CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 12242/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/04/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale gli imputati erano stati ritenuti responsabili del reato di lesioni aggravate; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale contestano il diniego dell'applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., è manifestamente infondato, poiché la Corte di Appello ha escluso la configurabilità della particolare tenuità valutando (con argomentazioni congrue e non manifestamente illogiche) "la gravità delle lesioni inferte, le modalità dell'aggressione e l'assenza di alcuna resipiscenza manifestata per la biasimevole condotta" (pagina 3 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;Ritenuto, infine, che non va accolta la richiesta della parte civile di condanna del ricorrente alla rifusione delle spese in suo favore, perché il contenuto della memoria a firma del difensore non ha apportato alcuno specifico contributo alla decisione, essendosi limitata a richiedere la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso o il suo rigetto, senza contrastare specificamente i motivi di impugnazione proposti (Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716) P. Q. M. Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Nulla per le spese di parte civile. Così deciso ft23 n embre 2022 Il consig