CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 gennaio 1952
Cassazione n. 09416/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 06/10/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso contro l'ordinanza emessa in data 06 ottobre 2025 con cui la Corte di appello di Milano, quale giudice dell'esecuzione, ha respinto la richiesta di riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati giudicati con due sentenze di condanna, relative a reati di bancarotta commessi i primi nel 2008 e i secondi nel 2017, ritenendo insussistenti i necessari indicatori, nonostante l'omogeneità dei delitti, per la forte distanza temporale tra loro, senza che lo stesso istante abbia indicato l'esistenza di elementi da cui desumere che, all'epoca di commissione dei primi fatti di bancarotta, egli avesse programmato di commetterne altri circa dieci anni dopo, ed apparendo pertanto che i vari delitti siano espressione di uno stile di vita, quello di operare come "liquidatore seriale"; rilevato che il ricorrente deduce il vizio della motivazione, per avere il giudice dell'esecuzione omesso di prendere in esame una sua dichiarazione, depositata in udienza unitamente a vari documenti, in cui egli evidenziava l'esistenza di un movente unitario e di un programma criminoso delineato sin dal 2000, avendo egli, sino al 2017, assunto 48 cariche sociali in società in crisi, al fine di ricavare profitto, così dimostrando che la serialità delle condotte non è frutto di uno stile di vita, ma di un programma predeterminato; ritenuto che il ricorso sia inammissibile per manifesta infondatezza, risultando dalla lettura dell'ordinanza che il giudice dell'esecuzione ha esaminato la documentazione prodotta e la dichiarazione del ricorrente, ed ha valutato che proprio la serialità delle sue condotte, attestata in tale dichiarazione, dimostra che la sua condotta è espressione di un modus vivendi, e non di un programma criminoso unitario e originario, come deducibile anche dal fatto di avere egli sempre agito con complici diversi, circostanza che rende non ipotizzabile la programmazione di una condotta da tenere a molti anni di distanza, e con complici al momento sconosciuti; ritenuto pertanto che la motivazione dell'ordinanza sia completa, e conforme ai principi di questa Corte, secondo cui «Il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio- temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea» (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074), e che manchino, in questo caso, elementi che dimostrino l'unitaria programmazione dei vari delitti, benché omogenei, e che permettano di escludere che essi siano in realtà espressione di uno stile di vita e di una particolare inclinazione a delinquere; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 febbraio 2026 [OSCURATO:PERSONA]