CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 31425/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/10/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce il difetto di motivazione ed il travisamento degli atti in cui sarebbe incorso il giudice di merito, è manifestamente infondato, in quanto lamenta violazioni palesemente smentite dagli atti processuali, attesa la presenza in atti del verbale di sequestro contenente l'indicazione dei rifiuti rinvenuti; osservato che le ulteriori doglianze contenute nel primo motivo di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta a base dell'affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo a), sono manifestamente infondate in presenza di una logica e lineare motivazione che, in conformità agli elementi emersi nel corso del processo, afferma la piena integrazione del reato ascritto all'odierno ricorrente (si vedano le pagg. 1-2 della motivazione); considerato che il secondo motivo di ricorso che lamenta la manifesta illogicità della motivazione in relazione al giudizio di responsabilità per il delitto di cui all'art.648 cod. pen. è generico, perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici; che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata (si veda pag. 2 circa la sussistenza degli elementi costitutivi del delitto di ricettazione) e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 1 lugli