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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 giugno 2026

Cassazione n. 18952/2026

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nte-contro[OSCURATO:PERSONA]Numero registro generale 30481/2019Numero sezionale 3109/2026Numero di raccolta generale 18952/2026Data pubblicazione 10/06/2026avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia n.2494/09/2019 del 24.04.2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

Con sentenza del Tribunale Civile di Agrigento n. 1204/2011,depositata in data 28.11.2011, la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] FEDERICO,imprenditrice agricola professionale e coltivatrice diretta, otteneva ilriconoscimento del diritto di prelazione su fondi rustici siti in Cammarata –c.da Bocca di Capra e dell’illegittimità di un contratto di compravendita afavore di terzi sui medesimi terreni, nonché l’attribuzione del diritto diproprietà sugli stessi, con determinazione del prezzo di trasferimento dieuro

200.000.2. La sentenza veniva trasmessa per la registrazione all’Agenzia delleEntrate dalla cancelleria dell’A.G.3.

In data [OSCURATO:DATA_NASCITA], l’Agenzia delle Entrate notificava alla sig.rae catastale n. 2011/001/SC/000001204/0/001, nel quale venivanoapplicate rispettivamente le aliquote del 15%, del 2% e dell’1%.

Inparticolare, l’importo dell’imposta di registro veniva quantificata in euro30.000.4.

Avverso l’avviso di liquidazione proponeva ricorso presso laCommissione Tributaria di Agrigento la contribuente, sostenendo l’erroneaapplicazione, quanto all’imposta di registro, dell’ordinaria aliquota del 15%,in luogo di quella fissa, a suo parere, confacente ai fondi oggetto dellapronuncia giudiziale, ai sensi dell’art. 2, comma 4 bis, del d.l. n. 194/2009,convertito con l. n. 25/2010.Numero registro generale 30481/2019Numero sezionale 3109/2026Numero di raccolta generale 18952/2026Data pubblicazione 10/06/20265.

L’Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio, chiedendo il rigettodel ricorso, in quanto, pur sussistendo in astratto i requisitidell’agevolazione, quest’ultima non era stata richiesta all’atto dellaregistrazione, con conseguente decadenza della contribuente dal beneficio.6.

La CTP rigettava il ricorso, osservando che, poiché il trasferimentodi proprietà era avvenuto con sentenza, piuttosto che con titolocontrattuale, la contribuente aveva omesso di dichiarare di volersi avvaleredello speciale regime agevolativo a suo favore.7.

Avverso la pronuncia della CTP proponeva appello la sig.raprescindere da specifica richiesta, in quanto, proprio perché il titolo ditrasferimento della proprietà era costituito da atto giudiziario, latrasmissione di quest’ultimo all’Agenzia delle Entrate era avvenuto ad operadella cancelleria del giudice, con conseguente preclusione alla parteinteressata di avanzare istanza di applicazione del beneficio.

Evidenziavache la disciplina invocata dalla CTP quale perno della propria decisione,(individuata nella l. n. 604 del 1954, che prevedeva un’apposita istanza delcontribuente al fine di avvalersi delle agevolazioni per la piccola proprietàcontadina) era stata sostituita dalla nuova normativa prevista dal d.l. n. 194del 2009, convertito con l. n. 25 del 2010.8. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale accoglieva l’impugnazione,osservando che: - la l. n. 604 del 1954 subordinava le agevolazioni previstea favore della piccola proprietà contadina all’adempimento dell’obbligo diproduzione, entro tre anni dalla registrazione dell’atto, a pena di decadenza,del certificato dell’ispettorato provinciale agrario attestante i relativipresupposti; che tale onere a carico del contribuente era venuto meno conil richiamato d.l. n. 194 del 2009; che la disciplina prevista dal citato d.l.non aveva portata retroattiva; la vicenda traslativa oggetto dellacontroversia riguardava il trasferimento del diritto di proprietà tramite titoloNumero registro generale 30481/2019Numero sezionale 3109/2026Numero di raccolta generale 18952/2026Data pubblicazione 10/06/2026giudiziale, rappresentato dalla sentenza del Tribunale di Agrigento del 2011;che il discrimen ai fini dell’individuazione della disciplina applicabile dovevaindividuarsi nella sentenza, che aveva «segna(to) «il concludersi dellavicenda traslativa» e «l’accertamento dei requisiti» della stessa; che,pertanto, poiché la sentenza era stata emanata a seguito dell’entrata invigore della nuova disciplina, era questa che doveva ritenersi applicabile alcaso di specie (con conseguente esclusione dell’obbligo di produzionedocumentale da parte della contribuente); che in ogni caso, anche ove sifosse ritenuta applicabile la normativa previgente, la contribuente avevaprodotto la documentazione afferente la sussistenza dei presuppostidell’agevolazione nel corso del giudizio conclusosi con la sentenza oggettodi registrazione.9.

Avverso la sentenza proponeva ricorso per la sua cassazionel’Agenzia delle Entrate, con tre motivi, presentando successivamentememoria a sostegno delle proprie conclusioni.10.

La contribuente si costituiva con controricorso, presentandosuccessivamente memoria a sostegno delle proprie conclusioni.11.

Veniva, pertanto, fissata l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA].RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate deduce, aisensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l’omesso esame di un fattodecisivo oggetto di discussione tra le parti.In particolare, l’ente impositore si duole del fatto che la sentenza abbiaomesso di pronunciarsi in merito al presupposto ritenuto dall’Agenzia delleEntrate rilevante ai fini dell’operatività dell’esenzione, ossia l’omessadichiarazione da parte della contribuente circa la volontà di avvalersi delbeneficio.

La pronuncia, invece, aveva fatto riferimento ad un presuppostodiverso, ossia la omessa produzione della documentazione attestante lasussistenza dei requisiti fondanti l’agevolazione.Numero registro generale 30481/2019Numero sezionale 3109/2026Numero di raccolta generale 18952/2026Data pubblicazione 10/06/20262.

Con il secondo motivo di ricorso, l’ente impositore invoca, inrelazione al parametro di cui all’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., laviolazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 546 del1992, per avere il giudice di appello omesso di pronunciarsi in meritoall’eccezione sollevata dall’amministrazione, come descritta in relazione alprimo motivo.3.

Con il terzo motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate invoca laviolazione degli artt. 2, comma 4-bis, del d.l. n. 194 del 2009 (conv. con l.n. 25 del 2010), 10, 37 e 77 del TUR.In particolare, l’ente impositore si duole del fatto che il giudice di appellonon avesse ritenuto necessaria, ai fini del riconoscimento dell’agevolazioneper la piccola proprietà contadina, la presentazione di apposita richiestadell’agevolazione, da avanzare anche a prescindere dal fatto che l’atto daregistrare fosse una sentenza – e non un contratto –, trasmesso per laregistrazione dalla cancelleria, piuttosto che dal contribuente.

In proposito,la ricorrente richiamava varie pronunce della giurisprudenza di legittimità,relative ai benefici c.d.

“prima casa”, ma applicabili, a suo parere, anche alcaso di specie.4.

Il ricorso deve ritenersi fondato in relazione al terzo motivo, qualeragione “più liquida” ai fini della decisione.4.1.

Giova, ai fini della successiva disamina della questione sulla qualesi incentra il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, esaminare il quadronormativo vigente ratione temporis in materia di registrazione di atticomportanti il trasferimento di beni agricoli.Una prima disciplina sulle agevolazioni fiscali per la piccola proprietàcontadina, come illustrato negli atti di parte, era contenuta nella legge 6agosto 1954, n. 604, successivamente, sostituita da quella prevista daldecreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, (convertito con la legge 26febbraio 2010, n. 25).Numero registro generale 30481/2019Numero sezionale 3109/2026Numero di raccolta generale 18952/2026Data pubblicazione 10/06/2026In particolare, l’articolo 2, comma 4-bis del citato d.l., dispone, al finedi assicurare le agevolazioni per la piccola proprietà contadina,l’applicazione in misura agevolata delle imposte di registro, ipotecaria ecatastale per gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni agricoli eloro pertinenze a favore di coltivatori diretti e imprenditori agricoliprofessionali, con decorrenza dal 28.02.2010.

La norma, in particolare, cosìdispone: «4-bis.

Al fine di assicurare le agevolazioni per la piccola proprietàcontadina, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge diconversione del presente decreto (e fino al 31 dicembre 2010), gli atti ditrasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificatiagricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore dicoltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativagestione previdenziale ed assistenziale, nonché le operazioni fondiarieoperate attraverso l’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare(ISMEA), sono soggetti alle imposte di registro ed ipotecaria nella misurafissa ed all’imposta catastale nella misura dell’1 per cento. …».Il successivo art. 1 comma 41 della legge di stabilità per il 2011 (legge13 dicembre 2010 n. 220) ha disposto la soppressione dalla norma soprariportata delle parole «e fino al 31 dicembre 2010», rendendo così definitivoil regime agevolativo per l’agricoltura.4.2.

A seguito di dubbi interpretativi sui rapporti tra la legge n. 604 del1954 e la legge n. 25 del 2010, è intervenuta una risoluzione dell’Agenziadelle Entrate (n. 36/E del 17.05.2010), che ha evidenziato come la nuovanormativa non possa ritenersi una proroga della precedente, bensìun’autonoma disciplina, da applicarsi agli atti stipulati (e ai trasferimenticomunque determinati) a decorrere dal 28.02.2010.

In particolare, a pareredell’ente, tra le altre novità, con la nuova disciplina non è più richiesta, alfine di usufruire delle agevolazioni, la sussistenza dei requisiti previsti dallal. n. 604 del 1954 (quali l’idoneità del fondo alla formazione eNumero registro generale 30481/2019Numero sezionale 3109/2026Numero di raccolta generale 18952/2026Data pubblicazione 10/06/2026all’arrotondamento della piccola proprietà contadina, la mancataalienazione nel biennio precedente dei fondi rustici oltre un ettaro), con ciòvenendo meno anche la necessità della certificazione di cui all’art. 3 della l.n. 604 cit., da parte dell’Ispettorato provinciale agrario competente, che4.3.

La l. n. 25 del 2010 ha stabilito che le agevolazioni per l’agricolturasi applicano agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relativepertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti.

Leagevolazioni per l’agricoltura, pertanto, trovano applicazione per tutti quegli4.4.

Il confronto tra le due discipline consente di evidenziare che quellaprevigente prevedeva, ai fini della fruizione delle agevolazioni: - la verificadella sussistenza delle condizioni (requisiti soggettivi ed oggettivi) da partedella Regione o della Provincia su delega della prima; la presentazione, daparte del beneficiario, presso i competenti uffici della Regione o dellaProvincia di domanda corredata da tutta la documentazione attestante lasussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla legge; il rilascio,da parte della Regione o della Provincia, di una certificazione provvisoriaper ottenere le agevolazioni già al momento della registrazione dell’attotraslativo; il rilascio, entro tre anni dalla data di stipula dell’atto traslativo,della certificazione definitiva da produrre all’Agenzia delle Entrate per laconferma delle agevolazioni.

Pertanto, se non si disponeva già al momentodella registrazione della certificazione definitiva, doveva essere consegnatala certificazione provvisoria (dovendo, in ogni caso, entro i tre annisuccessivi alla registrazione dell’atto, essere presentata all’Agenzia delleEntrate la certificazione definitiva attestante che la sussistenza dei requisitidell’agevolazione fin dal momento di stipula dell’atto).

In difetto dellacertificazione provvisoria, le imposte erano in ogni caso dovute nella misuraordinaria, nonostante fosse stata avanzata richiesta di fruizioneNumero registro generale 30481/2019Numero sezionale 3109/2026Numero di raccolta generale 18952/2026Data pubblicazione 10/06/2026dell’agevolazione.

In ogni caso, il contribuente aveva diritto al rimborsodelle maggiori imposte pagate (sempre in presenza dei requisiti per ilbeneficio) se entro tre anni dalla registrazione avesse presentato appositadomanda all’Agenzia delle Entrate corredata dalla certificazione definitiva4.5.

Con l’entrata in vigore della l. n. 25 del 2010, è venuto meno, comesi è già detto, l’obbligo di certificazione dei presupposti soggettivi e oggettiviper la fruizione del beneficio.

Di conseguenza, è coerentemente venutameno, con l’entrata in vigore della l. n. 25 cit., la parte della procedurarelativa alla presentazione delle certificazioni (provvisoria e definitiva) alfine di fruire delle agevolazioni fiscali correlate alla piccola proprietàagricola.4.6.

Al fine di fruire dell’aliquota ridotta per l’imposta di registro relativaagli atti di trasferimento a titolo oneroso riguardante i fondi rustici, dunque,vigente la legge n. 25 del 2010, non è necessario certificare la sussistenzadei relativi presupposti.4.7.

Presupposto comune, tuttavia, ad entrambe le discipline – siaquella previgente del 1954 che quella subentrante del 2010 – è in ogni casol’onere, a carico del contribuente, di richiedere l’applicazionedell’agevolazione a prescindere dal possesso dei relativi requisiti.Se, infatti, sono state espunte nel nuovo quadro normativo ledisposizioni che prevedevano l’onere per il contribuente di produrre ladocumentazione attestante la sussistenza dei presupposti fondantil’applicazione del beneficio (con la conseguenza che l’eventuale difetto deglistessi può essere oggetto di un postumo controllo dell’Agenzia delleEntrate), in ogni caso la parte deve presentare istanza ai fini della fruizionedella agevolazione.

In altre parole, una cosa è la certificazione relativa aipresupposti – che la nuova normativa stabilisce possano essere oggetto dimera dichiarazione del contribuente, salvo il potere di controllo postumoNumero registro generale 30481/2019Numero sezionale 3109/2026Numero di raccolta generale 18952/2026Data pubblicazione 10/06/2026dell’amministrazione –, altra cosa è comunque il necessario impulsoall’applicazione del beneficio, posto dalla normativa a carico, quale onere,dell’interessato.5.

Orbene, la sentenza impugnata non appare erronea in diritto nelmomento in cui opina applicabile al caso di specie la normativa di cui alla l.n. 25 del 2010, ma enuncia un principio in ogni caso irrilevante ai fini dellaverifica della legittimità della pretesa impositiva di cui al caso di specie.6.

Non si discute, infatti, della sussistenza dei presupposti oggettivi esoggettivi in capo alla contribuente ai fini della fruizione dell’agevolazione edella necessità della produzione di apposita certificazione, bensì dellasubordinazione dell’applicazione dell’aliquota agevolata ad un atto diimpulso – una richiesta specifica – che doveva provenire, secondo l’enteimpositore, da parte contribuente fin dal momento della registrazionedell’atto.7.

La particolarità del caso di specie consiste nel fatto che l’attotraslativo della proprietà non è costituito da un contratto, bensì da un attogiudiziario, così che la richiesta di registrazione della sentenza è stataavanzata dalla cancelleria del giudice, piuttosto che dalla contribuente.8.

Si tratta, pertanto, di stabilire se l’onere di richiestadell’agevolazione permanga e sia operativo anche nel caso in cui l’iniziativain merito alla registrazione non sia in capo all’interessato, bensìall’amministrazione.È, infatti, principio affermato da questa Corte in materia di agevolazionirelative all’imposta di registro che abbia quale presupposto un attogiudiziario soggetto a registrazione su iniziativa della cancelleria, che laparte espliciti l’intenzione di avvalersi del beneficio.

Così, in materia diusucapione accertata tramite sentenza si è espressa Cass. n. 635/2017: «Lanecessità della collaborazione del contribuente per il godimentodell’agevolazione, dovuta alla formulazione delle corrispondentiNumero registro generale 30481/2019Numero sezionale 3109/2026Numero di raccolta generale 18952/2026Data pubblicazione 10/06/2026dichiarazioni, da rendersi in seno all’atto di acquisto, ha indotto questaCorte (Cass. n. 14117 del 2010; Ord. 23588 del 2011) a ritenere, in modocondivisibile, che il caso in esame costituisca un’eccezione – unitamente alleipotesi in cui sia esplicitamente prevista la presentazione di un’istanza – alprincipio generale, desumibile dal D.P.R. n. 131 del 1986, art. 77, secondocui un’agevolazione non richiesta al momento dell’imposizione non èperduta, essendo possibile, sia pur con gli ovvi limiti temporali, rimediareall’erronea imposizione (così Cass. n. 10354 del 2007 e 14117 del 2010cit.). (Sez. 6 – 5, n. 11560 del 06/06/2016).

Le prescritte manifestazioni divolontà, menzionate poc’anzi, vanno dunque rese, attenendo ai presuppostidell’agevolazione, anche quando il contribuente intenda far valere il propriodiritto all’applicazione dei relativi benefici rendendosi acquirente a titolooriginario, come nel caso di usucapione; in tal caso egli dovrà provvedere arendere le anzidette dichiarazioni prima della registrazione delprovvedimento di trasferimento (sentenza o decreto) del giudice, checostituisce l’atto al quale va riconosciuta efficacia traslativa della proprietàdel bene».Sia pur in tema di agevolazione per la prima casa, la Corte ha affermato,altresì, che «In tema di agevolazioni per l'acquisto della prima casa diabitazione, le dichiarazioni prescritte dal D.P.R. n. 131 del 1986, tariffaprima, art. 1, nota II bis, possono essere rese, laddove difetti un attopubblico di compravendita, - come nel caso di acquisto per effetto disentenza costitutiva (art. 2932 c.c.), - nel momento della richiesta diregistrazione della sentenza e nelle forme di cui al D.P.R. n. 445 del 2000,art. 47, risultando la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà idonea agarantirne la certezza, quanto al relativo contenuto, e la riferibilitàsoggettiva, quanto al loro autore.» (Cass., 27 febbraio 2020, n. 5349).9.

Uniformandosi questa Corte al principio appena enunciato, ritenutocondivisibile e confacente al caso di specie a prescindere dalla differenteNumero registro generale 30481/2019Numero sezionale 3109/2026Numero di raccolta generale 18952/2026Data pubblicazione 10/06/2026imposta oggetto della pronuncia citata, deve rilevarsi che la contribuentenon ha fatto richiesta di avvalersi della agevolazione invocata.10.

Il ricorso, pertanto, deve essere accolto in relazione al terzo motivo,assorbiti gli altri, con cassazione della sentenza impugnata, e, decidendonel merito, rigetta l’originario ricorso della contribuente, senza rinvio, nonessendo necessari ulteriori accertamenti.11.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo(per le fasi di merito con riduzione del 20% perché Agenzia delle Entrate siè costituita tramite funzionario ex art. 15, comma 2 sexies, del d.lgs. n. 5461992).

P.Q.MLa Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa lasentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, rigetta l’originarioricorso della contribuente.Condanna la controricorrente a corrispondere all’Agenzia delle Entrate lespese del giudizio a titolo di compenso, che liquida in euro 3.000 per ilgiudizio di primo grado, in euro 4.000 per il giudizio di secondo grado ed ineuro 5.500 per il giudizio di legittimità, oltre spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14.04.2026.Il PresidenteDott. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte-contro[OSCURATO:PERSONA]Numero registro generale 30481/2019Numero sezionale 3109/2026Numero di raccolta generale 18952/2026Data pubblicazione 10/06/2026avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia n.2494/09/2019 del 24.04.2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con sentenza del Tribunale Civile di Agrigento n. 1204/2011,depositata in data 28.11.2011, la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] FEDERICO,imprenditrice agricola professionale e coltivatrice diretta, otteneva ilriconoscimento del diritto di prelazione su fondi rustici siti in Cammarata –c.da Bocca di Capra e dell’illegittimità di un contratto di compravendita afavore di terzi sui medesimi terreni, nonché l’attribuzione del diritto diproprietà sugli stessi, con determinazione del prezzo di trasferimento dieuro 200.000.2. La sentenza veniva trasmessa per la registrazione all’Agenzia delleEntrate dalla cancelleria dell’A.G.3. In data [OSCURATO:DATA_NASCITA], l’Agenzia delle Entrate notificava alla sig.rae catastale n. 2011/001/SC/000001204/0/001, nel quale venivanoapplicate rispettivamente le aliquote del 15%, del 2% e dell’1%. Inparticolare, l’importo dell’imposta di registro veniva quantificata in euro30.000.4. Avverso l’avviso di liquidazione proponeva ricorso presso laCommissione Tributaria di Agrigento la contribuente, sostenendo l’erroneaapplicazione, quanto all’imposta di registro, dell’ordinaria aliquota del 15%,in luogo di quella fissa, a suo parere, confacente ai fondi oggetto dellapronuncia giudiziale, ai sensi dell’art. 2, comma 4 bis, del d.l. n. 194/2009,convertito con l. n. 25/2010.Numero registro generale 30481/2019Numero sezionale 3109/2026Numero di raccolta generale 18952/2026Data pubblicazione 10/06/20265. L’Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio, chiedendo il rigettodel ricorso, in quanto, pur sussistendo in astratto i requisitidell’agevolazione, quest’ultima non era stata richiesta all’atto dellaregistrazione, con conseguente decadenza della contribuente dal beneficio.6. La CTP rigettava il ricorso, osservando che, poiché il trasferimentodi proprietà era avvenuto con sentenza, piuttosto che con titolocontrattuale, la contribuente aveva omesso di dichiarare di volersi avvaleredello speciale regime agevolativo a suo favore.7. Avverso la pronuncia della CTP proponeva appello la sig.raprescindere da specifica richiesta, in quanto, proprio perché il titolo ditrasferimento della proprietà era costituito da atto giudiziario, latrasmissione di quest’ultimo all’Agenzia delle Entrate era avvenuto ad operadella cancelleria del giudice, con conseguente preclusione alla parteinteressata di avanzare istanza di applicazione del beneficio. Evidenziavache la disciplina invocata dalla CTP quale perno della propria decisione,(individuata nella l. n. 604 del 1954, che prevedeva un’apposita istanza delcontribuente al fine di avvalersi delle agevolazioni per la piccola proprietàcontadina) era stata sostituita dalla nuova normativa prevista dal d.l. n. 194del 2009, convertito con l. n. 25 del 2010.8. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale accoglieva l’impugnazione,osservando che: - la l. n. 604 del 1954 subordinava le agevolazioni previstea favore della piccola proprietà contadina all’adempimento dell’obbligo diproduzione, entro tre anni dalla registrazione dell’atto, a pena di decadenza,del certificato dell’ispettorato provinciale agrario attestante i relativipresupposti; che tale onere a carico del contribuente era venuto meno conil richiamato d.l. n. 194 del 2009; che la disciplina prevista dal citato d.l.non aveva portata retroattiva; la vicenda traslativa oggetto dellacontroversia riguardava il trasferimento del diritto di proprietà tramite titoloNumero registro generale 30481/2019Numero sezionale 3109/2026Numero di raccolta generale 18952/2026Data pubblicazione 10/06/2026giudiziale, rappresentato dalla sentenza del Tribunale di Agrigento del 2011;che il discrimen ai fini dell’individuazione della disciplina applicabile dovevaindividuarsi nella sentenza, che aveva «segna(to) «il concludersi dellavicenda traslativa» e «l’accertamento dei requisiti» della stessa; che,pertanto, poiché la sentenza era stata emanata a seguito dell’entrata invigore della nuova disciplina, era questa che doveva ritenersi applicabile alcaso di specie (con conseguente esclusione dell’obbligo di produzionedocumentale da parte della contribuente); che in ogni caso, anche ove sifosse ritenuta applicabile la normativa previgente, la contribuente avevaprodotto la documentazione afferente la sussistenza dei presuppostidell’agevolazione nel corso del giudizio conclusosi con la sentenza oggettodi registrazione.9. Avverso la sentenza proponeva ricorso per la sua cassazionel’Agenzia delle Entrate, con tre motivi, presentando successivamentememoria a sostegno delle proprie conclusioni.10. La contribuente si costituiva con controricorso, presentandosuccessivamente memoria a sostegno delle proprie conclusioni.11. Veniva, pertanto, fissata l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA].RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate deduce, aisensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l’omesso esame di un fattodecisivo oggetto di discussione tra le parti.In particolare, l’ente impositore si duole del fatto che la sentenza abbiaomesso di pronunciarsi in merito al presupposto ritenuto dall’Agenzia delleEntrate rilevante ai fini dell’operatività dell’esenzione, ossia l’omessadichiarazione da parte della contribuente circa la volontà di avvalersi delbeneficio. La pronuncia, invece, aveva fatto riferimento ad un presuppostodiverso, ossia la omessa produzione della documentazione attestante lasussistenza dei requisiti fondanti l’agevolazione.Numero registro generale 30481/2019Numero sezionale 3109/2026Numero di raccolta generale 18952/2026Data pubblicazione 10/06/20262. Con il secondo motivo di ricorso, l’ente impositore invoca, inrelazione al parametro di cui all’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., laviolazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 546 del1992, per avere il giudice di appello omesso di pronunciarsi in meritoall’eccezione sollevata dall’amministrazione, come descritta in relazione alprimo motivo.3. Con il terzo motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate invoca laviolazione degli artt. 2, comma 4-bis, del d.l. n. 194 del 2009 (conv. con l.n. 25 del 2010), 10, 37 e 77 del TUR.In particolare, l’ente impositore si duole del fatto che il giudice di appellonon avesse ritenuto necessaria, ai fini del riconoscimento dell’agevolazioneper la piccola proprietà contadina, la presentazione di apposita richiestadell’agevolazione, da avanzare anche a prescindere dal fatto che l’atto daregistrare fosse una sentenza – e non un contratto –, trasmesso per laregistrazione dalla cancelleria, piuttosto che dal contribuente. In proposito,la ricorrente richiamava varie pronunce della giurisprudenza di legittimità,relative ai benefici c.d. “prima casa”, ma applicabili, a suo parere, anche alcaso di specie.4. Il ricorso deve ritenersi fondato in relazione al terzo motivo, qualeragione “più liquida” ai fini della decisione.4.1. Giova, ai fini della successiva disamina della questione sulla qualesi incentra il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, esaminare il quadronormativo vigente ratione temporis in materia di registrazione di atticomportanti il trasferimento di beni agricoli.Una prima disciplina sulle agevolazioni fiscali per la piccola proprietàcontadina, come illustrato negli atti di parte, era contenuta nella legge 6agosto 1954, n. 604, successivamente, sostituita da quella prevista daldecreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, (convertito con la legge 26febbraio 2010, n. 25).Numero registro generale 30481/2019Numero sezionale 3109/2026Numero di raccolta generale 18952/2026Data pubblicazione 10/06/2026In particolare, l’articolo 2, comma 4-bis del citato d.l., dispone, al finedi assicurare le agevolazioni per la piccola proprietà contadina,l’applicazione in misura agevolata delle imposte di registro, ipotecaria ecatastale per gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni agricoli eloro pertinenze a favore di coltivatori diretti e imprenditori agricoliprofessionali, con decorrenza dal 28.02.2010. La norma, in particolare, cosìdispone: «4-bis. Al fine di assicurare le agevolazioni per la piccola proprietàcontadina, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge diconversione del presente decreto (e fino al 31 dicembre 2010), gli atti ditrasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificatiagricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore dicoltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativagestione previdenziale ed assistenziale, nonché le operazioni fondiarieoperate attraverso l’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare(ISMEA), sono soggetti alle imposte di registro ed ipotecaria nella misurafissa ed all’imposta catastale nella misura dell’1 per cento. …».Il successivo art. 1 comma 41 della legge di stabilità per il 2011 (legge13 dicembre 2010 n. 220) ha disposto la soppressione dalla norma soprariportata delle parole «e fino al 31 dicembre 2010», rendendo così definitivoil regime agevolativo per l’agricoltura.4.2. A seguito di dubbi interpretativi sui rapporti tra la legge n. 604 del1954 e la legge n. 25 del 2010, è intervenuta una risoluzione dell’Agenziadelle Entrate (n. 36/E del 17.05.2010), che ha evidenziato come la nuovanormativa non possa ritenersi una proroga della precedente, bensìun’autonoma disciplina, da applicarsi agli atti stipulati (e ai trasferimenticomunque determinati) a decorrere dal 28.02.2010. In particolare, a pareredell’ente, tra le altre novità, con la nuova disciplina non è più richiesta, alfine di usufruire delle agevolazioni, la sussistenza dei requisiti previsti dallal. n. 604 del 1954 (quali l’idoneità del fondo alla formazione eNumero registro generale 30481/2019Numero sezionale 3109/2026Numero di raccolta generale 18952/2026Data pubblicazione 10/06/2026all’arrotondamento della piccola proprietà contadina, la mancataalienazione nel biennio precedente dei fondi rustici oltre un ettaro), con ciòvenendo meno anche la necessità della certificazione di cui all’art. 3 della l.n. 604 cit., da parte dell’Ispettorato provinciale agrario competente, che4.3. La l. n. 25 del 2010 ha stabilito che le agevolazioni per l’agricolturasi applicano agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relativepertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti. Leagevolazioni per l’agricoltura, pertanto, trovano applicazione per tutti quegli4.4. Il confronto tra le due discipline consente di evidenziare che quellaprevigente prevedeva, ai fini della fruizione delle agevolazioni: - la verificadella sussistenza delle condizioni (requisiti soggettivi ed oggettivi) da partedella Regione o della Provincia su delega della prima; la presentazione, daparte del beneficiario, presso i competenti uffici della Regione o dellaProvincia di domanda corredata da tutta la documentazione attestante lasussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla legge; il rilascio,da parte della Regione o della Provincia, di una certificazione provvisoriaper ottenere le agevolazioni già al momento della registrazione dell’attotraslativo; il rilascio, entro tre anni dalla data di stipula dell’atto traslativo,della certificazione definitiva da produrre all’Agenzia delle Entrate per laconferma delle agevolazioni. Pertanto, se non si disponeva già al momentodella registrazione della certificazione definitiva, doveva essere consegnatala certificazione provvisoria (dovendo, in ogni caso, entro i tre annisuccessivi alla registrazione dell’atto, essere presentata all’Agenzia delleEntrate la certificazione definitiva attestante che la sussistenza dei requisitidell’agevolazione fin dal momento di stipula dell’atto). In difetto dellacertificazione provvisoria, le imposte erano in ogni caso dovute nella misuraordinaria, nonostante fosse stata avanzata richiesta di fruizioneNumero registro generale 30481/2019Numero sezionale 3109/2026Numero di raccolta generale 18952/2026Data pubblicazione 10/06/2026dell’agevolazione. In ogni caso, il contribuente aveva diritto al rimborsodelle maggiori imposte pagate (sempre in presenza dei requisiti per ilbeneficio) se entro tre anni dalla registrazione avesse presentato appositadomanda all’Agenzia delle Entrate corredata dalla certificazione definitiva4.5. Con l’entrata in vigore della l. n. 25 del 2010, è venuto meno, comesi è già detto, l’obbligo di certificazione dei presupposti soggettivi e oggettiviper la fruizione del beneficio. Di conseguenza, è coerentemente venutameno, con l’entrata in vigore della l. n. 25 cit., la parte della procedurarelativa alla presentazione delle certificazioni (provvisoria e definitiva) alfine di fruire delle agevolazioni fiscali correlate alla piccola proprietàagricola.4.6. Al fine di fruire dell’aliquota ridotta per l’imposta di registro relativaagli atti di trasferimento a titolo oneroso riguardante i fondi rustici, dunque,vigente la legge n. 25 del 2010, non è necessario certificare la sussistenzadei relativi presupposti.4.7. Presupposto comune, tuttavia, ad entrambe le discipline – siaquella previgente del 1954 che quella subentrante del 2010 – è in ogni casol’onere, a carico del contribuente, di richiedere l’applicazionedell’agevolazione a prescindere dal possesso dei relativi requisiti.Se, infatti, sono state espunte nel nuovo quadro normativo ledisposizioni che prevedevano l’onere per il contribuente di produrre ladocumentazione attestante la sussistenza dei presupposti fondantil’applicazione del beneficio (con la conseguenza che l’eventuale difetto deglistessi può essere oggetto di un postumo controllo dell’Agenzia delleEntrate), in ogni caso la parte deve presentare istanza ai fini della fruizionedella agevolazione. In altre parole, una cosa è la certificazione relativa aipresupposti – che la nuova normativa stabilisce possano essere oggetto dimera dichiarazione del contribuente, salvo il potere di controllo postumoNumero registro generale 30481/2019Numero sezionale 3109/2026Numero di raccolta generale 18952/2026Data pubblicazione 10/06/2026dell’amministrazione –, altra cosa è comunque il necessario impulsoall’applicazione del beneficio, posto dalla normativa a carico, quale onere,dell’interessato.5. Orbene, la sentenza impugnata non appare erronea in diritto nelmomento in cui opina applicabile al caso di specie la normativa di cui alla l.n. 25 del 2010, ma enuncia un principio in ogni caso irrilevante ai fini dellaverifica della