Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 33492/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso straordinario ex art. 625-bis, cod. proc. pen., proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (CZ) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] per la correzione dell'errore di fatto contenuto nella sentenza n. 39774 del 07/05/2022 della Seconda sezione penale della Corte di Cassazione; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Attraverso il proprio difensore e procuratore speciale, [OSCURATO:PERSONA] avanza ricorso straordinario per errore di fatto, a norma dell'art. 625-bis, cod. proc. pen., nei confronti della sentenza della Seconda sezione penale di questa Corte n. 39774 del 7 maggio 2022, che ne ha rigettato il ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna del 17 dicembre 2020.

1.1. Quest'ultima, accogliendo per i relativi capi il gravame del Pubblico ministero avverso la 'sentenza di proscioglimento in primo grado per intervenuta prescrizione, lo aveva condannato anche per due reati di trasferimento fraudolento di valori (capi 89-sexies ed 89-decies dell'imputazione), rilevando la contestazione e la sussistenza della recidiva qualificata e, dunque, il maggior termine legale dì prescrizione, a quel momento non ancora decorso.

1.2. Con il ricorso per cassazione avverso tale decisione, la difesa evidenziava che le due condanne precedenti, sulla base delle quali la Corte d'appello aveva ravvisato la recidiva qualificata, in realtà erano state dichiarate estinte sin dal 2011, a norma dell'art. 445, comma 2, cod. proc. pen., con decisioni dei giudici dell'esecuzione rispettivamente competenti, e perciò lamentava l'erroneità sul punto della decisione impugnata, invocandone l'annullamento, con la conseguente declaratoria di estinzione di quei reati e le statuizioni consequenziali.

1.3. La Corte di cassazione, però, dichiarava inammissibile tale doglianza, reputandola manifestamente infondata, in quanto «l'esistenza di una seconda condanna, anche a pena patteggiata, per delitto nel quinquennio costituisce sempre causa ostativa all'estinzione del primo reato», e perciò concludendo che «la commissione di un nuovo delitto prima dell'estinzione ex art. 445, comma 2, cod. proc. pen., di quello precedente consente che della prima condanna si tenga conto ai fini della sussistenza e qualificazione della recidiva».

2. Si sostiene, con il presente ricorso straordinario, che la Corte di cassazione, così decidendo, sia incorsa in un errore di fatto: perché non ha rilevato la già intervenuta declaratoria di estinzione di quei reati; perché ha calibrato la propria decisione su una giurisprudenza - specificamente richiamata - relativa all'ipotesi in cui una formale declaratoria di estinzione, ancorché in ipotesi erronea, non sia intervenuta; perché ha omesso, infine, di tener conto di quanto affermato in motivazione dalla Corte costituzionale con l'ordinanza n. 101 del 20 marzo 2019, secondo la quale la comune e dominante interpretazione giurisprudenziale prevede che la declaratoria di estinzione del reato disposta ex art. 676, cod. proc. pen., è sempre irrevocabile, anche nelle ipotesi fondate sul mancato rilievo della commissione di reati in un dato periodo (come nel caso dell'art. 445, comma 2, cit.), nelle quali, successivamente alla dec::laratoria predetta, si accerti che l'interessato aveva in realtà commesso altri reati in quel periodo.

3. Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore generale, concludendo per l'inammissibilità del ricorso, non essendosi in presenza di un ei -rore di fatto ma di una valutazione giuridica, semmai opinabile ma, comunque, non sindacabile in questa sede.

4. Ha depositato memoria di replica il difensore ricorrente, ribadendo le argomentazioni rassegnate con il ricorso ed insistendo per l'accoglimento dello stesso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato e merita, perciò, di essere accolto.

2. In tema di ricorso straordinario, è configurabile un errore di fatto solamente qualora la causa dell'errore sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva: non anche quando la decisione abbia comunque contenuto valutativo, potendo ravvisarsi, in tal caso, semmai un errore di giudizio, che però, in quanto tale, è escluso dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625- bis, cod. proc. pen. (per tutte: Sez.

U, n. 18651 , del 26/03/2015, Moroni, Rv. 263686).

3. Nel caso specifico, deve ritenersi che la Corte di cassazione sia incorsa in un errore percettivo, non essendosi avveduta di un dato indiscutibilmente emergente dagli atti del fascicolo processuale, che essa ha ati:estato in sentenza di aver esaminato (v. pag. 450, in fondo).

Dal certificato del casellario giudiziale versato in atti, risulta, in effetti, che i reati oggetto di entrambe le condanne tenute in considerazione ai fini della recidiva, e del conseguente maggior termine di prescrizione, erano stati già dichiarati estinti, a norma dell'art. 445, comma 2, cod. proc. pen., con altrettanti provvedimenti definitivi del marzo 2011, emessi dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in qualità di giudice dell'esecuzione.

A questo aggiungasi che i reati di cui agli anzidetti capi 89-sexies ed 89-decies dell'imputazione erano stati commessi - secondo quanto la stessa Corte di cassazione afferma a pag. 450 della sentenza - nel 2005, ovvero oltre il termine di cui all'art. 445, comma 2, cod. proc. pen.„ pari cinque anni dal passaggio in giudicato delle precedenti sentenze, divenute irrevocabili nel 1994 e nel 1998 (per la decorrenza di questo termine, tra le tante, Sez. 5, n. 19710 del 18/03/2019, Cirillo, Rv. 275921).

4. Si è trattato, dunque, del tutto verosimilmente, di una svista e non di un'inesatta valutazione giuridica, come si desume dalla completa assenza di motivazione su entrambi tali aspetti: rilevanza preclusiva o meno di un precedente provvedimento del giudice dell'esecuzione, non impugnato o confermato a sèguito d'impugnazione, che abbia dichiarato l'estinzione del reato; decorso o meno del termine di estinzione del reato tra le precedenti condanne e i fatti oggetto di questo processo.

Peraltro, tale inesatta percezione del dato documentale ha avuto una rilevanza decisiva ai fini del giudizio della Corte, perché la declaratoria di estinzione del reato, conseguente al decorso dei termini e al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 445, comma 2, cod. proc. pen., comporta l'estinzione del reato e degli effetti penali anche ai fini della recidiva, come espressamente previsto dall'art. 106, secondo comma, del codice penale (Sez. 6, n. 6673 del 29/01/2016, Mandri, Rv. 266119; Sez. 3, n. 7067 del 12/12/2012, dep. 2013, Miciflo, Rv. 254742).

5. La sentenza oggetto di ricorso, pertanto, dev'essere annullata.

5.1. Avendo avanzato espressa richiesta in tal senso lo stesso interessato nelle conclusioni del proprio ricorso straordinario, e trattandosi di determinazione che, pertanto, non reca pregiudizio a tale parte .e, ad un .;:empo, accelera la definizione del giudizio, può procedersi già in questa sede all'annullamento anche della sentenza d'appello, nella parte oggetto di controversia, senza necessità di integrare il contraddittorio dinanzi a questa Corte, e quindi fissare una nuova udienza, per la decisione sull'originario ricorso avverso di quella.

E' indiscusso, infatti, che, escluso l'aumento di pena previsto per la recidiva e trattandosi di reati consumati a dicembre del 2005, il relativo termine di prescrizione fosse decorso già prima della sentenza d'appello.

5.2. Il processo, inoltre, dev'essere rinviali.° al giudice di merito, poiché questa Corte, sulla base degli atti in suo possesso, non è in condizione di adottare le conseguenti statuizioni sulla pena, non essendo nota la porzione di questa irrogata per i due reati di che trattasi.

La possibilità per la Corte di cassazione di rideterminare direttamente la pena sulla base delle statuizioni del giudice di meril:o, procedendo ad un annullamento senza rinvio (a norma dell'art. 620, comma 1, lett. l, cod, proc. pen., nella formulazione modificata dalla legge 23 giugno 2017, n. 103), è circoscritta, infatti, alle ipotesi in cui alla situazione da correggere possa porsi rimedio senza necessità dell'esame degli atti dei processi di primo e secondo grado e della formulazione di giudizi di merito (così, tra altre, Sez. 6, n. 44874 del 11/09/2017, Dessi, Rv. 271484, proprio in un'ipotesi del tutto analoga a quella in esame, in cui la Corte, in accoglimento di ricorso straordinario per errore di fatto, ha annullato la sentenza del giudice di appello limitatamente ad alcuni fatti estinti per prescrizione ed ha rinviato al medesimo per la rideterminazione della pena, in quanto, trattandosi di reati uniti in continuazione, si rendevano necessari ulteriori accertamenti).

P.Q.M.

Annulla la sentenza n. 39774 del 7/5/2022 di questa Corte, limitatamente ai capi 89-sexies e 89-decies dell'imputazione.

Annulla senza rinvio la sentenza della Corte di appello di Bologna del 17/12/2020, limitatamente ai reati di cui ai capi 89-sexies e 89-decies dell'imputazione, perché estinti per prescrizione.

