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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 10 aprile 2024

Cassazione n. 12815/2024

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ersona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale rilasciata su foglio separato materialmente allegato al ricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo, in Roma, v.

Tagliamento, n. 55; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale rilasciata su foglio separato materialmente allegato al controricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, v.

E. Tazzoli, n. 2; -controricorrente - e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avversola sentenza della Corte di appello di Venezia n. 1261/2021 (pubblicata il 27 aprile 2021); R.G.N. 31290/2021 C.C. 10/04/2024 [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10 aprile 2024 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], quale proprietaria di un immobile sito in [OSCURATO:PERSONA] (BL), unitamente a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di usufruttuari del medesimo, convenivano in giudizio, con atto di citazione notificato nel marzo 2015, dinanzi al Tribunale di Venezia, la società [OSCURATO:SOCIETA]. al fine di sentirne accertare la sua responsabilità in relazione alla mancata esecuzione dei lavori alla medesima commissionati in appalto e, per la parte realizzata, in virtù dei vizi riscontrati sugli stessi.

La convenuta si costituiva in giudizio e, oltre a contestare la domanda attorea, chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa la società subappaltatrice [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., nei confronti della quale declinava ogni responsabilità rispetto ai vizi lamentati dagli attori, spiegando, altresì, nei suoi riguardi domanda di risoluzione per inadempimento dell’intercorso contratto di subappalto e di risarcimento dei danni.

Autorizzata la chiamata della suddetta terza, la stessa si costituiva in giudizio, contestando gli assunti della chiamante e, in via riconvenzionale, chiedeva la condanna della medesima al pagamento della somma di euro 49.000,00, ancora dovuta a saldo per l’esecuzione delle opere oggetto del subappalto, da portare – eventualmente – in compensazione in ipotesi di riconoscimento del controcredito della medesima [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] nel previsto termine preclusivo la domanda da parte degli attori da quella di adempimento a quella di risoluzione contrattuale, all’esito dell’esperita istruzione probatoria, l’adito Tribunale, con sentenza n. 1189/2017, dichiarava l’inammissibilità delle domande delle parti attrici (in dipendenza del sopravvenuto raggiungimento di un accordo conciliativo tra gli attori e la società Sole), il conseguente non luogo a provvedere sulla domanda di manleva di parte convenuta e rigettava la domanda di risoluzione per inadempimento del contratto di subappalto intercorsofra la convenuta e la terza chiamata in causa.

2. Decidendo sull’appello interposto dalla società Sole, cui resisteva l’appellata società [OSCURATO:PERSONA], nel mentre gli altri appellati rimanevano contumaci, la Corte di appello di Venezia, con sentenza n. 1961/2021 (pubblicata il 27 aprile 2021), lo rigettava, regolando le conseguenti spese processuali.

A sostegno dell’adottata decisione, la Corte lagunare rilevava che, alla stregua degli elementi probatori acquisiti, doveva considerarsi corretta la pronuncia di primo grado, secondo la quale – indipendentemente dal documento contenente l’offerta, da parte della società [OSCURATO:PERSONA], formulata il 7 novembre 2013, per l’esecuzione di opere per un totale di euro 68.868,00 (oltre iva), che si assumeva difforme ad altra mail di pari data prodotta dalla società Sole – era rimasta riscontrata “l’insussistenza di un efficiente inadempimento della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., così da potersi affermare lo stesso irrilevante ai fini risolutivi invocati”.

3. Contro la suddetta sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, la [OSCURATO:SOCIETA]., resistito con controricorso dalla sola intimata [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., mentre le altre parti intimate non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

Il Consigliere delegato formulava, in data 28 ottobre 2023, apposita proposta di definizione del giudizio ai sensi del primo comma del nuovo art. 380-bis c.p.c. nel senso della sua manifesta infondatezza.

La società ricorrente, con rituale istanza depositata ai sensi del comma secondo del citato art. 380-bis c.p.c., chiedeva la decisione del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo, la ricorrente denuncia – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. – l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, per avere la Corte di appello posto riferimento agli scambi via mail intervenuti tra le parti del 7 novembre 2013 e del 14 novembre 2013 (nei quali la società [OSCURATO:PERSONA] formulava, dapprima, un’offerta di euro 57.500,00, poi elevata ad euro 68.868,00, oltre iva, di seguito accettata dalla società Sole per euro 57.000,00, oltre iva), anziché agli scambi via mail successivi del 15 novembre 2013 e del 18 novembre 2013 (contenenti la proposta della società Zanutta e la controproposta della società Sole).

2. Con il secondo, complesso, motivo, la ricorrente deduce – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. –l’inesistenza della motivazione e – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione degli artt.1362 e segg. c.c., in ordine all’interpretazione del contratto di subappalto, nonché – in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. – la nullità della sentenza impugnata per mancata pronuncia sul terzo motivo di appello, con conseguente violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., per avere la Corte di appello omesso di tenere conto, o comunque interpretato in violazione dei canoni ermeneutici oggettivi, testuali e logici, della comparazione dinamica tra l’elenco di cui alla proposta della società Zanutta del 15 novembre 2013, con le 11 voci di lavorazioni indicate per l’importo di euro 57.000,00, oltre iva, e la controproposta della società Sole di cui alla mail del 18 novembre 2013, alla quale sarebbero stati allegati l’elenco di cui alla proposta del 15 novembre 2013, con le 11 voci barrate, e l’elenco delle medesime lavorazioni e forniture, predisposto non già in forma sintetica ma analitica dalla stessa società Zanutta, integrato con le aggiunte a penna apposte ai margini, contenenti lievi modificazioni e precisazioni, sicché da tali elementi si sarebbe dovuto ritenere emerso che le parti si erano impegnate a realizzare le opere di cui alla descrizione analitica allegata alla mail del 18 novembre 2013, altrimenti non avrebbe avuto senso, a fronte dell’esclusione di 8 voci su 11, mantenere fermo lo stesso corrispettivo.

3. Rileva il collegio che la società ricorrente ha depositato in via telematica, in data 19 marzo 2024, atto di rinuncia al ricorso ai sensi dell’art. 390 c.p.c., ritualmente notificato alla controricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., che non risulta aver formalizzato alcuna dichiarazione di accettazione.

Pertanto, in conseguenza della sopravvenuta rinuncia, va dichiarata l’estinzione del giudizio di cassazione e - non risultando che la controricorrente abbia alla stessa aderito (così essendo rimasta esclusa l’ipotesi di cui all’ultimo comma dell’art. 391 c.p.c.) –la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano nei sensi di cui in dispositivo (tenuto conto di tutte le attività difensive svolte dalla società [OSCURATO:PERSONA], che ha depositato anche memoria).

Pur trattandosi di ricorso per il quale era stata formulata proposta di definizione ai sensi del novellato art. 380-bis, comma 1, c.p.c. (ravvisandosi la sua possibile manifesta infondatezza), non possono – per effetto della intervenuta rinuncia agli atti del giudizio – trovare applicazione il terzo e quarto comma dell’art. 96 c.p.c., secondo quanto previsto dal medesimo art. 380-bis, all’ultimo comma.

Per effetto della dichiarata estinzione non si applica nemmeno l’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese dello stesso giudizio, liquidate in complessivi euro 5.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre contributo forfettario, iva e cpa nella misura e sulle voci come per legge.

Così deciso nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile della Corte di cassazio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ersona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale rilasciata su foglio separato materialmente allegato al ricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo, in Roma, v. Tagliamento, n. 55; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale rilasciata su foglio separato materialmente allegato al controricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, v. E. Tazzoli, n. 2; -controricorrente - e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avversola sentenza della Corte di appello di Venezia n. 1261/2021 (pubblicata il 27 aprile 2021); R.G.N. 31290/2021 C.C. 10/04/2024 [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10 aprile 2024 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], quale proprietaria di un immobile sito in [OSCURATO:PERSONA] (BL), unitamente a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di usufruttuari del medesimo, convenivano in giudizio, con atto di citazione notificato nel marzo 2015, dinanzi al Tribunale di Venezia, la società [OSCURATO:SOCIETA]. al fine di sentirne accertare la sua responsabilità in relazione alla mancata esecuzione dei lavori alla medesima commissionati in appalto e, per la parte realizzata, in virtù dei vizi riscontrati sugli stessi. La convenuta si costituiva in giudizio e, oltre a contestare la domanda attorea, chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa la società subappaltatrice [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., nei confronti della quale declinava ogni responsabilità rispetto ai vizi lamentati dagli attori, spiegando, altresì, nei suoi riguardi domanda di risoluzione per inadempimento dell’intercorso contratto di subappalto e di risarcimento dei danni. Autorizzata la chiamata della suddetta terza, la stessa si costituiva in giudizio, contestando gli assunti della chiamante e, in via riconvenzionale, chiedeva la condanna della medesima al pagamento della somma di euro 49.000,00, ancora dovuta a saldo per l’esecuzione delle opere oggetto del subappalto, da portare – eventualmente – in compensazione in ipotesi di riconoscimento del controcredito della medesima [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] nel previsto termine preclusivo la domanda da parte degli attori da quella di adempimento a quella di risoluzione contrattuale, all’esito dell’esperita istruzione probatoria, l’adito Tribunale, con sentenza n. 1189/2017, dichiarava l’inammissibilità delle domande delle parti attrici (in dipendenza del sopravvenuto raggiungimento di un accordo conciliativo tra gli attori e la società Sole), il conseguente non luogo a provvedere sulla domanda di manleva di parte convenuta e rigettava la domanda di risoluzione per inadempimento del contratto di subappalto intercorsofra la convenuta e la terza chiamata in causa. 2. Decidendo sull’appello interposto dalla società Sole, cui resisteva l’appellata società [OSCURATO:PERSONA], nel mentre gli altri appellati rimanevano contumaci, la Corte di appello di Venezia, con sentenza n. 1961/2021 (pubblicata il 27 aprile 2021), lo rigettava, regolando le conseguenti spese processuali. A sostegno dell’adottata decisione, la Corte lagunare rilevava che, alla stregua degli elementi probatori acquisiti, doveva considerarsi corretta la pronuncia di primo grado, secondo la quale – indipendentemente dal documento contenente l’offerta, da parte della società [OSCURATO:PERSONA], formulata il 7 novembre 2013, per l’esecuzione di opere per un totale di euro 68.868,00 (oltre iva), che si assumeva difforme ad altra mail di pari data prodotta dalla società Sole – era rimasta riscontrata “l’insussistenza di un efficiente inadempimento della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., così da potersi affermare lo stesso irrilevante ai fini risolutivi invocati”. 3. Contro la suddetta sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, la [OSCURATO:SOCIETA]., resistito con controricorso dalla sola intimata [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., mentre le altre parti intimate non hanno svolto attività difensiva in questa sede. Il Consigliere delegato formulava, in data 28 ottobre 2023, apposita proposta di definizione del giudizio ai sensi del primo comma del nuovo art. 380-bis c.p.c. nel senso della sua manifesta infondatezza. La società ricorrente, con rituale istanza depositata ai sensi del comma secondo del citato art. 380-bis c.p.c., chiedeva la decisione del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo, la ricorrente denuncia – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. – l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, per avere la Corte di appello posto riferimento agli scambi via mail intervenuti tra le parti del 7 novembre 2013 e del 14 novembre 2013 (nei quali la società [OSCURATO:PERSONA] formulava, dapprima, un’offerta di euro 57.500,00, poi elevata ad euro 68.868,00, oltre iva, di seguito accettata dalla società Sole per euro 57.000,00, oltre iva), anziché agli scambi via mail successivi del 15 novembre 2013 e del 18 novembre 2013 (contenenti la proposta della società Zanutta e la controproposta della società Sole). 2. Con il secondo, complesso, motivo, la ricorrente deduce – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. –l’inesistenza della motivazione e – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione degli artt.1362 e segg. c.c., in ordine all’interpretazione del contratto di subappalto, nonché – in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. – la nullità della sentenza impugnata per mancata pronuncia sul terzo motivo di appello, con conseguente violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., per avere la Corte di appello omesso di tenere conto, o comunque interpretato in violazione dei canoni ermeneutici oggettivi, testuali e logici, della comparazione dinamica tra l’elenco di cui alla proposta della società Zanutta del 15 novembre 2013, con le 11 voci di lavorazioni indicate per l’importo di euro 57.000,00, oltre iva, e la controproposta della società Sole di cui alla mail del 18 novembre 2013, alla quale sarebbero stati allegati l’elenco di cui alla proposta del 15 novembre 2013, con le 11 voci barrate, e l’elenco delle medesime lavorazioni e forniture, predisposto non già in forma sintetica ma analitica dalla stessa società Zanutta, integrato con le aggiunte a penna apposte ai margini, contenenti lievi modificazioni e precisazioni, sicché da tali elementi si sarebbe dovuto ritenere emerso che le parti si erano impegnate a realizzare le opere di cui alla descrizione analitica allegata alla mail del 18 novembre 2013, altrimenti non avrebbe avuto senso, a fronte dell’esclusione di 8 voci su 11, mantenere fermo lo stesso corrispettivo. 3. Rileva il collegio che la società ricorrente ha depositato in via telematica, in data 19 marzo 2024, atto di rinuncia al ricorso ai sensi dell’art. 390 c.p.c., ritualmente notificato alla controricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., che non risulta aver formalizzato alcuna dichiarazione di accettazione. Pertanto, in conseguenza della sopravvenuta rinuncia, va dichiarata l’estinzione del giudizio di cassazione e - non risultando che la controricorrente abbia alla stessa aderito (così essendo rimasta esclusa l’ipotesi di cui all’ultimo comma dell’art. 391 c.p.c.) –la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano nei sensi di cui in dispositivo (tenuto conto di tutte le attività difensive svolte dalla società [OSCURATO:PERSONA], che ha depositato anche memoria). Pur trattandosi di ricorso per il quale era stata formulata proposta di definizione ai sensi del novellato art. 380-bis, comma 1, c.p.c. (ravvisandosi la sua possibile manifesta infondatezza), non possono – per effetto della intervenuta rinuncia agli atti del giudizio – trovare applicazione il terzo e quarto comma dell’art. 96 c.p.c., secondo quanto previsto dal medesimo art. 380-bis, all’ultimo comma. Per effetto della dichiarata estinzione non si applica nemmeno l’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002. P.Q.M. La Corte dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese dello stesso giudizio, liquidate in complessivi euro 5.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre contributo forfettario, iva e cpa nella misura e sulle voci come per legge. Così deciso nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile della Corte di cassazio
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