CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 23 novembre 2020
Cassazione n. 46730/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( MAROCCO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG V. Manuali che h chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Sorveglianza di Brescia, con l'ordinanza in epigrafe, ha dichiarato inammissibile l'istanza di detenzione domiciliare e rigettato l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale formulate da [OSCURATO:PERSONA] con riguardo alla pena di anni 1 mesi 3 giorni 26 di reclusione e anni 1 di arresto oggetto di provvedimento di cumulo posto in esecuzione; dato atto che la misura della pena detentiva espianda superiore a due anni precludeva l'ammissione al beneficio di cui all'art. 47 ter ord.pen., il Tribunale rilevava che il condannato era gravato da due precedenti per resistenza a p.u. ed era stato rinviato a giudizio il 3.06.2021 per cinque violazioni dell'art. 73 DPR n. 309 del 1990 commesse in epoca recente, risultava inottemperante all'espulsione disposta dal Questore di Brescia nel 2017 ed era privo di attività lavorativa, come confermato dall'Uepe che aveva espresso parere negativo all'affidamento in prova dell'[OSCURATO:PERSONA]. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione degli artt. 71 ord.pen. e 678 cod.proc.pen. in relazione agli artt. 178 e 179 del codice di rito. Il ricorrente rileva che il provvedimento di cumulo messo in esecuzione era stato notificato all'[OSCURATO:PERSONA], allora detenuto, e ad altro difensore (avv. [OSCURATO:PERSONA]), il quale aveva proposto l'istanza di misure alternative in relazione a un precedente cumulo parziale (la cui notifica al condannato non era andata a buon fine), cui aveva fatto seguito la trasmissione al Tribunale di sorveglianza del cumulo attuale; che [OSCURATO:PERSONA], il quale dopo la scarcerazione si era trasferito a Rovato, non aveva ricevuto avviso dell'udienza fissata nel procedimento di sorveglianza, la cui notifica era stata tentata presso il precedente domicilio di [OSCURATO:PERSONA], nonostante il Tribunale fosse a conoscenza del trasferimento di residenza risultante dalla relazione UEPE pervenuta il 28.05.2021; deduce la nullità assoluta dell'udienza per omessa notifica al condannato. 3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha rassegnato conclusioni scritte, con cui chiede l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato, per le ragioni che seguono. 2. Dall'esame del fascicolo, consultabile da questa Corte stante la natura - processuale - del vizio dedotto dal ricorrente, emerge che nell'istanza di concessione di misure alternative presentata dal condannato, col patrocinio del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], a seguito della sospensione ex art. 656 comma 5 cod.proc.pen. del primo ordine di esecuzione che aveva radicato il procedimento di sorveglianza, l'[OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato la propria residenza in [OSCURATO:PERSONA], via Romanino 15/C, indirizzo che era stato di conseguenza indicato come luogo di notificazione dell'avviso dell'udienza camerale nel decreto di ri( fissazione emesso il 23.11.2020 dal Presidente del Tribunale di sorveglianza; la notifica sperimentata a mezzo del servizio postale presso la residenza dichiarata non era tuttavia andata a buon fine per irreperibilità del condannato ed era stata pertanto successivamente eseguita mediante consegna di copia al difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], nelle forme dell'art. 161 comma 4 cod.proc.pen. Non risulta, né è stato dedotto nel ricorso, che [OSCURATO:PERSONA] avesse comunicato al Tribunale di sorveglianza alcun mutamento del domicilio dichiarato nella sua residenza di [OSCURATO:PERSONA], come era tenuto a fare alla stregua del disposto dell'art. 677 comma 2-bis, secondo periodo, cod.proc.pen., nonché nell'adempimento del dovere di collaborazione gravante sul soggetto che chieda, nel proprio interesse, di essere ammesso a espiare la pena in una forma diversa dalla detenzione in carcere; il mero dato che nella relazione UEPE redatta nel maggio 2021, dopo l'emissione dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale e il radicamento del procedimento di sorveglianza, [OSCURATO:PERSONA] fosse indicato come residente in Rovato, via Foscato 52, non vale dunque a inficiare la regolarità della sequenza sopra descritta del procedimento notificatorio, perfezionatosi validamente nelle forme dell'art. 161 comma 4 del codice di rito. Del resto, il sostituto processuale dell'allora difensore di fiducia del condannato avv. [OSCURATO:PERSONA] (essendo la nomina dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha proposto il ricorso, sopravvenuta solo successivamente all'udienza, il [OSCURATO:DATA_NASCITA], corna da procura speciale in atti), comparso all'udienza camerale, non aveva sollevato alcuna eccezione in ordine alla ritualità della notifica come sopra eseguita, i cui eventuali profili di invalidità risulterebbero perciò comunque sanati ex art. 182 cod.proc.pen., trattandosi di nullità a regime intermedio e non di nullità assoluta sempre rilevabile d'ufficio ex art. 179 del codice di rito (Sez. U n. 19602 del 27/03/2008, Rv. 239396). 3. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.