CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 24235/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso n. 23227-2021, proposto da: X [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t. , elettivamente domiciliata in Roma, presso la Cancelleria della Corte di cassazione, rappresentata e difesadall’avv. [OSCURATO:PERSONA] - Ricorrente [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende - [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 190/02/2021della Commissione tributaria regionale delle Marche, depositata il 22.02.2021; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 14 maggio 2024dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], Rilevato che Dalla sentenza e dagli atti difensivi si evince che alla associazione ricorrente fu notificato l’avviso d’accertamento con cui, relativamente Agevolazioni –Società sportive dilettantistiche – Decadenza RGN 23227/2021 Consigliere rel. Federici all’anno d’imposta 2006, l’Agenzia delle entrate rideterminò gli imponibili ai fini Ires, Irap ed Iva, oltre sanzioni. L’atto impositivo era seguit o alla verifica e al processo verbale di constatazione,risalenti al 2009, con cui era stata contestata l’assenza dei requisiti per il riconoscimento della natura associativa non commerciale dell’ente,prevista dall’art. 148 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 - con conseguente esclusione delle agevolazioni fiscali ericalcolo degli elementi attivi e passivi ai fini della determinazione dell’imponibile e delle relative imposte-. Nel contenzioso promosso dall’associazione, che aveva contrastato la decadenza dal regime fiscale agevolato, la Commissione tributaria provinciale di Pesaro, con sentenza n. 99/04/2015, e la Commissione tributaria regionale delle Marche, con sentenza n. 190/02/2021, hanno rigettato le ragioni della contribuente. In particolare, il giudice regionale, dopo aver ricostruito la vicenda e riferito delle doglianze dell’associazione, ha evidenziato che il riscontro, da parte dei militari verificatori della GdF, della mancata iscrizione al CONI, facendo venir meno la certificazione dell’appartenenza dell’ente alle associazioni sportive dilettantistiche, non costituisce un mero elemento formale, bensì sostanziale, per l’accesso ai benefici agevolativi previsti dalla l.16 dicembre 1991, n. 398; ciò perché le agevolazioni si pongono come eccezione alla regola generale della imponibilità, così che la lettura della disciplina va sottoposta a principi di stretta interpretazione; ha inoltre evidenziato che nel periodo d’imposta l’associazione ha conseguito ricavi, derivanti da sponsorizzazioni, superiori al limite previsto dall’’art. 1 della l. 389 del 1991, al fine del mantenimento delle agevolazioni, né poteva applicarsi la disciplina prevista dall’art. 149 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, proprio per carenza dei requisiti r ichiesti (ex comma 4 dell’art. 149 cit.). La contribuente ha censurato con nove motivi la sentenza, chiedendone la cassazione, ulteriormente illustrati da memoria, cui ha resistito con controricorso l’Agenzia delle entrate. Nell’adunanza camerale del 14 maggio 2024 la causa è stata decisa. Considerato che La ricorrente denuncia:RGN 23227/2021 Consigliere rel. Federici con il primo motivo la «Nullità della sentenza (Art. 360 n. 4 c.p.c.) – [OSCURATO:PERSONA] -Sanatoria»; con il secondo motivo l’«Omesso esame fatto decisivo per il giudizio oggetto discussione (Art. 360 n. 5 c.p.c.) – [OSCURATO:PERSONA] –Sanatoria»; con il terzo motivola «Violazione o falsa applicazione di norme di diritto (Art. 360 n. 3 c.p.c.) –[OSCURATO:PERSONA] e contrasto con la legge». I tre motivi possono essere esaminati congiuntamente,perché connessi. Con essi la difesa della società intende valorizzare la circostanza che una sanatoria del 2011 avrebbe ritenuto iscritte al Coni -sino al 2010- tutti gli affiliati allediverse federazioni sportive. I motivi sono privi di pregio, perché l’eventuale sanatoria, con effetti retroattivi sull’iscrizione delle associazioni sportive al Coni, non può incidere con effettialtrettanto retroattivi anche sulla disciplina fiscale, specie in tema di agevolazioni, in forza de lla peculiarità della materia, di stretta interpretazione. Peraltro,nel caso di specie la sanatoria intervenuta nel 2011 avrebbe dovuto incidere su una verifica e un accertamento già consumatosi nel 2009. Infine,le censure fanno mostra di non considerare che la sentenza ha evidenziato non solo la mancanza di iscrizione al Coni della ricorrente, già sufficiente a escludere l’applicabilità della disciplina dettata dall’art. 149, comma 4, d.P.R. n. 917 del 1986, ma anche la circostanza che comunque era emerso lo sforamentodel tetto dei 250.000,00 € ai fini della applicabilità del regime agevolato, ex art. 1, comma 1, della l. n. 398 del 1991. Su quest’ultima considerazione, va sin d’ora evidenziato che, pur se con il successivo nono motivo l’ente contesta il dato, assumendo che non risponda al vero che nel 2006 fossero state sostenute spese di sponsorizzazione superiori al limite dei 250.000,00 €, tale affermazione non è accompagnata da alcun riferimento obiettivo, non evincendosi dal ricorso - che pertanto sotto tale aspetto è carente di specificità ed è dunque inammissibile- da quale atto risulti la spesa effettivamente sostenuta nell’anno d’imposta in esame, ed in particolare da quale atto difensivo ed in quale grado di merito ciò sia stato allegato. Peraltro, per completezza, se anche il dato riportato nella sentenza della Commissione regionale fosse errato, si tratterebbe non già di un vizio, sostanziale o processuale, afferente l’interpretazione giuridica dei fatti, bensì di un errore percettivo del fatto , il cui rimedio andava RGN 23227/2021 Consigliere rel. Federici ricercato nella richiesta di revocazione della pronuncia, ex art. 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. Con il quarto motivoviene denunciata la «Nullità della sentenza (Art. 360 n. 4 c.p.c.) – Accertamento di fatto compiuto dalla GdF PVC 30.03.2009»; con il quinto motivo l’«Omesso esame di Fatto decisivo (Art. 360 n. 5 c.p.c.) -Accertamento di fatto compiuto dalla GdF PVC 30.03.2009»; Anche questi motivi devono essere trattati unitariamente per connessione, entrambi indirizzati a valorizzare la circostanza che in occasione della verifica operata presso l’associazione il processo verbale si chiuse senza elevazione di contestazioni. I motivi sono inammissibili, per difetto di specificità, non riproducendo il ricorso le conclusioni del processo verbale di constatazione. Nel merito, in ogni caso, si tratta di motivi irragionevoli, che vorrebbero valorizzare la circostanza che la verifica si era conclusa senza che dal pvc emergessero contestazioni di irregolarità nei confronti dell’associazione. Sennonché le conclusioni del pvc non vincolano intanto l’Amministrazione finanziaria, che non è tenuta a riprodurre le valutazioni dei funzionari o militari verificatori. Peraltro, quanto evidenziato dalla difesa dell’ente raccoglie considerazioni apparentemente suggestive, che si dissolvono non appena si consideri che partendo da quella stessa verifica, dopo approfondimenti, per quanto riferito nello stesso ricorso (a pag. 16), sono state rilevate proprio le irregolarità dovute all’assenza di iscrizione al Conie dunque la carenza dei requisiti per rientrare nei parametri richiesti dall’art. 149, comma 4, del d.P.R. n. 917 del 1986ed 1, comma 1, l. n. 398 del 1991. Con il sesto motivola società ha denunciato la «Nullità della sentenza (Art. 360 n. 4) –Inesistenteperdita della qualifica di ente non commerciale» . Il motivo, con cui si vuole criticaretanto, in generale, una inconferente applicazione del comma 4 dell’art. 149 del d.P.R. n. 917 cit., quanto, più in particolare, il passaggio della sentenza, secondo cui si è ritenuto che lo stesso assoggettamento dei contratti di sponsorizzazione ad Iva costituirebbe un implicito riconoscimento della natura commerciale dell’ente, con ciò ignorandosi che è l’art. 4, comma 5, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, a prevedere come le operazioni di pubblicità commerciale vanno comunque assoggettate ad Iva, “ancorché esercitate da enti pubblici”, è del RGN 23227/2021 Consigliere rel. Federici tutto inutile. Ciò perché, a prescindere dalla pertinenza dell’ultima osservazioneriportata, la contribuente non tiene conto che la pronuncia in modo inequivoco ha evidenziato quale obiettiva causa di decadenza dalla applicabilità della disciplina agevolata quella dell a mancata iscrizione al CONI. Con il settimo motivo l’ente si è dolutodella «Nullità della sentenza (Art. 360 n. 4 c.p.c.) – Omessa valutazione di specifico motivo – Istruzioni ministeriali. Anche questo motivo, con cui si insiste sulla non necessarietà della iscrizione al CONI, va rigettato atteso che, per quanto già chiarito con riferimento ai motivi dal primo al terzo, tale iscrizione non è affatto indifferente ai fini dell’inquadramentodell’ente tra le associazioni sportive dilettantistiche che possano fruire della disciplina fiscale agevolata. A questo aggiungasi l’ulteriore elemento valorizzato in sentenza, ossia il riscontro dello sforamento del tetto delle operazionicommerciali (250.000 €) , il cui rispetto costituisce ulteriore presupposto per l’accesso al trattamento agevolato, ai sensi dell’art. 1 l. 389 del 1991. Con l’ottavo motivo la ricorrente ha lamentato la «Violazione o falsa applicazione di norme di diritto (Art. 360 n. 3 c.p.c.) – Principi ragionevolezza e capacità contributiva. Il motivo è inammissibile perché non attacca alcun passaggio specifico della sentenza impugnata e si concretizza in mere considerazioni, il cui rapporto con il tenore della decisione è incomprensibile Con il nono motivo si denuncia infine la «Nullità della sentenza (Art. 360 n. .4) –Incomprensibile riferimento a precedente giudizio». Si tratta di un’altra censura inammissibile per carenza di specificità, per quanto già chiarito in precedenza, e che in ogni caso, se riscontrabile, avrebbe dovuto costituire ragione di ricorso per revocazione, riconducendosi ad un errore percettivo del giudice. Il ricorso va in conclusione rigettato. All’esito del giudizio segue la soccombenza della ricorrente nelle spese processuali, che si liquidano nella misura specificata in dispositivo. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese processuali sostenute dall’Agenzia delle entrate, che si liquidano in € RGN 23227/2021 Consigliere rel. Federici 6.000,00per competenze, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a