha resistito all’avversaria impugnazione, con controricorso,la società [OSCURATO:PERSONA], chiedendo che essa sia rigettata, in quantoinammissibile o comunque infondata;- la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.;- la controricorrente ha presentato memoria;- il Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessantagiorni;considerato che:- il ricorso va rigettato, sebbene la motivazione della sentenzaimpugnata vada corretta, ex art. 384, ultimo comma, cod. proc.civ.;- il primo motivo deve essere esaminato alla stregua della piùrecente giurisprudenza di questa Corte;- difatti, su vicenda in tutto sovrapponibile a quella in esame,è intervenuta – in conseguenza della declaratoria di illegittimitàcostituzionale (Corte cost., sent. 15 aprile 2025, n. 43) dellanorma di riferimento [e, cioè, dell’art. 6, commi 1, lettera c), e 2,del d.l. 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni,nella legge 27 gennaio 1989, n. 20, come sostituito dall’art. 5,comma 1, del d.lgs. 2 febbraio 2007, n. 26] – una serie dipronunce di questa Corte, le quali hanno affermato il seguenteprincipio: “In tema di addebito dell’addizionale provinciale di cuiall’art. 6, commi 1, lett. c), e 2, del d.l. n. 511 del 1988,convertito, con modificazioni, dalla l. n. 20 del 1989, sostituitodall’art. 5 del d.lgs. n. 26 del 2007 (poi abrogato dal combinatoNumero registro generale 22010/2024Numero sezionale 4049/2025Numero di raccolta generale 8470/2026disposto degli artt. 2, comma 6, del d.lgs. n. 23 del 2011, e 18,Data pubblicazione 04/04/2026comma 5, del d.lgs. n. 68 del 2011, nonché dall’art. 4, comma10, del d.l. n. 16 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla l.n. 44 del 2012), il consumatore finale – se ha corrisposto alfornitore di energia, a titolo di rivalsa, l’imposta riconosciuta incontrasto con il diritto dell’Unione Europea – è legittimato adesercitare, nel rispetto dell’ordinario termine decennale diprescrizione, l’azione di ripetizione dell’indebito stesso ex art.2033 cod. civ. direttamente nei confronti dello stesso fornitore(che potrà, a sua volta, rivalersi nei confronti dello Stato), poichéla dichiarata illegittimità costituzionale della norma interna percontrarietà al diritto UE (Corte cost., sentenza n. 43 del 2025)comporta, nei rapporti tra solvens e accipiens, la caducazione extunc della causa giustificatrice della prestazione” (Cass. Sez. 3,sent. 22 maggio 2025, n. 13740, Rv. 674743-01; conformi: Cass.Sez. 3, sent. 22 maggio 2025, n. 13742; Cass. Sez. 3, sent. 23giugno 2025, nn. 16992 e 16993; Cass. Sez. 3, sent. 30 giugno2025, nn. 17642 e 17643; Cass. Sez. 3, sent. 9 settembre 2025,nn. 24928 e 24929);- in ossequio, pertanto, al disposto dell’art. 118, comma 1,ultimo inciso, disp. att. cod. proc. civ., è sufficiente rinviare e fareintegrale richiamo della motivazione di Cass. Sez. 3, sent. n.13740 del 2025, cit., per giustificare il rigetto, con opportunacorrezione della motivazione della qui gravata sentenza, deimotivi oggi esaminati;- tanto va confermato pure in esito alla sopravvenutasentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 19 giugno2025, in causa C-546/23, che, tra l’altro ribadendo la natura diimposta indiretta della addizionale sull’accisa, comunque èintervenuta su disciplina travolta dalla richiamata declaratoria diillegittimità costituzionale;- anche il secondo motivo di ricorso non è fondato;Numero registro generale 22010/2024Numero sezionale 4049/2025Numero di raccolta generale 8470/2026- questa Corte, ormai da un decennio (cfr. Cass. Sez. 5, sent.Data pubblicazione 04/04/202615 maggio 2015, n. 9946), ha precisato che in tema di IVA, “aisensi dell’art. 19 del d.P.R. 23 ottobre 1972, n. 633, ed inconformità con l’art. 17 della direttiva del Consiglio del 17 maggio1977, n. 77/388/CEE, nonché con gli artt. 167 e 63 dellasuccessiva direttiva del Consiglio del 28 novembre 2006 n.2006/112/CE, non è ammessa la detrazione dell’imposta pagataa monte per l’acquisto o l’importazione di beni o servizi – ovveroper conseguire la prestazione di servizi necessari all’impresa – peril solo fatto che tali operazioni attengano all’oggetto dell’impresae siano fatturate, poiché è, invece, indispensabile che esse sianoeffettivamente assoggettabili all’IVA nella misura dovuta, sicché,ove l’operazione sia stata erroneamente assoggettata all’IVA,restano privi di fondamento il pagamento dell’imposta da partedel cedente, la rivalsa da costui effettuata nei confronti delcessionario e la detrazione da quest’ultimo operata nella suadichiarazione IVA, con la conseguenza che il cedente ha diritto dichiedere all’Amministrazione il rimborso dell’IVA, il cessionario hadiritto di chiedere al cedente la restituzione dell’IVA versata in viadi rivalsa, e l’Amministrazione ha il potere-dovere di escludere ladetrazione dell’IVA pagata in rivalsa dalla dichiarazione IVApresentata dal cessionario”;- dando applicazione a detto principio (ribadito da Cass. Sez.6-3, ord. 13 giugno 2018, n. 15536; Cass. Sez. 6-3, ord. 8 maggio2020, n. 8652; Cass. Sez. 6-3, ord. 22 settembre 2021, n. 25741;Cass.

Sez. 3, ord. 13 maggio 2024, n. 13149) è stato precisatoche “il pagamento dell’IVA sulla tariffa di igiene ambientale ex art.49 del d.lgs. n. 22 del 1997 (c.d.

TIA1), attesa la natura tributariadi detta tariffa e la sua non assoggettabilità ad imposta, integraindebito oggettivo e legittima l’azione di ripetizione promossa neiconfronti del cedente, non assumendo rilevanza la eventualedetrazione, comunque non consentita, del relativo importo adNumero registro generale 22010/2024Numero sezionale 4049/2025Numero di raccolta generale 8470/2026opera del cessionario” (Cass. Sez. 6-3, ord. 5 marzo 2020, n.Data pubblicazione 04/04/20266149) e, inoltre, che “la tariffa di igiene ambientale ex art. 49 deld.lgs. n. 22 del 1997 (c.d.

TIA1), a differenza della cd.

TIA2,avendo natura tributaria, non è assoggettabile a IVA e, pertanto,le somme versate a tale titolo costituiscono un indebito, chelegittima l’azione di ripetizione nei confronti del cedente” (Cass.Sez. 3, ord. 25 aprile 2025, n. 10900);- che a tali principi si è sostanzialmente conformata lasentenza impugnata, là dove afferma che, “se da un lato èpossibile ritenere che [OSCURATO:PERSONA] abbia già portato l’Ivasull’addizionale in detrazione, dall’altro occorre considerare chetrattandosi di operazione non imponibile, [OSCURATO:PERSONA] si troveràesposta all’eventualità che l’amministrazione escluda dalladetrazione l’Iva in questione, per cui anche il pagamento dell’Ivadeve considerarsi indebito”;- le spese del presente giudizio di legittimità possono essereintegralmente compensate, per essere stato deciso il ricorso, invia dirimente, in forza di una pronuncia di illegittimitàcostituzionale intervenuta dopo la sua proposizione, quanto alprimo motivo, nonché in assenza di precedenti specifici negliesatti termini, quanto al secondo;- a carico della ricorrente, stante il rigetto del ricorso, sussistel’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributounificato, se dovuto secondo un accertamento spettanteall’amministrazione giudiziaria (Cass. Sez.

Un., sent. 20 febbraio2020, n. 4315, Rv. 657198-01), ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115;p. q. m.la Corte rigetta il ricorso, compensando integralmente tra leparti le spese del presente giudizio di legittimità.Numero registro generale 22010/2024Numero sezionale 4049/2025Numero di raccolta generale 8470/2026Data pubblicazione 04/04/2026Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio2002, n. 115, la Corte dà atto della sussistenza dei presuppostiper il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importoa titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso,a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, all’esito dell’adunanza camerale dellaSezione Terza Civile della Corte di Cassazione, svoltasi il 16ottobre 2025.Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
- controricorrente -Avverso la sentenza n. 1211/2024, della Corte d’appello diNumero registro generale 22010/2024Numero sezionale 4049/2025Numero di raccolta generale 8470/2026udita la relazione della causa svolta, nell’adunanza cameraleData pubblicazione 04/04/2026tenutasi in data 16/10/2025, dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GiaimeGUIZZI;rilevato che:- la società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ricorre, sulla base di duemotivi, per la cassazione della sentenza n. 1211/24, del 4 luglio2024, della Corte d’appello di Firenze che – accogliendo ilgravame esperito dalla società [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. avverso lasentenza n. 144/22, del 14 febbraio 2022, del Tribunale di Siena– ha accolto la domanda di ripetizione dell’indebito, proposta dallasocietà [OSCURATO:PERSONA], relativamente alle somme dalla stessaversate a titolo di addizionale provinciale alle accise sulla fornituradi energia elettrica, somministratale dalla società [OSCURATO:PERSONA],condannata, pertanto, a pagare l’importo di € 31.768,92,maggiorata degli interessi legali dalla domanda giudiziale fino alsaldo;- riferisce, in punto di fatto, l’odierna ricorrente che lasuddetta società [OSCURATO:PERSONA], sul presupposto di aver concluso uncontratto per la somministrazione di energia elettrica con lasocietà [OSCURATO:PERSONA], nonché di aver corrisposto, negli anni 2010e 2011, le addizionali provinciali sulle accise ai sensi dell’art. 6 deldecreto-legge 29 novembre 1988, n. 511, convertito, conmodificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, conveniva lastessa in giudizio al fine di conseguire la restituzione, ai sensidell’art. 2033 cod. civ., delle somme erogate a tale titolo;- assumeva, infatti, l’allora attrice la non debenza di talisomme, sussistendo – a suo dire – i presupposti per ladisapplicazione della norma di legge suddetta, per contrasto conla normativa unionale di riferimento, ovvero la direttiva2008/118/CE, del 15 dicembre 2008, come interpretata dallaCorte di giustizia dell’Unione Europea;Numero registro generale 22010/2024Numero sezionale 4049/2025Numero di raccolta generale 8470/2026- costituitasi in giudizio la convenuta per resistereData pubblicazione 04/04/2026all’avversaria domanda, il giudice di prime cure respingeva ladomanda, con decisione, tuttavia, riformata in appello;- avverso la sentenza della Corte fiorentina ha propostoricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla base – come detto – didue motivi;- il primo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 3), cod.proc. civ. – violazione e falsa applicazione dell’art. 6, comma 1,del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, conmodificazioni, nella legge 27 gennaio 1989, n. 20, dell’art. 2033cod. civ., dell’art. 1, § 2. della direttiva del Consiglio dell’Unioneeuropea n. 2008/118/CE, dell’art. 288 TFUE, nonché dei principiunionali, dettati dalla sentenza della CGUE dell’11 aprile 2024 inC-316/2022, di effettività del diritto al rimborso, per avere laCorte d’appello di Firenze erroneamente disapplicato la normativatributaria nazionale, vigente all’epoca dei fatti di, causanell’ambito di un giudizio tra privati, che vedeva opposti ilconsumatore finale e il somministratore di energia elettrica;- lamenta, in particolare, parte ricorrente che, diversamenteda quanto indicato nel provvedimento impugnato, il consumatorefinale, impossibilitato a richiedere la disapplicazione del dirittonazionale nei confronti del somministratore di energia elettrica, alfine di ottenere la ripetizione dell’addizionale provinciale all’accisasull’energia elettrica avrebbe dovuto rivolgersi unicamenteall’Amministrazione finanziaria;- il secondo motivo denuncia – sempre ex art. 360, comma1, n. 3), cod. proc. civ. – violazione e falsa applicazione degli artt.13 e 19 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, nonché dell’art. 2041cod. civ. e del principio della neutralità dell’IVA, censurando lasentenza impugnata là dove ha riconosciuto il diritto della societàStar Hotels a ottenere la restituzione anche dell’importo richiestoNumero registro generale 22010/2024Numero sezionale 4049/2025Numero di raccolta generale 8470/2026a titolo di rimborso dell’IVA sul costo addebitato a titolo diData pubblicazione 04/04/2026addizionale provinciale;- secondo la ricorrente ciò avrebbe determinato uningiustificato arricchimento della controparte che aveva giàneutralizzato il costo dell’Iva mediante detrazione del tributoesposto sulle fatture di acquisto dell’energia elettrica –- ha resistito all’avversaria impugnazione, con controricorso,la società [OSCURATO:PERSONA], chiedendo che essa sia rigettata, in quantoinammissibile o comunque infondata;- la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.;- la controricorrente ha presentato memoria;- il Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessantagiorni;considerato che:- il ricorso va rigettato, sebbene la motivazione della sentenzaimpugnata vada corretta, ex art. 384, ultimo comma, cod. proc.civ.;- il primo motivo deve essere esaminato alla stregua della piùrecente giurisprudenza di questa Corte;- difatti, su vicenda in tutto sovrapponibile a quella in esame,è intervenuta – in conseguenza della declaratoria di illegittimitàcostituzionale (Corte cost., sent. 15 aprile 2025, n. 43) dellanorma di riferimento [e, cioè, dell’art. 6, commi 1, lettera c), e 2,del d.l. 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni,nella legge 27 gennaio 1989, n. 20, come sostituito dall’art. 5,comma 1, del d.lgs. 2 febbraio 2007, n. 26] – una serie dipronunce di questa Corte, le quali hanno affermato il seguenteprincipio: “In tema di addebito dell’addizionale provinciale di cuiall’art. 6, commi 1, lett. c), e 2, del d.l. n. 511 del 1988,convertito, con modificazioni, dalla l. n. 20 del 1989, sostituitodall’art. 5 del d.lgs. n. 26 del 2007 (poi abrogato dal combinatoNumero registro generale 22010/2024Numero sezionale 4049/2025Numero di raccolta generale 8470/2026disposto degli artt. 2, comma 6, del d.lgs. n. 23 del 2011, e 18,Data pubblicazione 04/04/2026comma 5, del d.lgs. n. 68 del 2011, nonché dall’art. 4, comma10, del d.l. n. 16 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla l.n. 44 del 2012), il consumatore finale – se ha corrisposto alfornitore di energia, a titolo di rivalsa, l’imposta riconosciuta incontrasto con il diritto dell’Unione Europea – è legittimato adesercitare, nel rispetto dell’ordinario termine decennale diprescrizione, l’azione di ripetizione dell’indebito stesso ex art.2033 cod. civ. direttamente nei confronti dello stesso fornitore(che potrà, a sua volta, rivalersi nei confronti dello Stato), poichéla dichiarata illegittimità costituzionale della norma interna percontrarietà al diritto UE (Corte cost., sentenza n. 43 del 2025)comporta, nei rapporti tra solvens e accipiens, la caducazione extunc della causa giustificatrice della prestazione” (Cass. Sez. 3,sent. 22 maggio 2025, n. 13740, Rv. 674743-01; conformi: Cass.Sez. 3, sent. 22 maggio 2025, n. 13742; Cass. Sez. 3, sent. 23giugno 2025, nn. 16992 e 16993; Cass. Sez. 3, sent. 30 giugno2025, nn. 17642 e 17643; Cass. Sez. 3, sent. 9 settembre 2025,nn. 24928 e 24929);- in ossequio, pertanto, al disposto dell’art. 118, comma 1,ultimo inciso, disp. att. cod. proc. civ., è sufficiente rinviare e fareintegrale richiamo della motivazione di Cass. Sez. 3, sent. n.13740 del 2025, cit., per giustificare il rigetto, con opportunacorrezione della motivazione della qui gravata sentenza, deimotivi oggi esaminati;- tanto va confermato pure in esito alla sopravvenutasentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 19 giugno2025, in causa C-546/23, che, tra l’altro ribadendo la natura diimposta indiretta della addizionale sull’accisa, comunque èintervenuta su disciplina travolta dalla richiamata declaratoria diillegittimità costituzionale;- anche il secondo motivo di ricorso non è fondato;Numero registro generale 22010/2024Numero sezionale 4049/2025Numero di raccolta generale 8470/2026- questa Corte, ormai da un decennio (cfr. Cass. Sez. 5, sent.Data pubblicazione 04/04/202615 maggio 2015, n. 9946), ha precisato che in tema di IVA, “aisensi dell’art. 19 del d.P.R. 23 ottobre 1972, n. 633, ed inconformità con l’art. 17 della direttiva del Consiglio del 17 maggio1977, n. 77/388/CEE, nonché con gli artt. 167 e 63 dellasuccessiva direttiva del Consiglio del 28 novembre 2006 n.2006/112/CE, non è ammessa la detrazione dell’imposta pagataa monte per l’acquisto o l’importazione di beni o servizi – ovveroper conseguire la prestazione di servizi necessari all’impresa – peril solo fatto che tali operazioni attengano all’oggetto dell’impresae siano fatturate, poiché è, invece, indispensabile che esse sianoeffettivamente assoggettabili all’IVA nella misura dovuta, sicché,ove l’operazione sia stata erroneamente assoggettata all’IVA,restano privi di fondamento il pagamento dell’imposta da partedel cedente, la rivalsa da costui effettuata nei confronti delcessionario e la detrazione da quest’ultimo operata nella suadichiarazione IVA, con la conseguenza che il cedente ha diritto dichiedere all’Amministrazione il rimborso dell’IVA, il cessionario hadiritto di chiedere al cedente la restituzione dell’IVA versata in viadi rivalsa, e l’Amministrazione ha il potere-dovere di escludere ladetrazione dell’IVA pagata in rivalsa dalla dichiarazione IVApresentata dal cessionario”;- dando applicazione a detto principio (ribadito da Cass. Sez.6-3, ord. 13 giugno 2018, n. 15536; Cass. Sez. 6-3, ord. 8 maggio2020, n. 8652; Cass. Sez. 6-3, ord. 22 settembre 2021, n. 25741;Cass. Sez. 3, ord. 13 maggio 2024, n. 13149) è stato precisatoche “il pagamento dell’IVA sulla tariffa di igiene ambientale ex art.49 del d.lgs. n. 22 del 1997 (c.d. TIA1), attesa la natura tributariadi detta tariffa e la sua non assoggettabilità ad imposta, integraindebito oggettivo e legittima l’azione di ripetizione promossa neiconfronti del cedente, non assumendo rilevanza la eventualedetrazione, comunque non consentita, del relativo importo adNumero registro generale 22010/2024Numero sezionale 4049/2025Numero di raccolta generale 8470/2026opera del cessionario” (Cass. Sez. 6-3, ord. 5 marzo 2020, n.Data pubblicazione 04/04/20266149) e, inoltre, che “la tariffa di igiene ambientale ex art. 49 deld.lgs. n. 22 del 1997 (c.d. TIA1), a differenza della cd. TIA2,avendo natura tributaria, non è assoggettabile a IVA e, pertanto,le somme versate a tale titolo costituiscono un indebito, chelegittima l’azione di ripetizione nei confronti del cedente” (Cass.Sez. 3, ord. 25 aprile 2025, n. 10900);- che a tali principi si è sostanzialmente conformata lasentenza impugnata, là dove afferma che, “se da un lato èpossibile ritenere che [OSCURATO:PERSONA] abbia già portato l’Ivasull’addizionale in detrazione, dall’altro occorre considerare chetrattandosi di operazione non imponibile, [OSCURATO:PERSONA] si troveràesposta all’eventualità che l’amministrazione escluda dalladetrazione l’Iva in questione, per cui anche il pagamento dell’Ivadeve considerarsi indebito”;- le spese del presente giudizio di legittimità possono essereintegralmente compensate, per essere stato deciso il ricorso, invia dirimente, in forza di una pronuncia di illegittimitàcostituzionale intervenuta dopo la sua proposizione, quanto alprimo motivo, nonché in assenza di precedenti specifici negliesatti termini, quanto al secondo;- a carico della ricorrente, stante il rigetto del ricorso, sussistel’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributounificato, se dovuto secondo un accertamento spettanteall’amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio2020, n. 4315, Rv. 657198-01), ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115;p. q. m.la Corte rigetta il ricorso, compensando integralmente tra leparti le spese del presente giudizio di legittimità.Numero registro generale 22010/2024Numero sezionale 4049/2025Numero di raccolta generale 8470/2026Data pubblicazione 04/04/2026Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio2002, n. 115, la Corte dà atto della sussistenza dei presuppostiper il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importoa titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso,a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, all’esito dell’adunanza camerale dellaSezione Terza Civile della Corte di Cassazione, svoltasi il 16ottobre 2025.Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 08470/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris