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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 17 aprile 2026

Cassazione n. 18857/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

O di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiestodichiararsi inammissibile il ricorso;letta la memoria del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA] quale sostitutoprocessuale dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha insistito per l’annullamento dellasentenza impugnata;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

La Corte di Appello di Bologna, con sentenza del 17/10/2025, “in parziale riformadella sentenza del GIP del Tribunale di Bologna emessa in data 17/12/2024 e della sentenzadel GUP del Tribunale di Ferrara emessa in data 11/03/2025, appellate dall’imputato SlimanSaber, ritenuta la continuazione tra tutti i reati oggetto di condanna con le citate sentenza,ridetermina la pena inflitta in anni 3, mesi 4 di reclusione ed euro 1.200,00 di multa”1.1 Avverso la sentenza propone ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], eccependo l’erroneaapplicazione dell’art. 81 cod.pen. e la mancanza di motivazione con riferimento allaindividuazione della violazione più grave su cui applicare la pena satellite: il precedentegiurisprudenziale citato dalla Corte di appello si riferiva ad un caso diverso a quello inesame, nel quale era stata ritenuta applicabile in via analogica la disposizione dell’art. 187disp. att. cod. proc. pen. -che prevede che in sede esecutiva, ai fini dell’individuazione delreato più grave, si debba avere riguardo alla pena inflitta in concreto dal giudice dellacognizione- in quanto il giudice di merito doveva individuare la pena base su cui operare gliaumenti di pena ex cpv. cod. pen.cpv. cod. pen. tra il reato oggetto del giudizio dicognizione ed altri reati oggetto di sentenze già passate in giudicato; una tale circostanzanon era ravvisabile nel caso in esame, in cui la Corte di appello si trovava ad operare unavalutazione con riguardo a fatti oggetto di sentenze sottoposte al suo vaglio, e non passatein giudicato; pertanto, la Corte di appello avrebbe dovuto valutare che nell’ambito dellasentenza emessa dal Giudice per l’indagine preliminare del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA],unitamente al reato di rapina aggravata, era stato condannato per la commissione di altridue reati, mentre nell’ambito della sentenza emessa dal Giudice per l’udienza preliminaredal Tribunale di Ferrara, il delitto di rapina commesso -ritenuto dalla Corte di appello laviolazione più grave- risultava accompagnato dalla commissione di un solo ulteriore reato(lesioni), la cui consumazione peraltro appariva in stretta connessione con quella del reatoprincipale; inoltre, la rapina contestata nell’ambito del processo bolognese risultavapluriaggravato, mentre la rapina consumata a Ferrara vedeva la contestazione della solaaggravante dell’uso delle armi; anche le armi usate per la commissione delle rapinerisultavano ben differenti (un machete nel primo caso, una bottiglia di vetro rotta nelsecondo); pertanto, il mero riferimento all’art. 187 disp.att. cod. proc. pen. non potevaesonerare il giudice dall’esplicitare le ragioni che lo avevano condotto alla individuazionedella violazione più grave nella rapina consumata a Ferrara;1.2 inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 81cpv. cod. pen. e 442 cod. proc. pen. in punto di determinazione degli aumenti di pena per idelitti e le contravvenzioni contestate:[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1 Il ricorso è fondato.1.1 La Corte di appello ha infatti fatto applicazione dell’art. 187 disp att cod. proc. pen.(“Per l'applicazione della disciplina del concorso formale e del reato continuato da parte delgiudice dell'esecuzione si considera violazione più grave quella per la quale è stata inflitta lapena più grave, anche quando per alcuni reati si è proceduto con giudizio abbreviato”), cheperò si riferiece al giudizio di esecuzione, quando si faccia rifereimento a sentenze giàpassate in giudicato; deve invece essere ribadito il principio secondo il quale “ai finidell'applicazione della disciplina del concorso formale e del reato continuato in sedeesecutiva, l'individuazione della violazione più grave è affidata al criterio concreto della penapiù grave inflitta, che si differenzia da quello applicato in sede di cognizione, dove si hariguardo alla gravità in astratto sulla base della valutazione del titolo di reato e dei limitiedittali di pena” (Sez.1, n. 44860 del 05/11/2008 Rv. 242198).Pertanto, la Corte di appello avrebbe dovuto motivare per quale motivo sono statiritenuto più gravi i reati di cui alla sentenza del Giudice dell’udienza preliminare del [OSCURATO:PERSONA] (rapina commessa con l’uso quale arma di una bottiglia e lesioni) rispetto ai reatidi cui alla sentenza del Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Bologna (rapinacommessa con l’uso di un machete, ricettazione e porto d’armi in luogo pubblico); né si puòsostenere una mancanza di interesse in capo al ricorrente, considerato che con la sentenzaemessa nel processo tenutosi a Bologna è stata inflitta una pena inferiore rispetto a quelladel processo tenutosi a Ferrara.1.2 La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio ad altra sezionedella Corte di appello di Bologna, per nuovo esame sul punto P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio pernuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Bologna.Così è deciso, 17/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
O di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiestodichiararsi inammissibile il ricorso;letta la memoria del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA] quale sostitutoprocessuale dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha insistito per l’annullamento dellasentenza impugnata;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte di Appello di Bologna, con sentenza del 17/10/2025, “in parziale riformadella sentenza del GIP del Tribunale di Bologna emessa in data 17/12/2024 e della sentenzadel GUP del Tribunale di Ferrara emessa in data 11/03/2025, appellate dall’imputato SlimanSaber, ritenuta la continuazione tra tutti i reati oggetto di condanna con le citate sentenza,ridetermina la pena inflitta in anni 3, mesi 4 di reclusione ed euro 1.200,00 di multa”1.1 Avverso la sentenza propone ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], eccependo l’erroneaapplicazione dell’art. 81 cod.pen. e la mancanza di motivazione con riferimento allaindividuazione della violazione più grave su cui applicare la pena satellite: il precedentegiurisprudenziale citato dalla Corte di appello si riferiva ad un caso diverso a quello inesame, nel quale era stata ritenuta applicabile in via analogica la disposizione dell’art. 187disp. att. cod. proc. pen. -che prevede che in sede esecutiva, ai fini dell’individuazione delreato più grave, si debba avere riguardo alla pena inflitta in concreto dal giudice dellacognizione- in quanto il giudice di merito doveva individuare la pena base su cui operare gliaumenti di pena ex cpv. cod. pen.cpv. cod. pen. tra il reato oggetto del giudizio dicognizione ed altri reati oggetto di sentenze già passate in giudicato; una tale circostanzanon era ravvisabile nel caso in esame, in cui la Corte di appello si trovava ad operare unavalutazione con riguardo a fatti oggetto di sentenze sottoposte al suo vaglio, e non passatein giudicato; pertanto, la Corte di appello avrebbe dovuto valutare che nell’ambito dellasentenza emessa dal Giudice per l’indagine preliminare del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA],unitamente al reato di rapina aggravata, era stato condannato per la commissione di altridue reati, mentre nell’ambito della sentenza emessa dal Giudice per l’udienza preliminaredal Tribunale di Ferrara, il delitto di rapina commesso -ritenuto dalla Corte di appello laviolazione più grave- risultava accompagnato dalla commissione di un solo ulteriore reato(lesioni), la cui consumazione peraltro appariva in stretta connessione con quella del reatoprincipale; inoltre, la rapina contestata nell’ambito del processo bolognese risultavapluriaggravato, mentre la rapina consumata a Ferrara vedeva la contestazione della solaaggravante dell’uso delle armi; anche le armi usate per la commissione delle rapinerisultavano ben differenti (un machete nel primo caso, una bottiglia di vetro rotta nelsecondo); pertanto, il mero riferimento all’art. 187 disp.att. cod. proc. pen. non potevaesonerare il giudice dall’esplicitare le ragioni che lo avevano condotto alla individuazionedella violazione più grave nella rapina consumata a Ferrara;1.2 inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 81cpv. cod. pen. e 442 cod. proc. pen. in punto di determinazione degli aumenti di pena per idelitti e le contravvenzioni contestate:[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1 Il ricorso è fondato.1.1 La Corte di appello ha infatti fatto applicazione dell’art. 187 disp att cod. proc. pen.(“Per l'applicazione della disciplina del concorso formale e del reato continuato da parte delgiudice dell'esecuzione si considera violazione più grave quella per la quale è stata inflitta lapena più grave, anche quando per alcuni reati si è proceduto con giudizio abbreviato”), cheperò si riferiece al giudizio di esecuzione, quando si faccia rifereimento a sentenze giàpassate in giudicato; deve invece essere ribadito il principio secondo il quale “ai finidell'applicazione della disciplina del concorso formale e del reato continuato in sedeesecutiva, l'individuazione della violazione più grave è affidata al criterio concreto della penapiù grave inflitta, che si differenzia da quello applicato in sede di cognizione, dove si hariguardo alla gravità in astratto sulla base della valutazione del titolo di reato e dei limitiedittali di pena” (Sez.1, n. 44860 del 05/11/2008 Rv. 242198).Pertanto, la Corte di appello avrebbe dovuto motivare per quale motivo sono statiritenuto più gravi i reati di cui alla sentenza del Giudice dell’udienza preliminare del [OSCURATO:PERSONA] (rapina commessa con l’uso quale arma di una bottiglia e lesioni) rispetto ai reatidi cui alla sentenza del Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Bologna (rapinacommessa con l’uso di un machete, ricettazione e porto d’armi in luogo pubblico); né si puòsostenere una mancanza di interesse in capo al ricorrente, considerato che con la sentenzaemessa nel processo tenutosi a Bologna è stata inflitta una pena inferiore rispetto a quelladel processo tenutosi a Ferrara.1.2 La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio ad altra sezionedella Corte di appello di Bologna, per nuovo esame sul punto P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio pernuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Bologna.Così è deciso, 17/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 18857/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris