CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 44323/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/04/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Cassazione, Sezione Prima Penale„ con sentenza n. 35609/2023, pronunciata in datata 26/4/2023 nel ricorso n. 43604/2023, ricorrente [OSCURATO:PERSONA], ha annullato con rinvio la sentenza della Tribunale di sorveglianza di Catania. 2. Nel dispositivo riportato nella motivazione della sentenza depositata, diversamente da quanto indicato nel dispositivo pronunciato in udienza, vi è scritto per errore materiale "con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Salerno" in luogo di "Tribunale di sorveglianza di Catania" 3. L'estensore, rilevato che per il rinvio è competente Tribunale di sorveglianza di Catania, ha chiesto di procedere alla correzione dell'errore materiale indicando, appunto, come giudice di rinvio il Tribunale di Sorveglianza di Catania. 4. Per tale ragione è stata disposta la fascicolazione urgente per la correzione dell'errore materiale.5. Ritenuto che il dispositivo deve essere corretto come richiesto. P.Q.M. Corregge il dispositivo rantenuto il dispositivoklella sentenza n. 35609/23 emessa da questa Corte nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], nella parte in cui indica come giudice del rinvio il Tribunale di Sorveglianza di Salerno sostituendo "Tribunale di sorveglianza di Salerno" con "Tribunale di sorveglianza di Catania". Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito. Così deciso il 29 settembre 2023