CassazionedecretoSezione 1Decisione del 15 febbraio 2023
Cassazione n. 06628/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12375/2016 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]. SOCIETA' [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] U. BOCCIONI 4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso il DECRETO del TRIBUNALE di NAPOLI n. 5064/2015 depositat o il 25/03/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa Il Tribunale di Napoli, accogliendone l’opposizione,ha, con decreto del 25/3/016,ammesso il Comune di [OSCURATO:PERSONA] al passivo del fallimento della società M.i.t.a. - Multiservizi igiene tutela ambientale s.p.a., in privilegio ex art. 2752, ult. comma, cod. civ., per la somma di 426.402,72 EUR oltre interessi, portata dalla senten z a della Corte dei conti n. 1870 del 2013, pronunciata contro il Fallimento e passata in giudicato prima della verifica del credito. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione del decreto in due motivi. Il Comune ha replicato con controricorso. Le parti hanno depositato memorie. Ragioni della decisione I.– Col primo motivo, deducendo v iolazione o falsa applicazione degli artt. 52, 93, 96 e 101 legge fall., la curatela critica la decisione sotto treprofili. (i) In primo luogo, per aver il tribunale ammesso il C omune al passivo sulla sola considerazione che il credito era portato da sentenza della Corte dei conti ormai passata in giudicato.In questo modo sarebbe stato violato il principio di esclusività del concorso formale , che trova eccezione nell’art. 96 legge fall. per il diverso caso dell’ammissione con riserva dei crediti accertati con sentenza del giudice ordinario o speciale pronunziata prima del fallimento; mentre la decisione della Corte dei conti era stata pronunziata all’esito di un giudizio intrapreso dopo la dichiarazione di fallimentoed era passata in giudicato nel termine breve dopo la notifica alla curatela. Secondo il ricorrente, essendo stato il giudizio instaurato dopo la dichiarazionedi fallimento, il titolo costituito dalla sentenza di condanna doveva ritenersi irri levante, sicché l a domanda del Comune di ammissione al passivo si sarebbe dovuta decidere alla stregua delle prove offerte nell’ambito del procedimento di verifica dei crediti; prove che il giudice delegato aveva correttamente ritenuto inesistenti. (ii) In secondo luogo, si censura la decisione per aver affermato cheper la pretesa risarcitoria del Co mune contro la società sussisteva la giurisdizione esclusiva della Corte dei conti. Viceversa, il ricorrente assume che, essendosi trattato di responsabilità erariale, la giurisdizione civile e quella contabile dovevano essere considerate indipendenti nei loro profili istituzionali, in base al principio per cui l’eventuale interferenza tra i giudizi pone solo un problema di proponibilità dell’azione di responsabilità da far valere dinanzi alla Corte dei conti, senza dar luogo a una questione di giurisdizione (Cass. Sez. U n. 26582-13 e altre). Da ciò conseguirebbe che il Comune di [OSCURATO:PERSONA] doveva considerarsi tenuto a sottoporre l’asserito credito al vaglio del giudice fallimentare, chiedendoglidi accertare i fatti causativi e il danno subito, senza “scorciatoie preferenziali” in ragione del fatto che, a fallimento dichiarato, era stato intrapreso un giudizio innanzi al giudice contabile. (iii) In terzo luogo, anche se esplicitamente ad abundantiam, il ricorrente sottolinea che le sentenze della Corte dei conti non sono di per sé idonee a fondare un’esecuzione, non avendo valenza di titolo esecutivo, e che le somme pretese dal Comune non erano risultate iscritte a ruolo. II. – Col secondo mezzo , il Fallimento denun zia la v iolazione o falsa applicazionedegli artt. 2752, 2745, 2758, 2759 e 2772 cod. civ., e la nullità del decreto per carenza di motivazione, in quanto il credito avrebbe potuto essere ammesso in ogni caso solo al chirografo, attesa la natura legale deiprivilegi, suscettibili di esser riconosciuti solo dinanzi a un’espressa disposizione di legge. Il ricorrente evidenzia che quello vantato dal Comune era un credito risarcitorio, e non un credito per imposte e tasse, come avrebbe dovuto essere invece in base all’art. 2752, ult. comma, cod. civ., richiamato sì dal tribunale , ma senza specifica motivazione. III. -Il primo motivo è nelle sue varie articolazioni infondato. Emerge dagli scritti difensivi che l’azione dinanzi alla Corte dei conti per danno erariale era stata intrapresa dopo la dichiarazione di fallimento della società M.i.t.a. L’azione erastata proposta direttamente contro il Fallimento , che aveva preso parte al giudizio. Il giudizio si era concluso con sentenza di condanna passata in giudicato. IV. - L a giurisdizione della Corte dei conti nelle materie di contabilità pubblica, compresi i casi di responsabilità per danno erariale, ha la caratteristica di essere esclusiva. Corrisponde a un principio più volte affermato che la giurisdizione che su un rapporto obbligatorio appartiene alla Corte dei conti permane, in forza del principio di esclusività di quella giurisdizione,anche nel caso di fallimento del debitore (v. Cass. Sez. U n.12371-08 ) . Ne deriva che il giudice contabile può pronunciare la sentenza anche se dinanzi a esso sia dichiarato l'intervenuto fallimento; e gli effetti della sentenza sono poi destinati a confluir e nella procedura concorsuale (v. ancora Cass. Sez. U n. 11073-12). V. - D i nessun rilievo , prima ancora che infondat a , è l’obiezione della curatela in ordine alla diversità delle ipotesi contemplate dall’art. 96legge fall., visto che il giudice a quo non ha fatto applicazione di tale norma. Per debito di chiarezza va detto che la questione della possibilità di ammettere i crediti con riserva, ove l’ammissione sia contestata e l’accertamento dei crediti implichi la giurisdizione di un giudice speciale, è stata risolta anche in rapporto alla giurisdizione della Corte dei conti con la sentenza richiamatadal tribunale di Napoli (Cass. Sez. U n. 789- 99);nel senso che, nell'ipotesi in cui sia chiesta l'ammissione al passivo di un credito e l'ammissione sia contestata con opposizioneex art. 98 legge fall., se le questioni relative all'esistenza e liquidità del credito siano devolute a una giurisdizione esclusiva non viene meno il potere del giudice fallimentare di ammettere con riserva il credito stesso, considerandolo come condizionale, per poi scioglieretale riserva all'esito della definizione del giudizio amministrativo. Ciò in forza del la necessità di garantire al credito contestato la possibilità di partecipare al riparto mediante accantonamento, in attesa della decisione del giudice speciale, e della generalizzata applicabilità del principio secondo il quale, nel caso in cui sorga controversia sul credito sottratta alla cognizione del giudice fallimentare (perché quest'ultimo è carente di giurisdizione), gli organi del fallimento devono considerare il credito assimilabile ai crediti condizionati, così da ammetterlo con riserva da sciogliersi dopo la definizione del processo dinanzi al giudicemunito di giurisdizione. Simile riferimento, se da un latodimostra quanto infondata sia la diversa tesi sostenuta nel ricorso, dall’altro rende evidente la ragione dell’ammissione piena disposta nella concreta fattispecie, in cui non si poteva discorrere di ammissione con riserva perché la sentenza della Corte dei conti era stata pronunciata in un giudizio contabile, devoluto alla giurisdizione esclusiva, del quale il Fallimento era stato parte , ed era altresì passata in giudicato. In casi del genere, ove la sentenza del giudice munito della giurisdizione contabile sia già passata in giudicato , è correttamente esercitato il potere di ammettere il credito al passivo puramente e semplicemente, in quanto la riserva non servirebbe a niente. VI. -Il secondo mezzo è invece fondato .Lo èsotto il profilo della denunziata carenza della motivazione del decreto sul piano strutturale, a proposito del riconoscimento della natura privilegiata del credito. Il tribunale si è limitato a riferire l’ammissione in via privilegiata all’art. 2752, ult. comma, cod. civ. Ma questa norma presuppone un credito relativo a entrate tributarie, sicché essa è applicabile ove sia stata pronunciata condanna in sede di giurisdizione contabile in rapporto aun credito tributario . Ciò è stato definitivamente chiarito da questa Corte con riguardo aicrediti de i C omun i nei confronti d e i soggett i tenut i a rendere il conto, dichiaratifallit i , c he sia no stati concessionari del servizio di riscossione dei tributi,ove essi abbiano mancato di riscuotere le somme a tale titolo o non le abbianoriversate nelle casse comunali. In questi casi –si è detto - non muta la natura del credito per il solo fatto che le somme siano state incamerate dal concessionario senza procedere al rimborso in favore dell'ente pubblico c reditore ( v. Cass. Sez. 1n. 37017-22 , ma anche Cass. Sez. 6-1 n. 3449-16, Cass. Sez. 6- 1 n. 22420-18, Cass. Sez. 1 n. 7834-22). Dal testodel decreto qui impugnato non risulta affatto che questa fosse la situazione di specie, non avendo il tribunale speso alcuna parola in ordine al contenuto dell’azione accolta dal giudice contabile, né in ordine alfondamento del danno erariale in quella sede accertato. Ne deriva che la motivazione del provvedime nto impugnato è carente in relazione al riconoscimento del privilegio , visto che in definitiva non sonostate specificate le ragioni che, nel concreto, hanno condotto ad applicare l’art. 2752, ult. comma,cod. civ. a fronte di una sentenza semplicemente – e genericamente - indicata come afferente al danno erariale. VII. –Il decreto va cassato in relazione al secondo motivo. Segue il rinvio al medesimo Tribunale di Napoli, in diversa composizione, per nuovo esame in ordine ai fatti incidenti sulla natura del creditoai fini della domanda di riconoscimento del privilegio.A tal fine il tribunale si uniformerà al principio di diritto appena sopra esposto e provvederà anche sulle spese del giudizio svoltosi in questa sede di legittimità. p.q.m. La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo, cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia al Tribunale