CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 44664/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] a Ripoli, il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 06/07/2021 della corte di appello di Firenze; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto dei ricorsi; udite le conclusioni del difensore dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], avv.to [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso riportandosi ai motivi del ricorso ed ai motivi aggiunti depositati. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 6 luglio 2021, la corte di appello di Firenze, riformando parzialmente la sentenza del tribunale di Firenze del 21 febbraio 2020, con particolare riferimento agli odierni ricorrenti dichiarava non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in ordine al reato loro contestato al capo 31) perché estinto per prescrizione, conseguentemente rideterminando la pena finale rispettivamente disposta nei loro confronti, e dichiarava [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati di cui ai capi 32), 33), 34) e 35), confermando nel resto la sentenza. 2. Avverso la sentenza suindicata, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] tramite il rispettivo difensore di fiducia, hanno proposto ricorso per cassazione, sollevando il primo cinque motivi di impugnazione, e gli altri due cinque comuni motivi di impugnazione. 2. [OSCURATO:PERSONA] con il primo motivo deduce vizi di cui all'art. 606 comma 1 lett. c) ed e) cod. proc. pen., in relazione all'art. 581 cod. proc. pen., rappresentando che la corte, con motivazione apparente, in ragione del mancato approfondimento della sollevata eccezione di inammissibilità, per carenza di specificità estrinseca, dell'atto di appello del pubblico ministero, siccome articolato nella mera trascrizione della memoria depositata in appello in sede di discussione e quindi privo di ogni confronto con le argomentazioni formulate dal primo giudice in senso assolutorio dell'imputato, avrebbe erroneamente respinto l'eccezione. 3. Con il secondo motivo, deduce vizi di cui all'art. 606 comma 1 lett. c) ed e) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 110 e 43 cod. pen. Si precisa che, diversamente da quanto ritenuto dalla corte di appello, secondo la quale in primo grado il giudice avrebbe ritenuto ravvisabile la penale responsabilità del Trinci in ordine ai reati fallimentari, il tribunale in realtà si sarebbe limitato a trasmettere gli atti al P.M. per l'errata qualifica nell'imputazione del coimputato [OSCURATO:SOCIETA], per cui sarebbe illogica sul punto la sentenza. Sarebbe poi illogica e contraddittoria la motivazione, in punto di condanna, sia perché per quanto prima osservato mai sarebbe stata ritenuta la responsabilità del Trinci per reati fallimentari, sia perché questi ultimi si collocherebbero, rispetto ai reati fiscali, in un contesto temporale diverso e sarebbero connotati da contributi del Trinci diversi, sia perché i giudici ammettono che le conversazioni intercettate sarebbero successive alle false fatturazioni, senza tuttavia trarne le conseguenze logiche in termini assolutori. Sarebbe anche insufficiente la spiegazione della rilevanza di tali intercettazioni a fini di accusa, laddove la corte si limita a desumere dalle stesse la dimostrazione della esistenza di un rapporto di lunga data, che di per sé non implica alcuna condivisione di piani criminosi. Le conversazioni, inoltre, non riguarderebbero profili fiscali, ma vicende lecite. Non si sarebbe tratta ogni conseguenza poi, in favore del Trinci, dalla responsabilità esclusiva del [OSCURATO:SOCIETA] nella tenuta della contabilità occulta legata alle false fatturazioni, né si rinverrebbero circostanze fattuali a supporto del giudizio di penale responsabilità. La corte poi, non si sarebbe confrontata con le argomentazioni difensive, di cui alla memoria allegata, né avrebbe tenuto conto della necessità che il ritenuto contributo dell'extraneus quale il Trinci si dovrebbe concretizzare al momento della condotta criminosa o antecedentemente. (a fronte invece di intercettazioni successive), né avrebbe motivato sulla sussistenza del dolo in capo al Trinci quale volontaria consapevole e anteriore ( rispetto al fatto tipico) partecipazione nella condotta criminosa dell'autore del reato. La Corte si sarebbe solo limitata ad accennare al rapporto di lunga durata con il [OSCURATO:SOCIETA], e alla conoscenza al 2016 delle difficoltà del [OSCURATO:SOCIETA] stesso. Da qui la violazione degli artt. 110 e 43 cod. pen., a fronte di condotte criminali anteriori alle intercettazioni valorizzate, in cui non si fa cenno ai predetti comportamenti, e di assenza di consapevolezza delle stesse, posto poi che nella contabilità parallela tenuta dal [OSCURATO:SOCIETA] non esiste alcuna indicazione riguardante l'imputato. Si aggiunge, con riguardo agli elementi di cui all'atto di appello del P.M., che le conversazioni farebbero riferimento solo ad adempimenti connessi alla predisposizione della successiva (rispetto ai fatti contestati) domanda di concordato preventivo della [OSCURATO:SOCIETA]., accolta. E dunque, si porrebbero a distanza di anni da qualsiasi fattispecie contestata, denotando, semmai, una conoscenza del Trinci successiva alle stesse e sorta in occasione della predisposizione della predetta domanda. Con assenza di prova di qualsivoglia contributo partecipativo del Trinci. Per cui emergerebbe una ricostruzione alternativa a quella corrispondente alla prospettiva accusatoria, come dimostrerebbe la illustrazione, in via semplificativa, di una specifica conversazione illustrata in ricorso. Si aggiunge che l'unica conversazione citata dalla Corte, n. 1303 del 29 febbraio 2018, riguarderebbe il capo 30) per il quale è stata confermata l'assoluzione, e sarebbe stata oggetto di una lettura fuorviante, senza che in essa vi siano riferimenti alle imposte dovute dal [OSCURATO:SOCIETA], il gitiAle quindi, sarebbe confermato, avrebbe agito in totale autonomia, semmai informando il Trinci a cose fatte. Nonostante poi, la sostenuta assenza di espliciti riferimenti in sentenza, il ricorrente affronta il tema della tenuta della contabilità delle società riferibile al [OSCURATO:SOCIETA], ed evidenzia l'assenza di una attività svolta al riguardo dal Trinci. Quanto alla [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., la contabilità era tenuta da [OSCURATO:PERSONA] per il 2014 e 2015. Tali argomenti non sarebbero stati mai affrontati né confutati dalla corte, con omessa motivazione. Si aggiunge che quand'anche il Trinci avesse preso visione delle fatture contestate, dovrebbe escludersi la consapevolezza della relativa falsità, escludendosi l'elemento soggettivo del concorso nel reato, posto che, peraltro, esse apparivano verosimili, e comunque per esse il Trinci non aveva il dovere di svolgere una valutazione di merito né vi sarebbero accenni, nelle conversazioni intercettate, a fatture contestate. Di esse il Trinci avrebbe preso cognizione per la prima volta per la predisposizione della domanda di concordato, senza poterle verificare nel merito. 4. Con il terzo motivo, rappresenta vizi di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) e c) ed e) cod. proc. pen., con riguardo agli artt. 111 e 117 Cost., 6§1 della convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, e 603 cod. proc. pen. Si rappresenta che a fronte del costante diniego di responsabilità formulata dal Trinci e della scarna motivazione elaborata, fondata sull'asserto per cui l'imputato non poteva non sapere delle operazioni di false fatturazioni, la corte di appello avrebbe dovuto disporre d'ufficio l'esame del medesimo. 5. Con il quarto motivo, deduce vizi di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. Nel comminare la pena, la corte di appello non avrebbe esplicitato i criteri al riguardo seguiti, e la motivazione sarebbe illogica e contraddittoria, atteso che assumendo a parametro la pena applicata al [OSCURATO:SOCIETA] la corte avrebbe applicato la medesima pena a fronte di due posizioni soggettive diverse, posto che il contributo del Trinci non può essere valutato alla stessa stregua della condotta e consapevolezza del [OSCURATO:SOCIETA], che sarebbe risultato l'unico, tra l'altro, a redigere direttamente la contabilità parallela oltre ad essere unico beneficiario. Per cui, alfine, il contributo offerto sarebbe di minima rilevanza. Con mancata valutazione e motivazione in ordine agli indici di cui all'art. 133 cod. pen. 6. Con il quinto motivo rappresenta vizi di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., riguardo alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. La corte avrebbe dovuto, d'ufficio, valutare l'applicabilità del predetto beneficio, motivando altresì sulle ragioni della mancata concessione. In particolare, con riguardo a quanto sul tema statuito dalle Sezione unite di recente, si osserva che il limite del principio devolutivo dalle stesse evidenziato sul piano della impugnabilità della mancata applicazione, da parte del giudice, del beneficio, non varrebbe nel caso di specie, di ribaltamento della sentenza di assoluzione, atteso che in tale ipotesi non vi è alcuna impugnazione con cui l'imputato possa devolvere questioni che non si erano poste nel giudizio di primo grado. Si aggiunge che il riconosciuto potere del giudice di decidere sul beneficio in questione, anche di ufficio, implicherebbe la possibilità di impugnare l'eventuale omessa motivazione in caso di mancata concessione. Si osserva altresì che secondo le Sezioni Unite, e lo si contesta come illogico, ove si escludesse d'ufficio il beneficio, con motivazione viziata, questa non potrebbe essere censurata. Con conseguente richiesta, in caso di condivisione dell'assunto delle Sezioni Unite, di rimettere nuovamente alle stesse la questione.7. Il ricorrente ha altresì presentato motivi nuovi sostenendo, anche attraverso l'allegazione di una sopravvenuta sentenza di primo grado di assoluzione del Trinci, quale concorrente con il [OSCURATO:SOCIETA] in reati fallimentari stralciati dal primo giudice nell'ambito del presente procedimento, il già intervenuto giudizio sulle condotte concorsuali del Trinci corrispondenti a quelle qui in contestazione, rappresentando la sussistenza, riguardo a queste ultime, del divieto di bis in idem. 8. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con il primo motivo deducono vizi ex art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen. e vizi di violazione di legge in relazione all'art. 8 del Dlgs. 74/2000. La corte, con scarna motivazione, non avrebbe confutato gli argomenti profusi con atto di appello, con particolare riguardo alla evidenziazione del passivo accoglimento delle conclusioni della polizia giudiziaria da parte del primo giudice, e alla totale obliterazione di dichiarazioni di testi (di cui 2 citati in ricorso con trascrizione di stralci di dichiarazioni), che avrebbero confermato quanto risultante dai documenti pure prodotti in sede di appello, a dimostrazione della veridicità delle fatture e della esclusione di una contabilità parallela. Si contesta poi, la mancata risposta alla deduzione per cui, nei capi 31/35 non era stata formalmente contestata anche la sussistenza del dolo del reato, essendovi solo la contestazione della materiale emissione delle fatture contestate. Nessuna risposta vi sarebbe poi stata sulla questione della esistenza di un fine di evadere l'Iva, pur non potendosi parlare di debito di imposta in caso di Iva integrata e con riguardo altresì al fine di evadere l'Ires per gli anni 2012/2015, posto che non potrebbe parlarsi di imposta in caso di perdite. 9. Con il secondo motivo deducono vizi di cui all'art. 606 comma 1 lett. c) ed e) cod. proc. pen., atteso che non si spiegherebbero le ragioni per cui per gli anni 2011 e 2021 le fatture sarebbero false e sarebbero state emesse per consentire al [OSCURATO:SOCIETA] di evadere le imposte, a fronte degli importi elevati di imposte indicate in bilancio. 10. Con il terzo motivo, deducono vizi di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) c) ed e) cod. proc. pen., con riguardo all'art. 8 del Dlgs. 74/2000. La sentenza non motiverebbe circa il fine di evadere le imposte con riguardo alle fatture emesse per gli anni 2013, 2014 e 2015, posto che quanto all'Iva, trattandosi di Iva integrata, non vi sarebbe alcuna evasione di imposta e per quanto attiene all'Ires trattandosi di esercizi, del 2013, 2014 e 2015 chiusi in perdita, l'imposta evasa sarebbe solo virtuale.11. Con il quarto motivo deducono vizi di cui all'art. 606 comma 1 lett. c) ed e) cod. proc. pen., con riguardo alla mancata assoluzione di [OSCURATO:PERSONA] relativamente alle fatture del 2015 del capo 35), [OSCURATO:SOCIETA]. nn. 32 34 e 38. Si rappresenta, al riguardo, che la Kostarova pur non rivestendo più la carica di amministratore della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., è stata chiamata a rispondere anche in relazione alla emissione delle fatture suindicate, emesse allorquando era amministratore altro soggetto. 12. Con il quinto motivo deducono vizi di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., non avendo la corte affrontato le doglianze sollevate in tema di eccessività della pena, e di mancata concessione delle attenuanti, del beneficio della sospensione condizionale della pena, per il [OSCURATO:SOCIETA], e per entrambi i ricorrenti di quello della non menzione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo, proposto da [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla inammissibilità dell'atto di appello elaborato con riferimento alla sua intervenuta assoluzione, è infondato. 1.1. Va ribadito che l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016 (dep. 22/02/2017) Rv. 268822 - 01). Nel contempo, si deve precisare che la diversità strutturale tra i due giudizi induce ad escludere che la riproposizione di questioni già esaminate e disattese in primo grado sia di per sé causa di inammissibilità dell'appello. Il giudizio di appello ha, infatti, per oggetto, la rivisitazione integrale del punto di sentenza che sia oggetto di doglianza, con i medesimi poteri del primo giudice ed anche a prescindere dalle ragioni dedotte nel relativo motivo. Invece, il giudizio di cassazione può avere per oggetto i soli vizi di mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione, tassativamente indicati nella lettera e) dell'art. 606 cod. proc. pen. oltre che gli altri vizi ex art. 606 citato; con la conseguenza che il motivo di ricorso non può, per definizione, costituire una mera riproposizione del motivo di appello, perché deve avere come punto di riferimento non il fatto in sé, ma il costrutto logico- argomentativo della sentenza d'appello che ha valutato il fatto (cfr. anche in motivazione Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016 (dep. 22/02/2017 ) Rv. 268822 - 01). 1.2. Quanto al vizio specificamente dedotto con il motivo in esame, in termini di inosservanza di norme processuali ex art. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen., la natura del difetto così sollevata consente a questa Suprema Corte di esaminare l'atto di appello contestato in comparazione con la sentenza con esso impugnata. Ebbene, da tale confronto e alla luce dei principi prima citati, emerge l'esclusione della fondatezza delle censure proposte. Con la prima sentenza, in sintesi, e con riguardo al nucleo essenziale delle argomentazioni ivi sviluppate, il Gup ha escluso la responsabilità del ricorrente dopo avere richiamato la giurisprudenza in tema di concorso dell'imputato in qualità di "extraneus", sottolineando, al riguardo, la necessità di verificare, con particolare riferimento ai reati fiscali contestati, che sussista a carico di costui un contributo morale o materiale nel perseguire propositi illeciti dell'"intraneus", con consapevolezza e volontà dei medesimi. Ha quindi escluso l'esito positivo di una tale verifica, sostenendo l'assenza del necessario contributo e la sussistenza, al più, in capo al Trinci, della consapevolezza della situazione di dissesto finanziario in cui versava la [OSCURATO:SOCIETA]., e di un tentativo di un contributo del Trinci medesimo nel rispondere a richieste del [OSCURATO:SOCIETA] volte a "sistemare" talune condotte distrattive. Tanto ha desunto in primo giudice, alla luce di talune conversazioni intercettate, espressamente richiamate e commentate (a partire dalla n. 2856 del 18.5.2016, oltre che con riguardo alla n. 6575 del 30.3.2016, n. 1444 del 30.3.2016) ovvero citando una lettera del Trinci del 22.10.2014, indirizzata alle banche e istituti di credito, con cui proponeva un piano di ristrutturazione aziendale; sottolineando, alfine (pag. 88), l'assenza di prova della conoscenza che le fatture contestate come false fossero tali, e la circostanza per cui la tenuta della contabilità della [OSCURATO:SOCIETA]. non fosse sufficiente per individuare i presupposti del concorso nel reato. Né la prova della compartecipazione criminale poteva desumersi, secondo il Gup, dalla sua partecipazione alla ideazione di talune manovre distrattive o, ancora, da conversazioni del 2016 rispetto a condotte contestate antecedenti, di molto, nel tempo. Tale essendo, in sintesi, il percorso logico - giuridico di tipo assolutorio perseguito dal primo giudice, deve osservarsi che non appare distonico rispetto ad esso, seppure in senso critico, quello formulato dal pubblico ministero con l'atto di appello. Con esso, infatti, il pubblico ministero, con riguardo ai capi da 31 a 35 qui di interesse, ha espressamente individuato (pagg. 89 - 90) i punti nevralgici del ragionamento perseguito dal primo giudice - in termini di assenza di contributo morale e /o materiale e di consapevolezza delle condotte e fini illeciti del Marelli, - ed ha conseguentemente sottolineato, al contrario, la sussistenza di prove che sarebbero dimostrative, attraverso la sottolineatura del ruolo prima di sindaco e poi di consulente commercialista del [OSCURATO:SOCIETA] e della società omonima di quest'ultimo, della consapevolezza del Trinci della emissione di false fatture strumentali all'abbattimento del reddito della [OSCURATO:SOCIETA]. per evadere il fisco, e della realizzazione, a tal fine, di suggerimenti e accordi diretti a favorire tale emissione. E' in tale prospettiva che il P.M. ha citato la sentenza impugnata nella parte in cui il Gup avrebbe riconosciuto la consapevolezza, da parte del ricorrente stesso, di manovre distrattive del [OSCURATO:SOCIETA] di cui al capo 24), oppure, nella ulteriore parte inerente l'assenza di ogni contestazione circa il concreto concorso del Trinci nella manovra fraudolenta di cui al capo 30) (seppur oggetto di assoluzione di primo grado per ragioni giuridiche). E sempre in tale contesto, di specificità anche estrinseca, si pone quindi, dopo il richiamo ai principi in tema di concorso nel regeo dell'extraneus, la citazione di atti del P.M. nonché della già citata lettera del 2014, da cui emergerebbe, secondo l'accusa, e diversamente dalla sentenza di primo grado, la consapevolezza, da tempo, in capo al Trinci, dello stato di insolvenza della [OSCURATO:SOCIETA].; prospettiva ritenuta emergente anche da specifiche conversazioni citate, con l'espressa affermazione per cui queste ultime in realtà dimostrerebbero la "stretta e fattiva collaborazione del Trinci nella commissione dei reati". Tra queste, ricompare la n. 2856 del 18.5.2016 e la n. 6575 del 30.3.2016 - che il P.M. legge in senso accusatorio, diversamente da quanto sostenuto dal Gup - oltre che la n. 1444 del 30.3.2016 ed altre che, secondo il P.M., avrebbero invece dimostrato la consapevolezza del Trinci circa l'emissione di fatture false, da parte del [OSCURATO:SOCIETA] e della sua compagna, e la sussistenza di concreti contributi concorsuali da parte dell'imputato (pag. 103 e ss.). La prospettiva impugnatoria perseguita dal P.M., e diretta a confutare le ragioni fattuali e giuridiche di cui alla assoluzione, invero prosegue attraverso anche la citazione di documenti che secondo l'organo dell'accusa darebbero prova dei contributi offerti nella commissione dei reati fiscali contestati, in ragione della emersione del ruolo, da tempo svolto, dall'imputato, quale consulente della [OSCURATO:SOCIETA]. e di altre società amministrate di fatto dal [OSCURATO:PERSONA] ovvero quale tenutario della contabilità della [OSCURATO:SOCIETA].„ e infine quale soggetto che avrebbe aiutato il [OSCURATO:SOCIETA] nella predisposizione dei bilanci e, ancora, tra l'altro, quale sindaco di società riconducibili al [OSCURATO:SOCIETA] dal 2010. Va dunque ribadito che non è assente una puntuale critica al ragionamento essenziale, logico-giuridico, seguito dal Gup, senza che a fronte di ciò possa ostare la mancanza di diretta censura per taluna affermazione del primo giudice, comunque parte del percorso motivazionale individuato e criticato con il gravame, atteso che, come è stato autorevolmente rilevato (cfr. in motivazione Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016 (dep. 22/02/2017) Rv. 268822 - 01), i motivi, per indirizzare realmente la decisione di riforma, devono contenere, "seppure nelle linee essenziali", ragioni idonee a confutare e sovvertire, sul piano strutturale e logico, le valutazioni del primo giudice. Né osta la riproposizione degli argomenti già spesi in primo grado posto che, come sopra già riportato, la diversità strutturale tra il giudizio di appello e quello di cassazione induce ad escludere che la riproposizione di questioni già esaminate e disattese in primo grado sia di per sé causa di inammissibilità dell'appello, in quanto il giudizio di appello ha per oggetto la rivisitazione integrale del punto di sentenza oggetto di doglianza, con i medesimi poteri del primo giudice ed anche a prescindere dalle ragioni dedotte nel relativo motivo. E sempre in una opportuna delimitazione dei confini entro cui va esaminato il tema della eventuale inammissibilità dell'atto di appello, va altresì precisato che il sindacato sull'ammissibilità dell'appello, condotto ai sensi degli artt. 581 e 591 cod. proc. pen., non può ricomprendere - a differenza di quanto avviene per il ricorso per cassazione (art. 606, comma 3, cod. proc. pen.) o per l'appello civile - la valutazione della manifesta infondatezza dei motivi di appello. La manifesta infondatezza non è infatti espressamente menzionata da tali disposizioni quale causa di inammissibilità dell'impugnazione, per cui il giudice d'appello non può fare ricorso alla speciale procedura prevista dall'art. 591, comma 2, cod. proc. pen., in presenza dì motivi che siano manifestamente infondati e però caratterizzati da specificità intrinseca ed estrinseca. Anche alla luce di tale ultimo rilievo va ribadita la correttezza della esclusione della sollevata eccezione di inammissibilità dell'appello proposto dal P.M. nei confronti del Trinci. 1.3. Peraltro, si tratta di una questione giuridica, rispetto alla quale vige il principio secondo il quale il vizio di motivazione non è configurabile riguardo ad argomentazioni giuridiche delle parti. Queste ultime infatti, come ha più volte sottolineato la Suprema Corte, o sono fondate e allora il fatto che il giudice le abbia disattese (motivatamente o meno) dà luogo al diverso motivo di censura costituito dalla violazione di legge; o sono infondate, e allora che il giudice le abbia disattese non può dar luogo ad alcun vizio di legittimità della pronuncia giudiziale, avuto anche riguardo al disposto di cui all'art. 619 comma 1 cod. proc. pen. che consente di correggere, ove necessario, la motivazione quando la decisione in diritto sia comunque corretta (cfr. in tal senso Sez. 1, n. 49237 del 22/09/2016 Rv. 271451 - 01 Emmanuele). A tale ultimo proposito la motivazione a supporto della decisione di esclusione della inammissibilità, alquanto sincretica rispetto ai complessivi dati fattuali e giuridici sopra rilevati, laddove sostiene semplicemente l'ammissibilità dell'appello a fronte di una reiterazione di argomentazioni ritenuta inevitabile per fronteggiare "la diversa opinione espressa in sentenza", deve ritenersi integrata dalle argomentazioni sopra riportate, in grado di meglio esplicitare il senso ed il fondamento della decisione della corte. 2. Per evidenti ragioni di priorità logico - giuridica, a questo punto occorre anticipare l'esame del terzo motivo di ricorso, riguardante vizi di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) e c) ed e) cod. proc. pen. con riguardo agli artt. 111 e 117 Cost., 6§1 della convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, e 603 cod. proc. pen. in relazione al mancato esame in appello del Trinci. Si tratta di un motivo infondato. Va premesso che, pur a fronte dell'indirizzo di legittimità per cui in sede di rito abbreviato, riguardante anche il procedimento in esame, la riforma di una sentenza assolutoria emessa all'esito di giudizio abbreviato che affermi la responsabilità dell'imputato sulla base di una diversa valutazione di prove dichiarative ritenute decisive, richiede la rinnovazione delle stesse, pur se le parti abbiano concordemente rinunciato alla loro assunzione (cfr. da ultimo Sez. 6 - n. 18530 del 13/11/2019 (dep. 18/06/2020) Rv. 279303 - 01), appare rilevante, oltre che condivisibile, quanto di recente sostenuto dalla Corte Edu, con sentenza della Sez. I, [OSCURATO:PERSONA] e Molinari c/Italia, [OSCURATO:DATA_NASCITA], per cui non viola l'art. 6 Cedu il giudice di secondo grado che non rinnova l'audizione dei testi a carico ove proceda ad una reformatio in peius della sentenza impugnata, con condanna dell'imputato, ove quest'ultimo abbia consapevolmente e inequivocabilmente scelto un procedimento - quale è il giudizio abbreviato - caratterizzato da vantaggi in termini di riduzione della pena finale ma connotato da un grado di tutela processuale inferiore rispetto a quello ordinario-dibattimentale. Il giusto processo non è ostacolato dalla mancata audizione dei testimoni dell'accusa da parte della corte d'appello prima di ribaltare la sentenza di assoluzione pronunciata in primo grado nel procedimento abbreviato atteso che la domanda di essere giudicato secondo questa procedura determina la rinuncia alla prova orale per fondare il processo su prove documentali delle indagini preliminari. Tale decisione, ad avviso di questo collegio opportunamente evidenzia come la domanda di essere giudicati con rito abbreviato determini la rinuncia alle prove orali, con la conseguenza per cui il loro processo deve essere basato sulle prove documentali acquisite al fascicolo. Si tratta di una prospettiva che, da una parte, è in linea con l'orientamento della Corte Edu, anche di recente ribadito con sentenza della Cedu dell' 8 luglio 2021 - Ricorsi nn. 20903/15 +3 - Maestri e altri contro Italia, secondo cui le modalità di applicazione dell'articolo 6 della Convenzione ai procedimenti di appello dipendono dalle caratteristiche del procedimento in questione (Botten c. Norvegia, 19 febbraio 1996, § 39, Recueil des arréts et décisions 1996 I), con la conseguenza per cui un ricorrente non può lamentare una violazione del suo diritto a un processo equo se ha rinunciato espressamente e inequivocabilmente al suo diritto di essere sentito dalla corte d'appello, purché abbia avuto la possibilità, come nel caso in esame, di presentare tutte le sue argomentazioni difensive (Lamatic c. Romania, n. 55859/15, §§ 48 e 62, 1° dicembre 2020), né il testo né lo spirito dell'articolo 6 della Convenzione impediscono a una persona di rinunciare spontaneamente, espressamente o tacitamente, alle garanzie di un processo equo (Hermi, sopra citata, § 73, e Murtazaliyeva c. Russia [GC], n. 36658/05, §§ 117 e 118, 18 dicembre 2018); dall'altra, si distingue da quelle cause esaminate dalla Corte Edu nelle quali la giurisdizione di appello non aveva rispettato l'obbligo di interrogare direttamente i testimoni che erano stati sentiti dal giudice di primo grado, e di cui il giudice di appello doveva interpretare le dichiarazioni in maniera sfavorevole all'imputato e radicalmente diversa per condannare quest'ultimo per la prima volta (si vedano, tra altre, Dan, sopra citata, Gàitànaru c. Romania, n. 26082/05, 26 giugno 2012, Lazu c. Repubblica di Moldavia, n. 46182/08, 5 luglio 2016, Lorefice, sopra citata, § 45, e Tondo c. Italia [comitato], n. 75037/14, 22 ottobre 2020). Precisata tale cornice giuridica multilivello, va del tutto esclusa dunque la riconducibilità della questione in esame a doveri della corte di appello di esaminare, in sede di rito abbreviato, direttamente l'imputato. Invero, riaffermati i limiti sanciti dalla scelta del rito, da una parte, non si rinviene nelle due sentenze né è stato indicato dal ricorrente, alcuno specifico passaggio motivazionale che faccia riferimento a dichiarazioni del Trinci che abbiano assunto diretta quanto decisiva rilevanza in funzione delle decisioni dei giudici di merito; dall'altra, ribadita l'assenza di dichiarazioni del Trinci che abbiano fatto parte del compendio probatorio utilizzato e valorizzato dai giudici - tanto che la difesa, per rivendicare l'applicazione della citata Sentenza della Corte Edu dell' 8 luglio 2021 - Ricorsi nn. 20903/15 +3 - Maestri e altri contro Italia ricorre, piuttosto, ad una assertiva quanto opinabile ricostruzione per cui il giudizio della corte di appello si sarebbe fondato sulla tesi induttiva del "non poteva non sapere" a carico del ricorrente - emerge, piuttosto, una diversa valutazione di dati documentali già esaminati dal primo giudice, distinti, diversi ed estranei a passaggi dichiarativi del ricorrente, e incentrati essenzialmente in conversazioni intercettate e documenti assunti a fondamento della tesi della sussistenza di un effettivo, costante, consapevole contributo e compartecipazione nel reato. Così da non giustificare, neppure alla luce dell'indirizzo citato di questa Suprema Corte, l'esame diretto in sede di appello del ricorrente. 3. Fondato è, invece, il secondo motivo dedotto dal ricorrente. Come noto, in tema di giudizio di appello, la motivazione rafforzata, richiesta nel caso di riforma della sentenza assolutoria o di condanna di primo grado, consiste nella compiuta indicazione delle ragioni per cui una determinata prova assume una valenza dimostrativa completamente diversa rispetto a quella ritenuta dal giudice di primo grado, nonché in un apparato giustificativo che dia conto degli specifici passaggi logici relativi alla disamina degli istituti di diritto sostanziale o processuale, in modo da conferire alla decisione una forza persuasiva superiore. (sez. 6 - n. 51898 del 11/07/2019 Rv. 278056 - 01). Tale avrebbe dovuto essere il criterio guida della corte di appello nell'elaborare la motivazione a supporto della sancita riforma, in senso accusatorio, della prima sentenza. Che invece risulta completamente disatteso, posto che il collegio di appello, in poche affermazioni, peraltro estremamente sintetiche così da sfociare in rilievi del tutto assertivi e generici, ha ritenuto di condensare le ragioni di un ribaltamento che avrebbe dovuto confrontarsi in maniera puntuale - e peraltro con l'onere di non limitarsi ad una ricostruzione meramente alternativa - con le ampie ed articolate argomentazioni del primo giudice, tese ad illustrare, attraverso la considerazione e valutazione di plurimi dati probatori disponibili, l'insussistenza dei presupposti fondanti il contestato concorso del Trinci. Peraltro, non di poco conto nel confermare l'assenza di una articolata, puntuale, precisa quanto motivata strutturazione degli argomenti considerati giustificativi della decisione di condanna, è la tesi, che pare trasparire da talune affermazioni riportate nella sentenza impugnata, per cui mentre il Trinci sarebbe stato riconosciuto concorrente in reati fallimentari realizzati dal [OSCURATO:SOCIETA] (oggetto di stralcio con ordinanza di rinvio al P.M.), sarebbe stato illogicamente considerato estraneo a qualunque responsabilità rispetto ai reati tributari in questione pur avendo assunto il medesimo ruolo di consigliere e collaboratore del [OSCURATO:SOCIETA]. Laddove invece, come sostenuto in ricorso e per vero confermato anche nell'atto di appello oltre che accennato nella stessa sentenza impugnata (pag. 40), non sarebbe intervenuta alcuna decisione del Gup circa la responsabilità concorsuale del Trinci in reati fallimentari ascritti anche al [OSCURATO:SOCIETA], posto che il primo giudice si è solo limitato a stralciare i medesimi con rinvio degli atti al P.M. per ragioni inerenti la correttezza della contestazione, con riguardo alla posizione di uno dei concorrenti ( il [OSCURATO:SOCIETA]). Cosicchè, sotto tale aspetto la motivazione appare anche disconnessa da taluni dati giuridici intervenuti nel processo, che appaiono in tal senso erroneamente ricostruiti nella loro veste di presupposti ritenuti fondanti un percorso illogico del primo giudice. 4. Le sopra riportate considerazioni, svolte in ordine al secondo motivo di impugnazione, rendono pleonastica sia ogni valutazione circa gli argomenti introdotti con motivi nuovi sia ogni esame delle questioni proposte con il quarto e quinto motivo di ricorso. 5.Quanto al ricorso proposto dal [OSCURATO:SOCIETA] e dalla Kozarova, deve premettersi che ricorre un caso di cd. "doppia conforme", in presenza della quale «le sentenze di primo e di secondo grado si saldano tra loro e formano un unico complesso motivazionale, qualora i giudici di appello abbiano esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai fondamentali passaggi logico-giuridici della decisione e, a maggior ragione, quando i motivi di gravame non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione impugnata» (cfr. Sez.3, n.13926 del 01/12/2011 Rv.252615 Valeri; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013 Argentieri). Deve altresì aggiungersi che «in tema di integrazione delle motivazioni tra le conformi sentenze di primo e di secondo grado, se l'appellante si limita alla riproposizione di questioni di fatto o di diritto già adeguatamente esaminate e correttamente risolte dal primo giudice, oppure prospetta critiche generiche, superflue o palesemente infondate, il giudice dell'impugnazione ben può motivare per relationem; quando invece sono formulate censure o contestazioni specifiche, introduttive di rilievi non sviluppati nel giudizio anteriore o contenenti argomenti che pongano in discussione le valutazioni in esso compiute, è affetta da vizio di motivazione la decisione di appello che si limita a respingere con formule di stile o in base ad assunti meramente assertivi o distonici dalle risultanze istruttorie le deduzioni proposte (cfr. Sez.6, n. 28411 del 13/11/2012 Rv. 256435 Santapaola e altri). Di rilievo, in tema di valutazione delle censure proposte in presenza di una cd. "doppia conforme", è anche il principio per cui «in tema di ricorso in cassazione ai sensi dell'art. 606, comma primo lett. e), la denunzia di minime incongruenze argomentative o l'omessa esposizione di elementi di valutazione, che il ricorrente ritenga tali da determinare una diversa decisione, ma che non siano inequivocabilmente munite di un chiaro carattere di decisività, non possono dar luogo all'annullamento della sentenza, posto che non costituisce vizio della motivazione qualunque omissione valutativa che riguardi singoli dati estrapolati dal contesto, ma è solo l'esame del complesso probatorio entro il quale ogni elemento sia contestualizzato che consente di verificare la consistenza e la decisività degli elementi medesimi oppure la loro ininfluenza ai fini della compattezza logica dell'impianto argomentativo della motivazione. (cfr. Sez. 2, n. 9242 del 08/02/2013 Rv. 254988 Reggio.; Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017 Rv. 271227 M e altri). Consegue, attraverso la lettura combinata della sentenza di appello e di quella di primo grado, cui la prima fa rinvio esaminando le censure proposte in quella sede con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai fondamentali passaggi logico-giuridici della decisione, che emerge l'argomentata illustrazione delle ragioni giustificative della ritenuta emissione di false fatture da parte dei due ricorrenti, in concorso tra loro, attraverso la puntuale indicazione dei numerosi dati probatori disponibili, in termini di intercettazioni e documenti, anche manoscritti, riconducibili al [OSCURATO:SOCIETA], come anche la confutazione, immune da vizi, degli argomenti difensivi a supporto della ritenuta veridicità delle medesime fatture, operata sia attraverso il richiamo al quadro probatorio prima citato che mediante la evidenziazione di un'operazione difensiva di mera frammentazione dei dati disponibili, come tale inidonea a cogliere la necessaria visione d' insieme degli elementi disponibili. Dunque non emerge alcun vizio di omessa motivazione. Quanto al vizio di illogicità è sufficiente osservarne sia la genericità della deduzione, in assenza di puntuale illustrazione dei passaggi motivazionali inficiati da tale difetto e le ragioni dello stesso, che peraltro dovrebbe essere manifesto, .7tPr sia l'inammissibilità di deduzioni meramente alternative di vizi di motivazione, posto che, come noto, è onere del ricorrente enunciare, tra l'altro, i motivi del ricorso, con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta, e non è ammessa l'enunciazione perplessa ed alternativa dei motivi di ricorso: consegue che il ricorrente deve specificare con precisione se la deduzione di vizio di motivazione sia riferita alla mancanza, alla contraddittorietà od alla manifesta illogicità ovvero a una pluralità di tali vizi, che vanno indicati specificamente in relazione alle varie parti della motivazione censurata. (Sez. 2^, sentenza n. 31811 dell'8 maggio 2012, Rv. n. 254329). Peraltro, le censure proposte paiono non confrontarsi con i rilievi della corte sopra sintetizzati, con difetto di specificità estrinseca, e ripropongono sostanzialmente le medesime questioni, così efficacemente respinte dai giudici di appello, anche trascurando il principio per cui ogni vizio di motivazione non rileva in sé ma in quanto assuma rilevanza determinante, stravolgendo la coerenza della motivazione; per cui la mera deduzione di una omessa motivazione, per come sopra detto inesistente nel caso in esame, solo perché non si sarebbero considerate tutte le prospettazione difensive - invero richiamate in via generale, senza procedere, invece, ad una puntuale illustrazione di come le specifiche deduzioni difensive, siccome trascurate, avrebbero travolto l'ordito logico della motivazione -, non è di per sé sufficiente per fondare un valido motivo in sé di impugnazione. In proposito, è utile più in generale ricordare che sussiste il vizio di mancanza di motivazione, ex art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., quando le argomentazioni addotte dal giudice a fondamento dell'affermazione di responsabilità dell'imputato siano prive di completezza in relazione a specifiche doglianze formulate con i motivi di appello e dotate del requisito della decisività. (Sez. 2, n. 36119 del 04/07/2017 Rv. 270801 - 01; Sez. 5, n. 2916 del 13/12/2013 (dep. 22/01/2014) Rv. 257967 - 01). Inoltre, non costituisce vizio della motivazione qualunque omissione valutativa che riguardi singoli dati estrapolati dal contesto, ma è solo l'esame del complesso probatorio entro il quale ogni elemento sia contestualizzato che consente di verificare la consistenza e la decisività degli elementi medesimi oppure la loro ininfluenza ai fini della compattezza logica dell'impianto argomentativo della motivazione. (cfr. Sez. 2, n. 9242 del 08/02/2013 Rv. 254988 e sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017 Rv. 271227 cit.). Quanto al rilievo critico per cui non vi sarebbe stata risposta alla deduzione per cui nei capi 31/35 non era stata formalmente contestata anche la sussistenza del dolo del reato, essendovi solo la contestazione della materiale emissione delle fatture contestate, è sufficiente rilevare, da una parte, che appare trattarsi di questione inerente la formulazione del capo di imputazione, di cui non si deduce né allega la tempestività della relativa prospettazione sin dalle precedenti fasi processuali, dall'altra, che non si deduce la rilevanza della stessa in maniera tale da stravolgere l'intera motivazione. Con riguardo poi, alla tesi per cui nessuna risposta vi sarebbe stata sulla rappresentata insussistenza di un fine di evadere l'Iva, in assenza di un debito di imposta in caso di Iva integrata e per gli anni 2012/2015, con riguardo all'Ires, non potendosi parlare di imposta evasa in presenza di perdite di esercizio, si deve osservare che, al di là del merito della correttezza delle prospettazioni difensive qui riportate, il reato ex art. 8 del Dlgs. 74/2000 contestato, non prevede quale elemento materiale costitutivo l'avvenuta concreta evasione di imposta da parte di chi abbia ricevuto la fattura emessa al momento della conclusione dell'anno di imposta, bensì la mera finalità di consentire a terzi l'evasione connotante l'emissione delle false fatture, invero congruamente illustrata attraverso le due convergenti sentenze. In proposito, questa Corte ha precisato che fra i reati previsti e sanzionati dal Dlgs n. 74 del 2000 ve ne sono alcuni, fra i quali quello appunto disciplinato dall'art. 8, ma al medesimo genere appartengono anche i reati di cui agli artt. 10 e 11, la cui integrazione non è condizionata dall'esistenza di un'omissione tributaria o comunque di un danno patrimoniale a carico dell'Erario. In essi, infatti, sebbene sia previsto che l'atteggiamento dell'agente sia caratterizzato dal dolo specifico, e difatti quanto all'art. 8 del Dlgs n. 74 del 2000 l'illecito deve essere commesso "al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto", non è tuttavia necessario che il fine divisato dall'agente sia raggiunto, costituendo siffatte ipotesi di reato dei reati di pericolo, la cui integrazione non necessita del verificarsi di un evento naturalistico, nel caso la evasione di imposta, essendo sufficiente che si realizzi il pericolo che questo si verifichi (cfr. in motivazione, Sez. 3 - , n. 9883 del 04/02/2020 Rv. 278671 — 01). Cosicchè, oltre a potersi osservare come il tema in sé della inesistenza di finalità di evasione è stato puntuale oggetto di esame, attraverso la illustrazione del predetto scopo, deve a rigore anche osservarsi che, per come proposta, la questione della inesistenza del fine di evasione siccome collegata alla concreta successiva evasione della imposta dovuta appare anche manifestamente infondata, con conseguente richiamo del principio per cui il mancato esame da parte del giudice di appello di una questione inammissibile o manifestamente infondata non inficia di nullità la sentenza di secondo grado. (Sez. 1, n. 11994 del 10/07/1985 Rv. 171349 - 01 4. Quanto al secondo motivo riguardante vizi di cui all'art. 606 comma 1 lett. c) ed e) cod. proc. pen., atteso che non si spiegherebbero le ragioni per cui per gli anni 2011 e 2021 le fatture sarebbero false e sarebbero state emesse per consentire al [OSCURATO:SOCIETA] di evadere le imposte a fronte degli importi elevati di imposte indicate in bilancio e pagate, è sufficiente rimandare alle sopra riportate considerazioni in punto di completa motivazione circa la sussistenza dei reati, e sottolineare soltanto il profilo marginale e secondario delle censure qui in esame, con particolare riferimento al rapporto tra imposte pagate e imposte evase, alla luce del principio, già riportato, per cui rimangono ininfluenti le minime incongruenze e si devono considerare disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico ed adeguato le ragioni del convincimento senza vizi giuridici (cfr., Sez. un., n. 24 del 24 novembre 1999, Rv. n. 214794; Sez. un., n. 12 del 31 maggio 2000, Rv. n. 216260; Sez. un., n. 47289 del 24 settembre 2003, Rv. n. 226074). Il motivo è quindi inammissibile. 5. Anche il terzo motivo è manifestamente infondato per le medesime ragioni esposte nel motivo che precede, oltre che per quanto specificamente osservato in relazione alla censura esaminata nell'ambito del primo motivo, in ordine al tema della insussistenza del fine di evasione. 6. Riguardo al quarto motivo, inerente vizi di cui all'art. 606 comma 1 lett. c) ed e) cod. proc. pen., con riguardo alla mancata assoluzione di [OSCURATO:PERSONA] relativamente alle fatture del 2015 del capo 35), [OSCURATO:SOCIETA]. nn. 32 34 e 38, in quanto la stessa pur non rivestendo più la carica di amministratore della [OSCURATO:SOCIETA]. sarebbe stata chiamata a rispondere anche in relazione alla emissione delle fatture suindicate emesse allorquando era amministratore altro soggetto, va osservato che si tratta di censura non dedotta nell'atto di appello, né citata nel riepilogo - incontestato - dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (cfr. sull'onere di contestazione Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017 Rv. 270627 - 01 Ciccarelli). Con conseguente inammissibilità, trattandosi di rilievo critico che appare proposto per la prima volta in questa sede, oltre peraltro ad essere privo di ogni allegazione in punto di sostenuta insussistenza, all'epoca dei fatti, della qualifica di amministratore di diritto in capo alla ricorrente. 7.Con riferimento al quinto motivo, con cui si deducono vizi di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., non avendo la corte affrontato le doglianze sollevate in tema di eccessività della pena, e di mancata concessione delle attenuanti generiche, del beneficio della sospensione condizionale della pena con riferimento al [OSCURATO:SOCIETA], e per entrambi i ricorrenti di quello della non menzione, esso è manifestamente infondato. Quanto alla pena, la corte, sancita l'intervenuta prescrizione del reato di cui al capo 31), l'ha rideterminata facendo espresso richiamo ai criteri indicati dal primo giudice, il quale aveva fissato il trattamento sanzionatorio vicino ai minimi edittali, evidenziando per il [OSCURATO:SOCIETA] la maggior gravità del capo 34) in ragione dell'imponibile fatturato e richiamando espressamente, per il giudizio di dosimetria effettuato, i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. e, quanto alla Kozarova, ha operato in termini identici con la sola precisazione della posizione secondaria rivestita, a giustificazione della minor pena determinata rispetto al [OSCURATO:SOCIETA]. Consegue che il rinvio operato dai giudici di appello ai criteri espressi dal primo giudice e sopra citati, a fronte di trattamenti sanzionatori vicini ai minimi edittali, integra una motivazione adeguata alla luce del principio generale per cui la determinazione della pena, tra il minimo ed il massimo edittale, rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso il cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili - come nel caso di specie -, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen (cfr. Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013 Rv. 256197 - 01 Serratore). Tanto si impone anche a fronte della estrema genericità del gravame relativo alla eccessività della pena, limitato appunto alla mera asserzione di tale carattere. Sussistente oltre che adeguata appare, altresì, la motivazione in punto di diniego delle generiche per entrambi i ricorrenti, e del beneficio della sospensione condizionale da estendersi anche per il [OSCURATO:SOCIETA], apparendo eloquente, al riguardo, il rilievo circa la gravità delle condotte, reiterate nel tempo ed interrotte solo dall'attività di indagine, sintomi anche della pericolosità degli agenti, di interesse peculiare in ordine al beneficio della non menzione. Tale valutazione, peraltro, risulta estesa congruamente ed espressamente anche per escludere il predetto beneficio della non menzione rivendicato per entrambi gli imputati, cosicchè va escluso il mancato esame della questione, come invece dedotto. Del resto, non va dimenticato che le ragioni del diniego dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale possono ritenersi implicite - ma in tal caso sono persino esplicite - nella motivazione con cui il giudice neghi le circostanze attenuanti generiche richiamando i profili di pericolosità del comportamento dell'imputato, dal momento che il legislatore fa dipendere la concessione dei predetti benefici dalla valutazione degli elementi indicati dall'art.133 cod. pen. (Sez. 4 - , Sentenza n. 34754 del 20/11/2020 Ud. (dep. 07/12/2020) Rv. 280244 - 05 8. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che debba essere annullata la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della corte di appello di Firenze. Con dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi proposti da Mannel