Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 464/1991
ECLI:IT:COST:1991:464
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
1. - Con ricorso regolarmente notificato e depositato, la Regione
Toscana ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello
Stato, in relazione al decreto del Ministro dell'ambiente 6 febbraio
1991 (Dichiarazione d'importanza internazionale della zona umida di
"[OSCURATO:PERSONA]" nei comuni di Grosseto e Castiglione della
Pescaia). Ad avviso della ricorrente, gli artt. 2, 3, 4 e 5 dell'atto
impugnato lederebbero, oltreché l'art. 97 della [OSCURATO:PERSONA], gli
artt. 117 e 118 della [OSCURATO:PERSONA], nell'attuazione a questi data
dall'art. 83 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.
Più in particolare, secondo la Regione Toscana, l'art. 2 - nel
prevedere che "con successivo decreto si provvederà alla
individuazione delle aree d'interesse naturalistico, aventi rilevanza
ai fini della conservazione del patrimonio naturale nazionale della
zona umida di cui al precedente art. 1, quali zone di importanza
naturalistica nazionale ed internazionale, ai sensi dell'art. 5,
comma 2, della legge 8 luglio 1986, n. 349, allo scopo di stabilire
un razionale e funzionale continuum territoriale e delle relative
misure di tutela e di valorizzazione" - si porrebbe in contrasto con
l'art. 83, quarto comma, del d.P.R. n. 616 del 1977 e con il predetto
art. 5, che conferiscono al Ministro dell'ambiente soltanto il potere
di proporre l'individuazione delle aree di importanza naturalistica
nazionale e internazionale, e non già il potere di individuare le
aree medesime.
Di conseguenza, sempre secondo la ricorrente, sarebbe illegittimo
anche l'art. 3 dello stesso decreto, il quale prevede l'intesa con la
Regione Toscana e gli enti locali interessati al fine di costituire
il consorzio per la gestione della riserva naturale che dovrà esser
istituita nel territorio da individuare ai sensi dell'articolo
precedente.
Infine, ad avviso della Regione Toscana, sarebbe ilegittimo l'art.
4 del medesimo decreto, il quale prevede l'applicazione di misure di
salvaguardia fino all'istituzione dell'area protetta e comunque per
un periodo non superiore a tre anni, tanto perché tale previsione
non troverebbe copertura nella Convenzione di Ramsar, quanto perché
l'art. 7 della legge 3 marzo 1987, n. 59, che ne giustifica
l'adozione, lo subordina, tuttavia, al parere obbligatorio della
regione interessata, parere che nella specie non sarebbe stato
richiesto.
2. - Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri chiedendo che il ricorso sia dichiarato non fondato e
facendo riserva di ogni controdeduzione.
3. - In prossimità dell'udienza, la Regione Toscana ha depositato
una memoria con la quale ha ribadito le argomentazioni svolte nel
ricorso.
4. - Nel corso dell'udienza pubblica, l'Avvocatura dello Stato ha
svolto oralmente le proprie controdeduzioni, affermando, in
particolare, che, mentre gli artt. 3 e 4 sarebbero connessi e
dipendenti dal non impugnato art. 1 (con il quale si individua una
zona umida d'importanza internazionale, ai sensi della Convenzione di
Ramsar), l'art. 2, invece, conterrebbe una norma programmatoria, che
si limiterebbe a preannunziare l'individuazione delle aree, senza
peraltro specificare il tipo di decreto da adottare, e a dare impulso
al Ministro dell'ambiente per la promozione della relativa attività.
1. - [OSCURATO:PERSONA] ha sollevato conflitto di attribuzione nei
confronti dello Stato, in relazione al decreto del Ministro
dell'ambiente (Dichiarazione d'importanza internazionale della zona
umida di "[OSCURATO:PERSONA]" nei comuni di Grosseto e Castiglione della
Pescaia) adottato il 6 febbraio 1991. Secondo la ricorrente, tale
decreto in ogni suo articolo - ad eccezione dell'art. 1, che
individua una zona umida d'importanza internazionale ai sensi e agli
effetti della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971, resa
esecutiva con d.P.R. 13 marzo 1976, n. 448, - lederebbe le competenze
legislative e amministrative, garantite alla Regione stessa dagli
artt. 117 e 118 della [OSCURATO:PERSONA], come attuati dall'art. 83, quarto
comma, del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, e dall'art. 5 della legge 8
luglio 1986, n. 349. Lo stesso decreto, poi, negli articoli indicati
(artt. 2, 3, 4 e 5) conterrebbe disposizioni contrarie anche all'art.
97 della [OSCURATO:PERSONA], il quale assicura il principio del buon
andamento della amministrazione pubblica.
2. - Va preliminarmente dichiarata l'inammissibilità della
censura relativa all'art. 5 del decreto impugnato, a norma del quale
la vigilanza sull'area dichiarata zona umida è affidata al nucleo
operativo ecologico dell'Arma dei carabinieri e alle altre forze di
Polizia, per il fatto che essa non è sorretta da alcuna motivazione
(v., da ultimo, sentt. nn. 372 del 1989, 343 del 1991).
Parimenti inammissibile è il ricorso per il profilo concernente
le censure proposte in riferimento all'art. 97 della [OSCURATO:PERSONA],
non essendo stato addotto, neppure sotto tale aspetto, alcun
argomento a sostegno.
3. - Il ricorso va accolto relativamente all'art. 4 del decreto
impugnato, nella parte in cui prevede l'applicazione delle misure di
salvaguardia, fino all'istituzione dell'area protetta e comunque per
un periodo non superiore a tre anni, senza subordinarla al parere
obbligatorio della regione interessata, ai sensi dell'art. 7 della
legge 3 marzo 1987, n. 59.
3.1. - Il decreto impugnato, dopo aver individuato, all'art. 1, la
zona umida di "[OSCURATO:PERSONA]", ubicata nei comuni di Grosseto e di
Castiglione della Pescaia, come area d'importanza internazionale ai
sensi della Convenzione di Ramsar (art. 2.1), ha stabilito, all'art.
2, che "con successivo decreto si provvederà alla individuazione
delle aree d'interesse naturalistico, aventi rilevanza ai fini della
conservazione del patrimonio naturale nazionale della zona umida di
cui al precedente art. 1, quale zona d'importanza naturalistica
nazionale e internazionale, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della
legge 8 luglio 1986, n. 349, allo scopo di stabilire un razionale e
funzionale continuum territoriale e delle relative misure di tutela e
di valorizzazione". In altri termini, l'art. 2 prevede che con un
ulteriore decreto saranno individuate le aree circostanti alla zona
umida, già identificata ai sensi della Convenzione di Ramsar, a
seguito di una successiva ponderazione concernente la funzionalità
di tale area rispetto ai fini protettivi relativi alla suddetta zona
umida e, quindi, d'importanza naturalistica nazionale e
internazionale ad essa attribuibile a norma dell'art. 5, secondo
comma, della legge 8 luglio 1986, n. 348. È, pertanto, in
riferimento a quest'ultimo articolo che va valutata la legittimità
del potere ministeriale esercitato con l'art. 2 dell'atto impugnato.
Come questa Corte ha già affermato (v. sent. n. 346 del 1990),
l'art. 5, secondo comma, della legge n. 348 del 1986 - nel trasferire
al Ministro dell'ambiente le competenze allora attribuite dalle leggi
vigenti al Ministro dell'agricoltura e delle foreste in materia di
parchi nazionali, di individuazione delle zone d'importanza
naturalistica nazionale e internazionale e di promozione in esse
della costituzione di parchi e di riserve naturali - non poteva
ricomprendere fra queste competenze la potestà di deliberazione
dell'individuazione delle aree d'interesse naturalistico nazionale o
internazionale su cui istituire le riserve e i parchi naturali, per
il semplice fatto che, nel momento in cui quella legge fu adottata,
la predetta potestà era affidata dall'art. 83, quarto comma, del
d.P.R. n. 616 del 1977, al Governo "nell'ambito delle funzioni
d'indirizzo e coordinamento". Tuttavia, come ha osservato
l'Avvocatura dello Stato, l'art. 2 del decreto ministeriale
impugnato, non si pone in contrasto con tale ripartizione di
competenze, poiché esso si limita a preannunziare l'esercizio futuro
di una funzione rispetto alla quale il Ministro dell'ambiente ha un
potere d'impulso, senza pretendere di modificare le procedure fissate
dalla legge e, tantomeno, la preesistente distribuzione delle
competenze fra Ministro e Consiglio dei ministri.
Per ragioni analoghe a quelle appena espresse, non è idoneo a
ledere le attribuzioni costituzionalmente assegnate alla Regione
Toscana neppure l'art. 3 del decreto impugnato. Tale articolo,
infatti, si limita a impegnare il Ministro dell'ambiente ad attivarsi
per prendere con la Regione Toscana gli accordi richiesti dalle leggi
vigenti, una volta che sarà istituita la riserva naturale sul
territorio della zona umida "[OSCURATO:PERSONA]" e sulla circostante
area di rispetto, al fine di costituire il consorzio per la gestione
della predetta riserva.
3.2. - Lesivo delle attribuzioni costituzionalmente assegnate alla
Regione Toscana è, invece, l'art. 4 del decreto impugnato, il quale
stabilisce che, fino all'istituzione dell'area protetta e comunque
per un periodo non superiore a tre anni, si applicano nelle zone
individuate le misure di salvaguardia indicate in allegato.
Tale articolo, riferendosi alla zona umida già individuata ai
sensi dell'art. 2.1 della Convenzione di Ramsar ed essendo stato
adottato dal Ministro dell'Ambiente in mancanza di qualsiasi
richiesta di parere rivolta alla Regione Toscana, comporta la
violazione dell'art. 7 della legge 3 marzo 1987, n. 59, in base al
quale il suddetto Ministro può adottare misure di salvaguardia nelle
aree individuate come zone da destinarsi a riserve naturali di
importanza nazionale o internazionale "sentite le regioni e gli enti
locali interessati ovvero decorsi trenta giorni dalla data di
richiesta del parere senza che questo sia stato espresso". Il
raccordo ivi previsto, infatti, costituisce l'attuazione del
principio costituzionale di cooperazione che presiede a ogni ipotesi
in cui l'esercizio di competenze spettanti allo Stato comporta
interferenze con l'esercizio di attribuzioni costituzionalmente
affidate alle regioni. E nel caso non vi può essere dubbio che le
misure di salvaguardia adottate incidano su materie come
l'agricoltura e foreste, la caccia e pesca, la viabilità,
l'urbanistica, il turismo (v. allegato n. 2 del decreto impugnato),
che gli artt. 117 e 118 della [OSCURATO:PERSONA] attribuiscono alle
competenze legislative e amministrative delle regioni a statuto
ordinario.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
Dichiara che non spetta al Ministro dell'ambiente adottare le
misure di salvaguardia nelle aree individuate come zone da destinarsi
a riserve naturali d'importanza nazionale o internazionale, ai sensi
dell'art. 4 del decreto del Ministro dell'ambiente 6 febbraio 1991
(Dichiarazione d'importanza internazionale della zona umida di
"[OSCURATO:PERSONA]" nei comuni di Grosseto e di Castiglione della
Pescaia), senza che siano sentite le regioni interessate ovvero
decorsi trenta giorni dalla data di richiesta del parere e questo non
sia stato espresso e, conseguentemente, annulla l'art. 4 del decreto
impugnato;
Dichiara inammissibile il ricorso, in relazione agli artt. 2, 3 e
5 del suddetto decreto del Ministro dell'ambiente, proposto dalla
Regione Toscana in riferimento agli artt. 117 e 118 della
[OSCURATO:PERSONA], come attuati dall'art. 83, quarto comma, del d.P.R. 24
luglio 1977, n. 616 e dall'art. 5 della legge 8 luglio 1986, n. 349,
nonché in riferimento all'art. 97 della [OSCURATO:PERSONA].
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 dicembre 1991.
Il presidente: [OSCURATO:PERSONA]
Il redattore: [OSCURATO:PERSONA]
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 13 dicembre 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI