CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 8 novembre 2022
Cassazione n. 37537/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16414/2017R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 8, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA P.ZA DELL'OROLOGIO 7, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] eDANIELE SPINELLI –controricorrente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA]: Proprietà - Distanze R.G.N. 16414/2017 Ud. 08/11/2022CC R.G. 16414/2017 - Pagina nr. 2 di 18 [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 2 [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] –controricorrente – avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO PERUGIA n. 344/2017 depositata il 17/05/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del g iorno 8 novembre 2022dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] citò innanzi il Tribunale di Perugia la società [OSCURATO:PERSONA] -titolare di un fondo a confine con un terrenodi titolarità del medesimo attore-lamentando che la convenuta, nel realizzare sul proprio fondo due edifici plurifamiliari, avesse: 1) operato una modifica del piano di campagna preesistente, realizzando muri di contenimento e terrapieni; 2) sconfinato nella proprietà dell’attore; 3) realizzato porzioni di edificio a distanza dal confine inferiore a 5 metri. Chiese, quindi: di accertare il confine tra il fondo di sua proprietà e quello della [OSCURATO:PERSONA]; di condannare la convenuta al ripristino dello stato dei luoghi, con rimozione ed arretramento dei muri di contenimento; di condannare ulteriormente [OSCURATO:PERSONA] ad eliminare le parti di edifici realizzate ad una distanza inferiore a 5 metri dal confine. Costituitasi la [OSCURATO:PERSONA] per resistere alla domanda, ed intervenuto nel giudizio [OSCURATO:PERSONA] -promissario acquirente di un’unità immobiliare sita degli edifici realizzati da [OSCURATO:PERSONA]- il Tribunale di Perugia accolse solo parzialmente le domande dell’attore, R.G. 16414/2017 - Pagina nr. 3 di 18 condannando [OSCURATO:PERSONA] unicamente ad arretrare il muro di recinzione al confine individuato catastalmente, e rigettando le residue domande. 2. Proposto appello da [OSCURATO:PERSONA] e costituitisi sia [OSCURATO:PERSONA] - proponendo appello incidentale - sia [OSCURATO:PERSONA], la Corte d’Appello di Perugia rigettò l’appello principale e, in parziale accoglimento dell’appello incidentale, accertò una diversa collocazione del confine tra le due proprietà rigettando anche la domanda di condanna della [OSCURATO:PERSONA] all’arretramento del muro e ponendo a carico dell’appellante le spese dei due gradi di giudizio sia della [OSCURATO:PERSONA] sia di [OSCURATO:PERSONA]. Osservò la Corte territoriale che: − la real izzazione da parte della [OSCURATO:PERSONA] del muro di contenimento doveva ritenersi legittima alla luce dell’art. 24, comma 2, lett. e) del Reg. Regione Umbria n. 9/2008 (approvato nel corso del giudizio di primo grado) che escludeva dall’obbligo di rispetto della distanza dal confine dei terrapieni anche a sostegno di terrapieni artificiali sino a due metri di altezza, infondate essendo le doglianze dell’appellante circa una interpretazione eccessivamente letterale della disposizione operata dal giudice di prime cure; − alla luce dell’art. 24, comma 6, del Reg. Regione Umbria n. 9/2008 -il quale prescrive che per le strutture a sbalzo non chiuse la sporgenza massima dal confine non deve essere inferiore a tre metri- doveva escludersi la violazione delle distanze in relazione sia allo sporto di gronda, dovendosi qualificare la gronda quale mero elemento ornamentale dell’edificio, sia al solaio del ballatoio, essendo la stessa R.G. 16414/2017 - Pagina nr. 4 di 18 struttura a sbalzo non chiusa, e quindi non soggetta alla distanza minima di cinque metri; − infondato era il motivo di appello con il quale [OSCURATO:PERSONA] lamentava il mancato riconoscimento dei danni per la distruzione di alcune piante cagionata dalla [OSCURATO:PERSONA] con il proprio sconfinamento, non sussistendo adeguata prova del danno lamentato anche in relazione alla ridotta entità (40 centimetri circa) dello sconfinamento medesimo; − fondato era invece l’appello incidentale della [OSCURATO:PERSONA], in quanto il giudice di prime cure aveva ritenuto di individuare il confine tra le due proprietà sulla scorta delle mappe catastali, nonostante tale criterio sia stabilito dall’art. 950 c.c. come meramente sussidiario e sebbene le testimonianze avessero confermato che le parti avevano considerato come confine un canale di scolo posto in prosecuzione con il muro di confine della proprietà di [OSCURATO:PERSONA], con la conseguenza che la decisione di promo grado andava riformata nella parte in cui aveva ritenuto sussistente lo sconfinamento del muro di recinzione della [OSCURATO:PERSONA], condannando quest’ultima all’arretramento del muro; − infondato era il motivo di appello incidentale concernente il mancato accoglimento della domanda di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., non sussistendo adeguata prova del fatto che [OSCURATO:PERSONA] avesse in mala fede esteso la propria domanda a fondi ed unità abitative non confinanti con il proprio fondo. R.G. 16414/2017 - Pagina nr. 5 di 18 3. Per la cassazione della decisione della Corte d’appello di Perugia ricorre ora [OSCURATO:PERSONA]. Resistono separatamente con controricorso [OSCURATO:PERSONA] (che chiede la correzione dell’errore materiale consistente nell’omessa adozione del provvedimento di ordine di cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale) e [OSCURATO:PERSONA]. 4. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, e 380 bis.1, c.p.c. 5.Tutte le parti hanno depositato memorie [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è affidato a settemotivi 1.1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 166, 167, 168-bise 343 c.p.c. Lamenta il ricorrente che la Corte territoriale non abbia esaminato ed accolto l’eccezione di inammissibilità dell’appello incidentale della [OSCURATO:PERSONA]. Deduce, infatti, [OSCURATO:PERSONA] che la [OSCURATO:PERSONA], a fronte di un’udienza di comparizione indicataoriginariamente in citazione per la data del 6 febbraio 2015, si è costituita in data 23 aprile 2015, all’esito di un differimento della prima udienzadisposto dal Presidente della Corte d’appello, ma in assenza di un differimento ex art. 168-bis, quinto comma,c.p.c. Il ricorrente, pertanto, deduce la tardività della costituzione, argomentando nel senso della irrilevanza del differimento d’ufficio al fine di valutare la tempestività della costituzione in giudizio. R.G. 16414/2017 - Pagina nr. 6 di 18 1.2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti. La Corte d’appello, deduce il ricorso, avrebbe determinato il confine tra le due proprietà, non solo omettendo di considerare che la consulenza tecnica svolta in primo grado aveva dichiarato la coincidenza tra il confine catastale e quello reale, ma avrebbe omesso di verificare l’effettivo posizionato del muro di confine della [OSCURATO:PERSONA], concludendo quindi erroneamente per la insussistenza dello sconfinamento. 1.3. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, n. 3 , c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 24, del Reg. Regione Umbria n. 9/2008. Il ricorrente deduceche la Corte d’appello: a) abbia non rettamente operato l’interpretazione dell’art. 24, del Reg. Regione Umbria n. 9/2008, omettendo di coordinare la previsione con il medesimo art. 24, comma 2, lett. b), da cui risulterebbe che deve comunque essere rispettata la distanza di tre metri dal confine; b) abbia omesso di considerare che lo stesso art. 24, comma 2, lett. e) del Reg. Regione Umbria n. 9/2008 in ogni caso non consente una modifica del piano di campagna; derivando da tale seconda osservazione -in lettura combinata con l’art.878 c.c.-che in ogni caso la realizzazione di un muro di contenimento di terrapieno a confine andrebbe riferita ai soli casi di terrapieni realizzati per colmare il dislivello naturale tra i fondi. 