CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 14 luglio 2026
Cassazione n. 23170/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ocato [OSCURATO:PERSONA] il quale ha domiciliazione telematica-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] S.p.A., rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Grillo, domiciliazione telematica-controricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] S.r.l., rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA],presso il quale ha domiciliazione telematica-controricorrente-nonché controRu.[OSCURATO:SOCIETA].-intimata-Numero registro generale 4577/2026Numero sezionale 490/2026Numero di raccolta generale 23170/2026Data pubblicazione 14/07/2026avverso la sentenza della Corte d'Appello di Ancona n.1489/2025depositata il 15/12/2025;vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della proposta senza che la parte ricorrente abbia chiestola decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ilricorso deve intendersi rinunciato per cui si deve dichiarare l’estinzione delgiudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;ritenuto che le spese del giudizio di legittimità, liquidate come indispositivo, seguono la soccombenza, mentre non vi è luogo a pronunciain ordine alle spese del giudizio di cassazione in favore dell’altra intimata,non avendo la medesima svolto attività difensiva; P.Q.Mdichiara estinto il giudizio di cassazione e condanna il ricorrente arifondere a ciascun controricorrente le spese, che liquida in euro 5.400 percompensi ed euro 200 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misuradel 15% e agli accessori di legge.Roma, in data 10 luglio 2026Il PresidenteChiara Graziosi