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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 2017/2026

ECLI:EU:T:2026:25
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62025TO0200_INF

Ordinanza del Tribunale (Quinta Sezione) del 14 gennaio 2026 – [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA] / Commissione (causa T‑200/25) «Ricorso di annullamento – Tutela degli interessi finanziari dell’Unione – Indagine amministrativa condotta dall’OLAF a sostegno o a integrazione dell’azione della Procura europea – Articolo 101, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1939 – Relazione finale dell’OLAF – Atto non impugnabile – Irricevibilità»

1. Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Nozione – Atti che producono effetti giuridici vincolanti – Relazione d’indagine dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) – Sostegno o integrazione dell’indagine dell’OLAF nell’azione della Procura europea – Esclusione [Art. 263 TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 883/2013; regolamento del Consiglio 2017/1939, art. 101, § 3, c)] (v. punti 19, 20, 22-24)

2. Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Irricevibilità del ricorso di annullamento proposto contro misure che non producono effetti giuridici vincolanti – Possibilità per i singoli di contestare tali misure mediante ricorso per responsabilità extracontrattuale dell’Unione (Artt. 263 e 340, comma 2, TFUE) (v. punti 26-29) Dispositivo 1) Il ricorso è respinto in quanto irricevibile. 2) [OSCURATO:PERSONA] SRL e il sig. [OSCURATO:PERSONA] sono condannati alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62025TO0200_INF Ordinanza del Tribunale (Quinta Sezione) del 14 gennaio 2026 – [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA] / Commissione (causa T‑200/25) «Ricorso di annullamento – Tutela degli interessi finanziari dell’Unione – Indagine amministrativa condotta dall’OLAF a sostegno o a integrazione dell’azione della Procura europea – Articolo 101, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1939 – Relazione finale dell’OLAF – Atto non impugnabile – Irricevibilità» 1. Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Nozione – Atti che producono effetti giuridici vincolanti – Relazione d’indagine dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) – Sostegno o integrazione dell’indagine dell’OLAF nell’azione della Procura europea – Esclusione [Art. 263 TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 883/2013; regolamento del Consiglio 2017/1939, art. 101, § 3, c)] (v. punti 19, 20, 22-24) 2. Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Irricevibilità del ricorso di annullamento proposto contro misure che non producono effetti giuridici vincolanti – Possibilità per i singoli di contestare tali misure mediante ricorso per responsabilità extracontrattuale dell’Unione (Artt. 263 e 340, comma 2, TFUE) (v. punti 26-29) Dispositivo 1) Il ricorso è respinto in quanto irricevibile. 2) [OSCURATO:PERSONA] SRL e il sig. [OSCURATO:PERSONA] sono condannati alle spese.
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