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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 01985/2026

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/02/2025 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 337, cod. pen.

Egli deduce: 1) violazione di legge in tema di sussistenza del reato, per difetto di una condotta idonea a coartare l'azione del p.u.; 2) assenza di dolo; 3) sussistenza dell'esimente dell'esercizio di un diritto, ovvero quello di rifiutare le cure sanitarie.

2. Il ricorso è inammissibile, trattandosi di doglianze manifestamente infondate e semplicemente reiterative dei motivi d'appello.

In particolare: in fatto, qui non sindacabile, emerge che l'imputato ha afferrato insistentemente per un braccio e, poi, per la giacca uno dei poliziotti operanti, quindi tenendo una condotta aggressiva attiva; l'assenza di dolo costituisce una semplice asserzione, non incidendo su tale elemento l'ubriachezza del soggetto; infine, la legge riconosce il diritto di rifiutare le cure, ma non legittima le aggressioni a chi intenda somministrarle, peraltro in una situazione molesta e pericolosa per la quiete altrui.

3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds.

Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.

Così deciso, il 10 dicemb

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/02/2025 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 337, cod. pen. Egli deduce: 1) violazione di legge in tema di sussistenza del reato, per difetto di una condotta idonea a coartare l'azione del p.u.; 2) assenza di dolo; 3) sussistenza dell'esimente dell'esercizio di un diritto, ovvero quello di rifiutare le cure sanitarie. 2. Il ricorso è inammissibile, trattandosi di doglianze manifestamente infondate e semplicemente reiterative dei motivi d'appello. In particolare: in fatto, qui non sindacabile, emerge che l'imputato ha afferrato insistentemente per un braccio e, poi, per la giacca uno dei poliziotti operanti, quindi tenendo una condotta aggressiva attiva; l'assenza di dolo costituisce una semplice asserzione, non incidendo su tale elemento l'ubriachezza del soggetto; infine, la legge riconosce il diritto di rifiutare le cure, ma non legittima le aggressioni a chi intenda somministrarle, peraltro in una situazione molesta e pericolosa per la quiete altrui. 3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso, il 10 dicemb
Sentenza Cassazione n. 01985/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris