CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 2 febbraio 2022
Cassazione n. 03259/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
al rigetto dei motivi 6, 7 e 8 dell’atto di impugnazione dinanzi alla Corte d’appello. [OSCURATO:PERSONA] 4. — Il ricorso va accolto. F i r m a t o D a : D I M A R Z I O M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 4 6 6 b 2 f 4 5 4 a f 2 3 2 1 a 7 c 0 d d 0 3 3 a d 0 e 4 - F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 12807/2018 Numero sezionale 4754/2021 Numero di raccolta generale 3259/2022Data pubblicazione 02/02/2022 4.1. — Il primo motivo è fondato. Disposto dal collegio arbitrale il versamento del fondo spese, esso è stato effettuato da [OSCURATO:SOCIETA]. dopo che si era tenuta (il giorno precedente) un’udienza nel corso della quale l’altra parte, [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]., aveva formulato eccezione di estinzione del vincolo arbitrale proprio in applicazione dell’articolo 816 septies c.p.c., a cagione dell’omesso tempestivo versamento. Pronunciato poi il lodo, [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. lo ha impugnato, tra l’altro sostenendo che le parti non fossero ormai più vincolate alla convenzione arbitrale, e che dunque gli arbitri fossero privi di potestas iudicandi. Viceversa, la Corte d’appello ha ritenuto che gli arbitri potessero prorogare il termine anche in un momento successivo alla sua scadenza. Tale affermazione è però errata in diritto. L’articolo 816 septies c.p.c. stabilisce al primo comma che: «Gli arbitri possono subordinare la prosecuzione del procedimento al versamento anticipato delle spese prevedibili. Salvo diverso accordo delle parti, gli arbitri determinano la misura dell’anticipazione a carico di ciascuna parte». Dispone poi il secondo comma che: «Se una delle parti non presta l’anticipazione richiestale, l’altra può anticipare la totalità delle spese. Se le parti non provvedono all’anticipazione nel termine fissato dagli arbitri, non sono più vincolate alla convenzione di arbitrato con riguardo alla controversia che ha dato origine al procedimento arbitrale». È dunque facoltà degli arbitri richiedere alle parti il versamento anticipato delle spese prevedibili, subordinando al versamento la prosecuzione del procedimento, previsione, quest’ultima, dettata a tutela degli arbitri stessi e fondata sui doveri di collaborazione incombenti sulle parti: tale facoltà, come questa Corte ha già avuto modo di osservare, non si concretizza peraltro per la mera F i r m a t o D a : D I M A R Z I O M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 4 6 6 b 2 f 4 5 4 a f 2 3 2 1 a 7 c 0 d d 0 3 3 a d 0 e 4 - F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 12807/2018 Numero sezionale 4754/2021 richiesta, da parte degli arbitri, del versamento anticipato, Numero di raccolta generale 3259/2022Data pubblicazione 02/02/2022 occorrendo per contro, come si desume dall’impiego del termine «subordinare», usato dal legislatore, una specifica manifestazione di volontà diretta a condizionare la prosecuzione del procedimento al versamento in discorso (Cass. 11 settembre 2015, n. 17956). Gli effetti dell’omesso versamento sono poi contemplati dal secondo comma: essi ricadono sulle parti, le quali non sono più vincolate alla convenzione di arbitrato con riguardo alla controversia che ha dato origine al procedimento arbitrale. Un correttivo allo scioglimento del vincolo in tal modo concepito la norma prevede per l’ipotesi che una sola delle parti abbia versato quanto di sua competenza: in tal caso, ma solo in tal caso, la parte diligente può sostituirsi a quella inadempiente nel versamento dell’importo ancora mancante. Peraltro, il mancato versamento del fondo spese può rimanere senza effetto qualora gli arbitri, dopo aver condizionato la prosecuzione dell’arbitrato al versamento, revochino o comunque disapplichino il proprio provvedimento (v. per un caso Cass. 7 marzo 2016, n. 4394). Ciò ― è da credere ― può avvenire non solo se vi sia l’accordo espresso delle parti, ma anche se nessuna di esse faccia valere la sopravvenuta inefficacia della convenzione di arbitrato nella prima difesa, secondo la previsione dell’articolo 817, secondo comma, c.p.c., non potendo altrimenti impugnare il lodo per tale motivo. Quest’ultima norma, invero, nell'attribuire agli arbitri il potere di decidere in ordine alla propria competenza, ove la validità, il contenuto o l'ampiezza della convenzione di arbitrato o la regolare costituzione dell'organo arbitrale siano contestate nel corso del procedimento, precisa, al secondo comma, che tale principio è applicabile anche nel caso in cui i poteri degli arbitri siano contestati in qualsiasi sede per qualsiasi ragione sopravvenuta nel corso del procedimento. F i r m a t o D a : D I M A R Z I O M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 4 6 6 b 2 f 4 5 4 a f 2 3 2 1 a 7 c 0 d d 0 3 3 a d 0 e 4 - F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 12807/2018 Numero sezionale 4754/2021 E però, alla luce di quanto si è già osservato, l’operatività di tale Numero di raccolta generale 3259/2022Data pubblicazione 02/02/2022 congegno è nella specie da escludere, giacché non solo le parti non hanno espressamente consentito alla prosecuzione del procedimento, ma una di esse ha fin da subito fatto valere la sopravvenuta inefficacia della convenzione di arbitrato. E dunque occorre prendere posizione sulla questione se il mancato tempestivo versamento del fondo spese abbia o no determinato lo scioglimento del vincolo derivante dalla convenzione di arbitrato, sia pur limitatamente alla controversia introdotta. Ebbene, mentre il primo comma dell’articolo 816 septies c.p.c. è chiaro nel ricollegare l’operatività del congegno ideato dalla norma ad un’espressa manifestazione di volontà degli arbitri di subordinazione della prosecuzione dell’arbitrato al versamento del fondo spese, il secondo comma non contempla alcun ulteriore intervento degli arbitri, ma — e in ciò è altrettanto chiaro — fa discendere dalla comune inosservanza della richiesta di versamento l’automatico prodursi dello scioglimento delle parti dal vincolo derivante dalla convenzione di arbitrato. Di guisa che ciascuna di esse può in tal caso adire il giudice ordinario, restando all’altra parte a tal punto inibita l’eccezione di compromesso. Nel complesso la previsione dettata dal secondo comma della norma in questione manifesta senz’altro aspetti di criticità, tanto che in dottrina ne sono state suggerite interpretazioni ortopediche. In generale la disposizione pare radicarsi nella prospettiva ricostruttiva dell’arbitrato quale fenomeno esclusivamente negoziale — prospettiva com’è noto contraddetta da Cass., Sez. Un., 25 ottobre 2013, n. 24153 all’esito di interventi normativi e del giudice delle leggi che qui è superfluo rammentare — , sicché il mancato versamento del fondo spese da ambo le parti viene riguardato dal legislatore quale manifestazione inequivoca di rinuncia ad avvalersi della convenzione arbitrale, manifestazione di volontà della quale agli arbitri non resta che prendere atto. F i r m a t o D a : D I M A R Z I O M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 4 6 6 b 2 f 4 5 4 a f 2 3 2 1 a 7 c 0 d d 0 3 3 a d 0 e 4 - F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 12807/2018 Numero sezionale 4754/2021 Ma è soprattutto sul piano operativo che la norma determina Numero di raccolta generale 3259/2022Data pubblicazione 02/02/2022 criticità: il punto, com’è intuitivo, è che, così congegnata, la disposizione pone in condizione quella delle parti che abbia interesse a, per così dire, «stoppare» il procedimento arbitrale di non effettuare il versamento della propria quota di fondo spese, così da determinare lo scioglimento del vincolo insorto con la convenzione di arbitrato. Vero è che l’altra parte può versare l’intero: ma è del tutto fisiologico che essa si avveda che la controparte non ha effettuato il versamento solo quando il termine è ormai scaduto, di modo che il rimedio apprestato dalla norma non è in realtà più praticabile. Tale aspetto disfunzionale, che non sussisterebbe se la norma prevedesse la fissazione di un doppio termine, l’uno per effettuare il proprio versamento, l’altro per effettuare il versamento che l’altra parte non abbia eventualmente compiuto, può peraltro essere neutralizzato sia dagli arbitri che dalle parti. I primi possono ovviarvi, appunto attraverso la fissazione di un doppio termine, che la norma non prevede, ma neppure impedisce di disporre. Le parti possono scongiurare l’impiego della norma allo scopo di determinare lo scioglimento della convenzione di arbitrato ― scopo che da un lato è lecito perseguire, e dall’altro lato è agevole pronosticare, a seguito dell’adozione del provvedimento degli arbitri di subordinazione della prosecuzione dell’arbitrato al versamento del fondo spese ― non solo sollecitando gli arbitri alla fissazione del secondo termine di cui si è detto, ma anche versando l’intero con animo di ripetere la quota della controparte una volta che questa abbia effettuato il versamento di competenza. Ciò detto, la considerazione delle criticità già menzionate non consente una lettura anti-letterale del precetto che la norma pone e che il Collegio reputa inequivoco: la disposizione non prevede che siano gli arbitri a dichiarare le parti sciolte dalla convenzione di arbitrato, ma fa discendere lo scioglimento, ipso iure, dal mancato F i r m a t o D a : D I M A R Z I O M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 4 6 6 b 2 f 4 5 4 a f 2 3 2 1 a 7 c 0 d d 0 3 3 a d 0 e 4 - F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 12807/2018 Numero sezionale 4754/2021 versamento del fondo spese: se le parti non effettuano il Numero di raccolta generale 3259/2022Data pubblicazione 02/02/2022 versamento nel termine fissato dagli arbitri, non sono più, perciò stesso, vincolate alla convenzione di arbitrato. Sicché, in definitiva, la Corte d’appello, omettendo di indagare se si versasse in ipotesi di subordinazione della prosecuzione del procedimento al versamento anticipato delle spese prevedibili, ha errato nel giudicare risolutivo il rilievo secondo cui la norma, nonostante [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. avesse già fatto valere lo scioglimento del vincolo derivante dalla convenzione di arbitrato, consentiva nondimeno agli arbitri di posticipare il termine per il versamento. 4.2. — Gli altri motivi sono assorbiti. 5. — La sentenza è cassata e rinviata alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, che si atterrà a quanto dianzi indicato e provvederà anche sulle spese di questo giudizio di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] accoglie il primo motivo di ricors