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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 ottobre 2025

Cassazione n. 37302/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: CARFI' [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/11/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto, avverso la sentenza in epigrafe, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], parte civile nel procedimento penale promosso ai danni di [OSCURATO:PERSONA], assolta dall'imputazione di cui all'art 392 cp con duplice valutazione conforme in primo e secondo grado; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché aspecifico - in quanto nulla obietta avverso le ragioni dell'assoluzione sinteticamente evocate dalla Corte di appello con riguardo alla contraddittorietà delle dichiarazioni del ricorrente, approfonditamente argomentate dalla sentenza appellata- oltre che reiterativo di profili di censura, riguardanti la riferibilità all'imputata della condotta contestata, già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa dell ammende.

Così deciso in data 24 ottobre 2025.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: CARFI' [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/11/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto, avverso la sentenza in epigrafe, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], parte civile nel procedimento penale promosso ai danni di [OSCURATO:PERSONA], assolta dall'imputazione di cui all'art 392 cp con duplice valutazione conforme in primo e secondo grado; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché aspecifico - in quanto nulla obietta avverso le ragioni dell'assoluzione sinteticamente evocate dalla Corte di appello con riguardo alla contraddittorietà delle dichiarazioni del ricorrente, approfonditamente argomentate dalla sentenza appellata- oltre che reiterativo di profili di censura, riguardanti la riferibilità all'imputata della condotta contestata, già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa dell ammende. Così deciso in data 24 ottobre 2025.
Sentenza Cassazione n. 37302/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris