CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 38592/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] lette: la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 — dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA]'AQUINO, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata in accoglimento del secondo motivo di ricorso; nonché le conclusioni, rassegnate ai sensi della stessa norma dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che nell'interesse del ricorrente ha contestato quanto dedotto dal Procuratore generale in ordine al primo motivo di ricorso e ha insistito per l'accoglimento dell'impugnazione; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 10 giugno 2021 (dep. il 18 giugno 2021) la Corte di appello di Roma - a seguito del gravame interposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] ANDRESCIANI - ha ridotto ad anni tre la durata delle pene accessorie fallimentari irrogate allo stesso imputato dal Tribunale di Roma con la pronuncia in data 31 gennaio 2018, che ha confermato nella parte in cui ne aveva affermato la responsabilità per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale e l'aveva condannato alla pena di anni tre di reclusione. 2. Avverso la sentenza di secondo grado il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, formulando due motivi (di seguito enunciati, nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo è stata censurata la motivazione, ad avviso della difesa da considerarsi pure apparente, posta a sostegno dell'affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] ANDRESCIANI per bancarotta fraudolenta documentale, segnatamente per aver sottratto i libri e le altre scritture contabili dal 31 marzo 2008 alla data del fallimento, cui la Corte di merito sarebbe pervenuta: - valorizzando il fatto che l'imputato sia subentrato nella carica di amministratore della società fallita al proprio padre, dato da cui dovrebbe inferirsi che egli fosse a conoscenza delle vicende societarie e avesse ritirato la documentazione necessaria, quantunque si tratti di una circostanza del tutto estranea alla condotta di sottrazione a lui contestata oltre che di una supposizione che si sostanzierebbe in una motivazione «errata ed apparente»; - nonostante, allorché (il 31 marzo 2008) l'imputato ha assunto la carica di amministratore subentrando al padre, il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017 fosse già stato elaborato e l'imputato lo avrebbe fatto proprio «indipendentemente dalla verifica della presenza delle scritture e [dei] libri contabili», proprio perché redatto dal padre; - rendendo una motivazione sarebbe apparente anche nella parte in cui ha ritenuto la sottrazione delle scritture contabili, facendo riferimento a un credito della dipendente PALOMBI maturato fino a luglio 2009 e alle fatture emesse dalla società FASSA concernenti l'uso di attrezzature fino a febbraio 2009, da cui ha inferito che l'imputato abbia continuato ad amministrare; dunque, sotto tale ultimo profilo, per giustificare la sottrazione si sarebbe avuto riguardo all'operatività dell'impresa, ossia a un dato del tutto inconferente rispetto alla condotta in contestazione. 2.2. Con il secondo motivo è stata dedotta l'omessa motivazione sulla chiesta sussunzione del fatto nell'ipotesi di bancarotta semplice. La difesa ha rappresentato che si sarebbe ritenuta la bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione valorizzando l'omesso deposito dei bilanci, e ciò quantunque il bilancio - come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità - non sia da considerare una scrittura contabile e non possa venire in rilievo neppure in relazione alla bancarotta semplice. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Il primo motivo è inammissibile poiché: - l'affermazione della responsabilità dell'imputato per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale, in particolare per aver sottratto i libri e le altre scritture contabili della fallita C.E.A.P. s.r.I., si fonda sul fatto che egli abbia presentato il bilancio nel mese di luglio del 2008, dato dal quale la Corte di merito ha tratto che egli disponesse in effetti delle medesime scritture, rispetto al quale i rimanenti assetti del provvedimento impugnato (ossia il subentro al padre nella carica di amministratore, alla luce della quale si è assunta la sua conoscenza delle vicende societarie e il ritiro della documentazione necessaria per la gestione) hanno una portata per nulla centrale; così come il credito di una dipendente e talune fatture sono state richiamate per attribuire all'imputato la gestione dell'impresa almeno fino alla metà del 2009, alla luce delle allegazioni contenute nell'atto di appello, fermo restando il fondamentale dato sopra indicato; - e la difesa ha inteso confutare tale - come detto, fondamentale asserto - mediante un'apodittica ricostruzione alternativa del fatto, in questa sede irrituale, e senza addurre alcun travisamento della prova (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01). 2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Si è già rilevato che la Corte distrettuale ha ritenuto la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del delitto di bancarotta fraudolenta documentale e, segnatamente, della sottrazione da parte dell'imputato della contabilità (col prescritto dolo specifico, la cui sussistenza è stata ritenuta dalla Corte di merito e non è stata qui oggetto di censura). In tal modo, la Corte di appello ha indicato gli elementi sui quali ha fondato il proprio ragionamento, così esponendo l'iter in forza del quale, non ha ritenuto che il fatto potesse integrare la bancarotta semplice documentale e pervenendo al rigetto dell'appello (cfr. Sez. 6, n. 34532 del 22/06/2021, Depretis, Rv. 281935 - 01; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera, Rv. 260841 - 01). Il che è a dirsi a fortiori se si considera che con il gravame era stata formulata la richiesta di sussumere il fatto «nell'ipotesi di cui all'art. 217» legge fall. proprio a chiusura delle argomentazioni - come già esposto, rigettate in forza del detto iter - volte a confutare la sussistenza del delitto di bancarotta fraudolenta documentale, senza alcuna ulteriore argomentazione. 3. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila, atteso che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tr