CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 10413/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20245/2016 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], FLAVIO E C. S.A.S. nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di soci della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], Flavio e s.a.s., rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], in Roma, via dei gracchi 130; –ricorrenti– Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; –controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana n. 482/1/16, depositata il 10 marzo 2016; uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 20 gennaio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. L’Agenzia delle entrate di Arezzo notificò nei confronti degli odierni ricorrenti un avviso di accertamento, rilevando a loro carico l’infedele rappresentazione dei ricavi aziendali dell’esercizio 2004, evidenziata attraverso l’applicazione degli studi di settore. L’avviso venne impugnato e la CTP respinse il ricorso. Il giudice di seconde cure riformò la decisione, sul rilievo che la presunzione relativa ai ricavi dedotta dall’applicazione degli studi di settore doveva ritenersi superata da quella derivabile dalla situazione precaria dei macchinari avendo lo stesso Ufficio riconosciuto non solo la loro vetustà ma anche la stessa malfunzionalità. L’Ufficio impugnò la decisione dinanzi alla Corte di Cassazione che accolse il gravame in relazione al secondo motivo di ricorso. La causa venne, quindi, riassunta dinanzi alla CTR della Toscana che respinse il ricorso dei contribuenti evidenziando sia che l’omessa esplicazione del contraddittorio nella fase amministrativa fosse inammissibile in quanto non tempestivamente dedotta nei precedenti gradi di giudizio (essendo stata proposta dinanzi alla Corte di Cassazione) e in relazione al merito della controversia chiarì che il giudice di legittimità non avesse negato l’applicabilità di fondo alla fattispecie dello studio di settore, pur riconoscendo che lo stesso dovesse essere integrato con le considerazioni difensive relative alla vetustà dei macchinari, disponendo la riduzione del 15% di quanto accertato dalla Amministrazione. Avverso tale decisione hanno interposto ricorso, affidato ad un motivo, la società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], Flavio e C. s.a.s., nonché i soci [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] mentre l’Agenzia dell’Entrate si è costituita con controricorso ed ha proposto ricorso incidentalecon un motivo. [OSCURATO:PERSONA] 1.Successivamente alla presentazione del ricorso è pervenuta, da parte della Avvocatura generale, la comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] di Arezzo dell’avvenuta presentazione, da parte dei ricorrenti, della domanda di adesione alla definizione agevolata ex artt. 6 e 7 del d.l. n. 119 del 2018. L’Ufficio ha specificato che tale domanda è risultata regolare e che pertanto “il contenzioso risulta definito”. L'adesione del contribuente alla procedura di definizione agevolata permette di riscontrare l'effettiva definizione della lite, consentendo, pertanto, al giudice di dichiarare la cessazione della materia del contendere, con conseguente estinzione del processo. Per quanto riguarda le spese del giudizio di legittimità, le stesse sono poste a carico di chi le ha anticipate. P.Q.M. Dichiara l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Sp