Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/1999
ECLI:EU:C:1999:210
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61996CJ0342_IT
[OSCURATO:PERSONA] della sentenza
Decisione relativa alle spese
[OSCURATO:PERSONA] causa C-342/96,
[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], rappresentato dalla signora [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] del Estado, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell'ambasciata di [OSCURATO:PERSONA], 4-6, boulevard E. Servais,
ricorrente,
contro
[OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, rappresentata dai signori Paul F. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] de la Torre, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor [OSCURATO:PERSONA] de la Cruz, membro dello stesso servizio, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],
convenuta,
avente ad oggetto un ricorso diretto all'annullamento, ai sensi dell'art. 173 del Trattato CE, della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 30 luglio 1996, 97/21/CE, CECA, relativa ad un aiuto di Stato concesso alla [OSCURATO:PERSONA] de Tubos por Extrusión S.A., con sede in Llodio (Álava) (GU 1997, L 8, pag. 14),
LA CORTE
(Sesta Sezione),
composta dai signori G. Hirsch (relatore), presidente della Seconda Sezione, facente funzione di presidente della Sesta Sezione, G.F. Mancini e H. Ragnemalm, giudici,
avvocato generale: A. [OSCURATO:PERSONA]
cancelliere: H.A. Rühl, amministratore principale
vista la relazione d'udienza,
sentite le difese orali svolte dalle parti all'udienza del 14 maggio 1998, nel corso della quale il governo spagnolo era rappresentato dalla signora [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] del Estado, in qualità di agente, e la [OSCURATO:PERSONA] dai signori Paul F. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], membri del servizio giuridico, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 9 luglio 1998,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 16 ottobre 1996 il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto, in forza dell'art. 173, primo comma, del Trattato CE, l'annullamento della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 30 luglio 1996, 97/21/CE, CECA, relativa ad un aiuto di Stato concesso alla [OSCURATO:PERSONA] de Tubos por Extrusión S.A., con sede in Llodio (Álava) (GU 1997, L 8, pag. 14; in prosieguo: la «decisione controversa»).
2 [OSCURATO:PERSONA] de Tubos por Extrusión S.A. (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») è una società di diritto privato stabilita a Llodio (Álava), che produce tubi d'acciaio senza saldature. Possiede una filiale che produce acciaio, l'[OSCURATO:PERSONA] de Álava, stabilita ad Amurrio (Álava).
3 Nel giugno 1992, dopo diversi anni di gravi difficoltà economiche, la [OSCURATO:PERSONA] è stata dichiarata insolvente a titolo provvisorio, in conformità alla ley española de suspensíon de pagos (legge spagnola sulla cessazione dei pagamenti), e ha cessato i suoi pagamenti. Nell'ottobre 1993 un accordo con i creditori ha consentito di porre termine a tale cessazione.
4 Il 25 febbraio 1995 la [OSCURATO:PERSONA], dopo aver proceduto ad una serie di verifiche preliminari vertenti sui diversi fattori della ristrutturazione economica dell'impresa e su altri aspetti connessi, ha deciso di avviare il procedimento previsto dall'art. 93, n. 2, del Trattato CE e dall'art. 6, n. 4, della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 27 novembre 1991, n. 3855/91/CECA, recante norme comunitarie per gli aiuti a favore della siderurgia (GU L 362, pag. 57), con riferimento, segnatamente, agli elementi di aiuto eventualmente contenuti negli accordi di rimborso stipulati con il Fondo de [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: il «[OSCURATO:PERSONA]») e alla ristrutturazione finanziaria della [OSCURATO:PERSONA], in particolare agli elementi di aiuto eventualmente contenuti nella partecipazione della Tesoreria generale della previdenza sociale alla rimozione della sospensione del rimborso del debito.
La normativa nazionale applicabile
[OSCURATO:PERSONA]
5 [OSCURATO:PERSONA] è un organismo indipendente che opera sotto il controllo del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale ed è finanziato dai contributi delle imprese. La sua funzione principale consiste, ai sensi dell'art. 33, primo comma, dello statuto dei lavoratori, nel versare «ai dipendenti gli stipendi che non sono stati loro pagati a causa di insolvenza, cessazione dei pagamenti, fallimento o situazione di concorso tra i creditori degli imprenditori». L'art. 33, quarto comma, obbliga il [OSCURATO:PERSONA] a surrogarsi nei diritti e nelle azioni dei lavoratori al fine di ottenere il rimborso degli importi anticipati.
6 Le formalità da espletare per ottenere il rimborso sono precisate nel regio decreto 6 marzo 1985, n. 505, relativo all'organizzazione e al funzionamento del [OSCURATO:PERSONA], che integra lo statuto dei lavoratori. L'art. 32, n. 1, di tale regio decreto precisa in proposito:
«Per facilitare il recupero delle somme dovute, il Fondo di garanzia salariale può concludere accordi di rientro che definiscono gli aspetti relativi alla forma, al termine e alle garanzie, associando l'effetto dell'azione surrogatoria alle esigenze di continuità dell'impresa e di preservazione dell'occupazione.
Le somme di cui è stato dilazionato il rimborso sono maggiorate dell'interesse al tasso legale in vigore».
La previdenza sociale
7 Ai sensi dell'art. 20 della legge generale sulla previdenza sociale:
«1. Possono essere accordati dilazioni o un frazionamento del pagamento dei debiti per contributi previdenziali o per maggiorazioni su tali contributi».
Ai debiti dilazionati si aggiungono, conformemente all'art. 27 della stessa legge, gli interessi di mora.
8 Le condizioni per concedere la dilazione o il frazionamento dei pagamenti sono precisate dal regio decreto 11 ottobre 1991, n. 1517, recante approvazione del regolamento generale di riscossione delle risorse del regime di previdenza sociale. Tale regio decreto, su cui si fonda l'intervento della Tesoreria generale della previdenza sociale, all'art. 41, intitolato «Forma, condizioni e modalità», dispone:
«2. (...) la dilazione o il frazionamento del pagamento dei debiti nei confronti della previdenza sociale dà luogo al versamento, a partire dalla data alla quale la dilazione e il frazionamento sono stati concessi e sino alla data del pagamento, di interessi al tasso legale che sarà in vigore al momento della concessione, in applicazione delle disposizioni della legge del 29 giugno 1984, n. 24».
Gli accordi di rimborso stipulati con il [OSCURATO:PERSONA]
9 Fin dall'apertura del procedimento di cessazione dei pagamenti, nel giugno 1992, i lavoratori delle imprese interessate si sono rivolti al [OSCURATO:PERSONA] per sollecitare il pagamento degli stipendi loro spettanti. A seguito di negoziazioni, il 10 luglio 1992 la [OSCURATO:PERSONA], l'[OSCURATO:PERSONA] de Álava e il [OSCURATO:PERSONA] hanno stipulato un accordo in forza del quale quest'ultimo avrebbe versato ai dipendenti, a titolo di stipendio, un importo totale provvisorio fissato a PTA 444 327 300. Le due imprese, dal canto loro, si sono impegnate a rimborsare tale importo, maggiorato di PTA 211 641 186 a titolo di interessi calcolati al tasso annuo semplice del 10%, a scadenze semestrali di PTA 40 998 011 su un periodo di otto anni.
10 Dopo il pagamento dei dipendenti, l'accordo di rimborso è stato oggetto di una revisione, l'8 febbraio 1993, ai sensi della quale gli importi dovuti ammontavano a PTA 376 194 837 in linea capitale, maggiorati di 183 473 133 PTA per interessi, importo rimborsabile in sedici rate semestrali al tasso d'interesse del 9% a decorrere dal 1_ agosto 1993. L'importo delle rate, ivi compresi gli interessi, passava progressivamente da PTA 33 milioni all'inizio del periodo di rimborso a PTA 37 milioni alla fine del periodo, con riduzione progressiva degli interessi. Un'ulteriore revisione, in data 16 febbraio 1994, ha fissato gli importi dovuti a 372 milioni di PTA in linea capitale, cui si aggiungevano 154 138 830 PTA per interessi, rimborsabili al tasso d'interesse del 9%.
11 Il 10 marzo 1994 è stato siglato un nuovo accordo per tener conto di un piano sociale concluso con i dipendenti. Gli importi da rimborsare ammontavano a PTA 465 727 750 in linea capitale e a PTA 197 580 900 a titolo di interessi, rimborsabili a decorrere dal 30 dicembre 1994 su un arco di otto anni al tasso di interesse semplice del 9%. Il pagamento degli interessi veniva rinviato agli ultimi tre anni del detto periodo e i rimborsi vertenti sul 71% dell'importo in linea capitale sarebbero stati esigibili soltanto a decorrere dal 30 dicembre 1998. Secondo le autorità spagnole, dopo la firma di tale secondo accordo l'impresa ha proposto il pagamento immediato di PTA 4 194 839, corrispondenti al primo accordo di rimborso e a diversi nuovi accordi di garanzia ipotecaria ad esso connessi.
12 Questo secondo accordo di rimborso è stato anch'esso rivisto, in forza di un compromesso stipulato il 3 ottobre 1994. Come risulta da quest'ultimo, l'importo dovuto ammontava in definitiva a PTA 469 491 521 in linea capitale, oltre a 205 335 378 PTA per interessi, rimborsabili su un periodo di otto anni a decorrere dal 30 dicembre 1994. Il pagamento degli interessi veniva rinviato agli ultimi tre anni di tale periodo e i rimborsi attinenti al 70% dell'importo in linea capitale erano differiti al 30 dicembre 1998.
Gli accordi di dilazione e di frazionamento dei contributi conclusi con la Tesoreria generale della previdenza sociale
13 [OSCURATO:PERSONA] aveva nei confronti della previdenza sociale una serie di debiti che sono stati regolati con l'accordo di rimozione dello stato di cessazione dei pagamenti dell'ottobre 1993 (v. il punto 3 della presente sentenza). A seguito di tale accordo, la [OSCURATO:PERSONA] e l'[OSCURATO:PERSONA] de Álava hanno nuovamente cessato di versare i contributi previdenziali nei termini di legge, accumulando così un debito di PTA 1 156 601 560 per la [OSCURATO:PERSONA] e di PTA 255 325 925 per l'[OSCURATO:PERSONA] de Álava. A tali debiti si sono aggiunti, conformemente all'art. 27 della legge generale sulla previdenza sociale, interessi di mora del 20%, pari rispettivamente a PTA 253 335 669 e a PTA 49 083 697, il che equivale a un totale di PTA 1 409 957 329 e di PTA 274 409 604 da versare rispettivamente da parte della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] de Álava.
14 Il 25 marzo e il 12 aprile 1994 la Tesoreria generale della previdenza sociale ha stipulato una serie di accordi con la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] de Álava al fine di recuperare i crediti che essa vantava nei loro confronti. Con tali accordi, le parti hanno convenuto di dilazionare i debiti e di frazionarne il pagamento in conformità alle disposizioni della normativa nazionale citate ai punti 7 e 8 della presente sentenza. Secondo il primo di tali accordi, la [OSCURATO:PERSONA] de Álava avrebbe dovuto rimborsare in linea capitale il suo debito di PTA 274 409 604, maggiorato degli interessi al tasso del 9%. Il rimborso avrebbe dovuto effettuarsi progressivamente, su un periodo di cinque anni, e il 51% dell'importo dovuto sarebbe stato versato soltanto il quinto anno. Il secondo accordo, concluso con la [OSCURATO:PERSONA], prevedeva che il rimborso dilazionato del debito di PTA 1 409 957 329, maggiorato degli interessi calcolati anch'essi al tasso del 9%, sarebbe dovuto avvenire a condizioni analoghe a quelle concesse alla [OSCURATO:PERSONA] de Álava.
La decisione controversa
15 Ai sensi dell'art. 1 della decisione controversa:
«Le misure sotto elencate, adottate dalla [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] de Tubos por Extrusion S.A. ([OSCURATO:PERSONA]) e dell'[OSCURATO:PERSONA] de Álava, comportano elementi di aiuti di Stato concessi illegalmente ed incompatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 92 del Trattato CE e della decisione n. 3855/91/CECA, in quanto il tasso d'interesse applicato era inferiore ai tassi in vigore sul mercato:
1) il contratto di credito sottoscritto il 10 luglio 1992 tra il Fondo de [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] de Álava per un totale di 444 327 300 ESP a titolo di capitale, modificato dai contratti stipulati l'8 febbraio 1993 e il 16 novembre 1994 (comprendenti rispettivamente 376 194 872 ESP e 372 000 000 ESP a titolo di capitale);
2) il contratto di credito sottoscritto il 10 marzo 1994 tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] de Álava per un totale di 465 727 750 ESP a titolo di capitale, modificato dal contratto in data 3 ottobre 1994 per un totale di 469 491 521 ESP a titolo di capitale;
3) il contratto sottoscritto il 25 marzo 1994 tra la Previdenza sociale e [OSCURATO:PERSONA] de Álava al fine di rinegoziare debiti ammontanti a 274 409 604 ESP;
4) il contratto sottoscritto il 12 aprile 1994 tra la Previdenza sociale e [OSCURATO:PERSONA] al fine di rinegoziare debiti ammontanti a 1 409 957 329 ESP».
16 L'art. 2 della decisione controversa prevede quanto segue:
«[OSCURATO:PERSONA] è tenuta a sopprimere gli elementi costitutivi di aiuto, contenuti nelle misure di cui all'articolo 1, revocando le misure stesse oppure applicando le normali condizioni di mercato al tasso d'interesse effettivo a partire dal momento nel quale sono stati inizialmente accordati i crediti [OSCURATO:PERSONA] ed è stata concordata la rinegoziazione del debito nei confronti della Previdenza sociale posteriormente alla sospensione dei pagamenti, e recuperando l'importo corrispondente alla differenza tra tale tasso e il tasso effettivamente applicato fino alla data di soppressione dell'aiuto.
Quest'importo deve essere recuperato in base alle disposizioni sostanziali e procedurali della legislazione spagnola, maggiorato degli interessi corrispondenti. Il tasso d'interesse applicato sarà il tasso normale di mercato di cui al paragrafo 1. Gli interessi decorrono dalla data di concessione dell'aiuto fino alla data del rimborso effettivo».
17 A sostegno del suo ricorso il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] deduce due motivi, vertenti sulla violazione degli artt. 118 e 92, n. 1, del Trattato.
Sulla violazione dell'art. 118 del Trattato
18 [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] sostiene anzitutto che i provvedimenti che la [OSCURATO:PERSONA] ha qualificato come aiuti di Stato sono in realtà accordi derivanti dal diritto del lavoro, più precisamente dalla disciplina della previdenza sociale, materia che rientra nella competenza esclusiva degli Stati membri e nella quale la [OSCURATO:PERSONA] svolge un semplice ruolo propositivo e di coordinamento. In particolare, il [OSCURATO:PERSONA] si limiterebbe a versare ai lavoratori gli stipendi non pagati dall'impresa, così assumendosi una funzione di «garanzia salariale» che farebbe parte integrante delle disposizioni stesse del contratto di lavoro. Quanto al recupero dei crediti della Tesoreria generale della previdenza sociale nei confronti delle imprese per il mancato versamento dei contributi dovuti, esso sarebbe disciplinato dalla legge generale sulla previdenza sociale; si tratterebbe di conseguenza di una norma della previdenza sociale che stabilisce le modalità di adempimento delle obbligazioni che la stessa legge istituisce.
19 Secondo la [OSCURATO:PERSONA], invece, l'intervento del [OSCURATO:PERSONA] e della previdenza sociale non ha una diretta finalità sociale. La funzione essenziale di tale intervento sarebbe quella di garantire il pagamento degli stipendi non versati dalle imprese. In proposito, le disposizioni dello statuto dei lavoratori non sarebbero pregiudicate dalla decisione controversa, in quanto quest'ultima non ha mai messo in discussione tale pagamento. Quanto alla Tesoreria generale della previdenza sociale, essa si sarebbe limitata a dilazionare una serie di debiti al solo scopo di risolvere i problemi economici dell'impresa, considerato che i diritti dei lavoratori sarebbero stati perfettamente preservati altrimenti, in quanto questi ultimi avrebbero percepito i loro stipendi e non sarebbero affatto pregiudicati per quanto riguarda la copertura dei rischi da parte della previdenza sociale.
20 Giova ricordare che l'art. 118, primo comma, del Trattato conferisce alla [OSCURATO:PERSONA], senza pregiudizio delle altre disposizioni del Trattato e conformemente agli obiettivi generali di questo, il «compito di promuovere una stretta collaborazione tra gli Stati membri nel campo sociale (...)». Il secondo comma prevede che la [OSCURATO:PERSONA] operi a tal fine a stretto contatto con gli Stati membri mediante studi e pareri e organizzando consultazioni.
21 L'art. 118 del Trattato fa quindi salva la competenza degli Stati membri in campo sociale, sempreché questa non rientri nei settori disciplinati da altre disposizioni del Trattato (sentenza 9 luglio 1987, cause riunite 281/85, 283/85-285/85 e 287/85, Germania e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 3203, punto 14).
22 Il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] abbia constatato, all'art. 1 della decisione controversa, che le misure adottate dal [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] in favore della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] de Álava comportano elementi di aiuto concessi illegalmente e incompatibili con l'art. 92 del Trattato e la decisione n. 3855/91 non rimette quindi in discussione la competenza nel settore sociale degli Stati membri, i quali devono comunque rispettare le norme comunitarie in materia di concorrenza.
23 La Corte ha già dichiarato, peraltro, che il carattere sociale degli interventi statali non è sufficiente a sottrarli ipso facto alla qualifica di aiuti ai sensi dell'art. 92 del Trattato (sentenza 26 settembre 1996, causa C-241/94, Francia/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-4551, punti 21).
24 Il primo motivo, vertente sulla violazione dell'art. 118 del Trattato, non può pertanto essere accolto.
Sulla violazione dell'art. 92, n. 1, del Trattato
25 Giova osservare anzitutto che il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] si limita, nella fattispecie, a dedurre la violazione dell'art. 92 del Trattato senza contestare la validità della decisione controversa sotto il profilo della decisione n. 3855/91.
26 L'applicazione di quest'ultima decisione si giustifica per il fatto che, come risulta dal secondo `considerando' del capitolo VI della decisione controversa, la [OSCURATO:PERSONA] de Álava fabbrica prodotti elencati nell'allegato I del Trattato CECA e rientra pertanto nell'ambito d'applicazione di tale Trattato, in particolare in quello delle norme comunitarie per gli aiuti alla siderurgia.
27 Per contro, le misure adottate in favore della [OSCURATO:PERSONA] sono riconducibili, secondo il quarto `considerando' dello stesso capitolo VI, agli artt. 92 e 93 del Trattato CE, poiché le attività di tale società, che consistono nella produzione di tubi di acciaio inossidabile senza saldatura, si ritiene esulino dall'ambito CECA.
28 Ciò considerato, alla luce del fatto che, con il secondo motivo dedotto, il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] contesta la legittimità della decisione controversa soltanto alla luce dell'art. 92 del Trattato, la sua domanda volta all'annullamento di tale decisione nella parte in cui essa dichiara incompatibili con la decisione n. 3855/91 le misure adottate dal [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] in favore della [OSCURATO:PERSONA] de Álava deve pertanto essere respinta.
29 Per quanto riguarda i provvedimenti adottati a favore della [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] sostiene che essi non posseggono i requisiti per essere qualificati come aiuti di Stato ai sensi dell'art. 92 del Trattato. A suo parere, infatti, tali provvedimenti non costituiscono aiuti riguardanti, in maniera specifica, un'impresa o un settore di produzione determinato, non provengono da risorse dello Stato e non gravano sulle stesse, né possono arrecare danno alla concorrenza.
Sulla violazione della concorrenza
30 Su questo punto, che conviene esaminare in primo luogo, il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] contesta alla [OSCURATO:PERSONA] di avere a torto ritenuto, al quinto, sesto e undicesimo `considerando' del capitolo V della decisione controversa, che l'applicazione del tasso d'interesse legale del 9% agli accordi di rimborso stipulati con il [OSCURATO:PERSONA] e agli accordi di dilazione e di frazionamento dei contributi stipulati con la Tesoreria generale della previdenza sociale non corrispondesse alle condizioni normali del mercato, nelle quali il tasso d'interesse medio applicato dalle banche private spagnole ai prestiti di durata superiore ai tre anni è notevolmente superiore a quello previsto negli accordi.
31 [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] ricorda preliminarmente che, come la [OSCURATO:PERSONA] stessa ha affermato al quarto `considerando' del capitolo V, gli accordi tra il [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] non comportano elementi di aiuti di Stato. I provvedimenti adottati dal [OSCURATO:PERSONA] e dalla previdenza sociale in favore della [OSCURATO:PERSONA] non avrebbero quindi il carattere di prestito, giacché tali enti altro non avrebbero fatto che assicurare il recupero dei propri crediti mediante una dilazione. Essi avrebbero quindi agito come avrebbe fatto un creditore privato per recuperare i propri crediti.
32 [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] precisa che il tasso d'interesse che il creditore applica in caso di dilazione del pagamento del suo credito non risponde mai agli stessi criteri applicati da una banca privata allorché concede un prestito, giacché il prestito e la dilazione di un debito perseguono obiettivi diversi. A suo parere, infatti, il creditore non cerca di trarre un lucro straordinario sul denaro che gli spetta, ma desidera soltanto recuperare la totalità delle somme anticipate senza subire un danno economico. A tal fine, allorché concede una dilazione del credito al fine di ottenerne il rimborso, esige il pagamento supplementare di un interesse volto a compensare la svalutazione che il denaro subirà in ragione della dilazione.
33 Per contro, la banca privata che concede un prestito non perseguirebbe lo stesso scopo. Il tasso d'interesse che essa esige dal cliente non avrebbe la finalità di evitare il danno da svalutazione monetaria. Al contrario, gli interessi sarebbero il beneficio che ogni banca cerca di ottenere concedendo il prestito, poiché proprio dai redditi del denaro la banca privata trae le sue risorse economiche e il profitto costituirebbe la sua finalità nonché la sua ragion d'essere, giacché le banche sono enti lucrativi.
34 Pertanto, per determinare le condizioni normali del mercato, il comportamento del [OSCURATO:PERSONA] e della Tesoreria generale della previdenza sociale dovrebbero essere paragonati a quello di un creditore, pubblico o privato, che agisca al fine di recuperare il proprio credito.
35 [OSCURATO:PERSONA] precisa anzitutto che l'art. 33 dello statuto dei lavoratori, che impone al [OSCURATO:PERSONA] di versare gli stipendi dei lavoratori in caso di cessazione dei pagamenti e di surrogarsi nei loro diritti per il recupero delle somme pagate, sancisce un obbligo generale ed obiettivo il cui fondamento è costituito dalla direttiva del Consiglio 20 ottobre 1980, 80/987/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro (GU L 283, pag. 23). Tale intervento non costituirebbe un aiuto giacché non è riservato ad una categoria specifica di imprese. La presente controversia riguarderebbe tuttavia le modalità di rimborso del debito contratto in conseguenza del detto pagamento.
36 [OSCURATO:PERSONA] ammette inoltre che le istituzioni pubbliche, allorché prestano denaro, non lo fanno a fini lucrativi. Tuttavia, poiché gli interessi costituiscono un onere normale dell'impresa, essi avrebbero dovuto, quindi, essere imputati sulle risorse economiche proprie di quest'ultima. Occorrerebbe, in queste condizioni, esaminare ciò che sarebbe avvenuto se la Tesoreria generale della previdenza sociale o il [OSCURATO:PERSONA] avessero negato ogni dilazione del rimborso, come avevano il diritto di fare. Orbene, in un'eventualità siffatta la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto ricorrere al mercato dei capitali, a condizioni meno favorevoli di quelle offerte dall'amministrazione.
37 Secondo la [OSCURATO:PERSONA], pare logico concludere nel senso della sussistenza di un aiuto, avendo essa constatato, al sesto e undicesimo `considerando' del capitolo V della decisione controversa, un differenziale, nel 1994, del 3,51% tra il tasso legale del 9% e il tasso di mercato del 12,51%, considerato che la dilazione di un debito, in termini economici, equivale alla concessione di un prestito.
38 [OSCURATO:PERSONA] rileva peraltro che la concezione secondo la quale il creditore non cerca mai di ottenere un vantaggio economico allorché stipula un contratto di credito o di prestito esprime una visione erronea del funzionamento del mercato. Qualsiasi impresa creditrice agirebbe anche in modo da trarre un profitto. Inoltre, per quanto riguarda la [OSCURATO:PERSONA] - impresa in difficoltà che stava uscendo da una grave crisi economica - qualunque creditore avrebbe tenuto conto di tale rischio richiedendo un tasso d'interesse più elevato.
39 Infine, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che, nella fattispecie, non si tratta di un debito anteriore, preesistente alla dichiarazione di cessazione dei pagamenti, per il quale si potrebbe ipotizzare che il creditore abbia fatto determinate concessioni ma, al contrario, della negoziazione e della conclusione di un nuovo accordo in merito alle somme dovute dopo la cessazione dei pagamenti.
40 L'art. 92, n. 1, del Trattato dichiara incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.
41 In proposito la Corte ha dichiarato che, per valutare se una misura statale costituisca un aiuto ai sensi dell'art. 92 del Trattato, si deve determinare se l'impresa beneficiaria riceva un vantaggio economico che non avrebbe ottenuto in condizioni normali di mercato (sentenza 11 luglio 1996, causa C-39/94, SFEI e a., [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-3547, punto 60).
42 La Corte ha altresì dichiarato che i prestiti agevolati, concessi dalla pubblica amministrazione a un'impresa, consentono a quest'ultima di non dover sostenere i costi che normalmente avrebbero dovuto gravare sulle risorse finanziarie proprie dell'impresa ed impediscono pertanto che le forze presenti sul mercato spieghino i loro normali effetti (sentenza 14 febbraio 1990, causa C-301/87, Francia/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-307, punto 41).
43 Nel caso di specie, occorre rilevare anzitutto che, come risulta dal dodicesimo `considerando' del capitolo IV della decisione controversa, il [OSCURATO:PERSONA] non concede prestiti alle imprese in stato di fallimento o in difficoltà, ma dà seguito a tutte le domande legittimamente presentate dai lavoratori con il denaro che esso versa e recupera successivamente presso le imprese. La legislazione nazionale in materia, infatti, obbliga tale ente a surrogarsi nei diritti e nelle azioni dei lavoratori al fine di ottenere il rimborso degli importi anticipati. Al fine di facilitare il recupero delle somme dovute, il [OSCURATO:PERSONA] può stipulare accordi di rimborso che gli consentono di dilazionare o di frazionare le somme dovute.
44 Analogamente, la Tesoreria generale della previdenza sociale può concedere dilazioni o frazionamenti del pagamento dei debiti per contributi previdenziali.
45 Al quarto `considerando' del capitolo V della decisione controversa la [OSCURATO:PERSONA] afferma che, sotto questo aspetto, gli accordi con il [OSCURATO:PERSONA] non comportano elementi di aiuti di Stato.
46 Occorre poi rilevare che lo Stato non si è comportato come un investitore pubblico, il cui intervento dovrebbe essere paragonato al comportamento dell'investitore privato che colloca capitali in funzione della loro capacità di produrre reddito a termine più o meno breve (v. sentenza 14 settembre 1994, causa C-42/93, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-4175, punto 14). Infatti, dando per assodato - come ammette la [OSCURATO:PERSONA] - che gli importi anticipati dal [OSCURATO:PERSONA] per il pagamento degli stipendi dei dipendenti della [OSCURATO:PERSONA] non rivestono il carattere di un aiuto di Stato, ne deriva che, nel concordare le modalità di rimborso di tali acconti, si deve ritenere che il [OSCURATO:PERSONA] abbia agito come un creditore pubblico il quale, così come il creditore privato, cerca di recuperare gli importi spettantigli e che, a tal fine, stipula accordi con il debitore in forza dei quali i debiti accumulati saranno dilazionati o frazionati al fine di agevolarne il rimborso.
47 E' giocoforza considerare che, contrariamente a quanto la [OSCURATO:PERSONA] sostiene, gli accordi menzionati ai punti 9-14 della presente sentenza sono stati conclusi in quanto preesisteva per la [OSCURATO:PERSONA] l'obbligo di legge di procedere al rimborso degli stipendi anticipati dal [OSCURATO:PERSONA] e al pagamento dei debiti per contributi previdenziali. Gli accordi di cui trattasi non hanno quindi fatto sorgere nuovi debiti della [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della pubblica amministrazione.
48 Gli interessi normalmente applicabili a tale tipo di crediti sono quelli destinati a riparare il danno subito dal creditore a causa del ritardo nell'adempimento da parte del debitore, vale a dire gli interessi moratori. Nell'ipotesi in cui il tasso degli interessi moratori applicato ai debiti nei confronti di un creditore pubblico differisca da quello praticato per i debiti nei confronti del creditore privato, occorrerebbe prendere in considerazione quest'ultimo tasso nel caso in cui fosse più elevato del primo.
49 Risulta da quanto precede che la decisione controversa dev'essere annullata nella parte in cui dichiara incompatibili con l'art. 92 del Trattato le misure adottate dal [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] in favore della [OSCURATO:PERSONA], in quanto il tasso d'interesse del 9% applicato alle somme dovute da quest'ultima al [OSCURATO:PERSONA] e alla Tesoreria generale della previdenza sociale è inferiore ai tassi in vigore sul mercato.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
50 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Tuttavia, a norma dell'art. 69, n. 3, primo comma, dello stesso regolamento, la Corte può ripartire le spese o decidere che ciascuna parte sopporti le proprie spese se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi. Poiché il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] sono rimasti parzialmente soccombenti, si deve disporre che ciascuna parte sopporterà le proprie spese.
[OSCURATO:PERSONA] questi motivi,
LA CORTE
(Sesta Sezione)
dichiara e statuisce:
1) La decisione della [OSCURATO:PERSONA] 30 luglio 1996, 97/21/CE, CECA, relativa ad un aiuto di Stato concesso alla [OSCURATO:PERSONA] de Tubos por Extrusión S.A. con sede in Llodio (Álava), è annullata nella parte in cui dichiara incompatibili con l'art. 92 del Trattato CE le misure adottate dal [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] in favore della [OSCURATO:PERSONA], in quanto il tasso d'interesse del 9% applicato alle somme dovute da quest'ultima al [OSCURATO:PERSONA] e alla Tesoreria generale della previdenza sociale è inferiore ai tassi in vigore sul mercato.
2) Il ricorso è respinto per il resto.
3) Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.