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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 24 luglio 2022

Cassazione n. 36275/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] ricorso trattato con contraddittorio cartolare [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo del 18/03/2021, che ha dichiarato inammissibile per tardività l'appello proposto dalla ricorrente avverso la sentenza del Tribunale di Agrigento con cui l'imputato è stata condannato alla pena di giustizia, in ordine ai reati di rapina aggravata e di furto aggravato.

Al riguardo, censura il provvedimento impugnato sul rilievo dell'inesigibilità dell'osservanza del termine di deposito dell'appello, stante la situazione di forza maggiore dovuta al COVID che aveva precluso alle parti processuali gli accessi alle cancellerie al fine di ottenere la copia del provvedimento da impugnare.

Peraltro, la motivazione resa dalla Corte di merito a sostegno dell'assenza della causa di forza maggiore era generica, non avendo indicato le ragioni per le quali la documentazione difensiva non era idonea a sostenere l'inesigibilità della condotta.

2. Con requisitoria in data 24/07/2022, il P.G. presso questa Corte ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

3. Tanto premesso, il ricorso non è fondato.

Nessuna illogicità, infatti, sconta la sentenza impugnata per avere escluso che le limitazioni all'accesso alle cancellerie disposte nel Tribunale di Agrigento durante la fase pandemica si siano tradotte in una causa di forza maggiore, in quanto affinché ricorra detta ipotesi occorre che l'impedimento abbia carattere assoluto e sia tale da rendere vano ogni sforzo umano (Sez. 5, ordinanza n. 2103 del 01/05/1999, Rv. 214178).

Non è, infatti, sufficiente la ricorrenza di una situazione di difficoltà nell'esercizio del diritto di proporre l'impugnazione, occorrendo, invece, che la decadenza da tale prerogativa sia dovuta ad una situazione di obiettiva impossibilità.

Dalla documentazione di parte allegata, tanto al ricorso per cassazione che all'atto di appello - e consistente negli atti organizzativi del presidente del Tribunale di Agrigento, nella relativa comunicazione del competente consiglio dell'ordine degli Avvocati e nelle pec inviate alla cancelleria del primo giudice in data 16/06/2020 - non emerge un'obiettiva impossibilità di esercitare il diritto di impugnazione, in quanto le modalità organizzative adottate non precludevano tout court la possibilità di interloquire con gli uffici e, quanto alla richiesta di atti, si tratta di istanza inviata dopo che era scaduto il termine per impugnare - calcolato comprendendo anche la sospensione ex lege dovuta alla disciplina emergenziale - e non preceduta da allegazioni comprovanti tentativi di accesso.4.

In conclusione, va rigettato il ricorso, condannandosi l'imputato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Motivazione semplificat

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] ricorso trattato con contraddittorio cartolare [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo del 18/03/2021, che ha dichiarato inammissibile per tardività l'appello proposto dalla ricorrente avverso la sentenza del Tribunale di Agrigento con cui l'imputato è stata condannato alla pena di giustizia, in ordine ai reati di rapina aggravata e di furto aggravato. Al riguardo, censura il provvedimento impugnato sul rilievo dell'inesigibilità dell'osservanza del termine di deposito dell'appello, stante la situazione di forza maggiore dovuta al COVID che aveva precluso alle parti processuali gli accessi alle cancellerie al fine di ottenere la copia del provvedimento da impugnare. Peraltro, la motivazione resa dalla Corte di merito a sostegno dell'assenza della causa di forza maggiore era generica, non avendo indicato le ragioni per le quali la documentazione difensiva non era idonea a sostenere l'inesigibilità della condotta. 2. Con requisitoria in data 24/07/2022, il P.G. presso questa Corte ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 3. Tanto premesso, il ricorso non è fondato. Nessuna illogicità, infatti, sconta la sentenza impugnata per avere escluso che le limitazioni all'accesso alle cancellerie disposte nel Tribunale di Agrigento durante la fase pandemica si siano tradotte in una causa di forza maggiore, in quanto affinché ricorra detta ipotesi occorre che l'impedimento abbia carattere assoluto e sia tale da rendere vano ogni sforzo umano (Sez. 5, ordinanza n. 2103 del 01/05/1999, Rv. 214178). Non è, infatti, sufficiente la ricorrenza di una situazione di difficoltà nell'esercizio del diritto di proporre l'impugnazione, occorrendo, invece, che la decadenza da tale prerogativa sia dovuta ad una situazione di obiettiva impossibilità. Dalla documentazione di parte allegata, tanto al ricorso per cassazione che all'atto di appello - e consistente negli atti organizzativi del presidente del Tribunale di Agrigento, nella relativa comunicazione del competente consiglio dell'ordine degli Avvocati e nelle pec inviate alla cancelleria del primo giudice in data 16/06/2020 - non emerge un'obiettiva impossibilità di esercitare il diritto di impugnazione, in quanto le modalità organizzative adottate non precludevano tout court la possibilità di interloquire con gli uffici e, quanto alla richiesta di atti, si tratta di istanza inviata dopo che era scaduto il termine per impugnare - calcolato comprendendo anche la sospensione ex lege dovuta alla disciplina emergenziale - e non preceduta da allegazioni comprovanti tentativi di accesso.4. In conclusione, va rigettato il ricorso, condannandosi l'imputato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Motivazione semplificat
Sentenza Cassazione n. 36275/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris