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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 10 giugno 2026

Cassazione n. 18843/2026

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Roma, viale Delle Milizie n.106, presso lostudio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]Urso, rappresentato e difesodall'avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso, conindicazione dell’indirizzo pec;- ricorrente -Contro[OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] quali eredi diMARZETTI [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.);[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA],Numero registro generale 10719/2019Numero sezionale 2415/2025Numero di raccolta generale 18843/2026Data pubblicazione 10/06/2026MASCETTI ELIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],- intimati -avverso la sentenza n. 299/2018 della CORTE D'APPELLO di ANCONA,pubblicata il 2/3/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del14/10/2025 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la memoria del ricorrente.[OSCURATO:PERSONA], titolare della omonima impresa individuale,convenne dinnanzi al Pretore di [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:PERSONA] perottenerne la condanna al pagamento, in suo favore, della restanteparte del prezzo convenuto per l’appalto di opere diimpermeabilizzazione di un solaio dell’edificio condominiale.Costituendosi, il [OSCURATO:PERSONA] lamentò i gravi vizi di esecuzionedei lavori e chiese in via riconvenzionale la risoluzione del contratto e,in ogni caso, il risarcimento dei danni conseguenti alle gravi infiltrazionideterminatesi nel fabbricato e all’interno dei singoli appartamenti.L’attore chiamò in garanzia [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., con cuiaveva un rapporto assicurativo per responsabilità civile presso terzi,chiedendo di essere manlevata in ipotesi di condanna.Costituendosi, la società assicuratrice eccepì, tra l’altro, il difettodi legittimazione attiva dell’amministratore rispetto alla domanda dirisarcimento dei danni prodottisi negli appartamenti in proprietà deisingoli condomini.Intervennero in giudizio ex art. 105 cod. proc. civ. i condominiElio Mascetti, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Evelina MarzettiOnori e, per quest’ultima, quale suo procuratore generale, EmidioRic. 2019 n. 10719 sez. 2 - Ad. 14-10-2025 -2-Numero registro generale 10719/2019Numero sezionale 2415/2025Numero di raccolta generale 18843/2026Data pubblicazione 10/06/2026Armillei, aderendo alla domanda riconvenzionale contro l’appaltatoree, in subordine, proponendo la domanda in proprio, al fine di ottenereil risarcimento dei danni subiti nei loro appartamenti, imputabili allanon corretta esecuzione dei lavori da parte dell’impresa attrice.Con sentenza n. 520/2011, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] dichiaròpreliminarmente il difetto di legittimazione attiva dell’amministratoredel [OSCURATO:PERSONA] alla proposizione della domanda di risarcimento deidanni subiti dai singoli condomini; quindi, rigettò la domanda dirisoluzione per inadempimento e di risarcimento dei danni alle particomuni e condannò il condominio [OSCURATO:PERSONA] al pagamento di euro4.190,96, oltre spese legali in favore dell’attore Desideri; accolse, poi,la domanda proposta in proprio dai condomini [OSCURATO:PERSONA], UldericoDiomedi ed [OSCURATO:PERSONA], condannando l’impresa attrice al risarcimentodei danni; rigettò, per difetto di prova, le domande proposte dagli altricondomini [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], EugenioAlmonte Lalli ed [OSCURATO:PERSONA].Per quel che qui ancora rileva, dichiarò inammissibile pertardività la domanda di garanzia proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti diAssicurazione Aurora per i danni subiti in proprio dai condominiintervenuti.Avverso questa sentenza, il Desideri propose appello,lamentando l’inammissibilità della domanda spiegata dai singolicondomini intervenuti in corso di causa, in quanto già proposta per loroconto dal [OSCURATO:PERSONA], ritenuto poi sprovvisto di legittimazione attivae, in ogni caso, l’infondatezza per difetto di prova, perché la c.t.u. erastata disposta per una parte risultata priva di legittimazione e perchéla tardività dell’intervento precludeva ai condomini la possibilità diproporre autonomi quesiti; osservò, infine, che la domanda di garanziaper gli asseriti danni dei condomini era stata necessariamente propostaRic. 2019 n. 10719 sez. 2 - Ad. 14-10-2025 -3-Numero registro generale 10719/2019Numero sezionale 2415/2025Numero di raccolta generale 18843/2026Data pubblicazione 10/06/2026soltanto in sede di precisazione delle conclusioni, attesa la tardività delloro intervento.I condomini [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] proposero appelloincidentale, reiterando la domanda di risoluzione e la domandarisarcitoria per la parte in cui era stata rigettata per difetto di prova,chiedendo la rinnovazione della c.t.u. e impugnando la statuizione sullespese.Anche il [OSCURATO:PERSONA] propose appello incidentale, censurando ilrigetto della domanda di risoluzione e di risarcimento dei danni alleparti comuni, chiedendo la rinnovazione della c.t.u. e lamentandol’erronea interpretazione della domanda nella parte in cui non era stataritenuta implicitamente proposta l’azione di riduzione del prezzo.Con sentenza n. 299/2018, la Corte di appello di Ancona, haritenuto infondato il primo motivo di appello principale, escludendo chesia preclusa alla parte che interviene in via autonoma, dotata dilegitimatio ad causam, la proposizione di una domanda analoga aquella già proposta dalla parte priva di legittimazione ad agire; haconfermato che la c.t.u. fosse utilizzabile perché strumento ausiliarioper il giudice per la valutazione degli elementi di fatto già appartenential thema decidendum, sicché non era preclusa agli intervenuti lapossibilità di formulare quesiti al consulente; ha confermato la tardivitàdella domanda di garanzia perché non tempestivamente estesaall’ulteriore ipotesi di condanna al risarcimento dei danni nei confrontidei condomini in proprio.Avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona, GiuseppeDesideri ha proposto ricorso per Cassazione, affidandolo a due motivi,illustrati da successiva memoria.Nessuno degli intimati ha svolto difese in questa sede.Ric. 2019 n. 10719 sez. 2 - Ad. 14-10-2025 -4-Numero registro generale 10719/2019Numero sezionale 2415/2025Numero di raccolta generale 18843/2026Data pubblicazione 10/06/2026Con ordinanza interlocutoria n.7191/2025 del 18/3/2025, questaCorte ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti diUNIPOL [OSCURATO:SOCIETA]., incorporante [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e diCarlo [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] quali eredi di EvelinaMarzetti Onori; il ricorrente ha provveduto alla rinnovazione dellanotifica.RAGIONI DELLA DECISIONE1 Preliminarmente, ritiene questa Corte, in osservanza delprincipio generale di durata ragionevole processo, di dover revocarel’ordinanza di rinnovazione della notifica nei confronti degli eredi Oloriresidenti all’estero, perché, come a breve di vedrà, la decisione delpresente giudizio non involge alcun loro interesse.Passando all’esame del ricorso, con il primo motivo, articolato inriferimento ai n. 3 e 4 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., ilDesideri ha denunciato la violazione e falsa applicazione degli art. 61,115, 116, 267 e 268 cod. proc. civ., nonché dell’art. 2697 cod. civ.In particolare, sotto un primo profilo, il ricorrente afferma cheerroneamente la Corte d’appello avrebbe ritenuto ammissibile ladomanda proposta dagli interventori in riferimento all’art. 268 cod.proc. civ. senza considerare che l’art. 268 cod. proc. civ. nonprecluderebbe la possibilità di proporre domande nuove e autonome,ma non di reiterare una domanda proposta in difetto di legittimazionead agire, come accaduto nella fattispecie.Sotto un secondo profilo, lamenta che erroneamente la Corteabbia confermato l’utilizzabilità della consulenza espletata nonostantel’avvenuta estensione dell’indagine, da parte dei condomini intervenuti,alla quantificazione dei danni ai loro appartamenti, in violazionedell’art. 268 cod. civ. e della prevista preclusione di qualsiasi attivitàistruttoria.Il primo profilo di censura è infondato.Ric. 2019 n. 10719 sez. 2 - Ad. 14-10-2025 -5-Numero registro generale 10719/2019Numero sezionale 2415/2025Numero di raccolta generale 18843/2026Data pubblicazione 10/06/2026Come da tempo affermato in giurisprudenza, la legittimazione adagire dell'attore costituisce una condizione dell’azione - intesa questacome il diritto potestativo di ottenere dal giudice una qualsiasidecisione di merito - e può, perciò, efficacemente sopravvenire nelcorso del giudizio, perché è soltanto necessario che sussista almomento della decisione, a differenza dei presupposti processuali, chedevono essere invece presenti al momento della proposizione delladomanda (Cass. Sez. 2, n. 1480 del 15/09/1970; Sez. 2, n. 2776 del26/10/1973; Sez. 2, n. 26769 del 18/12/2014, in motivazione).Da questa premessa deriva che, diversamente da quantoaffermato dal ricorrente, la facoltà concessa a ogni interessato diintervenire nel processo sussiste indipendentemente dalla effettivaesistenza o meno, nel soggetto che ha inizialmente proposto ladomanda giudiziale, delle condizioni necessarie all'esperimento di dettadomanda, sicché il soggetto legittimato ad intervenire può sostituirsi alnon legittimato, anche nel corso del processo, nell'esercizio dell'azionegiudiziale; il vero legittimato ha infatti, rispetto all'oggetto della lite allaquale prende parte il non legittimato, una posizione sostanzialeautonoma che, essendogli anzi riconosciuta direttamentedall'ordinamento con esclusione del non legittimato, tende ad imporsianche a questo, con la conseguenza che la sorte del rapportoprocessuale posto in essere mediante l'intervento non è subordinata aquella dell'originario rapporto su cui si è innestato; la sorte del rapportoprocessuale posto in essere mediante l'intervento non è subordinata,pertanto, a quella dell'originario rapporto su cui si è innestato e rimanein vita qualunque sia la causa (volontà delle parti o altro evento) cheponga fine a quest'ultimo (Cass. Sez. 3, n. 11828 del 13/12/1990; Sez.2, n. 3486 del 04/08/1977; Sez. 3, Sentenza n. 882 del 20/03/1969;Sez. 1, n. 1699 del 06/06/1968; in ultimo, tra le numerosissime, Sez.3, n. 14712 del 2025, non mass.).Ric. 2019 n. 10719 sez. 2 - Ad. 14-10-2025 -6-Numero registro generale 10719/2019Numero sezionale 2415/2025Numero di raccolta generale 18843/2026Data pubblicazione 10/06/2026Ciò precisato, la formulazione della domanda «fino all'udienza diprecisazione delle conclusioni» costituisce l'essenza stessadell'intervento principale e litisconsortile, configurandosi soltantol'obbligo, per l'interventore stesso ed avuto riguardo al momento dellasua costituzione, di accettare lo stato del processo in relazione allepreclusioni istruttorie già verificatesi per le parti originarie (Sez. 3,Sentenza n. 11681 del 26/05/2014; Sez. 1, Sentenza n. 25798 del22/12/2015; Sez. 3 - , Ordinanza n. 20882 del 22/08/2018).Preclusa, però, è evidentemente soltanto l’attività istruttoria,mentre quella assertiva è consentita, risultando altrimenticontraddittoria la previsione della facoltà dell’interventore di proporredomande (Sez. 3, n. 12463 del 09/05/2023; Sez. 1, n. 31665 del09/12/2024).Il secondo profilo di censura è in parte inammissibile e in parteinfondato.Innanzitutto, è certamente inconferente la denuncia di violazionedell’art. 2697 cod. civ. che si configura solo nell'ipotesi in cui il Giudiceabbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella chene era gravata secondo le regole di scomposizione delle fattispeciebasate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni:nell’argomentazione della censura, invece, è prospettato quale viziodella sentenza impugnata l’avere il Giudice utilizzato la consulenzatecnica in violazione delle preclusioni istruttorie poste nei confrontidell’interventore.È, quindi, insussistente pure la dedotta violazione dell’art. 268cod. proc. civ. per avere la Corte d’appello ritenuto utilizzabile la c.t.u.espletata anche se l’indagine è stata estesa, su sollecitazione degliintervenuti, quando ormai erano maturate le preclusioni istruttorie.Al riguardo, la Corte d’appello ha affermato che la consulenzatecnica non è un mezzo istruttorio in senso proprio, costituendo inveceRic. 2019 n. 10719 sez. 2 - Ad. 14-10-2025 -7-Numero registro generale 10719/2019Numero sezionale 2415/2025Numero di raccolta generale 18843/2026Data pubblicazione 10/06/2026lo strumento utilizzabile dal Giudice per valutare gli elementi di fattoche già appartengono al thema decidendum; così decidendo, hacorrettamente applicato il principio consolidato nella giurisprudenza diquesta Corte secondo cui la consulenza tecnica d'ufficio non costituisceun mezzo di prova, ma è finalizzata all'acquisizione, da parte delgiudice, di un parere tecnico necessario, o quanto meno utile, per lavalutazione di elementi probatori già acquisiti o per la soluzione diquestioni che comportino specifiche conoscenze.

La nomina delconsulente rientra infatti nel potere discrezionale del giudice, che puòprovvedervi anche senza alcuna richiesta delle parti: in conseguenza,la parte che solleciti il compimento di un’indagine non proponeun'istanza istruttoria in senso tecnico, perché comunque la decisione èrimessa all’esercizio del potere discrezionale del Giudice che provvedea riguardo; questo tipo di richiesta non può, perciò, considerarsitardiva, seppure formulata dalla parte tardivamente costituitasi ingiudizio (Cass. Sez.

L, n. 9461 del 21/04/2010; Sez. 2, n. 5422 del15/04/2002).Ciò precisato, dall’argomentazione del motivo non si evince inche cosa sia consistita la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., nelsenso che non è stata prospettata l’avvenuta acquisizione di nuovidocumenti, ma unicamente la valutazione dei dati di fatto già acquisitial giudizio per effetto della domanda proposta dal [OSCURATO:PERSONA]: in talsenso, la censura non risulta sorretta da specificità perché non è statoneppure riportato il contenuto dei quesiti che sarebbero stati ammessiin violazione del principio dispositivo.

Secondo un principio consolidato,invero, l'esercizio del potere di esame diretto degli atti del giudizio dimerito, riconosciuto alla S.C. ove sia denunciato un error inprocedendo, presuppone l'ammissibilità del motivo, ossia che la parteriporti in ricorso, nel rispetto del principio di autosufficienza, glielementi ed i riferimenti che consentono di individuare, nei suoi terminiRic. 2019 n. 10719 sez. 2 - Ad. 14-10-2025 -8-Numero registro generale 10719/2019Numero sezionale 2415/2025Numero di raccolta generale 18843/2026Data pubblicazione 10/06/2026esatti e non genericamente, il vizio suddetto, così da consentire allaCorte di effettuare il controllo sul corretto svolgimento dell'iterprocessuale senza compiere generali verifiche degli atti (Cass. Sez. 6 -1, n. 23834 del 25/09/2019, con indicazione dei precedenti rilevanti).2.

Con il secondo motivo, articolato in riferimento ai n. 3 e 4del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., il ricorrente denunzia laviolazione e falsa applicazione degli art. 101, 167, 269 cod. proc. civ.per avere la Corte d’appello confermato la dichiarazione diinammissibilità per tardività della domanda di garanzia, sebbene ladiversa titolarità dei soggetti danneggiati non possa incidere sul dirittoalla manleva e sebbene la polizza assicurativa fosse stata azionata pertutti i danni richiesti con la domanda riconvenzionaledall’amministratore del condominio, sia per le parti comuni che perquelli subiti dai singoli condomini.Questo motivo è invece fondato.La Corte d’appello ha ritenuto la necessità di una tempestivaestensione della domanda di garanzia, da parte di Desideri, anche inipotesi di sua condanna al risarcimento dei danni in favore deicondomini in proprio.La decisione non è conforme a diritto.La pretesa dell'assicurato, sebbene tragga origine da un dirittoeterodeterminato, ha la causa petendi che si identifica nella specificapolizza concretamente azionata e il petitum nella richiesta direintegrazione delle somme da corrispondersi a titolo risarcitorio.Come specificamente riportato in ricorso, sin dalla suatempestiva comparsa di costituzione, con la proposizione della suadomanda riconvenzionale, il Desideri aveva chiesto anche la coperturaassicurativa dei danni eventualmente da risarcire «per ciascunproprietario», come inizialmente richiesto dal [OSCURATO:PERSONA].

In tal senso,la Corte d’appello non ha correttamente provveduto a identificare laRic. 2019 n. 10719 sez. 2 - Ad. 14-10-2025 -9-Numero registro generale 10719/2019Numero sezionale 2415/2025Numero di raccolta generale 18843/2026Data pubblicazione 10/06/2026domanda di garanzia proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della società diassicurazione chiamata.Si rende pertanto necessario un nuovo esame per rimediareall’errore commesso dalla Corte territoriale.In conseguenza, la sentenza impugnata deve essere cassata inrelazione al motivo accolto con rinvio alla Corte d’appello di Ancona, indiversa composizione; decidendo in rinvio, la Corte territoriale statuiràanche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il secondo motivo del ricorso e rigetta il primo;cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia allaCorte d’appello di Ancona, in diversa composizione, anche per le spesedel giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2025.Il PresidenteLorenzo OriliaRic. 2019 n. 10719 sez. 2 - Ad. 14-10-2025 -10-

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Roma, viale Delle Milizie n.106, presso lostudio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]Urso, rappresentato e difesodall'avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso, conindicazione dell’indirizzo pec;- ricorrente -Contro[OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] quali eredi diMARZETTI [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.);[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA],Numero registro generale 10719/2019Numero sezionale 2415/2025Numero di raccolta generale 18843/2026Data pubblicazione 10/06/2026MASCETTI ELIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],- intimati -avverso la sentenza n. 299/2018 della CORTE D'APPELLO di ANCONA,pubblicata il 2/3/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del14/10/2025 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la memoria del ricorrente.[OSCURATO:PERSONA], titolare della omonima impresa individuale,convenne dinnanzi al Pretore di [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:PERSONA] perottenerne la condanna al pagamento, in suo favore, della restanteparte del prezzo convenuto per l’appalto di opere diimpermeabilizzazione di un solaio dell’edificio condominiale.Costituendosi, il [OSCURATO:PERSONA] lamentò i gravi vizi di esecuzionedei lavori e chiese in via riconvenzionale la risoluzione del contratto e,in ogni caso, il risarcimento dei danni conseguenti alle gravi infiltrazionideterminatesi nel fabbricato e all’interno dei singoli appartamenti.L’attore chiamò in garanzia [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., con cuiaveva un rapporto assicurativo per responsabilità civile presso terzi,chiedendo di essere manlevata in ipotesi di condanna.Costituendosi, la società assicuratrice eccepì, tra l’altro, il difettodi legittimazione attiva dell’amministratore rispetto alla domanda dirisarcimento dei danni prodottisi negli appartamenti in proprietà deisingoli condomini.Intervennero in giudizio ex art. 105 cod. proc. civ. i condominiElio Mascetti, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Evelina MarzettiOnori e, per quest’ultima, quale suo procuratore generale, EmidioRic. 2019 n. 10719 sez. 2 - Ad. 14-10-2025 -2-Numero registro generale 10719/2019Numero sezionale 2415/2025Numero di raccolta generale 18843/2026Data pubblicazione 10/06/2026Armillei, aderendo alla domanda riconvenzionale contro l’appaltatoree, in subordine, proponendo la domanda in proprio, al fine di ottenereil risarcimento dei danni subiti nei loro appartamenti, imputabili allanon corretta esecuzione dei lavori da parte dell’impresa attrice.Con sentenza n. 520/2011, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] dichiaròpreliminarmente il difetto di legittimazione attiva dell’amministratoredel [OSCURATO:PERSONA] alla proposizione della domanda di risarcimento deidanni subiti dai singoli condomini; quindi, rigettò la domanda dirisoluzione per inadempimento e di risarcimento dei danni alle particomuni e condannò il condominio [OSCURATO:PERSONA] al pagamento di euro4.190,96, oltre spese legali in favore dell’attore Desideri; accolse, poi,la domanda proposta in proprio dai condomini [OSCURATO:PERSONA], UldericoDiomedi ed [OSCURATO:PERSONA], condannando l’impresa attrice al risarcimentodei danni; rigettò, per difetto di prova, le domande proposte dagli altricondomini [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], EugenioAlmonte Lalli ed [OSCURATO:PERSONA].Per quel che qui ancora rileva, dichiarò inammissibile pertardività la domanda di garanzia proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti diAssicurazione Aurora per i danni subiti in proprio dai condominiintervenuti.Avverso questa sentenza, il Desideri propose appello,lamentando l’inammissibilità della domanda spiegata dai singolicondomini intervenuti in corso di causa, in quanto già proposta per loroconto dal [OSCURATO:PERSONA], ritenuto poi sprovvisto di legittimazione attivae, in ogni caso, l’infondatezza per difetto di prova, perché la c.t.u. erastata disposta per una parte risultata priva di legittimazione e perchéla tardività dell’intervento precludeva ai condomini la possibilità diproporre autonomi quesiti; osservò, infine, che la domanda di garanziaper gli asseriti danni dei condomini era stata necessariamente propostaRic. 2019 n. 10719 sez. 2 - Ad. 14-10-2025 -3-Numero registro generale 10719/2019Numero sezionale 2415/2025Numero di raccolta generale 18843/2026Data pubblicazione 10/06/2026soltanto in sede di precisazione delle conclusioni, attesa la tardività delloro intervento.I condomini [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] proposero appelloincidentale, reiterando la domanda di risoluzione e la domandarisarcitoria per la parte in cui era stata rigettata per difetto di prova,chiedendo la rinnovazione della c.t.u. e impugnando la statuizione sullespese.Anche il [OSCURATO:PERSONA] propose appello incidentale, censurando ilrigetto della domanda di risoluzione e di risarcimento dei danni alleparti comuni, chiedendo la rinnovazione della c.t.u. e lamentandol’erronea interpretazione della domanda nella parte in cui non era stataritenuta implicitamente proposta l’azione di riduzione del prezzo.Con sentenza n. 299/2018, la Corte di appello di Ancona, haritenuto infondato il primo motivo di appello principale, escludendo chesia preclusa alla parte che interviene in via autonoma, dotata dilegitimatio ad causam, la proposizione di una domanda analoga aquella già proposta dalla parte priva di legittimazione ad agire; haconfermato che la c.t.u. fosse utilizzabile perché strumento ausiliarioper il giudice per la valutazione degli elementi di fatto già appartenential thema decidendum, sicché non era preclusa agli intervenuti lapossibilità di formulare quesiti al consulente; ha confermato la tardivitàdella domanda di garanzia perché non tempestivamente estesaall’ulteriore ipotesi di condanna al risarcimento dei danni nei confrontidei condomini in proprio.Avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona, GiuseppeDesideri ha proposto ricorso per Cassazione, affidandolo a due motivi,illustrati da successiva memoria.Nessuno degli intimati ha svolto difese in questa sede.Ric. 2019 n. 10719 sez. 2 - Ad. 14-10-2025 -4-Numero registro generale 10719/2019Numero sezionale 2415/2025Numero di raccolta generale 18843/2026Data pubblicazione 10/06/2026Con ordinanza interlocutoria n.7191/2025 del 18/3/2025, questaCorte ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti diUNIPOL [OSCURATO:SOCIETA]., incorporante [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e diCarlo [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] quali eredi di EvelinaMarzetti Onori; il ricorrente ha provveduto alla rinnovazione dellanotifica.RAGIONI DELLA DECISIONE1 Preliminarmente, ritiene questa Corte, in osservanza delprincipio generale di durata ragionevole processo, di dover revocarel’ordinanza di rinnovazione della notifica nei confronti degli eredi Oloriresidenti all’estero, perché, come a breve di vedrà, la decisione delpresente giudizio non involge alcun loro interesse.Passando all’esame del ricorso, con il primo motivo, articolato inriferimento ai n. 3 e 4 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., ilDesideri ha denunciato la violazione e falsa applicazione degli art. 61,115, 116, 267 e 268 cod. proc. civ., nonché dell’art. 2697 cod. civ.In particolare, sotto un primo profilo, il ricorrente afferma cheerroneamente la Corte d’appello avrebbe ritenuto ammissibile ladomanda proposta dagli interventori in riferimento all’art. 268 cod.proc. civ. senza considerare che l’art. 268 cod. proc. civ. nonprecluderebbe la possibilità di proporre domande nuove e autonome,ma non di reiterare una domanda proposta in difetto di legittimazionead agire, come accaduto nella fattispecie.Sotto un secondo profilo, lamenta che erroneamente la Corteabbia confermato l’utilizzabilità della consulenza espletata nonostantel’avvenuta estensione dell’indagine, da parte dei condomini intervenuti,alla quantificazione dei danni ai loro appartamenti, in violazionedell’art. 268 cod. civ. e della prevista preclusione di qualsiasi attivitàistruttoria.Il primo profilo di censura è infondato.Ric. 2019 n. 10719 sez. 2 - Ad. 14-10-2025 -5-Numero registro generale 10719/2019Numero sezionale 2415/2025Numero di raccolta generale 18843/2026Data pubblicazione 10/06/2026Come da tempo affermato in giurisprudenza, la legittimazione adagire dell'attore costituisce una condizione dell’azione - intesa questacome il diritto potestativo di ottenere dal giudice una qualsiasidecisione di merito - e può, perciò, efficacemente sopravvenire nelcorso del giudizio, perché è soltanto necessario che sussista almomento della decisione, a differenza dei presupposti processuali, chedevono essere invece presenti al momento della proposizione delladomanda (Cass. Sez. 2, n. 1480 del 15/09/1970; Sez. 2, n. 2776 del26/10/1973; Sez. 2, n. 26769 del 18/12/2014, in motivazione).Da questa premessa deriva che, diversamente da quantoaffermato dal ricorrente, la facoltà concessa a ogni interessato diintervenire nel processo sussiste indipendentemente dalla effettivaesistenza o meno, nel soggetto che ha inizialmente proposto ladomanda giudiziale, delle condizioni necessarie all'esperimento di dettadomanda, sicché il soggetto legittimato ad intervenire può sostituirsi alnon legittimato, anche nel corso del processo, nell'esercizio dell'azionegiudiziale; il vero legittimato ha infatti, rispetto all'oggetto della lite allaquale prende parte il non legittimato, una posizione sostanzialeautonoma che, essendogli anzi riconosciuta direttamentedall'ordinamento con esclusione del non legittimato, tende ad imporsianche a questo, con la conseguenza che la sorte del rapportoprocessuale posto in essere mediante l'intervento non è subordinata aquella dell'originario rapporto su cui si è innestato; la sorte del rapportoprocessuale posto in essere mediante l'intervento non è subordinata,pertanto, a quella dell'originario rapporto su cui si è innestato e rimanein vita qualunque sia la causa (volontà delle parti o altro evento) cheponga fine a quest'ultimo (Cass. Sez. 3, n. 11828 del 13/12/1990; Sez.2, n. 3486 del 04/08/1977; Sez. 3, Sentenza n. 882 del 20/03/1969;Sez. 1, n. 1699 del 06/06/1968; in ultimo, tra le numerosissime, Sez.3, n. 14712 del 2025, non mass.).Ric. 2019 n. 10719 sez. 2 - Ad. 14-10-2025 -6-Numero registro generale 10719/2019Numero sezionale 2415/2025Numero di raccolta generale 18843/2026Data pubblicazione 10/06/2026Ciò precisato, la formulazione della domanda «fino all'udienza diprecisazione delle conclusioni» costituisce l'essenza stessadell'intervento principale e litisconsortile, configurandosi soltantol'obbligo, per l'interventore stesso ed avuto riguardo al momento dellasua costituzione, di accettare lo stato del processo in relazione allepreclusioni istruttorie già verificatesi per le parti originarie (Sez. 3,Sentenza n. 11681 del 26/05/2014; Sez. 1, Sentenza n. 25798 del22/12/2015; Sez. 3 - , Ordinanza n. 20882 del 22/08/2018).Preclusa, però, è evidentemente soltanto l’attività istruttoria,mentre quella assertiva è consentita, risultando altrimenticontraddittoria la previsione della facoltà dell’interventore di proporredomande (Sez. 3, n. 12463 del 09/05/2023; Sez. 1, n. 31665 del09/12/2024).Il secondo profilo di censura è in parte inammissibile e in parteinfondato.Innanzitutto, è certamente inconferente la denuncia di violazionedell’art. 2697 cod. civ. che si configura solo nell'ipotesi in cui il Giudiceabbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella chene era gravata secondo le regole di scomposizione delle fattispeciebasate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni:nell’argomentazione della censura, invece, è prospettato quale viziodella sentenza impugnata l’avere il Giudice utilizzato la consulenzatecnica in violazione delle preclusioni istruttorie poste nei confrontidell’interventore.È, quindi, insussistente pure la dedotta violazione dell’art. 268cod. proc. civ. per avere la Corte d’appello ritenuto utilizzabile la c.t.u.espletata anche se l’indagine è stata estesa, su sollecitazione degliintervenuti, quando ormai erano maturate le preclusioni istruttorie.Al riguardo, la Corte d’appello ha affermato che la consulenzatecnica non è un mezzo istruttorio in senso proprio, costituendo inveceRic. 2019 n. 10719 sez. 2 - Ad. 14-10-2025 -7-Numero registro generale 10719/2019Numero sezionale 2415/2025Numero di raccolta generale 18843/2026Data pubblicazione 10/06/2026lo strumento utilizzabile dal Giudice per valutare gli elementi di fattoche già appartengono al thema decidendum; così decidendo, hacorrettamente applicato il principio consolidato nella giurisprudenza diquesta Corte secondo cui la consulenza tecnica d'ufficio non costituisceun mezzo di prova, ma è finalizzata all'acquisizione, da parte delgiudice, di un parere tecnico necessario, o quanto meno utile, per lavalutazione di elementi probatori già acquisiti o per la soluzione diquestioni che comportino specifiche conoscenze. La nomina delconsulente rientra infatti nel potere discrezionale del giudice, che puòprovvedervi anche senza alcuna richiesta delle parti: in conseguenza,la parte che solleciti il compimento di un’indagine non proponeun'istanza istruttoria in senso tecnico, perché comunque la decisione èrimessa all’esercizio del potere discrezionale del Giudice che provvedea riguardo; questo tipo di richiesta non può, perciò, considerarsitardiva, seppure formulata dalla parte tardivamente costituitasi ingiudizio (Cass. Sez. L, n. 9461 del 21/04/2010; Sez. 2, n. 5422 del15/04/2002).Ciò precisato, dall’argomentazione del motivo non si evince inche cosa sia consistita la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., nelsenso che non è stata prospettata l’avvenuta acquisizione di nuovidocumenti, ma unicamente la valutazione dei dati di fatto già acquisitial giudizio per effetto della domanda proposta dal [OSCURATO:PERSONA]: in talsenso, la censura non risulta sorretta da specificità perché non è statoneppure riportato il contenuto dei quesiti che sarebbero stati ammessiin violazione del principio dispositivo. Secondo un principio consolidato,invero, l'esercizio del potere di esame diretto degli atti del giudizio dimerito, riconosciuto alla S.C. ove sia denunciato un error inprocedendo, presuppone l'ammissibilità del motivo, ossia che la parteriporti in ricorso, nel rispetto del principio di autosufficienza, glielementi ed i riferimenti che consentono di individuare, nei suoi terminiRic. 2019 n. 10719 sez. 2 - Ad. 14-10-2025 -8-Numero registro generale 10719/2019Numero sezionale 2415/2025Numero di raccolta generale 18843/2026Data pubblicazione 10/06/2026esatti e non genericamente, il vizio suddetto, così da consentire allaCorte di effettuare il controllo sul corretto svolgimento dell'iterprocessuale senza compiere generali verifiche degli atti (Cass. Sez. 6 -1, n. 23834 del 25/09/2019, con indicazione dei precedenti rilevanti).2. Con il secondo motivo, articolato in riferimento ai n. 3 e 4del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., il ricorrente denunzia laviolazione e falsa applicazione degli art. 101, 167, 269 cod. proc. civ.per avere la Corte d’appello confermato la dichiarazione diinammissibilità per tardività della domanda di garanzia, sebbene ladiversa titolarità dei soggetti danneggiati non possa incidere sul dirittoalla manleva e sebbene la polizza assicurativa fosse stata azionata pertutti i danni richiesti con la domanda riconvenzionaledall’amministratore del condominio, sia per le parti comuni che perquelli subiti dai singoli condomini.Questo motivo è invece fondato.La Corte d’appello ha ritenuto la necessità di una tempestivaestensione della domanda di garanzia, da parte di Desideri, anche inipotesi di sua condanna al risarcimento dei danni in favore deicondomini in proprio.La decisione non è conforme a diritto.La pretesa dell'assicurato, sebbene tragga origine da un dirittoeterodeterminato, ha la causa petendi che si identifica nella specificapolizza concretamente azionata e il petitum nella richiesta direintegrazione delle somme da corrispondersi a titolo risarcitorio.Come specificamente riportato in ricorso, sin dalla suatempestiva comparsa di costituzione, con la proposizione della suadomanda riconvenzionale, il Desideri aveva chiesto anche la coperturaassicurativa dei danni eventualmente da risarcire «per ciascunproprietario», come inizialmente richiesto dal [OSCURATO:PERSONA]. In tal senso,la Corte d’appello non ha correttamente provveduto a identificare laRic. 2019 n. 10719 sez. 2 - Ad. 14-10-2025 -9-Numero registro generale 10719/2019Numero sezionale 2415/2025Numero di raccolta generale 18843/2026Data pubblicazione 10/06/2026domanda di garanzia proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della società diassicurazione chiamata.Si rende pertanto necessario un nuovo esame per rimediareall’errore commesso dalla Corte territoriale.In conseguenza, la sentenza impugnata deve essere cassata inrelazione al motivo accolto con rinvio alla Corte d’appello di Ancona, indiversa composizione; decidendo in rinvio, la Corte territoriale statuiràanche sulle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il secondo motivo del ricorso e rigetta il primo;cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia allaCorte d’appello di Ancona, in diversa composizione, anche per le spesedel giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2025.Il PresidenteLorenzo OriliaRic. 2019 n. 10719 sez. 2 - Ad. 14-10-2025 -10-
Sentenza Cassazione n. 18843/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris