CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 marzo 2022
Cassazione n. 17315/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 040MKMM) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/06/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG. 43032/2021 FATTO E DIRITTO 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto in data 16 giugno 2021 ricorso per cassazione, da lui sottoscritto personalmente, avverso la sentenza in epigrafe deducendo vizio di motivazione quanto alla affermazione della penale responsabilità. 2. Il difensore d' ufficio designato Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria in data 14 Marzo 2022 rilevando la non manifesta infondatezza delle censure ulteriormente esplicitate e chiedendo rimettersi gli atti alla Sezione Seconda. 2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto sottoscritto personalmente dal ricorrente facoltà esclusa dall'art. 613 del codice di rito come modificato dalla Legge n. 103/2017, entrata in vigore il 3 Agosto 2017, da ciò derivando la inammissibilità dei profili di cui alla citata memoria. 3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in tremila euro. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 22 Marzo 2022 [OSCURATO:PERSONA] stensore Il