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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 12434/2026

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ANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/03/2025 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di Taranto dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza con cui in data 25.3.2025 la Corte d'appello di Lecce - Sezione distaccata di Taranto ha confermato la sentenza del Tribunale di Taranto del 9.4.2024 di condanna alla pena di un anno di reclusione per il reato di cui all'art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011; [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso sia meramente reiterativo dei motivi di appello, già disattesi dai giudici di secondo grado con una motivazione non manifestamente illogica o contraddittoria, che il ricorrente avversa: - da un canto, limitandosi a sollecitare, quanto alla dichiarazione di responsabilità, una non consentita rivalutazione delle dichiarazioni testimoniali; - dall'altro, senza confrontarsi, quanto alla applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e al trattamento sanzionatorio, con gli argomenti della Corte d'appello, che ha adeguatamente richiamato la nient'affatto minima offensività dell'episodio contestato in termini di durata dell'allontanamento dal domicilio e i precedenti penali dell'imputato a fronte dell'assenza di elementi positivi che giustificassero la prevalenza sulla recidiva delle attenuanti generiche, riconosciute dal primo giudice proprio per adeguare la pena (quantificata nel minimo edittale) al disvalore del fatto; Considerato, quindi, che il ricorso si fondi, in un modo precluso nel giudizio di legittimità, su una lettura alternativa degli elementi posti a fondamento della decisione impugnata, per il tramite della adozione di parametri diversi di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati come maggiormente plausibili rispetto a quelli adottati dal giudice del merito; [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/03/2025 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di Taranto dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza con cui in data 25.3.2025 la Corte d'appello di Lecce - Sezione distaccata di Taranto ha confermato la sentenza del Tribunale di Taranto del 9.4.2024 di condanna alla pena di un anno di reclusione per il reato di cui all'art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011; [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso sia meramente reiterativo dei motivi di appello, già disattesi dai giudici di secondo grado con una motivazione non manifestamente illogica o contraddittoria, che il ricorrente avversa: - da un canto, limitandosi a sollecitare, quanto alla dichiarazione di responsabilità, una non consentita rivalutazione delle dichiarazioni testimoniali; - dall'altro, senza confrontarsi, quanto alla applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e al trattamento sanzionatorio, con gli argomenti della Corte d'appello, che ha adeguatamente richiamato la nient'affatto minima offensività dell'episodio contestato in termini di durata dell'allontanamento dal domicilio e i precedenti penali dell'imputato a fronte dell'assenza di elementi positivi che giustificassero la prevalenza sulla recidiva delle attenuanti generiche, riconosciute dal primo giudice proprio per adeguare la pena (quantificata nel minimo edittale) al disvalore del fatto; Considerato, quindi, che il ricorso si fondi, in un modo precluso nel giudizio di legittimità, su una lettura alternativa degli elementi posti a fondamento della decisione impugnata, per il tramite della adozione di parametri diversi di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati come maggiormente plausibili rispetto a quelli adottati dal giudice del merito; [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 12434/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris