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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 31 maggio 2026

Cassazione n. 17057/2026

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DELLA CULTURA;- intimato -avverso la sentenza n. 111/2025 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,depositata il 11/03/2025 R.G.N. 284/2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del21/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 11569/2025Numero sezionale 1966/2026Numero di raccolta generale 17057/2026Data pubblicazione 31/05/20261.

Nel presente giudizio è impugnata la sentenza della Corte d’appellodi Catania che ha ritenuto inammissibile il ricorso per revocazioneproposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 239/2023 dellastessa Corte d’appello, confermata da questa Corte con decisione n.5178/2024.2.

Nella citata Cass. n. 5178/2024 così sono riassunti i fatti di causa.3.

La Corte d’appello di Catania ha accolto il reclamo proposto dalMinistero dei beni, delle attività culturali e del turismo ai sensi della legge28 giugno 2012, n. 92, e respinto l’impugnazione del licenziamentointimato a [OSCURATO:PERSONA] per assenza ingiustificata nel periodo dal 30giugno 2014 al 4 luglio 2014.La Corte territoriale, in difformità del convincimento espresso dalTribunale, ha reputato infondata la censura di violazione del principio dicorrispondenza fra il fatto contestato e quello addotto a fondamento delprovvedimento espulsivo, in quanto l’addebito consisteva nell’assenzaingiustificata dal servizio superiore a tre giorni lavorativi ai sensi dell’art.55-quater, comma 1, lett. b) del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, sul rilievoche il lavoratore, che, - con istanza in data 16 giugno 2014 - avevainizialmente chiesto di fruire di un congedo retribuito per assistenza alpadre ai sensi dell’art. 42 del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, non avevaaderito all’invito dell’amministrazione - di cui alla nota del 19 giugno 2014- di produrre la relativa certificazione (situazione di convivenza edstrutture ospedaliere, anche attraverso apposita dichiarazione sostitutiva),non essendo sufficiente quella già in possesso dell’ufficio;successivamente, poiché in sede di audizione personale, il lavoratoreaveva addotto di aver presentato una nuova istanza in data 21 giugno2014 per la fruizione di permessi studio ovvero per la concessione diaspettativa non retribuita per formazione ex artt. 5 e 6 della legge 8RGN 11569/2025Pag.2Numero registro generale 11569/2025Numero sezionale 1966/2026Numero di raccolta generale 17057/2026Data pubblicazione 31/05/2026marzo 2000, n. 53, l’amministrazione, nell’irrogare la sanzione espulsiva,aveva confutato anche la fondatezza delle giustificazioni così addotte, peravere il dipendente esaurito il monte ore permessi previsto dallacontrattazione collettiva e per aver presentato la domanda di aspettativafuori dal termine previsto dalla medesima contrattazione.

Pertanto, nonera configurabile alcuna violazione del principio in esame, in quanto eracostituito dall’assenza priva di giustificazione e l’amministrazione, nelprovvedimento di licenziamento, aveva solo inteso ribadire che l’assenzanon era giustificabile neppure in base alle ulteriori istanze avanzate.Peraltro, contrariamente a quanto assunto dal lavoratore,l’amministrazione non era rimasta silente rispetto alla prima istanza, tantoda aver invitato il lavoratore a produrre l’integrazione documentale, invitorimasto tuttavia senza esito.

Sussisteva anche la gravità del fatto,considerato che l’amministrazione, nel provvedimento di licenziamento,aveva contestato al lavoratore di non essere stata in grado di sapere aquale effettivo titolo il lavoratore fosse stato assente dal lavoro per cinquegiorni, con condotta anche violativa del principio di buona fede, avendo ildipendente inteso "utilizzare a suo piacimento i vari permessi e congediprevisti dalla legge e dalla contrattazione collettiva per esigenze di studioo di famiglia".4.

La sentenza d’appello (confermata da questa Corte di legittimità conla decisione sopra citata) era stata impugnata anche per revocazione,ritenuta inammissibile con la pronuncia oggetto del presente giudizio laquale, richiamati i principi in tema di errore revocatorio, ha in sintesiosservato che: a) sul contenuto della contestazione e sulla corrispondenzadel fatto contestato a quello per il quale il licenziamento era stato irrogatola Corte d’appello aveva espressamente pronunciato, sicché con il ricorsoper revocazione era stato fatto valere non un errore revocatorio bensìun’errata interpretazione e valutazione dei fatti di causa; b) la Corted’appello non aveva supposto un fatto inesistente, perché risultavaRGN 11569/2025Pag.3Numero registro generale 11569/2025Numero sezionale 1966/2026Numero di raccolta generale 17057/2026Data pubblicazione 31/05/2026provato che il lavoratore aveva ricevuto la richiesta di integrazione deidocumenti e che lo stesso non aveva attestato il mancato ricovero delpadre presso strutture ospedaliere, documentato solo nel corso delprocedimento disciplinare (in allegato alle difese scritte del 31 luglio2014); in ogni caso quest’ultima documentazione era irrilevante ai fini dicausa perché alla richiesta di congedo per assistenza il ricorrente avevarinunciato ed inoltre si era assentato dal servizio per frequentare lezioniuniversitarie e non per prestare assistenza al disabile; c) la modalità dicomputo dei permessi era stata oggetto di punto controverso; d) l’istanzadi permesso del 16 giugno 2014 non era mai stata accolta ed inoltre nonrispondeva al vero che la prassi dell’ufficio fosse quella di riteneresufficiente la presentazione della domanda perché il documento prodotto(nota del 7 ottobre 2014) faceva invece riferimento alla necessitàdell’autorizzazione, nella specie mai concessa.5. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso affidato a tre motivi.6.

Il Ministero intimato non ha svolto attività difensiva.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, n.4, cod. proc. civ., nullità della sentenza e del procedimento per violazionedell’art. 51, n. 4, cod. proc. civ., a causa della omessa astensione delGiudice relatore, che aveva già conosciuto lo stesso giudizio qualecomponente del collegio che aveva pronunciato la sentenza di appello n.239/2023.2.

Il motivo è inammissibile.Secondo il consolidato orientamento di questa Corte (v. ex multisCass. n. 16831/2022; Cass. 26223/2014; Cass., Sez.

U, n. 1545/2017) ilpotere di ricusazione costituisce un onere per la parte la quale, se non loesercita entro il termine fissato dall’art. 52 cod. proc. civ., non ha mezziprocessuali per far valere il difetto di capacità del giudice, sicché inmancanza di ricusazione, la violazione da parte del giudice dell’obbligo diRGN 11569/2025Pag.4Numero registro generale 11569/2025Numero sezionale 1966/2026Numero di raccolta generale 17057/2026Data pubblicazione 31/05/2026astenersi non può essere fatta valere in sede di impugnazione comemotivo di nullità della sentenza (v. anche Cass. n. 22854/2014).Nello specifico non risulta che il ricorrente abbia proposto istanza diricusazione.3.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360,n. 4, cod. proc. civ., nullità della sentenza e del procedimento in relazioneall’art. 132, n. 4, cod. proc. civ. per omessa/apparente motivazione dellapronuncia d’inammissibilità del ricorso per revocazione con riferimento allaquestione della mancata corrispondenza tra la contestazione disciplinare eil provvedimento adottato e violazione del principio di immutabilità dellacontestazione.4.

Il motivo è inammissibile.Va richiamato il principio costantemente affermato da questa Corte percui, a seguito della riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c.– risalente all’art. 54, D.L. 83/2012 – il sindacato di legittimità sullamotivazione risulta ormai ridotto al c.d.

“minimo costituzionale”, con laconseguenza che è denunciabile in Cassazione solo l’anomaliamotivazionale che si sia tramutata in violazione di leggecostituzionalmente rilevante, esaurendosi detta anomalia nella “mancanzaassoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazioneapparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella“motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile” (Cass., Sez.

U,Sentenza n. 8053/2014; Cass., Sez. 3, n. 23940/2017; Cass., Sez. 6 - 3,n. 22598/2018; Cass., Sez. 1, n. 7090 del 03/03/2022) mentre risultainvece esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza”della motivazione.Nessuna di dette carenze estreme risulta ravvisabile nella motivazionedella decisione impugnata, la quale espone il proprio percorsoargomentativo in modo completo, univoco, comprensibile ed immune daaffermazioni reciprocamente inconciliabili.RGN 11569/2025Pag.5Numero registro generale 11569/2025Numero sezionale 1966/2026Numero di raccolta generale 17057/2026Data pubblicazione 31/05/2026Il ricorrente, attraverso la denuncia del vizio di motivazione (che,come detto, non sussiste essendo la sentenza impugnata ampiamenteargomentata, senza alcun profilo di contradditorietà) sollecita una diversaconclusione circa l’interpretazione della contestazione e del provvedimentoespulsivo.5.

Con il terzo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, n. 4,cod. proc. civ., nullità della sentenza e del procedimento in relazioneall’art. 132, n. 4, cod. proc. civ. per motivazione apparente, apodittica edincomprensibile con specifico riferimento: sub a) alla questione dellapresunta invalidità/inesistenza della domanda dei permessi studioretribuiti (ex art. 13 C.C.N.L. integrativo al C.C.N.L. 1998-2001 - cd 150ore) e non retribuiti (di cui alla legge n. 53/2000 art. 5 e 6); sub b) allaquestione dell’esistenza della prassi, vigente presso l’Ufficio periferico diCatania, secondo la quale si dava comunicazione al richiedente solo incaso di diniego dei permessi personali, studio, ferie; sub c) alla condottadel lavoratore.6.

Il motivo è inammissibile.Valgono le stesse considerazioni svolte con riguardo al secondo motivodovendosi anche in questo caso rilevare che, ad onta del denunciato edinesistente vizio motivazione, il ricorrente pretende una revisione dei fattidi causa.Né può dirsi che sussista una ipotesi di motivazione apparente, cosìcome più volte chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte regolatrice,cioè tale che, benché graficamente esistente, non renda tuttaviapercepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioniobiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dalgiudice per la formazione del proprio convincimento.Come evidenziato nello storico di lite la motivazione c’è e superacertamente il minimo costituzionale.7.

In conclusione, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso.RGN 11569/2025Pag.6Numero registro generale 11569/2025Numero sezionale 1966/2026Numero di raccolta generale 17057/2026Data pubblicazione 31/05/20268.

Nulla va disposto per le spese non avendo l’intimato svolto attivitàdifensiva.9.

Occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass., Sez.

U.,20/02/2020, n. 4315, della sussistenza delle condizioni processualirichieste dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

P.Q.MLa Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dàricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione lavorodella Corte Suprema di cassazione, il 21 aprile 2026.La PresidenteAnnalisa Di PaolantonioRGN 11569/2025Pag.7

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
DELLA CULTURA;- intimato -avverso la sentenza n. 111/2025 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,depositata il 11/03/2025 R.G.N. 284/2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del21/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 11569/2025Numero sezionale 1966/2026Numero di raccolta generale 17057/2026Data pubblicazione 31/05/20261. Nel presente giudizio è impugnata la sentenza della Corte d’appellodi Catania che ha ritenuto inammissibile il ricorso per revocazioneproposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 239/2023 dellastessa Corte d’appello, confermata da questa Corte con decisione n.5178/2024.2. Nella citata Cass. n. 5178/2024 così sono riassunti i fatti di causa.3. La Corte d’appello di Catania ha accolto il reclamo proposto dalMinistero dei beni, delle attività culturali e del turismo ai sensi della legge28 giugno 2012, n. 92, e respinto l’impugnazione del licenziamentointimato a [OSCURATO:PERSONA] per assenza ingiustificata nel periodo dal 30giugno 2014 al 4 luglio 2014.La Corte territoriale, in difformità del convincimento espresso dalTribunale, ha reputato infondata la censura di violazione del principio dicorrispondenza fra il fatto contestato e quello addotto a fondamento delprovvedimento espulsivo, in quanto l’addebito consisteva nell’assenzaingiustificata dal servizio superiore a tre giorni lavorativi ai sensi dell’art.55-quater, comma 1, lett. b) del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, sul rilievoche il lavoratore, che, - con istanza in data 16 giugno 2014 - avevainizialmente chiesto di fruire di un congedo retribuito per assistenza alpadre ai sensi dell’art. 42 del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, non avevaaderito all’invito dell’amministrazione - di cui alla nota del 19 giugno 2014- di produrre la relativa certificazione (situazione di convivenza edstrutture ospedaliere, anche attraverso apposita dichiarazione sostitutiva),non essendo sufficiente quella già in possesso dell’ufficio;successivamente, poiché in sede di audizione personale, il lavoratoreaveva addotto di aver presentato una nuova istanza in data 21 giugno2014 per la fruizione di permessi studio ovvero per la concessione diaspettativa non retribuita per formazione ex artt. 5 e 6 della legge 8RGN 11569/2025Pag.2Numero registro generale 11569/2025Numero sezionale 1966/2026Numero di raccolta generale 17057/2026Data pubblicazione 31/05/2026marzo 2000, n. 53, l’amministrazione, nell’irrogare la sanzione espulsiva,aveva confutato anche la fondatezza delle giustificazioni così addotte, peravere il dipendente esaurito il monte ore permessi previsto dallacontrattazione collettiva e per aver presentato la domanda di aspettativafuori dal termine previsto dalla medesima contrattazione. Pertanto, nonera configurabile alcuna violazione del principio in esame, in quanto eracostituito dall’assenza priva di giustificazione e l’amministrazione, nelprovvedimento di licenziamento, aveva solo inteso ribadire che l’assenzanon era giustificabile neppure in base alle ulteriori istanze avanzate.Peraltro, contrariamente a quanto assunto dal lavoratore,l’amministrazione non era rimasta silente rispetto alla prima istanza, tantoda aver invitato il lavoratore a produrre l’integrazione documentale, invitorimasto tuttavia senza esito. Sussisteva anche la gravità del fatto,considerato che l’amministrazione, nel provvedimento di licenziamento,aveva contestato al lavoratore di non essere stata in grado di sapere aquale effettivo titolo il lavoratore fosse stato assente dal lavoro per cinquegiorni, con condotta anche violativa del principio di buona fede, avendo ildipendente inteso "utilizzare a suo piacimento i vari permessi e congediprevisti dalla legge e dalla contrattazione collettiva per esigenze di studioo di famiglia".4. La sentenza d’appello (confermata da questa Corte di legittimità conla decisione sopra citata) era stata impugnata anche per revocazione,ritenuta inammissibile con la pronuncia oggetto del presente giudizio laquale, richiamati i principi in tema di errore revocatorio, ha in sintesiosservato che: a) sul contenuto della contestazione e sulla corrispondenzadel fatto contestato a quello per il quale il licenziamento era stato irrogatola Corte d’appello aveva espressamente pronunciato, sicché con il ricorsoper revocazione era stato fatto valere non un errore revocatorio bensìun’errata interpretazione e valutazione dei fatti di causa; b) la Corted’appello non aveva supposto un fatto inesistente, perché risultavaRGN 11569/2025Pag.3Numero registro generale 11569/2025Numero sezionale 1966/2026Numero di raccolta generale 17057/2026Data pubblicazione 31/05/2026provato che il lavoratore aveva ricevuto la richiesta di integrazione deidocumenti e che lo stesso non aveva attestato il mancato ricovero delpadre presso strutture ospedaliere, documentato solo nel corso delprocedimento disciplinare (in allegato alle difese scritte del 31 luglio2014); in ogni caso quest’ultima documentazione era irrilevante ai fini dicausa perché alla richiesta di congedo per assistenza il ricorrente avevarinunciato ed inoltre si era assentato dal servizio per frequentare lezioniuniversitarie e non per prestare assistenza al disabile; c) la modalità dicomputo dei permessi era stata oggetto di punto controverso; d) l’istanzadi permesso del 16 giugno 2014 non era mai stata accolta ed inoltre nonrispondeva al vero che la prassi dell’ufficio fosse quella di riteneresufficiente la presentazione della domanda perché il documento prodotto(nota del 7 ottobre 2014) faceva invece riferimento alla necessitàdell’autorizzazione, nella specie mai concessa.5. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso affidato a tre motivi.6. Il Ministero intimato non ha svolto attività difensiva.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, n.4, cod. proc. civ., nullità della sentenza e del procedimento per violazionedell’art. 51, n. 4, cod. proc. civ., a causa della omessa astensione delGiudice relatore, che aveva già conosciuto lo stesso giudizio qualecomponente del collegio che aveva pronunciato la sentenza di appello n.239/2023.2. Il motivo è inammissibile.Secondo il consolidato orientamento di questa Corte (v. ex multisCass. n. 16831/2022; Cass. 26223/2014; Cass., Sez. U, n. 1545/2017) ilpotere di ricusazione costituisce un onere per la parte la quale, se non loesercita entro il termine fissato dall’art. 52 cod. proc. civ., non ha mezziprocessuali per far valere il difetto di capacità del giudice, sicché inmancanza di ricusazione, la violazione da parte del giudice dell’obbligo diRGN 11569/2025Pag.4Numero registro generale 11569/2025Numero sezionale 1966/2026Numero di raccolta generale 17057/2026Data pubblicazione 31/05/2026astenersi non può essere fatta valere in sede di impugnazione comemotivo di nullità della sentenza (v. anche Cass. n. 22854/2014).Nello specifico non risulta che il ricorrente abbia proposto istanza diricusazione.3. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360,n. 4, cod. proc. civ., nullità della sentenza e del procedimento in relazioneall’art. 132, n. 4, cod. proc. civ. per omessa/apparente motivazione dellapronuncia d’inammissibilità del ricorso per revocazione con riferimento allaquestione della mancata corrispondenza tra la contestazione disciplinare eil provvedimento adottato e violazione del principio di immutabilità dellacontestazione.4. Il motivo è inammissibile.Va richiamato il principio costantemente affermato da questa Corte percui, a seguito della riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c.– risalente all’art. 54, D.L. 83/2012 – il sindacato di legittimità sullamotivazione risulta ormai ridotto al c.d. “minimo costituzionale”, con laconseguenza che è denunciabile in Cassazione solo l’anomaliamotivazionale che si sia tramutata in violazione di leggecostituzionalmente rilevante, esaurendosi detta anomalia nella “mancanzaassoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazioneapparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella“motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile” (Cass., Sez. U,Sentenza n. 8053/2014; Cass., Sez. 3, n. 23940/2017; Cass., Sez. 6 - 3,n. 22598/2018; Cass., Sez. 1, n. 7090 del 03/03/2022) mentre risultainvece esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza”della motivazione.Nessuna di dette carenze estreme risulta ravvisabile nella motivazionedella decisione impugnata, la quale espone il proprio percorsoargomentativo in modo completo, univoco, comprensibile ed immune daaffermazioni reciprocamente inconciliabili.RGN 11569/2025Pag.5Numero registro generale 11569/2025Numero sezionale 1966/2026Numero di raccolta generale 17057/2026Data pubblicazione 31/05/2026Il ricorrente, attraverso la denuncia del vizio di motivazione (che,come detto, non sussiste essendo la sentenza impugnata ampiamenteargomentata, senza alcun profilo di contradditorietà) sollecita una diversaconclusione circa l’interpretazione della contestazione e del provvedimentoespulsivo.5. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, n. 4,cod. proc. civ., nullità della sentenza e del procedimento in relazioneall’art. 132, n. 4, cod. proc. civ. per motivazione apparente, apodittica edincomprensibile con specifico riferimento: sub a) alla questione dellapresunta invalidità/inesistenza della domanda dei permessi studioretribuiti (ex art. 13 C.C.N.L. integrativo al C.C.N.L. 1998-2001 - cd 150ore) e non retribuiti (di cui alla legge n. 53/2000 art. 5 e 6); sub b) allaquestione dell’esistenza della prassi, vigente presso l’Ufficio periferico diCatania, secondo la quale si dava comunicazione al richiedente solo incaso di diniego dei permessi personali, studio, ferie; sub c) alla condottadel lavoratore.6. Il motivo è inammissibile.Valgono le stesse considerazioni svolte con riguardo al secondo motivodovendosi anche in questo caso rilevare che, ad onta del denunciato edinesistente vizio motivazione, il ricorrente pretende una revisione dei fattidi causa.Né può dirsi che sussista una ipotesi di motivazione apparente, cosìcome più volte chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte regolatrice,cioè tale che, benché graficamente esistente, non renda tuttaviapercepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioniobiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dalgiudice per la formazione del proprio convincimento.Come evidenziato nello storico di lite la motivazione c’è e superacertamente il minimo costituzionale.7. In conclusione, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso.RGN 11569/2025Pag.6Numero registro generale 11569/2025Numero sezionale 1966/2026Numero di raccolta generale 17057/2026Data pubblicazione 31/05/20268. Nulla va disposto per le spese non avendo l’intimato svolto attivitàdifensiva.9. Occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass., Sez. U.,20/02/2020, n. 4315, della sussistenza delle condizioni processualirichieste dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.MLa Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dàricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione lavorodella Corte Suprema di cassazione, il 21 aprile 2026.La PresidenteAnnalisa Di PaolantonioRGN 11569/2025Pag.7
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