CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 7 gennaio 2022
Cassazione n. 00289/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 28091-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A.DORIA 64, presso lo studio dell'avvocato A. CONTI, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] ; - intimata - avverso la sentenza n. 337/2020 del [OSCURATO:PERSONA] di FROSINONE, depositata il 31/03/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 28091/2020 Numero sezionale 11573/2021 Numero di raccolta generale 289/2022 Data pubblicazione 07/01/2022 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per “errata interpretazione della legge presuntivamente violata” avverso la sentenza del Giudice di pace di Frosinone n. 337/2020 in controversia per opposizione ad ordinanza ingiunzione della Prefettura di Frosinone conseguente all’emissione di assegno senza copertura. [OSCURATO:PERSONA] di Frosinone non ha svolto attività difensive. Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere dichiarato inammissibile, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all'art. 380 bis c.p.c., in relazione all'art. 375, comma 1, n. 1), c.p.c., il presidente ha fissato l'adunanza della camera di consiglio. Il ricorso è inammissibile, giacché, in seguito all'abrogazione dell'ultimo comma dell'art. 23 della l. n. 689 del 1981, intervenuta con il d.lgs. n. 40 del 2006, la sentenza che definisce il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa ex art. 6 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, compresa quella del giudice di pace, nella specie relativa a sanzione per l'emissione di assegno bancario senza provvista, è soggetta all'appello e non al ricorso per cassazione (Cass. Sez. 2, 22/10/2018, n. 26613; Cass. Sez. 6 - 2, 13/05/2014, n. 10369). Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Non occorre provvedere circa le spese del giudizio di cassazione perché l’intimata non ha svolto attività difensive. F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 28091/2020 Numero sezionale 11573/2021 Numero di raccolta generale 289/2022 Data pubblicazione 07/01/2022 Sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - dell'obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione dichiarata inammissibile. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6-2 Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 16 dicembre 2021 Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i