CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 45189/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti, con unico atto, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], e di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], entrambi rappresentati ed assistiti dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso la sentenza n. 2360/2020 del 10/09/2020 della Corte di appello di Napoli, quarta sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta ex art. 23 d.l. n. 137/2020 convertito in I. n. 176/2020 con la quale il Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto di dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi; preso atto che la difesa non ha chiesto la discussione orale né ha presentato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Napoli confermava la pronuncia resa in primo grado all'esito di giudizio abbreviato dal `i Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli in data 26/09/2019 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni tre, mesi quattro, giorni venti di reclusione ed euro 2.000 di multa ciascuno per i reati di cui agli artt. 110, 112 n. 4, 628, secondo e terzo comma, n. 1 cod. pen. (capo A), 110, 112, n. 4, 61 n. 2 cod. pen. 4 e 5 I. 110/1975 (capo B), previo riconoscimento del vincolo della continuazione e delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza. 2. Avverso detta sentenza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], è stato proposto ricorso per cassazione per lamentare: -Primo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al reato di cui al capo B); -Secondo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al reato di cui al capo A) e agli artt. 62 bis e 69 cod. pen. 2.1. In relazione al primo motivo, si deduce che, pur riconoscendosi rilevanza penale all'arma giocattolo utilizzata dagli imputati in quanto priva di tappo rosso, tuttavia l'uso di tale arma integrerebbe solo la circostanza aggravante della rapina contestata al capo A), senza assumere alcuna rilevanza penale autonoma, dovendosi ritenere il "reato satellite" assorbito nel reato principale, pena un'ingiustificata duplicazione del trattamento sanzionatorio. 2.2. In relazione al secondo motivo, si censura la sentenza impugnata che si è limitata ad affermare in modo tautologico che la pena comminata deve ritenersi congrua, ignorando del tutto elementi concreti e comprovati che avrebbero dovuto consentire di ritenere come la capacità a delinquere degli imputati fosse nulla ed il loro grado di colpevolezza minimo. In particolare, si era omesso di tener conto dell'immediata collaborazione con le forze dell'ordine, della piena confessione dei fatti, della localizzazione e consegna dell'arma giocattolo, della restituzione della refurtiva, del modesto danno economico cagionato (circa 70 euro), della giovane età dei prevenuti, dell'assoluta incensuratezza, del decorso di un lungo lasso temporale dai fatti, dall'irreprensibile condotta tenuta durante la custodia cautelare, delle loro disagiate condizioni economiche, del leale comportamento processuale, del pentimento mostrato in sede di interrogatorio di garanzia, manifestato con una lettera di scuse spontaneamente inviata alla persona offesa. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili. I 2 2. Aspecifico e comunque manifestamente infondato è il primo motivo. Occorre innanzitutto premettere che, secondo il consolidato orientamento di questa Suprema Corte cui si ritiene di dover aderire, il porto senza giustificato motivo, fuori dalla propria abitazione, di strumenti in metallo riproducenti armi (pistole giocattolo) ovvero strumenti di segnalazione acustica che esplodono cartucce a salve (pistole scacciacani), sprovvisti del tappo rosso occlusivo della canna, integra il reato contravvenzionale di cui all'art. 4 della legge 18 aprile 1975 n. 110 (nel testo modificato dall'art. 5 del D.Igs. 204//2010), in relazione all'art. 5, quarto comma, della predetta legge (Sez. 7, n. 38216 del 15/01/2015, Esposito, Rv. 264446). Al proposito deve essere ricordato che l'art. 4, comma 2, legge n. 110 del 1975, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dall'art. 5 D.Igs. 26 ottobre 2010, n. 204, vigente a decorrere dal 01/07/2011, comprende tra gli oggetti atti ad offendere, dei quali è vietato il porto senza giustificato motivo fuori della propria abitazione, «gli strumenti di cui all'art. 5, comma 4» della medesima legge, vale a dire le riproduzioni in metallo di armi, comprese quelle da segnalazione acustica destinate a produrre un rumore mediante cartuccia a salve (cosiddetta pistola "scacciacani"), che devono avere la canna occlusa un tappo rosso. Le intervenute modifiche legislative hanno inciso sulla rilevanza penale della condotta di porto senza giustificato motivo, fuori dalla propria abitazione, di una pistola - giocattolo o dì una pistola a salve prive del tappo rosso (Sez. 2, n. 2922 del 10/12/2019, dep. 2020, Musolino, Rv. 277966). Fermo quanto precede ed incontestata l'autonoma rilevanza penale del reato di cui al capo b), del tutto condivisibilmente, la Corte territoriale ha escluso l'assorbimento della fattispecie contravvenzionale nel reato di rapina di cui al capo A), tenuto conto della diversità del bene giuridico tutelato ed essendo l'uso dell'arma, costituente aggravante della rapina, fatto oggettivamente distinto dal porto abusivo di arma, il quale costituisce un reato di mero pericolo, il cui elemento materiale non può, pertanto, considerarsi assorbito, in base alla normativa del reato complesso, nell'obiettività del delitto di rapina, tanto più che questo può essere aggravato anche quando l'arma impiegata non risulti detenuta e portata illegalmente (Sez. 2, n. 8999 del 18/11/2014, dep. 2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263229): conclusione che, nella fattispecie, appare ancor di più giustificata alla luce dell'evidente esclusione della pretesa medesimezza della contestualità temporale tra l'uso dell'arma per la commissione della rapina da parte dell'agente ed il porto fuori della propria abitazione. 3. Aspecifico e manifestamente infondato è anche il secondo motivo. La Corte territoriale ha motivato il proprio decisum considerando, oltre agli elementi di fatto valutati favorevolmente per gli imputati, le modalità fl 3 particolarmente aggressive della condotta, tenuto altresì conto che la pena inflitta è stata determinata nel minimo edittale e l'aumento per la continuazione contenuto in misura assai contenuta. La Corte territoriale che ha riconosciuto ad entrambi gli imputati le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto alle contestate e ritenute circostanze aggravanti, conformandosi alle determinazioni adottate con la sentenza di primo grado, ha assolto in modo congruo all'onere motivazionale circa l'esercizio del proprio potere discrezionale. E' indubbio, peraltro, che, laddove il trattamento sanzionatorio sia frutto di un adeguato percorso esplicativo, come nel caso di specie, sono insindacabili le doglianze dell'imputato che, di fatto, sollecitano una nuova e non consentita valutazione della congruità di tale trattamento. In tal senso, si è affermato che la graduazione della pena - anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti ed alle valutazioni compiute in ordine al giudizio di comparazione tra opposte circostanze - rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (cfr., Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrarlo, Rv. 259142). 4. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dai ricorsi, si determina equitativamente in euro tremila per ciascuno P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 04/11/2021.