legittimità della pretesa impositiva di cui al caso di specie.6. Non si discute, infatti, della sussistenza dei presupposti oggettivi esoggettivi in capo alla contribuente ai fini della fruizione dell’agevolazione edella necessità della produzione di apposita certificazione, bensì dellasubordinazione dell’applicazione dell’aliquota agevolata ad un atto diimpulso – una richiesta specifica – che doveva provenire, secondo l’enteimpositore, da parte contribuente fin dal momento della registrazionedell’atto.7. La particolarità del caso di specie consiste nel fatto che l’attotraslativo della proprietà non è costituito da un contratto, bensì da un attogiudiziario, così che la richiesta di registrazione della sentenza è stataavanzata dalla cancelleria del giudice, piuttosto che dalla contribuente.8. Si tratta, pertanto, di stabilire se l’onere di richiestadell’agevolazione permanga e sia operativo anche nel caso in cui l’iniziativain merito alla registrazione non sia in capo all’interessato, bensìall’amministrazione.È, infatti, principio affermato da questa Corte in materia di agevolazionirelative all’imposta di registro che abbia quale presupposto un attogiudiziario soggetto a registrazione su iniziativa della cancelleria, che laparte espliciti l’intenzione di avvalersi del beneficio. Così, in materia diusucapione accertata tramite sentenza si è espressa Cass. n. 635/2017: «Lanecessità della collaborazione del contribuente per il godimentodell’agevolazione, dovuta alla formulazione delle corrispondentiNumero registro generale 30481/2019Numero sezionale 3109/2026Numero di raccolta generale 18952/2026Data pubblicazione 10/06/2026dichiarazioni, da rendersi in seno all’atto di acquisto, ha indotto questaCorte (Cass. n. 14117 del 2010; Ord. 23588 del 2011) a ritenere, in modocondivisibile, che il caso in esame costituisca un’eccezione – unitamente alleipotesi in cui sia esplicitamente prevista la presentazione di un’istanza – alprincipio generale, desumibile dal D.P.R. n. 131 del 1986, art. 77, secondocui un’agevolazione non richiesta al momento dell’imposizione non èperduta, essendo possibile, sia pur con gli ovvi limiti temporali, rimediareall’erronea imposizione (così Cass. n. 10354 del 2007 e 14117 del 2010cit.). (Sez. 6 – 5, n. 11560 del 06/06/2016). Le prescritte manifestazioni divolontà, menzionate poc’anzi, vanno dunque rese, attenendo ai presuppostidell’agevolazione, anche quando il contribuente intenda far valere il propriodiritto all’applicazione dei relativi benefici rendendosi acquirente a titolooriginario, come nel caso di usucapione; in tal caso egli dovrà provvedere arendere le anzidette dichiarazioni prima della registrazione delprovvedimento di trasferimento (sentenza o decreto) del giudice, checostituisce l’atto al quale va riconosciuta efficacia traslativa della proprietàdel bene».Sia pur in tema di agevolazione per la prima casa, la Corte ha affermato,altresì, che «In tema di agevolazioni per l'acquisto della prima casa diabitazione, le dichiarazioni prescritte dal D.P.R. n. 131 del 1986, tariffaprima, art. 1, nota II bis, possono essere rese, laddove difetti un attopubblico di compravendita, - come nel caso di acquisto per effetto disentenza costitutiva (art. 2932 c.c.), - nel momento della richiesta diregistrazione della sentenza e nelle forme di cui al D.P.R. n. 445 del 2000,art. 47, risultando la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà idonea agarantirne la certezza, quanto al relativo contenuto, e la riferibilitàsoggettiva, quanto al loro autore.» (Cass., 27 febbraio 2020, n. 5349).9. Uniformandosi questa Corte al principio appena enunciato, ritenutocondivisibile e confacente al caso di specie a prescindere dalla differenteNumero registro generale 30481/2019Numero sezionale 3109/2026Numero di raccolta generale 18952/2026Data pubblicazione 10/06/2026imposta oggetto della pronuncia citata, deve rilevarsi che la contribuentenon ha fatto richiesta di avvalersi della agevolazione invocata.10. Il ricorso, pertanto, deve essere accolto in relazione al terzo motivo,assorbiti gli altri, con cassazione della sentenza impugnata, e, decidendonel merito, rigetta l’originario ricorso della contribuente, senza rinvio, nonessendo necessari ulteriori accertamenti.11. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo(per le fasi di merito con riduzione del 20% perché Agenzia delle Entrate siè costituita tramite funzionario ex art. 15, comma 2 sexies, del d.lgs. n. 5461992). P.Q.MLa Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa lasentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, rigetta l’originarioricorso della contribuente.Condanna la controricorrente a corrispondere all’Agenzia delle Entrate lespese del giudizio a titolo di compenso, che liquida in euro 3.000 per ilgiudizio di primo grado, in euro 4.000 per il giudizio di secondo grado ed ineuro 5.500 per il giudizio di legittimità, oltre spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14.04.2026.Il PresidenteDott. [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 18952/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris