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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 11104/2026

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ntante pro tempore, nonché [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dalprof. avv. [OSCURATO:PERSONA], dalla prof.ssa avv. [OSCURATO:PERSONA] e dalprov. avv. [OSCURATO:PERSONA];-ricorrenti-controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore;-intimata-avverso la SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], n. 2848/17/2017depositata il 28 luglio 2017;udita la relazione svolta nell’adunanza camerale dell’8 aprile 2026dal [OSCURATO:PERSONA];1.

Sulla scorta dei dati e degli elementi acquisiti a sèguito di indaginibancarie, la [OSCURATO:PERSONA] di Ragusa dell’Agenzia delle EntrateNumero registro generale 7801/2018Numero sezionale 2934/2026Numero di raccolta generale 11104/2026Data pubblicazione 25/04/2026emetteva nei confronti della società in accomandita semplice [OSCURATO:PERSONA] C., impresa di pompe funebri, un avviso diaccertamento con il quale rideterminava il reddito complessivo e il valoredella produzione netta dalla stessa dichiarati per l’anno 2006, contestandola realizzazione di ricavi non contabilizzati e operando le conseguentiriprese a tassazione ai fini dell’IRAP.2.

Contestualmente, con due separati avvisi di accertamento ilmedesimo Ufficio imputava per trasparenza ai soci [OSCURATO:PERSONA] eSalvatrice Terranova, in proporzione alla rispettiva quota di partecipazioneagli utili, il maggior reddito determinato in capo all’ente collettivo,procedendo al corrispondente recupero fiscale ai fini dell’IRPEF.3.

La società e i due soci sunnominati, unitamente all’altra sociaNatalia Iacono, impugnavano gli avvisi in parola proponendo autonomiricorsi dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] (CTP) di Ragusa.4.

Quest’ultima, riuniti i procedimenti e riconosciuta la fondatezzadelle ragioni addotte dai contribuenti, annullava gli atti impositivi.5.

In sèguito la [OSCURATO:PERSONA] (CTR) della Sicilia,sezione staccata di Catania, con sentenza n. 2848/17/2017 del 28 luglio2017, accoglieva per quanto di ragione l’appello erariale e, in parzialeriforma della decisione di primo grado, annullava le riprese fiscalilimitatamente al preteso ricavo non dichiarato di 28.249 euro, rigettando,per il resto, gli originari ricorsi delle parti private.6.

Contro questa sentenza [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] C.s.a.s., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hannoproposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.7.

L’Agenzia delle Entrate è rimasta intimata.8.

La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, aisensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 7801/2018Numero sezionale 2934/2026Numero di raccolta generale 11104/2026Data pubblicazione 25/04/20261.

Con il primo motivo di ricorso viene dedotta la violazione degli ar31,32 e 61 del d.lgs. n. 546 del 1992.1.1 Si sostiene che il procedimento di secondo grado e la sentenzaconclusiva risulterebbero affetti da nullità per non essere stato comunicatoai contribuenti appellati l’avviso di trattazione della controversia.1.2 Poiché il motivo prospetta un error in procedendo e i ricorrentihanno assolto l’onere di specificità imposto dall’art. 366, primo comma,num. 6, c.p.c., che anche in tal caso deve essere osservato (cfr. Cass. n.2771/2017, Cass. n. 6235/2019, Cass. n. 28072/2021), la Corte èinvestita del potere/dovere di esaminare direttamente gli atti di causa.1.3 L’operata disamina, unitamente alle informazioni acquisite d’ufficiodalla Segreteria della Corte di giustizia tributaria (CGT) di secondo grado(già CTR) etnea, consente di affermare che effettivamente l’avviso ditrattazione della causa d’appello, contenente l’indicazione della datadell’udienza fissata dal Presidente della Sezione, non fu comunicato agliodierni ricorrenti, i quali si erano costituiti in giudizio mediante il depositodi apposito atto di controdeduzioni.1.4 Ciò posto, va osservato che, per costante giurisprudenza di questaCorte, nel processo tributario la comunicazione dell’avviso di trattazionedella causa di cui all’art. 31 del d.lgs. n. 546 del 1992 -disposizioneapplicabile anche ai giudizi di appello in virtù del rinvio contenuto nelsuccessivo art. 61 alle norme dettate per il procedimento di primo grado-adempie un’essenziale funzione di garanzia del diritto di difesa e delprincipio del contraddittorio, sicché la sua omissione determina la nullitàdella sentenza comunque pronunciata (cfr. Cass. n. 14874/2021, Cass.nn. 25432-25433/2024, Cass. n. 15619/2025).1.5 Alla stregua del surriferito orientamento, dal quale non v’è ragionedi discostarsi, la sollevata censura merita di essere accolta, dovendoritenersi sussistente il vizio processuale denunciato.1.6 Non appare, peraltro, invocabile nella specie il principio di dirittoNumero registro generale 7801/2018Numero sezionale 2934/2026Numero di raccolta generale 11104/2026Data pubblicazione 25/04/2026secondo cui, in caso di accertata nullità della sentenza per violazione dellanorma sopra citata, questa Corte Suprema può pronunciare nel meritodella causa con decisione sostitutiva, qualora non siano necessari ulterioriaccertamenti in fatto e debba essere risolta una questione di puro diritto(cfr. Cass. n. 13786/2025).Invero, nel caso che occupa, i contribuenti avevano riproposto ingrado d’appello questioni -in particolare quella concernente l’asserita«illegittimità delle sanzioni irrogate per difetto di motivazione e/o perassenza di colpevolezza» (pag. 11 del ricorso punto 6)- richiedentivalutazioni di merito che non possono essere compiute nella presentesede di legittimità.2.

Il secondo e il terzo motivo rimangono assorbiti dall’accoglimento diquello appena scrutinato.2.1 Con il secondo motivo era stata lamentata la violazione dell’art.115, primo comma, c.p.c., rimproverandosi alla CTR di aver a tortoritenuto inapplicabile il principio di non contestazione con riferimento alleallegazioni dei contribuenti che in primo grado non erano statespecificamente contrastate dall’[OSCURATO:PERSONA].3.

Con il terzo era stata prospettata la violazione dell’art. 32, primocomma, num. 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, per avere la Commissioneregionale erroneamente reputato legittima l’estensione delle indaginifinanziarie condotte dall’Ufficio a soggetti estranei alla società accertata.4.

Per quanto precede, va disposta la cassazione dell’impugnatasentenza con rinvio alla CGT di secondo grado della Sicilia, sezionestaccata di Catania, in diversa composizione, la quale, sanato il vizioprocedurale rilevato, effettuerà un nuovo esame della controversia.5.

Al giudice del rinvio viene demandata anche la liquidazione dellespese di legittimità.

P.Q.MNumero registro generale 7801/2018Numero sezionale 2934/2026Numero di raccolta generale 11104/2026Data pubblicazione 25/04/2026La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti; cassala sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria disecondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, in diversacomposizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributariadella Corte Suprema di Cassazione, in data 8 aprile 2026.La PresidenteAndreina Giudicepietro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ntante pro tempore, nonché [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dalprof. avv. [OSCURATO:PERSONA], dalla prof.ssa avv. [OSCURATO:PERSONA] e dalprov. avv. [OSCURATO:PERSONA];-ricorrenti-controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore;-intimata-avverso la SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], n. 2848/17/2017depositata il 28 luglio 2017;udita la relazione svolta nell’adunanza camerale dell’8 aprile 2026dal [OSCURATO:PERSONA];1. Sulla scorta dei dati e degli elementi acquisiti a sèguito di indaginibancarie, la [OSCURATO:PERSONA] di Ragusa dell’Agenzia delle EntrateNumero registro generale 7801/2018Numero sezionale 2934/2026Numero di raccolta generale 11104/2026Data pubblicazione 25/04/2026emetteva nei confronti della società in accomandita semplice [OSCURATO:PERSONA] C., impresa di pompe funebri, un avviso diaccertamento con il quale rideterminava il reddito complessivo e il valoredella produzione netta dalla stessa dichiarati per l’anno 2006, contestandola realizzazione di ricavi non contabilizzati e operando le conseguentiriprese a tassazione ai fini dell’IRAP.2. Contestualmente, con due separati avvisi di accertamento ilmedesimo Ufficio imputava per trasparenza ai soci [OSCURATO:PERSONA] eSalvatrice Terranova, in proporzione alla rispettiva quota di partecipazioneagli utili, il maggior reddito determinato in capo all’ente collettivo,procedendo al corrispondente recupero fiscale ai fini dell’IRPEF.3. La società e i due soci sunnominati, unitamente all’altra sociaNatalia Iacono, impugnavano gli avvisi in parola proponendo autonomiricorsi dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] (CTP) di Ragusa.4. Quest’ultima, riuniti i procedimenti e riconosciuta la fondatezzadelle ragioni addotte dai contribuenti, annullava gli atti impositivi.5. In sèguito la [OSCURATO:PERSONA] (CTR) della Sicilia,sezione staccata di Catania, con sentenza n. 2848/17/2017 del 28 luglio2017, accoglieva per quanto di ragione l’appello erariale e, in parzialeriforma della decisione di primo grado, annullava le riprese fiscalilimitatamente al preteso ricavo non dichiarato di 28.249 euro, rigettando,per il resto, gli originari ricorsi delle parti private.6. Contro questa sentenza [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] C.s.a.s., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hannoproposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.7. L’Agenzia delle Entrate è rimasta intimata.8. La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, aisensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 7801/2018Numero sezionale 2934/2026Numero di raccolta generale 11104/2026Data pubblicazione 25/04/20261. Con il primo motivo di ricorso viene dedotta la violazione degli ar31,32 e 61 del d.lgs. n. 546 del 1992.1.1 Si sostiene che il procedimento di secondo grado e la sentenzaconclusiva risulterebbero affetti da nullità per non essere stato comunicatoai contribuenti appellati l’avviso di trattazione della controversia.1.2 Poiché il motivo prospetta un error in procedendo e i ricorrentihanno assolto l’onere di specificità imposto dall’art. 366, primo comma,num. 6, c.p.c., che anche in tal caso deve essere osservato (cfr. Cass. n.2771/2017, Cass. n. 6235/2019, Cass. n. 28072/2021), la Corte èinvestita del potere/dovere di esaminare direttamente gli atti di causa.1.3 L’operata disamina, unitamente alle informazioni acquisite d’ufficiodalla Segreteria della Corte di giustizia tributaria (CGT) di secondo grado(già CTR) etnea, consente di affermare che effettivamente l’avviso ditrattazione della causa d’appello, contenente l’indicazione della datadell’udienza fissata dal Presidente della Sezione, non fu comunicato agliodierni ricorrenti, i quali si erano costituiti in giudizio mediante il depositodi apposito atto di controdeduzioni.1.4 Ciò posto, va osservato che, per costante giurisprudenza di questaCorte, nel processo tributario la comunicazione dell’avviso di trattazionedella causa di cui all’art. 31 del d.lgs. n. 546 del 1992 -disposizioneapplicabile anche ai giudizi di appello in virtù del rinvio contenuto nelsuccessivo art. 61 alle norme dettate per il procedimento di primo grado-adempie un’essenziale funzione di garanzia del diritto di difesa e delprincipio del contraddittorio, sicché la sua omissione determina la nullitàdella sentenza comunque pronunciata (cfr. Cass. n. 14874/2021, Cass.nn. 25432-25433/2024, Cass. n. 15619/2025).1.5 Alla stregua del surriferito orientamento, dal quale non v’è ragionedi discostarsi, la sollevata censura merita di essere accolta, dovendoritenersi sussistente il vizio processuale denunciato.1.6 Non appare, peraltro, invocabile nella specie il principio di dirittoNumero registro generale 7801/2018Numero sezionale 2934/2026Numero di raccolta generale 11104/2026Data pubblicazione 25/04/2026secondo cui, in caso di accertata nullità della sentenza per violazione dellanorma sopra citata, questa Corte Suprema può pronunciare nel meritodella causa con decisione sostitutiva, qualora non siano necessari ulterioriaccertamenti in fatto e debba essere risolta una questione di puro diritto(cfr. Cass. n. 13786/2025).Invero, nel caso che occupa, i contribuenti avevano riproposto ingrado d’appello questioni -in particolare quella concernente l’asserita«illegittimità delle sanzioni irrogate per difetto di motivazione e/o perassenza di colpevolezza» (pag. 11 del ricorso punto 6)- richiedentivalutazioni di merito che non possono essere compiute nella presentesede di legittimità.2. Il secondo e il terzo motivo rimangono assorbiti dall’accoglimento diquello appena scrutinato.2.1 Con il secondo motivo era stata lamentata la violazione dell’art.115, primo comma, c.p.c., rimproverandosi alla CTR di aver a tortoritenuto inapplicabile il principio di non contestazione con riferimento alleallegazioni dei contribuenti che in primo grado non erano statespecificamente contrastate dall’[OSCURATO:PERSONA].3. Con il terzo era stata prospettata la violazione dell’art. 32, primocomma, num. 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, per avere la Commissioneregionale erroneamente reputato legittima l’estensione delle indaginifinanziarie condotte dall’Ufficio a soggetti estranei alla società accertata.4. Per quanto precede, va disposta la cassazione dell’impugnatasentenza con rinvio alla CGT di secondo grado della Sicilia, sezionestaccata di Catania, in diversa composizione, la quale, sanato il vizioprocedurale rilevato, effettuerà un nuovo esame della controversia.5. Al giudice del rinvio viene demandata anche la liquidazione dellespese di legittimità. P.Q.MNumero registro generale 7801/2018Numero sezionale 2934/2026Numero di raccolta generale 11104/2026Data pubblicazione 25/04/2026La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti; cassala sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria disecondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, in diversacomposizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributariadella Corte Suprema di Cassazione, in data 8 aprile 2026.La PresidenteAndreina Giudicepietro