1.4.Con il quarto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, n. 3 , c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 873 c.c. R.G. 16414/2017 - Pagina nr. 7 di 18 Per l’ipotesi in cui venga ritenuta corretta l’interpretazione dell’art. 24, comma 2, lett. e) del Reg. Regione Umbria n. 9/2008 seguita dalla Corte d’appello, il ricorrente deduce il carattere di vera e propria costruzione del muro di contenimento realizzato dalla [OSCURATO:PERSONA] , invocando, conseguentemente, la disapplicazione della previsione stessa in quanto in conflitto con gli artt. 873 e 878 c.c. 1.5.Con il quinto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, n. 4 , c.p.c., la violazione dell’art. 112 c.p.c. La Corte territoriale, argomenta il ricorso, avrebbe omesso di pronunciarsi sulla domanda risarcitoria formulata dal ricorrente in relazione ai danni subiti medio tempore da [OSCURATO:PERSONA] nel periodo anteriore all’approvazione dell’art. 24, comma 2, lett. e) del Reg. Regione Umbria n. 9/2008, quando, vigendo ancora l’art. 41 del Reg. Ed. del Comune di Corciano, il terrapieno in questione doveva ritenersi in ogni caso non rispettoso della distanza di legge. 1.6. Con il sesto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, n. 3 , c.p.c., la violazione degli artt. 111 Cost., 132 c.p.c. e 118 disp. att. C.p.c. Il ricorso lamenta che la Corte territoriale non si sia pronunciata -o si sia pronunciata in modo solo apparente- in ordine al motivo di appello con il quale si impugnava il mancato accoglimento della domanda di risarcimento danni per la lesione del diritto dell’attore al rispetto della distanza legale “in relazione al periodo in cui le opere sono state ritenute abusive e sino all’entrata in vigore dello ius superveniens”. 1.7.Con il settimo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, n. 3 , c.p.c., la violazione degli artt. 91 e 105 c.p.c. R.G. 16414/2017 - Pagina nr. 8 di 18 Il ricorrente impugna la statuizione della Corte territoriale nella parte in cui quest’ultima lo ha condannato alla rifusione delle spese dei due gradi di giudizio anche in favore di [OSCURATO:PERSONA]. Osserva il ricorrente che quest’ultimo aveva inizialmente aderito proprio alle domande attoree e solo successivamente aveva modificato il proprio atteggiamento processuale, dichiarando di non voler prendere posizione in favore di alcuna delle parti. Deduce, quindi, l’assenza del presupposto della soccombenza per dar corso all’applicazione dell’art. 91 c.p.c. 2. Ilprimo motivo di ricorso è fondato. Questa Corte ha già affermato il principio per cui il rinvio d'ufficio dell'udienza, ex art. 168-bis, quarto comma, c.p.c. non determina la riapertura dei termini per il deposito della comparsa né per la proposizione dell'appello incidentale, poiché l'art. 166 c.p.c., coordinato con i successivi artt. 167 e 343, contempla, quale ipotesi utile ad escludere la decadenza dalla proposizione della domanda riconvenzionale o dell'appello incidentale, soltanto quella connessa al termine indicato nell'atto di citazione ovvero, nel caso in cui abbia trovato applicazione l'art. 168-bis, quinto comma, c.p.c., quella relativa alla data fissatadal giudice istruttore (Cass. Sez. 2 - Sentenza n. 2299 del 30/01/2017 -Rv. 642490 – 01 ; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1127 del 22/01/2015 -Rv. 633990 - 01). Come riconosciuto dalla medesima controricorrente [OSCURATO:PERSONA] - seppur riconducendo l’ipotesi al disposto di cui all’art. 168-bis, quinto comma, c.p.c.-l’originaria prima udienza, fissata dall’appellante per il giorno 29 settembre 2014, fu oggetto di differimento con provvedimento del Presidente della Corte d’Appello, mentre la medesima [OSCURATO:PERSONA] ebbe a proporre appello incidentale R.G. 16414/2017 - Pagina nr. 9 di 18 computando il termine per la propria costituzione con riferimento alla nuova data stabilita nel provvedimento presidenziale. Contrariamente a quanto dedotto dalla controricorrente, tale ultimo differimento non appare riconducile al disposto di cui all’art. 168-bis, quinto comma, c.p.c., in quanto - per ammissione della stessa controricorrente- il differimento venne disposto non dal giudice istruttore bensì dal Presidente della Corte. Poiché l'unica fattispecie che giustifica la mancata considerazione dell'originaria data dell'udienzafissata nell'atto di citazione è quella - specifica- contemplata dal quinto comma dell'art. 168 - bis c.p.c., la quale ricorre allorché il giudice istruttore designato,nei cinque giorni dalla presentazione del fascicolo, ritenga, con proprio decreto motivato, di differire la data della prima udienza (Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 8638 del 07/05/2020 -Rv. 657693 - 01) , deve escludersi che il differimento disposto dal Presidente della Corte d’appello fosse riconducibile al disposto di cui alla previsione testé citata e che, conseguentemente, il termine per la proposizione dell’appello incidentale fosse computabile avendo a riguardo la data stabilita in detto differimento. 3. L’accoglimento del primo motivo di ricorso determina l’assorbimento del secondo. 4. Appare, a questo punto, opportuno partire dall’esame del quarto motivo di ricorso, atteso il carattere dirimente dei profili con lo stesso sollevati. Il motivo è fondato. Occorre premettere che questa Corte ha reiteratamente chiarito che, qualora l'andamento altimetrico di due fondi limitrofi sia stato artificialmente modificato, così da creare tra essi un dislivello che prima non esisteva, il muro di cinta viene ad assolvere, oltre alla funzione sua R.G. 16414/2017- Pagina nr. 10 di 18 propria di delimitazione tra le proprietà, anche quella di sostegno e contenimento del terrapieno creato dall'opera dell'uomo, con la conseguenza che esso va equiparato ad una costruzione in senso tecnico-giuridico agli effetti delle distanze legali (senza che abbia rilievo chi, tra i proprietari confinanti, abbia in via esclusiva o prevalente realizzato tale intervento) ed è assoggettato al rispetto delle distanze stesse(Cass. Sez. 2 - Sentenza n. 10512 del 03/05/2018 - Rv. 648437 –01; Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 23843 del 02/10/2018 - Rv. 650629 -02; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 13628 del 04/06/2010 - Rv. 613373 - 01). Precedentemente, questa Corte ha anche puntualizzato che nel casodi fondi a dislivello - nei quali adempiendo il muro anche ad una funzione di sostegno e contenimento del terrapieno o della scarpata, una faccia non si presenta di norma come isolata e l'altezza può anche superare i tre metri, se tale è l'altezza del terrapieno o dellascarpata; pertanto- non può essere considerato come costruzione, ai fini dell'osservanza delle distanze legali il muro che, nel caso di dislivello naturale, oltre a delimitare il fondo, assolve anche alla funzione di sostegno e contenimento del declivio naturale, mentre nel caso di dislivello di origine artificiale deve essere considerato costruzione in senso tecnico-giuridico il muro che assolve in modo permanente e definitivo anche alla funzione di contenimento di un terrapieno creato dall'opera dell'uomo (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 8144 del 15/06/2001 -Rv. 547517 - 01) . Operato tale richiamo -e rammentato che la decisione della Corte d’appello di Perugia ha ritenuto di disattendere la domanda dell’odierno ricorrente sulla scorta della previsione di cui all’art. 24, comma 2, lett. e), Reg. Reg. Umbria 9/2008, il quale esclude l’obbligo di osservare il rispetto delle distanze minime di legge nella realizzazione di muri di R.G. 16414/2017- Pagina nr. 11 di 18 contenimento anche qualora questi siano stati realizzati a sostegno di terrapieni artificiali- la fondatezza del ricorso può essere affermata sulla scorta d e lle ragioni che questa Corte ha già dif fusamente sviluppato con la propria decisione Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 26518 del 19/10/2018 - Rv. 650785 – 01 , i cui passaggi logici fondamentali possono qui essere richiamati, in quanto attinenti a vicenda sostanzialmente conforme. Occorre puntualizzare preliminarmente che non appare risolutiva ai fini della decisione della controversia l'intervenuta abrogazione della Legge regionale del 2004: infatti, poiché la costruzione di cui si chiede la rimozione è stata realizzata nella vigenza della norma de qua, l’affermazione della legittimità della costruzione sulla scorta de lla norma preesistente, comporterebbe l’acquisizione del diritto dei controricorrenti a mantenere il manufatto nelle attuali condizioni in situ, pur a fronte di una norma sopravvenuta che preveda invece distanze più rigorose, fermo restando che il profilo in esame è attualmente affrontato dal combinato disposto dell'art. 245 della legge regionale n. 1 del 2015 e dell'art. 24, co mma 2, lett. e) , Reg. Reg. Umbria n. 2/2015, con una previsione che riproduce il disposto regolamentare previgente in ordine all’esenzione dal rispetto delle distanze per i muri di contenimento. Passando al merito vero e proprio del motivo di ricorso, è opportuno -anche in considerazioni delle deduzioni svolte dalla controricorrente [OSCURATO:PERSONA] nella propria memoriaex art. 380-bis.1 c.p.c.- richiamare la costante giurisprudenza costituzionale che,in reiterate occasioni, ha ribadito che la disciplina delle distanze fra costruzioni, che ha la sua collocazione nel codice civile, ed in particolare negli artt. 873 e 875, attiene in via primaria e diretta ai rapporti tra proprietari di fondi finitimi e rientra nella materia dell'ordinamento civile, di competenza R.G. 16414/2017- Pagina nr. 12 di 18 legislativa esclusiva dello Stato, con la conseguenza che è illegittima l'eventuale previsione contenuta in una legge regionale che deroghi alla disciplina statale delle distanze tra fabbricati al di fuori dell'ambito della competenza regionale concorrente in materia di governo del territorio, in violazione del limite dell'ordinamento civile assegnato alla competenza legislativaesclusiva dello Stato (cfr. Corte Costituzionale n. 41/2017, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 8, comma 1, lett. a), L. reg. Veneto 16 marzo 2015 n. 4, limitatamente al riferimento alla lett. «b)» dell'art. 17, comma 3, I. reg. Veneto 23 aprile 2004, n. 11 e alle parole «e degli ambiti degli interventi disciplinati puntualmente», ma principi similari vengono enunciati anche da Corte Cost. 119/2020, richiamata dalla stessa controricorrente). In tale ottica, quindi, l'intervento derogatorio del legislatore regionale è consentito solo allorquando i fabbricati insistono su di un territorio che può avere, rispetto ad altri,specifiche caratteristiche per ragioni naturali e storiche, con la conseguenza che la disciplina che li riguarda, e in particolare quella dei loro rapporti nel territorio stesso , esorbita dai limiti propri dei rapporti interprivati e tocca anche interessi pubblici, la cui cura deve ritenersi affidata anche alle Regioni perché attratta all'ambito di competenza concorrente del governo del territorio. Come già, testualmente affermato da questa Corte nel precedente poc’anzi richiamato , “(…) nel delimitare i rispettivi ambiti di competenza statale in materia di «ordinamento civile» e concorrente inmateria di «governo del territorio» il punto di equilibrio deve essere individuato nell'ultimo comma dell'art. 9 del d.m. n. 1444 del 1968, dotato di particolare efficacia precettiva e inderogabile, in quanto richiamato dall'art. 41-quinquies I. 17 agosto1942, n. 1150, così che, R.G. 16414/2017- Pagina nr. 13 di 18 secondo le indicazioni interpretative della giurisprudenza costituzionale, e come poi disposto dall'art. 2-bis del TUE, è legittima la previsione regionale di distanze in deroga a quelle stabilite dalla normativa statale, ma solo se inserite in strumenti urbanistici, funzionali a conformare un assetto complessivo e unitario di determinate zone del territorio. L'assenza di precise indicazioni, infatti, non consente di attribuire agli interventi in questione un perimetro di azione necessariamente coerente con l'esigenza di garantire omogeneità di assetto a determinate zone del territorio ed implicherebbe quindi l'invasione da parte della Regione della sfera di competenza riservata alla legislazione esclusiva dello stato in materia diordinamento civile (conf. Corte Cost. n. 232/2005; n. 6/2013, n. 231/2016, n. 189/2016, n. 185/2016, n. 178/2016). In definitiva è da reputarsi legittima la previsione regionale di distanze in deroga a quelle stabilite dalla normativa statale, solo «nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche», e quindi «se inserite in strumenti urbanistici, funzionali a conformare un assetto complessivo e unitario di determinate zone del territorio» (Corte Cost. sentenza n. 134 del 2014; analogamente sentenze n. 178, n. 185, n. 189, n. 231 del 2016), poiché «la loro legittimità è strettamente connessa agli assetti urbanistici generali e quindi al governo del territorio, non, invece, ai rapporti tra edifici confinanti isolatamente considerati» (Corte Cost. sentenza n. 114 del 2012; nello stesso senso, sentenza n. 232 del 2005). A tal fine si è ritenuto che tali conclusioni debbano essere mantenute ferme anche dopo l'introduzionedell'art. 2- bis del TUE, da parte dell'art. 30, comma 1, lettera a), del decretolegge 21 giugno R.G. 16414/2017- Pagina nr. 14 di 18 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 9 agosto 2013, n. 98, in quanto tale disposizione ha sostanzialmente recepito l'orientamento della giurisprudenza costituzionale, inserendo nel testo unico sull'edilizia i principi fondamentali della vincolatività, anche per le Regioni e le Province autonome, delle distanze legali stabilite dal DM n 1444/1968 e dell'ammissibilità delle deroghe, solo a condizione che siano «inserite in strumenti urbanistici, funzionali a conformare un assetto complessivo e unitario di determinate zone del territorio» (sentenza n. 185 del 2016; nello stesso senso, ex plurimis, sentenza n. 189 del 2016). Richiamando quanto affermato da Corte Costituzionale n. 41/2017, va quindi ribadito che "La deroga alla disciplina delle distanze realizzata dagli strumenti urbanistici deve, in conclusione, ritenersi legittima sempre che faccia riferimento ad una pluralità di fabbricati ("gruppi di edifici") e sia fondata su previsioni planovolumetriche che evidenzino, cioè, una capacità progettuale tale da definire i rapporti spaziodimensionali e architettonici delle varie costruzioni considerate come fossero un edificio unitario (art. 9, ultimo comma, del d.m. n. 1444 del 1968)."”. Rispetto alle considerazioni sinora riprodotte può rilevarsi ulteriormente che anche la sentenza della Corte Costituzionale n. 119/2020 (richiamata dalla controricorrente[OSCURATO:PERSONA] nella propria memoria), si allinea pienamente al precedente insegnamento della stessa Consulta in subiecta materia, in quanto, dopo aver rammentato che “(…)nel determinare il punto di equilibrio tra la potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile ex art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. e la potestà legislativa concorrente della Regione in materia di governo del territorio ex art. 117, terzo R.G. 16414/2017- Pagina nr. 15 di 18 comma, Cost., questa Corte ha messo in luce come alle Regioni non sia precluso fissare distanze in deroga a quelle stabilite nelle normative statali, purché la deroga sia giustificata dal perseguimento di interessi pubblici ancorati all'esigenza di omogenea conformazione dell'assetto urbanistico di una determinata zona, non potendo la deroga stessa riguardare singole costruzioni, individualmente ed isolatamente considerate (ex plurimis, sentenze n. 13 del 2020, n. 50 e n. 41 del 2017, n. 134 del 2014 e n. 6 del 2013)”, la stessa Corte Costituzionale ha ribadito che “la deroga alla disciplina delle distanze realizzata dagli strumenti urbanistici è stata, in conclusione, ritenuta legittima sempre che faccia riferimento ad una pluralità di fabbricati ("gruppi di edifici") e sia fondata su previsioni planovolumetriche, che evidenzino una capacità progettuale tale da definire i rapporti spazio-dimensionali e architettonici delle varie costruzioni considerate come fossero un edificio unitario, ai sensi dell'art. 9, ultimo comma, del d.m. n. 1444 del 1968, disposizione, quest'ultima, che rappresenta la sintesi normativa del punto di equilibrio tra la competenza statale in materia di ordinamento civile e quella regionale in materia di governo del territorio (tra le tante, sentenze n. 13 del 2020, n. 50 e n. 41 del 2017, n. 185 e n. 178 del 2016, n. 134 del 2014 e n. 6 del 2013).” Tornando, allora, al caso di specie si deve constatare che la lettura delle norme regionali applicate dalla Corte perugina non consente di individuare nella stessa legge regionale un'espressa previsione derogatoria della disciplina statale in materia di distanze, dovendosi escludere -come già si è fatto nel precedente di questa Corte del 2018- che detta previsione eme rga dall'avere affidato ad un emanando regolamento attuativo la possibilità di intervenire anche in materia di distanze, e ciò in ragione della stessa genericità della previsione di cui R.G. 16414/2017- Pagina nr. 16 di 18 alla lettera a) dell'art. 24 ("criteri per il calcolo delle superfici, delle volumetrie, delle altezze e delle distanze relative alla edificazione"). Vanno allora richiamati, ancora una volta, i limiti costantemente riaffermati dal giudice delle leggi per la potestà regionale in materia, come sopra delineati, ribadendo la conclusione per cui la condizione in base alla quale è legittima la disciplina derogatoria, e cioè l'inserimento in strumenti urbanistici, funzionali a conformare un assetto complessivo e unitario di determinate zone del territorio, risulta operante anche per il regolamento attuativo della legge regionale, che solo in tale ristretto ambito avrebbe quindi potuto dettare una disciplina direttamente incidente sulla materia delle distanze, in deroga a quanto previsto dalle norme statali di cui alDM n. 1444/1968. La conclusione cui questa Corte deve, pertanto , pervenire è la medesima cui era pervenuta nel 2018, e cioè che “dovendosi quindi intendere che l'attribuzione fatta dalla legge regionale in questione alla potestà regolamentare si sia conformata ai limiti posti dalla Costituzione alle possibilità di intervento delle Regioni in tale ambito, va da un lato esclusa la diretta contrarietà della norma primaria regionale alla previsione di cui all'art. 117 Cost. lett. I), ravvisandosi per converso l'illegittimità della sola previsione regolamentare che, eccedendo sia dai limiti ricavabili in generale dalla giurisprudenza costituzionale sopra richiamata, che dalle stesse previsioni della legge regionale (che vanno infatti interpretate nel senso che la disciplina derogatoria in materia di distanze poteva essere oggetto di intervento da parte del Regolamento solo se concretantesi anche nella predisposizione di uno strumento urbanistico idoneo a conformare un assetto complessivo ed unitario di una determinata porzione del territorio), andavano pertanto disapplicate”. R.G. 16414/2017- Pagina nr. 17 di 18 Da queste considerazioni discende l’accoglimento del motivo di ricorso, avendo la Corte territoriale statuito in modo difforme dai principi qui ribaditi. 5. L’accoglimento del quarto motivo di ricorso determina, conseguentemente, l’assorbimento sia del terzo motivo sia degli ulteriori. 6. Quanto all’istanza di correzione di errore materiale formulata dalla controricorrente [OSCURATO:PERSONA], questa Corte ha chiarito che nel caso in cui la parte interessata non abbia censurato con l'appello l'omessa cancellazione, da parte del giudice di primo grado, della trascrizione della domanda giudiziale, tale cancellazione non può essere ordinata dalla Corte di cassazione, essendo la relativa statuizione riservata al giudice di merito, il quale deve provvedervi, anche d'ufficio, con la pronuncia di rigetto della domanda (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 27298 del 16/09/2022 - Rv. 665727 – 01 ; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 23929 del 19/11/2007 -Rv. 600374 - 01) . Poiché non risulta che in sede di gravame innanzi alla Corte d’appello di Perugia la [OSCURATO:PERSONA] abbia proposto rituale e tempestivo appello incidentale in relazione all’omessa statuizione del giudice di prime cure, risulta preclusa nella presente sede l’emissione dell’ordine di cancellazione. 7. Il ricorso va, in conclusione,accolto in relazione al primo e quarto motivo, con assorbimento degli ulteriori. La sentenza impugnata deve quindi essere cassata con rinv