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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 26621/2023

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Rel. ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso N. 4269/2022R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del procuratore speciale [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliatain Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 29 , presso lo s tudio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende, con gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], come da procurain calce al ricorso -ricorrente - contro AGENZIA DELLE [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi n. 1, è domiciliata -resistente - e contro N. 4269/22R.G. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali soci della cancellata [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liq., a sua volta socia unica della cancellata [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liq. -intimati – e contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali soci della cancellata [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liq., a sua volta socia della cancellata [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liq., nonché [OSCURATO:PERSONA], quale socio della cancellata [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liq., nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], PANACCIO NICOLAe [OSCURATO:PERSONA], quali soci della cancellata [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liq., a sua volta socia della cancellata [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liq. -intimati – e contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali soci della cancellata [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liq. -intimati – avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma recante il n. 4873 /20 2 1 e pubblicata in data 2.7.2021, come corretta con provvedimento del 10.12.2021; udita la relazione della causa svolta nella adunanza cameraledel 19 . 6 . 20 23 dal Consigliererelatore dr.

S alvatore S aija .

FATTO E DIRITTO Rilevato che: - Release s. p . a . (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) ha proposto ricorso per cassazione, basato su tre motivi, avverso la sentenza della Corte d’appello di Romaindicata in epigrafe, che – rigettando il gravame dalla stessa avanzato N. 4269/22R.G. avverso la sentenza del Tribunale di Roma, che aveva a sua volta accolto la domanda revocatoria di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in relazione ad alcune operazioni immobiliarida essa ricorrente concluse con le società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., oggi estinte – aveva ritenuto, tra l’altro, non maturata la prescrizione ex art. 2903 c.c., nonché la sussistenza di tutti i presupposti della revocatoria, ex art. 2901 c.c.; -Agenzia delle Entrate-Riscossione, quale successore ex lege di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., seppur non abbiaresistito con controricorso, ha comunque depositato “atto di costituzione”, mentre gli intimati indicati in epigrafe non hanno svolto difese; Ritenuto che: -non vi sia prova che il ricorso sia stato correttamente notificato ag li intimati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eBasili Marcello, ciascuno nelle qualitàmeglio spiegate in epigrafe, giacché la ricorrente ha solo versato in atti laricevuta di spedizione delle raccomandate postali, ma non anche le relative cartoline di ricevimento; -che tra tutte le suddette parti sussista litisconsorzio necessario; - che dunque occorra acquisire la prova dell’avvenuta notifica o, in difetto, procedere a rinnovare l’incombente; P.Q.M. rinvia la causa a nuovo ruolo, invitando parte ricorrente a depositare, entro 60 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, le cartoline di ricevimento N. 4269/22R.G. relative alla notifica del ricorso nei confronti dei s oggetti sopra indicati o, in difetto, a procedere, entro lo stesso termine, alla rinnovazione della notifica del ricorsoagli stessi.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Rel. ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso N. 4269/2022R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del procuratore speciale [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliatain Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 29 , presso lo s tudio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende, con gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], come da procurain calce al ricorso -ricorrente - contro AGENZIA DELLE [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi n. 1, è domiciliata -resistente - e contro N. 4269/22R.G. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali soci della cancellata [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liq., a sua volta socia unica della cancellata [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liq. -intimati – e contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali soci della cancellata [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liq., a sua volta socia della cancellata [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liq., nonché [OSCURATO:PERSONA], quale socio della cancellata [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liq., nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], PANACCIO NICOLAe [OSCURATO:PERSONA], quali soci della cancellata [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liq., a sua volta socia della cancellata [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liq. -intimati – e contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali soci della cancellata [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liq. -intimati – avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma recante il n. 4873 /20 2 1 e pubblicata in data 2.7.2021, come corretta con provvedimento del 10.12.2021; udita la relazione della causa svolta nella adunanza cameraledel 19 . 6 . 20 23 dal Consigliererelatore dr. S alvatore S aija . FATTO E DIRITTO Rilevato che: - Release s. p . a . (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) ha proposto ricorso per cassazione, basato su tre motivi, avverso la sentenza della Corte d’appello di Romaindicata in epigrafe, che – rigettando il gravame dalla stessa avanzato N. 4269/22R.G. avverso la sentenza del Tribunale di Roma, che aveva a sua volta accolto la domanda revocatoria di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in relazione ad alcune operazioni immobiliarida essa ricorrente concluse con le società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., oggi estinte – aveva ritenuto, tra l’altro, non maturata la prescrizione ex art. 2903 c.c., nonché la sussistenza di tutti i presupposti della revocatoria, ex art. 2901 c.c.; -Agenzia delle Entrate-Riscossione, quale successore ex lege di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., seppur non abbiaresistito con controricorso, ha comunque depositato “atto di costituzione”, mentre gli intimati indicati in epigrafe non hanno svolto difese; Ritenuto che: -non vi sia prova che il ricorso sia stato correttamente notificato ag li intimati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eBasili Marcello, ciascuno nelle qualitàmeglio spiegate in epigrafe, giacché la ricorrente ha solo versato in atti laricevuta di spedizione delle raccomandate postali, ma non anche le relative cartoline di ricevimento; -che tra tutte le suddette parti sussista litisconsorzio necessario; - che dunque occorra acquisire la prova dell’avvenuta notifica o, in difetto, procedere a rinnovare l’incombente; P.Q.M. rinvia la causa a nuovo ruolo, invitando parte ricorrente a depositare, entro 60 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, le cartoline di ricevimento N. 4269/22R.G. relative alla notifica del ricorso nei confronti dei s oggetti sopra indicati o, in difetto, a procedere, entro lo stesso termine, alla rinnovazione della notifica del ricorsoagli stessi. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, i
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