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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 6 ottobre 2022

Cassazione n. 35423/2022

Testo disponibile della fonte

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so iscritto al n. 734/2016R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA], entrambi domiciliati a Meledugno (LE), in via [OSCURATO:PERSONA],

8. -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 29, presso l’[OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA] , rappresentato e difeso dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente – avverso la sentenza n.1306/2015 della CORTE D'APPELLO di LECCE , depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]R.G.N. 838 /2013 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6/10/2022dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] proveniente dal Ministero - Assegno ad personam - Riassorbibilità -Tempistica - Interpretazione della normativa italiana in conformità con il diritto dell’Unione, come interpretato nella sentenza CGUE Scattolon. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere rel. - R.G.N.734/2016 Cron.

C.C. 6/10/2022 [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n. 1306 dell’8 luglio 2015 la Corte d’Appello di Lecce confermava la sentenza del Tribunale di Brindisi che, in parziale accoglimento della domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], dipendente dell’[OSCURATO:PERSONA] dall’1 agosto 2007, proveniente dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (in prosieguo anche: Ministero), ai sensi del DPCM del 30 marzo 2007: - gli aveva riconosciuto il diritto al pagamento dal 2 ottobre 2007 dell’assegno mensile pensionabile percepito alle dipendenze del Ministero (derivante dal precedente passaggio dall’ ente Ferrovie dello Stato); - aveva dichiarato la riassorbibilità di detto assegno negli incrementi stipendiali successivi al 2 ottobre 2007.

Nel respingere gli appelli proposti da entrambe le parti di causa, la Corte territoriale riteneva non essere rilevante, ai fini della decisione, la natura di trattamento fondamentale piuttosto che di trattamento accessorio dell’assegno e, pur ricordando che in data 28 aprile 2000il Ministero, con la determina con la quale aveva riconosciuto al lavoratore l’assegno, ne predicava la natura di elemento accessorio non riassorbibile, nondovuto sulla tredicesima mensilità e valutabile ai fini del trattamento di quiescenza, rappresentava che la disciplina e la riassorbibilità del trattamento dovevano valutarsi attraverso l’esame delle fonti primarie.

A tal proposito la Corte territorialerilevava che l’articolo 2, comma tre, d.lgs. n. 165/2001 prevedeva che l’attribuzione di trattamenti economici avvenisse esclusivamente mediante contratti collettivi e che le disposizioni di legge, regolamenti o atti amministrativi che attribuivano incrementi retributivi non previsti nella contrattazione collettiva cessavano di avere efficacia dall’entrata in vigore del successivo rinnovo contrattuale, sicché da tale data i trattamenti economici più favorevoli in godimento venivano riassorbiti.

L’articolo 31 dello stesso d.lgs. sanciva che nel caso di trasferimento di attività svolte da pubbliche amministrazioni ad altri soggetti, pubblici o privati, al personale che passava alle dipendenze di tali soggetti si applicava l’articolo 2112 3 c.c.Tale era, secondo il giudice d’appello, l’ipotesi ricorrente nella fattispecie in esame, in quanto l’[OSCURATO:PERSONA], in virtù del d.l. n. 203/2005, conv. in l. n. 248/2005, era subentrato al Ministero nell’esercizio delle funzioni residuate allo Stato in materia di invalidità civile, assorbendo il personale del Ministero adibito a tali funzioni.

Dal combinato disposto di tali norme derivava che il trattamento economico in godimento al dipendente al momento del trasferimento era salvaguardato fino al successivo completo riassorbimento.

L’articolo 2, comma tre, del d.P.C.M. del 30 marzo 2007 andava quindi interpretato nel rispetto di tale clausola di salvaguardia.

Il lavoratore ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza, affidato a due motivi di censura, cui l’[OSCURATO:PERSONA] ha opposto difese con controricorso contenente ricorso incidentale, articolato in un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo del ricorso principale viene denunciato il vizio di interpretazione dell’articolo 31 del d.lgs. n. 165 del 2000 (già articolo 34 d.lgs. n. 29/1993, come sostituito dall’articolo 19 d.lgs. n. 80/1998).

2. Con il secondo mezzo viene dedotta la falsa applicazione dell’articolo 1, comma tre, d.P.C.M 30 marzo 2007.

2.1. I due motivi sono diretti a sostenere la non riassorbibilità de ll’assegno attribuito dalla sentenza impugnata.

Il ricorrente ha esposto che con decreto n. 120245 del 24 maggio 2000 il Ministero gli aveva riconosciuto, in forma di assegno personale non riassorbibile, il «premio di esercizio», in precedenza percepito come dipendente delle Ferrovie dello Stato.

Ha assunto che l’assegno costituiva elemento della retribuzione fissa non soggetto a riassorbimento, come del resto indicato nel decreto ministeriale che lo riconosceva; ha altresì rappresentato che tale atto amm inistrativo, reso all’esito del parare favorevole della Presidenza del Consiglio dei Ministri e della Ragioneria generale dello Stato, costituisce esecuzione di obbligazioni di fonte normativa e contrattuale e che il diritto a percepire l’assegno era stato riconosciuto dal giudice di legittimità a conclusione di un contenzioso instaurato con l’[OSCURATO:PERSONA] dello Stato.

3. Con l’unico motivo del ricorso incidentale l’[OSCURATO:PERSONA] lamenta, ai sensi dell’articolo 360 nr. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli articoli 2, comma tre e 30, comma due quinquies,del d.lgs 30 marzo 2001 nr. 165 nonché dell’articolo 1362 e segg. c.c. in relazione all’articolo 6, comma undici, del c.c.n.i. per il comparto enti pubblici non economici.

3.1. La censura è diretta a sostenere cheil Panarese non aveva affatto diritto a conservare l’assegno presso l’[OSCURATO:PERSONA], contestandosi a monte il suo riconoscimento.

A tal riguardo l’[OSCURATO:PERSONA] ha esposto che il Panarese era transitato al Ministero con decorrenza dal’1 agosto 2007 e che il d.P.C.M. 30 marzo 2007, che regolava il trasferimento, all’articolo 2, comma tre, prevedeva che il personale trasferito avrebbe conservato il trattamento giuridico ed economico in godimento soltanto fino al rinnovo del CCNL del personale del comparto enti pubblici non economici.

Il contratto collettivo integrativo [OSCURATO:PERSONA] sottoscritto il 15 maggio 2008, all’articolo 6,comma undici, aveva previsto, ai sensi del predetto articolo 2, comma tre, d.P.C.M. 30 marzo 2007, che al personale proveniente dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, transitato all’[OSCURATO:PERSONA] a seguito del d.P.C.M. 30 marzo 2007, erano attribuite le competenze economiche accessorie previste dalle norme contrattuali del comparto di provenienza fino all’1 ottobre 2007 e dall’1 ottobre 2007, data di entrata in vigore del CCNL 2006/2009 per il personale del comparto enti pubblici non economici, il trattamento giuridico ed economico dell’[OSCURATO:PERSONA].

4. I due motivi del ricorso principale e l’unico motivo di ricorso incidentale, stante l’intima connessione,possono esaminarsi congiuntamente perché tutti inerenti alla riassorbibilità o meno dell’emolumento, oltre che all’eventuale tempistica del riassorbimento.

4.1. Ebbene, nella vicenda di causa la Corte di appello ha ritenuto (in disparte le disposizioni poste a fondamento del percorso logico argomentativo, sulle quali si veda infra) che debba trovare applicazione “il principio generale desumibile (…) dalla regola per cui le amministrazioni pubbliche garantiscono ai propri dipendenti parità di trattamento contrattuale e quello per cui il divieto di reformatio in peius del trattamento economico percepito dai dipendenti pubblici fino al momento del trasferimento ad altro ente o amministrazione per effetto del passaggio o subentro di attività, viene adeguatamente salvaguardato, proprio come ritenuto dal giudice di primo grado, assicurandone la conservazione anche oltre la decorrenza del trasferimento, fino al completo riassorbimento per effetto degli incrementi stipendiali sopravvenuti per i dipendenti già in forza dell’amministrazione di destinazione, peraltro, senza che tale riassorbimento possa dirsi avvenuto già in coincidenzadel primo rinnovo del ccnl applicabile all’ente destinatario successivo al trasferimento, quando, per effetto di tale rinnovo, il trattamento economico assicurato sia comunque ancora inferiore a quello goduto presso l’ente o l’amministrazione di provenienza.”

4.2. Tale essendo la decisione della Corte di appello ne va verificata la correttezza, nella dialettica dei motivi posti sul campo dalle parti, volti rispettivamente a sostenere la non riassorbibilità dell’assegno quelli del lavoratore, e -per converso - il riassorbimento pieno dopo l’ 1 ottobre 2007, in conseguenza dell’applicazione integrale del nuovo trattamento contrattuale del comparto di destinazione, senza salvezza alcuna, il controricorso dell’[OSCURATO:PERSONA].

4.3. A tal riguardo va in primo luogo effettuata la ricostruzione dei dati normativi e osservato che alla fattispecie in esame si applica l’art. 10 della l. n. 248 del 2005.

A tal proposito si osserva, infatti, che il d.l. 30 settembre 2005 nr. 203, conv. con mod. in l. 2 dicembre 2005 nr. 248, articolo 10 ha disposto: - al comma 1, il subentro dell’[OSCURATO:PERSONA] nell’esercizio delle funzioni residuate allo Stato, dopo le leggi di attuazione del decentramento amministrativo, in materia di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo handicap e disabilità, funzioni che già erano di competenza del Ministero dell’economia e delle finanze; -al comma 2 ha demandato ad uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri la individuazione della data di effettivo esercizio da parte dell’[OSCURATO:PERSONA] delle funzioni in precedenza del Ministero, nonché la individuazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie da trasferire;in attuazione di tale previsione, è stato poi emanato il d.P.C.M. 30 marzo 2007, che ha concretamente individuato il contingente dipersonale trasferito all’[OSCURATO:PERSONA].In tale contesto normativo è,quindi, il comma 3 del citato art. 10 della l. n. 248 del 2005 che disciplina il passaggio all’[OSCURATO:PERSONA] del personale ministeriale, disponendo che: «Il personale trasferito ai sensi del comma 2 conserva il trattamento giuridico ed economico in godimento fino al rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto degli enti pubblici non economici, in cui il personale trasferito dovrà confluire.

A seguito del trasferimento del personale sono ridotte in maniera corrispondente le dotazioni organiche del Ministero dell'economia e delle finanze e le relative risorse sono trasferite all'I.N.P.S.».

Il trattamento giuridico ed economico del personale trasferito è dunque disciplinato da detta norma speciale, che trova applicazione in luogo di quella generale di cui all’articolo 31 d.lgs. n. 165/2001, il cui incipit peraltro espressamente fa salve le previsioni in deroga.

Ne consegue che il d.P.C.M. 30 marzo 2007 si limita a riprodurreil contenuto del citato comma 3 dell’art. 10; né poteva essere altrimenti in quanto detto atto amministrativo, difettando una specifica delega legislativa, non poteva avere alcuna competenza in tema di trattamento giuridico ed economico. 4.4.

Atale rilievo consegue che il giudice di appello ha erroneamente individuato la disciplina della fattispecie dicausa nell’articolo 31 d.lgs. n. 165/2001, il che esime dall’esame delle censure svolte in entrambi i contrapposti ricorsi in ordine all’interpretazione dello stesso articolo offerta dal giudice dell’appello.

4.5. Neppure è rilevante in causa l’articolo 2, comma 3, d.lgs. n. 165/2001, che non regolamenta la disciplina giuridica ed economica del passaggio di dipendenti a seguito del trasferimento delle funzioni da un ente pubblico ad altro ente, pubblico o privato,ma il trattamento economico nel corso del rapporto con una delle amministrazioni pubbliche di cui al precedente articolo 2.

4.6. Tanto premesso, è evidente, alla luce del comma 3 d ell’art. 10 della l. n. 249 del 2005. l’infondatezza dei due motivi del ricorso principale volti a sostenere la non riassorbibilità dell’assegno che, invece, è come innanzi si è detto espressamente prevista dal legislatore.

4.7. Resta da esaminare la questione relativa al momento di operatività del riassorbimento e quindi la valutazione della fondatezza del motivo di ricorso incidentale dell’[OSCURATO:PERSONA] che, in attuazione dell’articolo 10, comma 3, del d.l. n. 205/2005, sostiene che al Panarese competa il trattamento giuridico ed economico in godimento presso il Ministero solo fino al rinnovo del c.c.n.l. del comparto enti pubblici non economici, avvenuto in data 1 ottobre 2007 (CCNL normativo 2006 –2009 economico 2006 – 2007, sottoscritto in data 1 ottobre 2007) dovendo allo stesso applicarsi, per l’epoca successiva, il trattamento previsto dal c.c.n.l.di comparto.

4.8. Da quanto esposto deriverebbe, secondo quanto sostenuto dall’[OSCURATO:PERSONA], che dopo il 1°ottobre 2007 il Panarese non avrebbe diritto a conservare l’ass egno personale percepito presso il Ministero, essendo prevista la applicazione integrale del nuovo trattamento contrattuale del comparto di destinazione, senza salvezza alcuna.

4.9. Ritiene il Collegio che anche il motivo di ricorso incidentale sia infondato e vada rigettato.

4.10. Va al riguardo richiamato l’art. 3 co. 1° della direttiva 2001/23/CE(in cui èstata trasfusa l’analoga precedente direttiva 77/187/CEE come modificata dalla direttiva 98/50/CE) che stabilisce che “I diritti e gli obblighi che risultano per il cedente da un contratto di lavoro o da un rapporto di lavoro esistente alla data del trasferimento sono, in conseguenza di tale trasferimento, trasferiti al cessionario.”.

A sua volta il comma 3 stabilisce che “Dopo il trasferimento, il cessionario mantiene le condizioni di lavoro convenute mediante contratto collettivo nei termini previsti da quest'ultimo per il cedente fino alla data della risoluzione o della scadenza del contratto collettivo o dell'entrata in vigore o dell'applicazione diun altro contratto collettivo.”.

Tale direttiva è applicabile non solo ai trasferimenti di aziende, ma anche ai trasferimenti di personale (con o senza le relative competenze) fra amministrazioni pubbliche.

Sulla interpretazione dell’art. 3,n. 2, dell a direttiva 77/187/CEE, norma identica all’art. 3 n. 3 della successiva direttiva 2001/23/CE, costituisce punto fermo quanto ritenuto dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea nella sentenza C - 108/10, Scattolon, del 6.9.2011, nella quale si è affermato ai punti 72 –76:“72.

Ai sensi del citato art.3, n. 2, primo comma, il cessionario è tenuto a mantenere le condizioni di lavoro convenute mediantecontratto collettivo nei termini previsti da quest’ultimo per il cedente, fino alla data della risoluzione o della scadenza di talecontratto collettivo o dell’entrata in vigore o dell’applicazione di un altrocontratto collettivo.

Il secondo comma di detta disposizione aggiunge che gli Stati membri possono limitare il periodo di mantenimento delle condizioni di lavoro, purché esso non sia inferiore ad un anno.

73. Come già precisato dalla Corte, la norma prevista dall’art.3, n. 2, secondo comma, delladirettiva 77/187 non può privare di contenuti il primo comma del medesimo numero.

Pertanto, questo secondo comma non osta a che le condizioni di lavoro enunciate in uncontratto collettivo che si applicava al personale interessato prima deltrasferimento cessino di essere applicabili al termine di un anno successivo altrasferimento, se non addirittura immediatamente alla data deltrasferimento, quando si realizzi una delle ipotesi previste dal primo comma di detto numero, ossia la risoluzione o la scadenza di dettocontratto collettivo oppure l’entrata in vigore o l’applicazione di un altrocontratto c ollettivo (v. sentenza 9 marzo 2006, causa C - 499/04, Werhof, Racc.pag.

I - 2397, punto 30, nonché, in tema di art. 3, n. 3, delladirettiva 2001/23, sentenza 27 novembre 2008, causa C - 396/07, Juuri, Racc.pag.

I - 8883, punto 34).

74. Di conseguenza, la norma prevista dall’art. 3, n. 2, primo comma, delladirettiva 77/187, ai sensi della quale «il cessionario mantiene le condizioni di lavoro convenute mediantecontratto collettivo nei termini previsti da quest’ultimo per il cedente, fino alla data (…) [di] applicazione di un altrocontratto collettivo», dev’essere interpretata nel senso che il cessionario ha il diritto di applicare, sin dalla data deltrasferimento, le condizioni di lavoro previste dalcontratto collettivo per lui vigente, ivi comprese quelle c oncernenti la retribuzione.

75. Benché da quanto sin qui esposto discenda che ladirettiva 77/187 lascia un margine di manovra, che consente al cessionario e alle altre particontraenti di stabilire l’integrazione retributiva dei lavoratori trasferiti in modo tale che questa risulti debitamente adattata alle circostanze deltrasferimento in questione, ciò nondimeno le modalità scelte devono essere conformi allo scopo di dettadirettiva.

Come la Corte ha ripetutamente dichiarato, quest’obiettivo consiste, essenzialmente, nell’impedire che i lavoratori coinvolti in untrasferimento siano collocati in una posizione meno favorevole per il solo fatto deltrasferimento (sentenza 26 maggio 2005, causa C - 478/03, Celtec, Racc.pag.

I - 4389, punto 26 e giurisprudenza i vi citata, nonché, in merito alladirettiva 2001/23, ordinanza 15 settembre 2010, causa C - 386/09, Briot, punto26).

76. Il ricorso alla facoltà consistente nel sostituire, con effetto immediato, le condizioni di cui godevano i lavoratori trasferiti in base alcontratto collettivo vigente presso il cedente con quelle previste dalcontratto collettivo vigente presso il cessionario non può pertanto avere lo scopo, o l’effetto, di imporre a detti lavoratori condizioni globalmente meno favorevoli di quelle applicabili prima deltrasferimento.

Se così non fosse, la realizzazione dello scopo perseguito dalladirettiva 77/187 potrebbe essere agevolmente rimessa in discussione in qualsiasi settore disciplinato in forza dicontratti collettivi, il che pregiudicherebbe l’efficacia pratica di dettadirettiva.”.

4.10.1. Ebbene, i punti 75 e 76 innanzi riportati sono chiarissimi nell’affermare che il trasferimento non può determinare per il lavoratore trasferito un peggioramento retributivo ossia condizioni di lavoro meno favorevoli di quelle godute in precedenza, secondo una valutazione comparativa da compiersi all'atto del trasferimento, in relazione al trattamento retributivo globale, compresi gli istituti e le voci erogati con continuità, ancorché non legati all'anzianità di servizio.

4.10.2. In una parola, come ben evidenziato al punto 76, la facoltà pure concessa al cessionario di sostituire, con effetto immediato, le condizioni di lavoro previste nel contratto collettivo vigente presso il cedente con quelle applicate da esso cessionario, non può essere giammai utilizzata, né allo scopo, né comunque produrre l’effetto, di porre i lavoratori trasferiti in una posizione deteriore, applicando ad essi condizioni di lavoro meno favorevoli di quelle applicabili prima del trasferimento.

Insomma, i lavoratori trasferiti non possono essere collocati in una posizione deteriore per il sol fatto del trasferimento.

4.11. Non ostano a tale soluzione alcune pronunzie di questa Corte che hanno ritenuto, in caso di cessione di ramo d'azienda, che ai dipendenti ceduti debba applicarsi, ai sensi dell'art. 2112, comma 3, c.c., il contratto collettivo in vigore presso la cessionaria, anche se più sfavorevole, atteso il loro inserimento nella nuova realtà organizzativa e nel mutato contesto di regole, anche retributive, restando in vigore l'originario contratto collettivo nel solo caso in cui presso la cessionaria i rapporti di lavoro non siano regolamentati da alcuna disciplina collettiva (si veda Cass. n. 37291/2021 e la giurisprudenza ivi citata, in particolare Cass. n. 19303/2015, Cass. n. 10614/2011, Cass. n. 5882/2010); in realtà, alla stregua d’una doverosainterpretazione della normativa interna che sia conforme al diritto eurounitario, come interpretato nella citata sentenza Scattolon della CGUE, anche l’applicazione d’un diverso e meno favorevole contratto collettivo non significa che il lavoratore trasferito non conservi, quanto meno in via di assegno ad personam, il pregresso più favorevole quantum retributivo.

4.12. Si ritiene, quindi, che il trasferimento non possa mai determinare per il lavoratore trasferito un peggioramento economico, quindi condizioni di lavoro meno favorevoli di quelle godute in precedenza, secondo una valutazione comparativa che va effettuata all’atto del trasferimento, in relazione al trattamento retributivo globale, compresi gli istituti e le voci erogate con continuità, ancorchélegate all’anzianità di servizio.

4.13. Allaluce di quanto si è innanzi esposto, del comma 3 dell’ art. 10 della l. n. 248 del 2005va data una interpretazione conforme al diritto dell’Unione, come interpretato dalla CGUE nella sentenza Scattolon.

Ne deriva l’impossibilità di applicare - in epoca del tutto coeva al trasf erimento - condizioni economico - retributive peggiorative per i lavoratori, in quanto ciò contrasterebbe con lo stesso scopo e la ratio della normativa unionale.

Alla luce delle considerazioni che precedono va quindi rigettato anche il ricorso incidentale, in quanto la tesi sostenuta dall’[OSCURATO:PERSONA] si pone in contrasto con i contenuti della sentenza Scattolon, finendo con il determinare un inammissibile peggioramento del trattamento retributivo globale del lavoratore.

5. Il rigetto sia del ricorso principale sia di quello incident ale cons iglia la compensazione integrale tra le parti delle spese del giudizio di legittimità.

6. Si dà atto della sussistenza,ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale e di quello incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis del citato art. 13.

PQM rigetta il ricorso principale e quello incidentalee compensa le spese del giudizio di legittimità.

Sussistono, ai sensi dell’art.13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, i pre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
so iscritto al n. 734/2016R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA], entrambi domiciliati a Meledugno (LE), in via [OSCURATO:PERSONA], 8. -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 29, presso l’[OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA] , rappresentato e difeso dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente – avverso la sentenza n.1306/2015 della CORTE D'APPELLO di LECCE , depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]R.G.N. 838 /2013 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6/10/2022dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] proveniente dal Ministero - Assegno ad personam - Riassorbibilità -Tempistica - Interpretazione della normativa italiana in conformità con il diritto dell’Unione, come interpretato nella sentenza CGUE Scattolon. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere rel. - R.G.N.734/2016 Cron. C.C. 6/10/2022 [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n. 1306 dell’8 luglio 2015 la Corte d’Appello di Lecce confermava la sentenza del Tribunale di Brindisi che, in parziale accoglimento della domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], dipendente dell’[OSCURATO:PERSONA] dall’1 agosto 2007, proveniente dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (in prosieguo anche: Ministero), ai sensi del DPCM del 30 marzo 2007: - gli aveva riconosciuto il diritto al pagamento dal 2 ottobre 2007 dell’assegno mensile pensionabile percepito alle dipendenze del Ministero (derivante dal precedente passaggio dall’ ente Ferrovie dello Stato); - aveva dichiarato la riassorbibilità di detto assegno negli incrementi stipendiali successivi al 2 ottobre 2007. Nel respingere gli appelli proposti da entrambe le parti di causa, la Corte territoriale riteneva non essere rilevante, ai fini della decisione, la natura di trattamento fondamentale piuttosto che di trattamento accessorio dell’assegno e, pur ricordando che in data 28 aprile 2000il Ministero, con la determina con la quale aveva riconosciuto al lavoratore l’assegno, ne predicava la natura di elemento accessorio non riassorbibile, nondovuto sulla tredicesima mensilità e valutabile ai fini del trattamento di quiescenza, rappresentava che la disciplina e la riassorbibilità del trattamento dovevano valutarsi attraverso l’esame delle fonti primarie. A tal proposito la Corte territorialerilevava che l’articolo 2, comma tre, d.lgs. n. 165/2001 prevedeva che l’attribuzione di trattamenti economici avvenisse esclusivamente mediante contratti collettivi e che le disposizioni di legge, regolamenti o atti amministrativi che attribuivano incrementi retributivi non previsti nella contrattazione collettiva cessavano di avere efficacia dall’entrata in vigore del successivo rinnovo contrattuale, sicché da tale data i trattamenti economici più favorevoli in godimento venivano riassorbiti. L’articolo 31 dello stesso d.lgs. sanciva che nel caso di trasferimento di attività svolte da pubbliche amministrazioni ad altri soggetti, pubblici o privati, al personale che passava alle dipendenze di tali soggetti si applicava l’articolo 2112 3 c.c.Tale era, secondo il giudice d’appello, l’ipotesi ricorrente nella fattispecie in esame, in quanto l’[OSCURATO:PERSONA], in virtù del d.l. n. 203/2005, conv. in l. n. 248/2005, era subentrato al Ministero nell’esercizio delle funzioni residuate allo Stato in materia di invalidità civile, assorbendo il personale del Ministero adibito a tali funzioni. Dal combinato disposto di tali norme derivava che il trattamento economico in godimento al dipendente al momento del trasferimento era salvaguardato fino al successivo completo riassorbimento. L’articolo 2, comma tre, del d.P.C.M. del 30 marzo 2007 andava quindi interpretato nel rispetto di tale clausola di salvaguardia. Il lavoratore ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza, affidato a due motivi di censura, cui l’[OSCURATO:PERSONA] ha opposto difese con controricorso contenente ricorso incidentale, articolato in un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo del ricorso principale viene denunciato il vizio di interpretazione dell’articolo 31 del d.lgs. n. 165 del 2000 (già articolo 34 d.lgs. n. 29/1993, come sostituito dall’articolo 19 d.lgs. n. 80/1998). 2. Con il secondo mezzo viene dedotta la falsa applicazione dell’articolo 1, comma tre, d.P.C.M 30 marzo 2007. 2.1. I due motivi sono diretti a sostenere la non riassorbibilità de ll’assegno attribuito dalla sentenza impugnata. Il ricorrente ha esposto che con decreto n. 120245 del 24 maggio 2000 il Ministero gli aveva riconosciuto, in forma di assegno personale non riassorbibile, il «premio di esercizio», in precedenza percepito come dipendente delle Ferrovie dello Stato. Ha assunto che l’assegno costituiva elemento della retribuzione fissa non soggetto a riassorbimento, come del resto indicato nel decreto ministeriale che lo riconosceva; ha altresì rappresentato che tale atto amm inistrativo, reso all’esito del parare favorevole della Presidenza del Consiglio dei Ministri e della Ragioneria generale dello Stato, costituisce esecuzione di obbligazioni di fonte normativa e contrattuale e che il diritto a percepire l’assegno era stato riconosciuto dal giudice di legittimità a conclusione di un contenzioso instaurato con l’[OSCURATO:PERSONA] dello Stato. 3. Con l’unico motivo del ricorso incidentale l’[OSCURATO:PERSONA] lamenta, ai sensi dell’articolo 360 nr. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli articoli 2, comma tre e 30, comma due quinquies,del d.lgs 30 marzo 2001 nr. 165 nonché dell’articolo 1362 e segg. c.c. in relazione all’articolo 6, comma undici, del c.c.n.i. per il comparto enti pubblici non economici. 3.1. La censura è diretta a sostenere cheil Panarese non aveva affatto diritto a conservare l’assegno presso l’[OSCURATO:PERSONA], contestandosi a monte il suo riconoscimento. A tal riguardo l’[OSCURATO:PERSONA] ha esposto che il Panarese era transitato al Ministero con decorrenza dal’1 agosto 2007 e che il d.P.C.M. 30 marzo 2007, che regolava il trasferimento, all’articolo 2, comma tre, prevedeva che il personale trasferito avrebbe conservato il trattamento giuridico ed economico in godimento soltanto fino al rinnovo del CCNL del personale del comparto enti pubblici non economici. Il contratto collettivo integrativo [OSCURATO:PERSONA] sottoscritto il 15 maggio 2008, all’articolo 6,comma undici, aveva previsto, ai sensi del predetto articolo 2, comma tre, d.P.C.M. 30 marzo 2007, che al personale proveniente dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, transitato all’[OSCURATO:PERSONA] a seguito del d.P.C.M. 30 marzo 2007, erano attribuite le competenze economiche accessorie previste dalle norme contrattuali del comparto di provenienza fino all’1 ottobre 2007 e dall’1 ottobre 2007, data di entrata in vigore del CCNL 2006/2009 per il personale del comparto enti pubblici non economici, il trattamento giuridico ed economico dell’[OSCURATO:PERSONA]. 4. I due motivi del ricorso principale e l’unico motivo di ricorso incidentale, stante l’intima connessione,possono esaminarsi congiuntamente perché tutti inerenti alla riassorbibilità o meno dell’emolumento, oltre che all’eventuale tempistica del riassorbimento. 4.1. Ebbene, nella vicenda di causa la Corte di appello ha ritenuto (in disparte le disposizioni poste a fondamento del percorso logico argomentativo, sulle quali si veda infra) che debba trovare applicazione “il principio generale desumibile (…) dalla regola per cui le amministrazioni pubbliche garantiscono ai propri dipendenti parità di trattamento contrattuale e quello per cui il divieto di reformatio in peius del trattamento economico percepito dai dipendenti pubblici fino al momento del trasferimento ad altro ente o amministrazione per effetto del passaggio o subentro di attività, viene adeguatamente salvaguardato, proprio come ritenuto dal giudice di primo grado, assicurandone la conservazione anche oltre la decorrenza del trasferimento, fino al completo riassorbimento per effetto degli incrementi stipendiali sopravvenuti per i dipendenti già in forza dell’amministrazione di destinazione, peraltro, senza che tale riassorbimento possa dirsi avvenuto già in coincidenzadel primo rinnovo del ccnl applicabile all’ente destinatario successivo al trasferimento, quando, per effetto di tale rinnovo, il trattamento economico assicurato sia comunque ancora inferiore a quello goduto presso l’ente o l’amministrazione di provenienza.” 4.2. Tale essendo la decisione della Corte di appello ne va verificata la correttezza, nella dialettica dei motivi posti sul campo dalle parti, volti rispettivamente a sostenere la non riassorbibilità dell’assegno quelli del lavoratore, e -per converso - il riassorbimento pieno dopo l’ 1 ottobre 2007, in conseguenza dell’applicazione integrale del nuovo trattamento contrattuale del comparto di destinazione, senza salvezza alcuna, il controricorso dell’[OSCURATO:PERSONA]. 4.3. A tal riguardo va in primo luogo effettuata la ricostruzione dei dati normativi e osservato che alla fattispecie in esame si applica l’art. 10 della l. n. 248 del 2005. A tal proposito si osserva, infatti, che il d.l. 30 settembre 2005 nr. 203, conv. con mod. in l. 2 dicembre 2005 nr. 248, articolo 10 ha disposto: - al comma 1, il subentro dell’[OSCURATO:PERSONA] nell’esercizio delle funzioni residuate allo Stato, dopo le leggi di attuazione del decentramento amministrativo, in materia di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo handicap e disabilità, funzioni che già erano di competenza del Ministero dell’economia e delle finanze; -al comma 2 ha demandato ad uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri la individuazione della data di effettivo esercizio da parte dell’[OSCURATO:PERSONA] delle funzioni in precedenza del Ministero, nonché la individuazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie da trasferire;in attuazione di tale previsione, è stato poi emanato il d.P.C.M. 30 marzo 2007, che ha concretamente individuato il contingente dipersonale trasferito all’[OSCURATO:PERSONA].In tale contesto normativo è,quindi, il comma 3 del citato art. 10 della l. n. 248 del 2005 che disciplina il passaggio all’[OSCURATO:PERSONA] del personale ministeriale, disponendo che: «Il personale trasferito ai sensi del comma 2 conserva il trattamento giuridico ed economico in godimento fino al rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto degli enti pubblici non economici, in cui il personale trasferito dovrà confluire. A seguito del trasferimento del personale sono ridotte in maniera corrispondente le dotazioni organiche del Ministero dell'economia e delle finanze e le relative risorse sono trasferite all'I.N.P.S.». Il trattamento giuridico ed economico del personale trasferito è dunque disciplinato da detta norma speciale, che trova applicazione in luogo di quella generale di cui all’articolo 31 d.lgs. n. 165/2001, il cui incipit peraltro espressamente fa salve le previsioni in deroga. Ne consegue che il d.P.C.M. 30 marzo 2007 si limita a riprodurreil contenuto del citato comma 3 dell’art. 10; né poteva essere altrimenti in quanto detto atto amministrativo, difettando una specifica delega legislativa, non poteva avere alcuna competenza in tema di trattamento giuridico ed economico. 4.4. Atale rilievo consegue che il giudice di appello ha erroneamente individuato la disciplina della fattispecie dicausa nell’articolo 31 d.lgs. n. 165/2001, il che esime dall’esame delle censure svolte in entrambi i contrapposti ricorsi in ordine all’interpretazione dello stesso articolo offerta dal giudice dell’appello. 4.5. Neppure è rilevante in causa l’articolo 2, comma 3, d.lgs. n. 165/2001, che non regolamenta la disciplina giuridica ed economica del passaggio di dipendenti a seguito del trasferimento delle funzioni da un ente pubblico ad altro ente, pubblico o privato,ma il trattamento economico nel corso del rapporto con una delle amministrazioni pubbliche di cui al precedente articolo 2. 4.6. Tanto premesso, è evidente, alla luce del comma 3 d ell’art. 10 della l. n. 249 del 2005. l’infondatezza dei due motivi del ricorso principale volti a sostenere la non riassorbibilità dell’assegno che, invece, è come innanzi si è detto espressamente prevista dal legislatore. 4.7. Resta da esaminare la questione relativa al momento di operatività del riassorbimento e quindi la valutazione della fondatezza del motivo di ricorso incidentale dell’[OSCURATO:PERSONA] che, in attuazione dell’articolo 10, comma 3, del d.l. n. 205/2005, sostiene che al Panarese competa il trattamento giuridico ed economico in godimento presso il Ministero solo fino al rinnovo del c.c.n.l. del comparto enti pubblici non economici, avvenuto in data 1 ottobre 2007 (CCNL normativo 2006 –2009 economico 2006 – 2007, sottoscritto in data 1 ottobre 2007) dovendo allo stesso applicarsi, per l’epoca successiva, il trattamento previsto dal c.c.n.l.di comparto. 4.8. Da quanto esposto deriverebbe, secondo quanto sostenuto dall’[OSCURATO:PERSONA], che dopo il 1°ottobre 2007 il Panarese non avrebbe diritto a conservare l’ass egno personale percepito presso il Ministero, essendo prevista la applicazione integrale del nuovo trattamento contrattuale del comparto di destinazione, senza salvezza alcuna. 4.9. Ritiene il Collegio che anche il motivo di ricorso incidentale sia infondato e vada rigettato. 4.10. Va al riguardo richiamato l’art. 3 co. 1° della direttiva 2001/23/CE(in cui èstata trasfusa l’analoga precedente direttiva 77/187/CEE come modificata dalla direttiva 98/50/CE) che stabilisce che “I diritti e gli obblighi che risultano per il cedente da un contratto di lavoro o da un rapporto di lavoro esistente alla data del trasferimento sono, in conseguenza di tale trasferimento, trasferiti al cessionario.”. A sua volta il comma 3 stabilisce che “Dopo il trasferimento, il cessionario mantiene le condizioni di lavoro convenute mediante contratto collettivo nei termini previsti da quest'ultimo per il cedente fino alla data della risoluzione o della scadenza del contratto collettivo o dell'entrata in vigore o dell'applicazione diun altro contratto collettivo.”. Tale direttiva è applicabile non solo ai trasferimenti di aziende, ma anche ai trasferimenti di personale (con o senza le relative competenze) fra amministrazioni pubbliche. Sulla interpretazione dell’art. 3,n. 2, dell a direttiva 77/187/CEE, norma identica all’art. 3 n. 3 della successiva direttiva 2001/23/CE, costituisce punto fermo quanto ritenuto dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea nella sentenza C - 108/10, Scattolon, del 6.9.2011, nella quale si è affermato ai punti 72 –76:“72. Ai sensi del citato art.3, n. 2, primo comma, il cessionario è tenuto a mantenere le condizioni di lavoro convenute mediantecontratto collettivo nei termini previsti da quest’ultimo per il cedente, fino alla data della risoluzione o della scadenza di talecontratto collettivo o dell’entrata in vigore o dell’applicazione di un altrocontratto collettivo. Il secondo comma di detta disposizione aggiunge che gli Stati membri possono limitare il periodo di mantenimento delle condizioni di lavoro, purché esso non sia inferiore ad un anno. 73. Come già precisato dalla Corte, la norma prevista dall’art.3, n. 2, secondo comma, delladirettiva 77/187 non può privare di contenuti il primo comma del medesimo numero. Pertanto, questo secondo comma non osta a che le condizioni di lavoro enunciate in uncontratto collettivo che si applicava al personale interessato prima deltrasferimento cessino di essere applicabili al termine di un anno successivo altrasferimento, se non addirittura immediatamente alla data deltrasferimento, quando si realizzi una delle ipotesi previste dal primo comma di detto numero, ossia la risoluzione o la scadenza di dettocontratto collettivo oppure l’entrata in vigore o l’applicazione di un altrocontratto c ollettivo (v. sentenza 9 marzo 2006, causa C - 499/04, Werhof, Racc.pag. I - 2397, punto 30, nonché, in tema di art. 3, n. 3, delladirettiva 2001/23, sentenza 27 novembre 2008, causa C - 396/07, Juuri, Racc.pag. I - 8883, punto 34). 74. Di conseguenza, la norma prevista dall’art. 3, n. 2, primo comma, delladirettiva 77/187, ai sensi della quale «il cessionario mantiene le condizioni di lavoro convenute mediantecontratto collettivo nei termini previsti da quest’ultimo per il cedente, fino alla data (…) [di] applicazione di un altrocontratto collettivo», dev’essere interpretata nel senso che il cessionario ha il diritto di applicare, sin dalla data deltrasferimento, le condizioni di lavoro previste dalcontratto collettivo per lui vigente, ivi comprese quelle c oncernenti la retribuzione. 75. Benché da quanto sin qui esposto discenda che ladirettiva 77/187 lascia un margine di manovra, che consente al cessionario e alle altre particontraenti di stabilire l’integrazione retributiva dei lavoratori trasferiti in modo tale che questa risulti debitamente adattata alle circostanze deltrasferimento in questione, ciò nondimeno le modalità scelte devono essere conformi allo scopo di dettadirettiva. Come la Corte ha ripetutamente dichiarato, quest’obiettivo consiste, essenzialmente, nell’impedire che i lavoratori coinvolti in untrasferimento siano collocati in una posizione meno favorevole per il solo fatto deltrasferimento (sentenza 26 maggio 2005, causa C - 478/03, Celtec, Racc.pag. I - 4389, punto 26 e giurisprudenza i vi citata, nonché, in merito alladirettiva 2001/23, ordinanza 15 settembre 2010, causa C - 386/09, Briot, punto26). 76. Il ricorso alla facoltà consistente nel sostituire, con effetto immediato, le condizioni di cui godevano i lavoratori trasferiti in base alcontratto collettivo vigente presso il cedente con quelle previste dalcontratto collettivo vigente presso il cessionario non può pertanto avere lo scopo, o l’effetto, di imporre a detti lavoratori condizioni globalmente meno favorevoli di quelle applicabili prima deltrasferimento. Se così non fosse, la realizzazione dello scopo perseguito dalladirettiva 77/187 potrebbe essere agevolmente rimessa in discussione in qualsiasi settore disciplinato in forza dicontratti collettivi, il che pregiudicherebbe l’efficacia pratica di dettadirettiva.”. 4.10.1. Ebbene, i punti 75 e 76 innanzi riportati sono chiarissimi nell’affermare che il trasferimento non può determinare per il lavoratore trasferito un peggioramento retributivo ossia condizioni di lavoro meno favorevoli di quelle godute in precedenza, secondo una valutazione comparativa da compiersi all'atto del trasferimento, in relazione al trattamento retributivo globale, compresi gli istituti e le voci erogati con continuità, ancorché non legati all'anzianità di servizio. 4.10.2. In una parola, come ben evidenziato al punto 76, la facoltà pure concessa al cessionario di sostituire, con effetto immediato, le condizioni di lavoro previste nel contratto collettivo vigente presso il cedente con quelle applicate da esso cessionario, non può essere giammai utilizzata, né allo scopo, né comunque produrre l’effetto, di porre i lavoratori trasferiti in una posizione deteriore, applicando ad essi condizioni di lavoro meno favorevoli di quelle applicabili prima del trasferimento. Insomma, i lavoratori trasferiti non possono essere collocati in una posizione deteriore per il sol fatto del trasferimento. 4.11. Non ostano a tale soluzione alcune pronunzie di questa Corte che hanno ritenuto, in caso di cessione di ramo d'azienda, che ai dipendenti ceduti debba applicarsi, ai sensi dell'art. 2112, comma 3, c.c., il contratto collettivo in vigore presso la cessionaria, anche se più sfavorevole, atteso il loro inserimento nella nuova realtà organizzativa e nel mutato contesto di regole, anche retributive, restando in vigore l'originario contratto collettivo nel solo caso in cui presso la cessionaria i rapporti di lavoro non siano regolamentati da alcuna disciplina collettiva (si veda Cass. n. 37291/2021 e la giurisprudenza ivi citata, in particolare Cass. n. 19303/2015, Cass. n. 10614/2011, Cass. n. 5882/2010); in realtà, alla stregua d’una doverosainterpretazione della normativa interna che sia conforme al diritto eurounitario, come interpretato nella citata sentenza Scattolon della CGUE, anche l’applicazione d’un diverso e meno favorevole contratto collettivo non significa che il lavoratore trasferito non conservi, quanto meno in via di assegno ad personam, il pregresso più favorevole quantum retributivo. 4.12. Si ritiene, quindi, che il trasferimento non possa mai determinare per il lavoratore trasferito un peggioramento economico, quindi condizioni di lavoro meno favorevoli di quelle godute in precedenza, secondo una valutazione comparativa che va effettuata all’atto del trasferimento, in relazione al trattamento retributivo globale, compresi gli istituti e le voci erogate con continuità, ancorchélegate all’anzianità di servizio. 4.13. Allaluce di quanto si è innanzi esposto, del comma 3 dell’ art. 10 della l. n. 248 del 2005va data una interpretazione conforme al diritto dell’Unione, come interpretato dalla CGUE nella sentenza Scattolon. Ne deriva l’impossibilità di applicare - in epoca del tutto coeva al trasf erimento - condizioni economico - retributive peggiorative per i lavoratori, in quanto ciò contrasterebbe con lo stesso scopo e la ratio della normativa unionale. Alla luce delle considerazioni che precedono va quindi rigettato anche il ricorso incidentale, in quanto la tesi sostenuta dall’[OSCURATO:PERSONA] si pone in contrasto con i contenuti della sentenza Scattolon, finendo con il determinare un inammissibile peggioramento del trattamento retributivo globale del lavoratore. 5. Il rigetto sia del ricorso principale sia di quello incident ale cons iglia la compensazione integrale tra le parti delle spese del giudizio di legittimità. 6. Si dà atto della sussistenza,ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale e di quello incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis del citato art. 13. PQM rigetta il ricorso principale e quello incidentalee compensa le spese del giudizio di legittimità. Sussistono, ai sensi dell’art.13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, i pre