CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 23 giugno 2026
Cassazione n. 21324/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in atti;– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in atti;-controricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in atti;-controricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in atti;-controricorrente-Numero registro generale 16277/2022Numero sezionale 882/2026Numero di raccolta generale 21324/2026Data pubblicazione 23/06/2026nonché contro[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]-intimati -avverso la sentenza n. 505/2022 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA],depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA];udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del9/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OsservaB L.R. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. convenne innanzi al Tribunale diGenova [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. L’attriceespose in fatto di essere proprietaria di un fondo edificabile al quale siaccedeva percorrendo una strada pubblica e poi, attraverso alcuni fondi diproprietà, tra gli altri, dei convenuti, e che i predetti avevano apposto sulloro terreno dei paletti con catenella, così da impedire all’attrice l’accessocarrabile al suo fondo.Ciò premesso, l’attrice chiese il riconoscimento del suo diritto diservitù di passaggio pedonale e carrabile, costituito volontariamente daldante causa [OSCURATO:PERSONA], con atto a rogito notaio [OSCURATO:PERSONA] inGenova del 15 febbraio 1990, con cui il terreno - ora di proprietà diImmobiliare Bellevue e allora ceduto dal [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:SOCIETA]. - era statomunito di accesso carrabile e pedonale sui restanti stacchi di proprietà delvenditore; nonché la cessazione delle molestie e la condanna deiconvenuti alla rimozione dei paletti e delle catenelle e a risarcire il danno.Costituitisi, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] rilevarono chel’originaria servitù era stata concessa alla SIP al solo fine di consentire aquesta la realizzazione di una centrale telefonica, che poi non era maistata costruita; nonché che l’attrice aveva in programma di costruire sulsuo appezzamento un edificio con più appartamenti e box, andandopertanto ad aggravare illegittimamente la servitù.Numero registro generale 16277/2022Numero sezionale 882/2026Numero di raccolta generale 21324/2026Data pubblicazione 23/06/2026Si costituì altresì [OSCURATO:PERSONA], comproprietaria e moglie separatadi [OSCURATO:PERSONA], senza opporsi alle pretese attoree.Si costituirono, infine, citati dall’attrice in qualità di eredi di GiulianoVernengo, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] CensiBuffarini, quest’ultima eccependo il proprio difetto di legittimazionepassiva, i primi due, invece, per resistere alle pretese attoree.Istruita la causa, il Tribunale accolse la domanda di accertamentodella servitù di passaggio pedonale e carrabile in favore dell’attrice e dicessazione delle molestie e di rimozione dei paletti apposti dai convenuti.La Corte d’appello di Genova accolse integralmente gli appelliproposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dichiarandol’insussistenza del diritto di servitù vantato dall’attrice e revocando lacondanna alla rimozione dei paletti e delle catenelle.Questi, in sintesi, gli argomenti salienti della sentenza, per quel chequi possa rilevare:- la Corte locale osservava che dall’atto di compravendita del fondo diproprietà attorea emergeva la volontà di costituire la servitù per tutte leesigenze utili al funzionamento della erigenda centrale telefonica, la qualenon era mai stata costruita dall’acquirente, né dai suoi aventi causa.Pertanto, A differenza di quanto affermato dal Tribunale, ad avviso dellaCorte, non emerge la volontà delle parti – ed in specie del VernengoGiuliano - di scindere la costituenda servitù in due, ossia quella di accesso(pedonale e carrabile), comunque concessa, e poi “quelle” di installazionee mantenimento delle tubazioni, quest’ultime, solo, funzionali alleesigenze della centrale ancora da realizzare .- con riferimento all’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] la Corterilevava, altresì, che nell’atto di compravendita per notaio Cattanei inGenova del 13 luglio 2005 [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] non vi eraalcun espresso riferimento alla servitù oggetto di causa, né tale servitùrisultava essere stata trascritta. Pertanto, A fronte della mancataNumero registro generale 16277/2022Numero sezionale 882/2026Numero di raccolta generale 21324/2026Data pubblicazione 23/06/2026trascrizione del relativo atto costitutivo, la servitù è inopponibile agliaventi causa, a titolo particolare, del proprietario servente che abbianoacquistato in base ad un titolo regolarmente trascritto e sempre che laservitù non sia stata portata a loro conoscenza ed implicitamente da essiaccettata nei rispettivi atti di trasferimento della proprietà. Tra l’altro, inquest’ultima ipotesi, non è sufficiente che, in luogo della descrizione dellaservitù esistente, l’atto di trasferimento contenga frasi generiche o dimero stile, ricorrenti negli atti notarili. La servitù costituitacontrattualmente sorge per effetto della convenzione e solo ai fini dellasua opponibilità richiede di essere trascritta .Avverso tale sentenza B L.R. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. proponericorso fondato su quattro motivi. Resistono, tutti con separaticontroricorsi, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].La ricorrente e [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato memorieillustrative.1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione degli artt.1029, 1362 e 1363 cod. civ., in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3 e 4, cod.proc. civ., nonché il vizio di motivazione, avendo la Corte d’appelloritenuto inesistente la servitù di passaggio pedonale e carrabile attraversoun’interpretazione parziale del relativo titolo costitutivo, senza valutare ilcomportamento complessivo delle parti, omettendo altresì di rilevare chela servitù di passaggio era stata costituita “a favore del terrenocompravenduto” e non esclusivamente subordinata all’ “utilitas” futuradella erigenda centrale telefonica.La doglianza è infondata.La vicenda resta confinata negli apprezzamenti di merito, nonbastando, come più volte chiarito in questa sede, la enunciazione dellapretesa violazione di legge in relazione al risultato interpretativofavorevole, disatteso dal giudice del merito, occorrendo individuare, conpuntualità, il canone ermeneutico violato correlato al materiale probatorioNumero registro generale 16277/2022Numero sezionale 882/2026Numero di raccolta generale 21324/2026Data pubblicazione 23/06/2026acquisito; in quanto, L'opera dell'interprete, mirando a determinareuna realtà storica ed obiettiva, qual è la volontà delle parti espressa nelcontratto, è tipico accertamento in fatto istituzionalmente riservato algiudice del merito, censurabile in sede di legittimità soltanto per violazionedei canoni legali d'ermeneutica contrattuale posti dagli artt. 1362 ss. c.c.,oltre che per vizi di motivazione nell'applicazione di essi: pertanto, ondefar valere una violazione sotto entrambi i due cennati profili [il secondo,ovviamente, sotto il regime del vecchio testo del n. 5 dell’art. 360, cod.proc. civ.], il ricorrente per cassazione deve, non solo fare esplicitoriferimento alle regole legali d'interpretazione mediante specificaindicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in essecontenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in qual modo e con qualiconsiderazioni il giudice del merito siasi discostato dai canoni legaliassuntivamente violati o questi abbia applicati sulla base diargomentazioni illogiche od insufficienti; di conseguenza, ai finidell'ammissibilità del motivo di ricorso sotto tale profilo prospettato, nonpuò essere considerata idonea - anche ammesso ma non concesso lo sipossa fare implicitamente - la mera critica del convincimento, cui quelgiudice sia pervenuto, operata, come nella specie, mediante la mera edapodittica contrapposizione d'una difforme interpretazione a quelladesumibile dalla motivazione della sentenza impugnata, trattandosid'argomentazioni che riportano semplicemente al merito dellacontroversia, il cui riesame non è consentito in sede di legittimità (expluribus, Cass. nn. 15381/2004, 13839/2004, 13579/2004, 5359/2004,753/2004, 18587/2012; si veda inoltre, per la ricchezza di richiami, Cass.n. 2988/2013; da ultimo, Cass. n. 2050/2024).Nonostante gli sforzi profusi dalla ricorrente, il richiamo alle normeregolanti l’interpretazione del negozio risulta privo di specifica critica delladecisione nel senso sopra enunciato. Manca, in definitiva, un’apprezzabile,in quanto puntuale e specificamente connessa alla norma asseritamenteNumero registro generale 16277/2022Numero sezionale 882/2026Numero di raccolta generale 21324/2026Data pubblicazione 23/06/2026disattesa, critica del ragionamento della Corte locale, ben articolato e deltutto comprensibile, di talché è del tutto privo di fondamento l’addebito divizio della motivazione, che, in ogni caso, non tiene conto dei ristrettimargini entro i quali un tal vizio potrebbe essere valere alla luce deivigenti nn. 4 e 5 dell’art. 360 cod. proc. civ..2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione, ai sensidell’art. 360 co. 1 n. 4 cod. proc. civ., dell’art. 112 cod. proc. civ. e degliartt. 24 e 111 Cost., per aver la Corte d’appello deciso la causa sulla basedi una questione nuova, nonostante le difese del [OSCURATO:PERSONA] avesserosempre avuto ad oggetto esclusivamente le modalità di esercizio dellaservitù di passaggio.La doglianza è infondata.[OSCURATO:PERSONA] condivide e intende dare continuità al principio di diritto,secondo il quale la rilevazione ed interpretazione del contenuto delladomanda è attività riservata al giudice di merito ed è sindacabile: a) overidondi in un vizio di nullità processuale, nel qual caso è la difformitàdell'attività del giudice dal paradigma della norma processuale violata chedeve essere dedotto come vizio di legittimità ex art. 360, comma 1, n. 4,c.p.c.; b) qualora comporti un vizio del ragionamento logico decisorio,eventualità in cui, se la inesatta rilevazione del contenuto della domandadetermina un vizio attinente alla individuazione del "petitum", potrà aversiuna violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato,che dovrà essere prospettato come vizio di nullità processuale ai sensidell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.; c) quando si traduca in un errore checoinvolge la "qualificazione giuridica" dei fatti allegati nell'atto introduttivo,ovvero la omessa rilevazione di un "fatto allegato e non contestato daritenere decisivo", ipotesi nella quale la censura va proposta,rispettivamente, in relazione al vizio di "error in judicando", in base all'art.360, comma 1, n. 3, c.p.c., o al vizio di "error facti", nei limiti consentitiNumero registro generale 16277/2022Numero sezionale 882/2026Numero di raccolta generale 21324/2026Data pubblicazione 23/06/2026dall'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (Sez. 3, n. 11103, 10/6/2020, Rv.658078).Evenienze tutte che qui non ricorrono. Quanto sub a), non siriscontra vizio che implichi una nullità processuale; quanto sub b), non siriscontra alcun vizio del ragionamento logico decisorio; quanto sub c), ifatti allegati sono stati correttamente qualificati.Non può che convenirsi con la conclusione per la qualel’individuazione e l'interpretazione del contenuto della domanda sonoprocessuale ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., solo qualora l'inesattarilevazione del contenuto della domanda determini un vizio attinenteall'individuazione del petitum, sotto il profilo della violazione del principiodi corrispondenza tra chiesto e pronunciato (Cass. n. 30770/2023). Comesi è detto, qui il contenuto del “petitum” risulta perfettamenteconseguente all’individuazione della domanda.Invero, la Corte d’appello ha correttamente individuato il bene dellavita che gli attori avevano inteso tutelare, cd. “petitum sostanziale”:costoro (siccome si trae inequivocamente anche dallo stralcio del loro attointroduttivo, trascritto dalla ricorrente), non si erano doluti del meroaggravamento della servitù, come prospetta la ricorrente, bensì di un’abusiva imposizione sul fondo servente di un peso diverso da quellooriginariamente costituito .3. Con il terzo motivo ci si duole della violazione degli artt. 112 e115 cod. proc. civ. e 24 e 111 Cost., in relazione all'art. 360, co. 1, n. 4,cod. proc. civ., nonché dell’omesso esame di un fatto decisivo, ai sensidell’art. 360, co. 1, n. 4, cod. proc. civ., consistente nel fatto cheCatherine [OSCURATO:PERSONA] non aveva mai eccepito la mancata trascrizione dell’attocostitutivo di servitù. La Corte ha quindi rilevato d’ufficio il preteso difettodi trascrizione, in spregio alla giurisprudenza di legittimità.Numero registro generale 16277/2022Numero sezionale 882/2026Numero di raccolta generale 21324/2026Data pubblicazione 23/06/2026La doglianza è inammissibile poiché non attinge la ratio decidendi,non avendo la sentenza impugnata basata la sua decisione sulle regoledella trascrizione, evocate solo “ad abundantiam”.4. Con il quarto motivo la ricorrente rileva la violazione degli artt.1350, 2643 e 2644 cod. civ., 112 cod. proc. civ. e 24 e 111 Cost., inrelazione all'art. 360, co. 1, n. 3 e 4, cod. proc. civ., nonché omessamotivazione, avendo la Corte territoriale omesso di rilevare che l’attocostitutivo della servitù (del 1990), regolarmente trascritto, fosse in realtàopponibile alla [OSCURATO:PERSONA], quale acquirente successiva di porzione di mappalegravato da tale servitù. La Corte avrebbe altresì illogicamente ritenutoinopponibile alla [OSCURATO:PERSONA] tale servitù, poiché nel relativo titolo di acquisto(del 2005) non si sarebbe fatto espresso riferimento a tale servitù, benchéesistente e alla stessa opponibile.La censura non supera lo scrutinio d’ammissibilità.Come si è visto, in sede di rigetto del primo motivo, il diniego dellasussistenza attuale della servitù trova altrove fondamento, pertanto risultavano disquisire sui profili di doglianza evidenziati con il quarto motivo.Rigettato nel suo complesso il ricorso, le spese seguono lasoccombenza, liquidate siccome in dispositivo, tenuto conto della naturadella causa, del suo valore e delle attività svolte.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inseritodall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis(essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013),sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte dellaricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dellostesso art. 13, se dovuto. P.Q.Mrigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese delgiudizio di legittimità, che liquida per compensi, in favore di GiovanniNumero registro generale 16277/2022Numero sezionale 882/2026Numero di raccolta generale 21324/2026Data pubblicazione 23/06/2026Vernengo in euro 3.500,00, in favore di [OSCURATO:PERSONA] e di IvoGiambruni in € 3.000,00 per ciascuno, oltre alle spese forfettarie nellamisura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agliaccessori di legge.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inseritodall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di unulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per ilricorso principale a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, sedovuto.Così deciso nella camera di consiglio il giorno 9 aprile 2026.Il PresidenteMauro Mocci