Dispone trasmettersi gli atti ad altra sezione della Corte d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso straordinario ex art. 625-bis, cod. proc. pen., proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (CZ) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] per la correzione dell'errore di fatto contenuto nella sentenza n. 39774 del 07/05/2022 della Seconda sezione penale della Corte di Cassazione; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Attraverso il proprio difensore e procuratore speciale, [OSCURATO:PERSONA] avanza ricorso straordinario per errore di fatto, a norma dell'art. 625-bis, cod. proc. pen., nei confronti della sentenza della Seconda sezione penale di questa Corte n. 39774 del 7 maggio 2022, che ne ha rigettato il ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna del 17 dicembre 2020. 1.1. Quest'ultima, accogliendo per i relativi capi il gravame del Pubblico ministero avverso la 'sentenza di proscioglimento in primo grado per intervenuta prescrizione, lo aveva condannato anche per due reati di trasferimento fraudolento di valori (capi 89-sexies ed 89-decies dell'imputazione), rilevando la contestazione e la sussistenza della recidiva qualificata e, dunque, il maggior termine legale dì prescrizione, a quel momento non ancora decorso. 1.2. Con il ricorso per cassazione avverso tale decisione, la difesa evidenziava che le due condanne precedenti, sulla base delle quali la Corte d'appello aveva ravvisato la recidiva qualificata, in realtà erano state dichiarate estinte sin dal 2011, a norma dell'art. 445, comma 2, cod. proc. pen., con decisioni dei giudici dell'esecuzione rispettivamente competenti, e perciò lamentava l'erroneità sul punto della decisione impugnata, invocandone l'annullamento, con la conseguente declaratoria di estinzione di quei reati e le statuizioni consequenziali. 1.3. La Corte di cassazione, però, dichiarava inammissibile tale doglianza, reputandola manifestamente infondata, in quanto «l'esistenza di una seconda condanna, anche a pena patteggiata, per delitto nel quinquennio costituisce sempre causa ostativa all'estinzione del primo reato», e perciò concludendo che «la commissione di un nuovo delitto prima dell'estinzione ex art. 445, comma 2, cod. proc. pen., di quello precedente consente che della prima condanna si tenga conto ai fini della sussistenza e qualificazione della recidiva». 2. Si sostiene, con il presente ricorso straordinario, che la Corte di cassazione, così decidendo, sia incorsa in un errore di fatto: perché non ha rilevato la già intervenuta declaratoria di estinzione di quei reati; perché ha calibrato la propria decisione su una giurisprudenza - specificamente richiamata - relativa all'ipotesi in cui una formale declaratoria di estinzione, ancorché in ipotesi erronea, non sia intervenuta; perché ha omesso, infine, di tener conto di quanto affermato in motivazione dalla Corte costituzionale con l'ordinanza n. 101 del 20 marzo 2019, secondo la quale la comune e dominante interpretazione giurisprudenziale prevede che la declaratoria di estinzione del reato disposta ex art. 676, cod. proc. pen., è sempre irrevocabile, anche nelle ipotesi fondate sul mancato rilievo della commissione di reati in un dato periodo (come nel caso dell'art. 445, comma 2, cit.), nelle quali, successivamente alla dec::laratoria predetta, si accerti che l'interessato aveva in realtà commesso altri reati in quel periodo. 3. Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore generale, concludendo per l'inammissibilità del ricorso, non essendosi in presenza di un ei -rore di fatto ma di una valutazione giuridica, semmai opinabile ma, comunque, non sindacabile in questa sede. 4. Ha depositato memoria di replica il difensore ricorrente, ribadendo le argomentazioni rassegnate con il ricorso ed insistendo per l'accoglimento dello stesso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e merita, perciò, di essere accolto. 2. In tema di ricorso straordinario, è configurabile un errore di fatto solamente qualora la causa dell'errore sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva: non anche quando la decisione abbia comunque contenuto valutativo, potendo ravvisarsi, in tal caso, semmai un errore di giudizio, che però, in quanto tale, è escluso dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625- bis, cod. proc. pen. (per tutte: Sez. U, n. 18651 , del 26/03/2015, Moroni, Rv. 263686). 3. Nel caso specifico, deve ritenersi che la Corte di cassazione sia incorsa in un errore percettivo, non essendosi avveduta di un dato indiscutibilmente emergente dagli atti del fascicolo processuale, che essa ha ati:estato in sentenza di aver esaminato (v. pag. 450, in fondo). Dal certificato del casellario giudiziale versato in atti, risulta, in effetti, che i reati oggetto di entrambe le condanne tenute in considerazione ai fini della recidiva, e del conseguente maggior termine di prescrizione, erano stati già dichiarati estinti, a norma dell'art. 445, comma 2, cod. proc. pen., con altrettanti provvedimenti definitivi del marzo 2011, emessi dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in qualità di giudice dell'esecuzione. A questo aggiungasi che i reati di cui agli anzidetti capi 89-sexies ed 89-decies dell'imputazione erano stati commessi - secondo quanto la stessa Corte di cassazione afferma a pag. 450 della sentenza - nel 2005, ovvero oltre il termine di cui all'art. 445, comma 2, cod. proc. pen.„ pari cinque anni dal passaggio in giudicato delle precedenti sentenze, divenute irrevocabili nel 1994 e nel 1998 (per la decorrenza di questo termine, tra le tante, Sez. 5, n. 19710 del 18/03/2019, Cirillo, Rv. 275921). 4. Si è trattato, dunque, del tutto verosimilmente, di una svista e non di un'inesatta valutazione giuridica, come si desume dalla completa assenza di motivazione su entrambi tali aspetti: rilevanza preclusiva o meno di un precedente provvedimento del giudice dell'esecuzione, non impugnato o confermato a sèguito d'impugnazione, che abbia dichiarato l'estinzione del reato; decorso o meno del termine di estinzione del reato tra le precedenti condanne e i fatti oggetto di questo processo. Peraltro, tale inesatta percezione del dato documentale ha avuto una rilevanza decisiva ai fini del giudizio della Corte, perché la declaratoria di estinzione del reato, conseguente al decorso dei termini e al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 445, comma 2, cod. proc. pen., comporta l'estinzione del reato e degli effetti penali anche ai fini della recidiva, come espressamente previsto dall'art. 106, secondo comma, del codice penale (Sez. 6, n. 6673 del 29/01/2016, Mandri, Rv. 266119; Sez. 3, n. 7067 del 12/12/2012, dep. 2013, Miciflo, Rv. 254742). 5. La sentenza oggetto di ricorso, pertanto, dev'essere annullata. 5.1. Avendo avanzato espressa richiesta in tal senso lo stesso interessato nelle conclusioni del proprio ricorso straordinario, e trattandosi di determinazione che, pertanto, non reca pregiudizio a tale parte .e, ad un .;:empo, accelera la definizione del giudizio, può procedersi già in questa sede all'annullamento anche della sentenza d'appello, nella parte oggetto di controversia, senza necessità di integrare il contraddittorio dinanzi a questa Corte, e quindi fissare una nuova udienza, per la decisione sull'originario ricorso avverso di quella. E' indiscusso, infatti, che, escluso l'aumento di pena previsto per la recidiva e trattandosi di reati consumati a dicembre del 2005, il relativo termine di prescrizione fosse decorso già prima della sentenza d'appello. 5.2. Il processo, inoltre, dev'essere rinviali.° al giudice di merito, poiché questa Corte, sulla base degli atti in suo possesso, non è in condizione di adottare le conseguenti statuizioni sulla pena, non essendo nota la porzione di questa irrogata per i due reati di che trattasi. La possibilità per la Corte di cassazione di rideterminare direttamente la pena sulla base delle statuizioni del giudice di meril:o, procedendo ad un annullamento senza rinvio (a norma dell'art. 620, comma 1, lett. l, cod, proc. pen., nella formulazione modificata dalla legge 23 giugno 2017, n. 103), è circoscritta, infatti, alle ipotesi in cui alla situazione da correggere possa porsi rimedio senza necessità dell'esame degli atti dei processi di primo e secondo grado e della formulazione di giudizi di merito (così, tra altre, Sez. 6, n. 44874 del 11/09/2017, Dessi, Rv. 271484, proprio in un'ipotesi del tutto analoga a quella in esame, in cui la Corte, in accoglimento di ricorso straordinario per errore di fatto, ha annullato la sentenza del giudice di appello limitatamente ad alcuni fatti estinti per prescrizione ed ha rinviato al medesimo per la rideterminazione della pena, in quanto, trattandosi di reati uniti in continuazione, si rendevano necessari ulteriori accertamenti). P.Q.M. Annulla la sentenza n. 39774 del 7/5/2022 di questa Corte, limitatamente ai capi 89-sexies e 89-decies dell'imputazione. Annulla senza rinvio la sentenza della Corte di appello di Bologna del 17/12/2020, limitatamente ai reati di cui ai capi 89-sexies e 89-decies dell'imputazione, perché estinti per prescrizione. Dispone trasmettersi gli atti ad altra sezione della Corte d
Sentenza Cassazione n. 33492/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris