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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 5 dicembre 2025

Cassazione n. 15482/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/10/2024 della CORTE APPELLO di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha chiesto di "restituire nel termine per proporre ricorso avverso la sentenza n. 10361/2024 del 3/10/2024 della Corte d'appello di Roma da dichiarare non esecutiva" e del difensore, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con istanza depositata in data 5/12/2025, [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, ha chiesto la restituzione nel termine per proporre impugnazione avverso la sentenza n. 10316/2024 della Corte di appello di Roma, con la quale, in riforma della sentenza di primo grado del Tribunale di Latina del 12/12/2016, era stata mandata prosciolta per intervenuta prescrizione dei reati ascritti.

A fondamento dell'istanza, la difesa ha esposto che: l'imputata, condannata in primo grado con sentenza del Tribunale di Latina n. 3161/16, era assistita da due difensori, uno di fiducia e uno d'ufficio nominato ex art. 97, comma 4, c.p.p., i quali avevano proposto entrambi appello; in data 15/1/2019, in pendenza quindi del giudizio di appello e prima della fissazione dell'udienza, l'imputata aveva nominato un nuovo difensore di fiducia, con contestuale revoca di ogni precedente nomina, ed elezione di domicilio presso lo studio del medesimo.

Tale atto veniva depositato presso la cancelleria della Corte di appello di Roma in calce -all'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato; 1la Corte di appello, con provvedimento del 17/1/2019, aveva ammesso l'imputata al patrocinio a spese dello Stato, dimostrando di aver ricevuto e visionato l'istanza e, con essa, l'atto di nomina del nuovo difensore; in data 23/11/2021, il nuovo difensore depositava a mezzo PEC una memoria difensiva con la quale sollecitava la declaratoria di prescrizione, allegando nuovamente la nomina fiduciaria; in relazione all'udienza camerale per il [OSCURATO:DATA_NASCITA], all'esito della quale era stata adottata la sentenza sopra indicata, l'avviso di fissazione dell'udienza era stato notificato esclusivamente ai precedenti difensori, già revocati, mentre il decreto di fissazione del 19/7/2024 era stato notificato all'imputata presso il precedente domicilio, a norma dell'art. 157 c.p.p., mediante affissione in busta sigillata presso la Casa comunale di Roma; all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], celebrata con rito cartolare, nessuno dei difensori presentava conclusioni e la Corte emetteva la sentenza oggetto della presente istanza, dichiarando l'estinzione dei reati per prescrizione; l'istanza è stata presentata tempestivamente, in quanto il difensore dichiara di aver appreso dell'esistenza della sentenza solo in data 2/12/2025, a seguito di una consultazione del sistema informativo SICP e di un accesso al fascicolo presso l'[OSCURATO:PERSONA], come documentato dalla richiesta di copie atti.

Il difensore sostiene, quindi, che l'omessa notifica dell'avviso di fissazione udienza a lui, quale unico difensore di fiducia, e del relativo decreto all'imputata presso il domicilio eletto, abbia determinato una nullità assoluta e insanabile ai sensi dell'art. 179 c.p.p., per violazione del diritto di difesa e per assenza del difensore in un caso in cui ne è obbligatoria la presenza.

Tale circostanza, unita alla mancata conoscenza effettiva del procedimento e della sentenza di appello da parte dell'imputata, integrerebbe i presupposti per la restituzione nel termine per l'impugnazione. [OSCURATO:PERSONA] L'istanza è fondata e merita accoglimento.

1. La documentazione allegata prova le circostanze poste a fondamento dell'istanza, così potendosi ritenere sussistenti le nullità eccepite dalla difesa.

La notifica all'imputato del decreto di citazione per il giudizio di appello, effettuata in luogo diverso rispetto al domicilio già validamente eletto o dichiarato, determina una nullità di ordine generale a regime intermedio, da dedurre entro i termini decadenziali previsti dall'art. 182 cod. proc. pen., salvo che tale irrituale notifica risulti, in concreto, inidonea a consentire l'effettiva conoscenza dell'atto da parte del destinatario, configurandosi in tal caso una nullità assoluta per omessa notificazione di cui all'art. 179 cod. proc. pen.( Sez. 1, n. 33143 del 01/07/2025, Covella, Rv. 288787 -

019. 2Del pari risulta che il difensore istante, nominato difensore di fiducia, non abbia ricevuto l'avviso dell'udienza che risulta notificato ai precedenti difensori.

La concatenazione delle nullità cui è incorsa la Corte territoriale ha comportato che il giudizio di appello si sia celebrato senza che l'imputata e il suo difensore fossero stati posti nelle condizioni di parteciparvi.

Deve, quindi, prendersi atto della impossibilità per l'istante di proporre tempestiva impugnazione.

2. Risulta del pari tempestiva l'istanza di rimessione in termini non essendovi elementi per desumere che l'istante o il suo difensore abbiano avuto notizia della sentenza prima della data indicata.

3. Il tema di indagine si restringe, quindi, alla verifica della sussistenza di un concreto interesse dell'istante a far valere le nullità verificatisi mediante il ricorso per la cui presentazione chiede di essere rimessa in termini.

La requisitoria del PG ha dato conto del profondo mutamento intervenuto in tema.

Le Sezioni Unite, pur ribadendo il consolidato orientamento per cui la sentenza predibattimentale di appello di proscioglimento dell'imputato per intervenuta prescrizione, emessa de plano, è viziata da nullità assoluta ed insanabile, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. b) e c), e 179, comma 1, cod. proc. pen., avevano, tuttavia, affermato la prevalenza della causa estintiva del reato sulla nullità assoluta ed insanabile della sentenza, sempreché non risultasse evidente la prova dell'innocenza dell'imputato, dovendo la Corte di cassazione adottare in tal caso la formula di merito di cui all'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 28954 del 27/04/2017, Iannelli, Rv. 269809).

È, però, intervenuta la Corte costituzionale che, con la sentenza n. 111 del 2022, dopo aver analizzato il diritto vivente così come formatosi a partire dalla decisione della Sezioni Unite di cui sopra, ha ritenuto l'interpretazione in essa fornita in contrasto con gli artt. 24, secondo comma, e 111, secondo comma, Cost. ed ha dichiarato incostituzionale l'art. 568, comma zP, cod. proc. pen., in quanto interpretato nel senso che è inammissibile, per carenza di interesse ad impugnare, il ricorso per cassazione proposto dall'imputato avverso sentenza di appello che, in fase predibattimentale e senza alcuna forma di contraddittorio, abbia dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato.

Ne consegue che la Corte di appello, anche nel caso in cui sia intervenuta nelle more del giudizio di impugnazione la prescrizione del reato, è tenuta a procedere in udienza, nel contraddittorio fra le parti, anche in vista di una possibile rinuncia dell'imputato alla prescrizione, ovvero della interlocuzione in ordine all'eventuale applicazione di formule più ampiamente liberatorie (da ultimo, in tal senso, Sez. 6, n. 45104 del 19/10/2023, Arcieri che richiama Sez. 5, n. 44417 del 05/10/2022, Pepi, Rv. 283811 secondo cui "sussiste l'interesse dell'imputato a proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza/di appello che, in fase predibattimentale e senza contraddittorio, abbia dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato per essersi estinto il reato per prescrizione").

Tali principi possono trovare applicazione al caso in esame, avendo le nullità intervenute impedito all'imputata e al difensore di partecipare all'udienza che aveva definito il grado di appello.

3. L'istanza va, quindi, accolta e [OSCURATO:PERSONA] deve essere rimessa in termini per presentare ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma in data 3/10/2024 n. 10361 di cui deve essere dichiarata la non esecutività ai sensi dell'art. 670, comma 1, ultimo periodo, c.p.p.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui al dispositivo.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/10/2024 della CORTE APPELLO di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha chiesto di "restituire nel termine per proporre ricorso avverso la sentenza n. 10361/2024 del 3/10/2024 della Corte d'appello di Roma da dichiarare non esecutiva" e del difensore, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con istanza depositata in data 5/12/2025, [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, ha chiesto la restituzione nel termine per proporre impugnazione avverso la sentenza n. 10316/2024 della Corte di appello di Roma, con la quale, in riforma della sentenza di primo grado del Tribunale di Latina del 12/12/2016, era stata mandata prosciolta per intervenuta prescrizione dei reati ascritti. A fondamento dell'istanza, la difesa ha esposto che: l'imputata, condannata in primo grado con sentenza del Tribunale di Latina n. 3161/16, era assistita da due difensori, uno di fiducia e uno d'ufficio nominato ex art. 97, comma 4, c.p.p., i quali avevano proposto entrambi appello; in data 15/1/2019, in pendenza quindi del giudizio di appello e prima della fissazione dell'udienza, l'imputata aveva nominato un nuovo difensore di fiducia, con contestuale revoca di ogni precedente nomina, ed elezione di domicilio presso lo studio del medesimo. Tale atto veniva depositato presso la cancelleria della Corte di appello di Roma in calce -all'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato; 1la Corte di appello, con provvedimento del 17/1/2019, aveva ammesso l'imputata al patrocinio a spese dello Stato, dimostrando di aver ricevuto e visionato l'istanza e, con essa, l'atto di nomina del nuovo difensore; in data 23/11/2021, il nuovo difensore depositava a mezzo PEC una memoria difensiva con la quale sollecitava la declaratoria di prescrizione, allegando nuovamente la nomina fiduciaria; in relazione all'udienza camerale per il [OSCURATO:DATA_NASCITA], all'esito della quale era stata adottata la sentenza sopra indicata, l'avviso di fissazione dell'udienza era stato notificato esclusivamente ai precedenti difensori, già revocati, mentre il decreto di fissazione del 19/7/2024 era stato notificato all'imputata presso il precedente domicilio, a norma dell'art. 157 c.p.p., mediante affissione in busta sigillata presso la Casa comunale di Roma; all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], celebrata con rito cartolare, nessuno dei difensori presentava conclusioni e la Corte emetteva la sentenza oggetto della presente istanza, dichiarando l'estinzione dei reati per prescrizione; l'istanza è stata presentata tempestivamente, in quanto il difensore dichiara di aver appreso dell'esistenza della sentenza solo in data 2/12/2025, a seguito di una consultazione del sistema informativo SICP e di un accesso al fascicolo presso l'[OSCURATO:PERSONA], come documentato dalla richiesta di copie atti. Il difensore sostiene, quindi, che l'omessa notifica dell'avviso di fissazione udienza a lui, quale unico difensore di fiducia, e del relativo decreto all'imputata presso il domicilio eletto, abbia determinato una nullità assoluta e insanabile ai sensi dell'art. 179 c.p.p., per violazione del diritto di difesa e per assenza del difensore in un caso in cui ne è obbligatoria la presenza. Tale circostanza, unita alla mancata conoscenza effettiva del procedimento e della sentenza di appello da parte dell'imputata, integrerebbe i presupposti per la restituzione nel termine per l'impugnazione. [OSCURATO:PERSONA] L'istanza è fondata e merita accoglimento. 1. La documentazione allegata prova le circostanze poste a fondamento dell'istanza, così potendosi ritenere sussistenti le nullità eccepite dalla difesa. La notifica all'imputato del decreto di citazione per il giudizio di appello, effettuata in luogo diverso rispetto al domicilio già validamente eletto o dichiarato, determina una nullità di ordine generale a regime intermedio, da dedurre entro i termini decadenziali previsti dall'art. 182 cod. proc. pen., salvo che tale irrituale notifica risulti, in concreto, inidonea a consentire l'effettiva conoscenza dell'atto da parte del destinatario, configurandosi in tal caso una nullità assoluta per omessa notificazione di cui all'art. 179 cod. proc. pen.( Sez. 1, n. 33143 del 01/07/2025, Covella, Rv. 288787 - 019. 2Del pari risulta che il difensore istante, nominato difensore di fiducia, non abbia ricevuto l'avviso dell'udienza che risulta notificato ai precedenti difensori. La concatenazione delle nullità cui è incorsa la Corte territoriale ha comportato che il giudizio di appello si sia celebrato senza che l'imputata e il suo difensore fossero stati posti nelle condizioni di parteciparvi. Deve, quindi, prendersi atto della impossibilità per l'istante di proporre tempestiva impugnazione. 2. Risulta del pari tempestiva l'istanza di rimessione in termini non essendovi elementi per desumere che l'istante o il suo difensore abbiano avuto notizia della sentenza prima della data indicata. 3. Il tema di indagine si restringe, quindi, alla verifica della sussistenza di un concreto interesse dell'istante a far valere le nullità verificatisi mediante il ricorso per la cui presentazione chiede di essere rimessa in termini. La requisitoria del PG ha dato conto del profondo mutamento intervenuto in tema. Le Sezioni Unite, pur ribadendo il consolidato orientamento per cui la sentenza predibattimentale di appello di proscioglimento dell'imputato per intervenuta prescrizione, emessa de plano, è viziata da nullità assoluta ed insanabile, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. b) e c), e 179, comma 1, cod. proc. pen., avevano, tuttavia, affermato la prevalenza della causa estintiva del reato sulla nullità assoluta ed insanabile della sentenza, sempreché non risultasse evidente la prova dell'innocenza dell'imputato, dovendo la Corte di cassazione adottare in tal caso la formula di merito di cui all'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 28954 del 27/04/2017, Iannelli, Rv. 269809). È, però, intervenuta la Corte costituzionale che, con la sentenza n. 111 del 2022, dopo aver analizzato il diritto vivente così come formatosi a partire dalla decisione della Sezioni Unite di cui sopra, ha ritenuto l'interpretazione in essa fornita in contrasto con gli artt. 24, secondo comma, e 111, secondo comma, Cost. ed ha dichiarato incostituzionale l'art. 568, comma zP, cod. proc. pen., in quanto interpretato nel senso che è inammissibile, per carenza di interesse ad impugnare, il ricorso per cassazione proposto dall'imputato avverso sentenza di appello che, in fase predibattimentale e senza alcuna forma di contraddittorio, abbia dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato. Ne consegue che la Corte di appello, anche nel caso in cui sia intervenuta nelle more del giudizio di impugnazione la prescrizione del reato, è tenuta a procedere in udienza, nel contraddittorio fra le parti, anche in vista di una possibile rinuncia dell'imputato alla prescrizione, ovvero della interlocuzione in ordine all'eventuale applicazione di formule più ampiamente liberatorie (da ultimo, in tal senso, Sez. 6, n. 45104 del 19/10/2023, Arcieri che richiama Sez. 5, n. 44417 del 05/10/2022, Pepi, Rv. 283811 secondo cui "sussiste l'interesse dell'imputato a proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza/di appello che, in fase predibattimentale e senza contraddittorio, abbia dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato per essersi estinto il reato per prescrizione"). Tali principi possono trovare applicazione al caso in esame, avendo le nullità intervenute impedito all'imputata e al difensore di partecipare all'udienza che aveva definito il grado di appello. 3. L'istanza va, quindi, accolta e [OSCURATO:PERSONA] deve essere rimessa in termini per presentare ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma in data 3/10/2024 n. 10361 di cui deve essere dichiarata la non esecutività ai sensi dell'art. 670, comma 1, ultimo periodo, c.p.p. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui al dispositivo. P.Q.M
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