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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 maggio 2021

Cassazione n. 36234/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; Esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; Ritenuto che il ricorso è inammissibile perchè legato a profili di censura, diretti a contrastare la denegata applicazione alla specie dell'attenuante di cui al quarto comma dell'art 385 cod. pen. già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (rimarcando l'indifferenza al fine dello spontaneo rientro nel luogo di esecuzione della misura da parte dell'imputato in precedenza evaso facendo leva sul consolidato orientamento espresso sul tema da questa stessa Corte alla luce degli arresti puntualmente evocati).

Rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 20/5/2021.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] St

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; Esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; Ritenuto che il ricorso è inammissibile perchè legato a profili di censura, diretti a contrastare la denegata applicazione alla specie dell'attenuante di cui al quarto comma dell'art 385 cod. pen. già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (rimarcando l'indifferenza al fine dello spontaneo rientro nel luogo di esecuzione della misura da parte dell'imputato in precedenza evaso facendo leva sul consolidato orientamento espresso sul tema da questa stessa Corte alla luce degli arresti puntualmente evocati). Rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20/5/2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] St
Sentenza Cassazione n. 36234/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris