CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 5 marzo 2026
Cassazione n. 12901/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ingacci - di fiduciaavverso la sentenza in data 13/5/2025 della Corte di Appello di Perugiavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;preso atto che il procedimento si è celebrato con contraddittorio scritto, senza la presenzadelle parti, in mancanza di rituale richiesta di trattazione orale ai sensi dell’art. 611, comma1-bis, cod. proc. pen.;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleRaffaele Gargiulo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;lette le conclusioni scritte anche in replica alla requisitoria del Procuratore generaletrasmesse in data 5/3/2026 dal difensore del ricorrente che ha concluso chiedendol’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza in data 13 maggio 2025 la Corte di Appello di Perugia in parzialeriforma della sentenza in data 28 aprile 2022 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha:- dichiarato non doversi procedere nei confronti dell’imputato [OSCURATO:PERSONA] in relazioneai reati di falso contestati al capo B della rubrica delle imputazioni per essere gli stessi estintiper prescrizione;- riqualificato la recidiva contestata all’imputato come infraquinquennale;- confermato nel resto, previa riduzione del trattamento sanzionatorio, la sentenza delTribunale con la quale era stata affermata la penale responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] in relazione aireati di riciclaggio di un’autovettura BMW X3 di provenienza furtiva alla quale sostituiva latarga (frutto di contraffazione) e con la quale circolava con carta di circolazione pure diprovenienza furtiva e contraffatta nel contenuto, presentando altresì ai Carabinieri cheprocedevano al controllo una falsa dichiarazione apparentemente proveniente dal legalerappresentante della società proprietaria del veicolo (capo A della rubrica delle imputazioni),di ricettazione della menzionata carta di circolazione (capo C), e di falso in atto pubblicoriguardante un’autentica di firma notarile ai sensi degli artt. 476 e 482 cod. pen. (capo E).I fatti cono contestati come accertati in data 22 dicembre 2012.2. Ricorre per Cassazione avverso la predetta sentenza il difensore dell'imputato,deducendo:2.1. Violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in relazione agliartt. 178, lett. c), 179, comma 2, 180, 182, comma 2 e 604, commi 4 e 5-bis cod. proc. pen.Deduce, al riguardo, la difesa del ricorrente che la Corte di merito avrebbeerroneamente ritenuto non fondata l'eccezione di nullità della sentenza di primo gradoavanzata dalla difesa. Al riguardo precisa che nella fase degli atti preliminari al dibattimentodi primo grado all'udienza del giorno 8 ottobre 2015 la difesa aveva chiesto il rinvio dellastessa per legittimo impedimento dell'imputato a comparire essendo stato omesso da partedel Giudice l'ordine di traduzione del [OSCURATO:PERSONA] che si trovava in stato di detenzionedomiciliare.La Corte di appello nel respingere l’eccezione difensiva non ha tenuto conto del fattoche il Tribunale era a conoscenza dello Stato detentivo dell'imputato fin dall'udienzapreliminare del 7 ottobre 2014 per avere ricevuto espressa rinuncia a comparire del Magriniil cui stato detentivo si è protratto fino al 20 novembre 2015. Ne consegue che nel caso inesame il giudice avrebbe dovuto anche d'ufficio disporre il rinvio ad una nuova udienzasenza che fosse necessaria una richiesta da parte dell'imputato di essere autorizzato adallontanarsi dal luogo di detenzione e, conseguentemente, ordinare la traduzione dellostesso per l’udienza di rinvio.In punto di diritto rileva la difesa del ricorrente che la nullità dedotta si inquadra nellacategoria delle nullità assolute speciali ai sensi dell'articolo 179, comma 2, cod. proc. pen. eche, anche a voler condividere l'inquadramento effettuato dalla Corte di appello, ovvero chel'omessa traduzione dell'imputato in detenzione domiciliare integra una nullità di ordinegenerale, ai sensi dell'articolo 180 cod. proc. pen. è da evidenziare che detta nullità eracomunque rilevabile di ufficio e poteva essere sanata solo se non dedotta o rilevata neitermini di legge. Poiché nel caso in esame ci si troverebbe in presenza di una nullitàprocessuale occorsa nella fase compresa tra la verifica della regolare costituzione delle partie la dichiarazione di apertura del dibattimento, di conseguenza detta nullità poteva esseredichiarata fino alla deliberazione della sentenza del grado successivo di giudizio.Ancora, la difesa del ricorrente censura il richiamo all'articolo 182, comma 2, cod. proc.pen. individuato dalla Corte d'appello in quanto, come detto, rispetto alla nullità a regimeintermedio verificatesi nel corso del giudizio, l'articolo 180 cod. proc. pen. individua invecequale limite inclusivo per la loro rilevabilità o deducibilità la deliberazione della sentenza delgrado successivo. Infine, deduce, che la Corte di appello anche ai sensi dell'articolo 604 cod.proc. pen. avrebbe dovuto riconoscere che nessuna sanatoria della nullità eccepita si eraverificata2.2. Violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione agliartt. 99, 157, 159 e 161 cod. pen.Deduce la difesa del ricorrente l’assenza dei presupposti per la dichiarazione dellarecidiva infraquinquennale di cui all’art. 99 cod. pen. in quanto dall’esame del certificato delcasellario giudiziale emerge che l’imputato è gravato da un decreto penale di condannadivenuto esecutivo il 24 aprile 2006 e da una sentenza della Corte di appello di Perugiadivenuta irrevocabile in data 11 maggio 2013, mentre il reato per il quale si procede inquesta sede risulta accertato il 22 dicembre 2012 con la conseguenza che risulta in questosecondo caso mancante il presupposto dell’anteriorità della sentenza penale di condanna,mentre in relazione al menzionato decreto penale si sarebbero estinti anche gli effetti penaliai sensi dell’art. 460, comma 5, cod. proc. pen.In ogni caso ci si troverebbe al più in presenza di una recidiva semplice non incidentesul termine di prescrizione del reato.A ciò si aggiunge che:a) in relazione ai reati in contestazione alla luce del tempus commissi delicti siapplicano le disposizioni in materia di prescrizione di cui all’art. 157 cod. pen. di cui alla l. n.251/2005;b) la Corte di appello avrebbe errato nel determinare in 704 giorni la sospensione dellaprescrizione fino alla data del 26 novembre 2023 ciò in quanto il conteggio correttoporterebbe a 543 giorni l’effettiva sospensione della prescrizione.2.3. Vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in relazione agliartt. 648-bis cod. pen. (capo A), 648 cod. pen. (capo C) e 476, 482 cod. pen. (capo E).Rileva la difesa del ricorrente che i Giudici del merito hanno fondato il loroconvincimento sulla base di circostanze che, separatamente considerate, non possonoritenersi dimostrative della consapevole partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] ai reati in contestazione.In ogni caso non poteva ritenersi configurata una condotta di riciclaggio in capoall’imputato non essendo stato dimostrato che lo stesso, al di là del mero possesso delveicolo, abbia apportato un contributo causale alle operazioni tipiche del reato contestato,con la conseguenza che al più il reato di riciclaggio avrebbe dovuto essere riqualificato inquello di ricettazione.2.4. Violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. in relazioneall’art. 603, comma 2, cod. proc. pen. per mancata assunzione di prova decisiva.Rileva la difesa del ricorrente che poiché l’imputato ha affermato che il veicolo oggettodi manomissioni/alterazioni gli era stato consegnato in conto vendita da tale [OSCURATO:PERSONA],titolare dell’autosalone “[OSCURATO:PERSONA]” sarebbe stato necessario e rilevante procedereall’udizione dello stesso e nonostante che la richiesta fosse stata presentata, la Corte diappello avrebbe ritenuto erroneamente di non accoglierla.3. Come già indicato, in data 5 marzo 2026 la difesa del ricorrente ha fatto pervenire aquesta Corte conclusioni scritte anche in replica alla requisitoria del Procuratore generalenell’ambito delle quali ha sostanzialmente ribadito le argomentazioni contenute nel ricorsooriginario insistendo per l’accoglimento di tutti i motivi ivi indicati.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il primo motivo di ricorso è fondato e assorbenteOccorre, innanzitutto, ricostruire l’evoluzione procedimentale.Non è, innanzitutto, contestato che:a) l’imputato, nonostante il sopravvenuto stato di detenzione domiciliare per altracausa, era presente all’udienza preliminare del 10 febbraio 2015 nella quale era statodisposto il suo rinvio a giudizio dinanzi al Tribunale per l’udienza del giorno 8 ottobre 2015;b) all’udienza del giorno 8 ottobre 2015 il difensore rappresentava che l’imputatoessendo ancora in stato di detenzione domiciliare era formalmente impedito a comparire equindi chiedeva il rinvio dell’udienza stessa affinché ne fosse disposta la traduzione;c) il Tribunale respingeva la richiesta e nessuna eccezione o rilevo erano proposti almomento dal difensore;d) all’udienza del giorno 8 ottobre 2015 si procedeva solo all’ammissione delle richiesteistruttorie del Pubblico Ministero e del difensore ed il processo veniva rinviato per ilcompimento dell’attività istruttoria all’udienza del 12 maggio 2016 nella quale ultima (ed inquelle successive) l’imputato veniva indicato come “libero assente” essendo stato rimesso inlibertà per fine espiazione della pena a far tempo dal 20 novembre 2015.E’, poi, pacifico che la detenzione domiciliare dell’imputato per altra causa era nota alTribunale emergendo la stessa dal decreto che ha disposto il giudizio e, al riguardo, non puòche richiamarsi il principio stabilito dalle Sezioni Unite “Costantino” secondo il quale «Larestrizione dell'imputato agli arresti domiciliari per altra causa, documentata o, comunque,comunicata al giudice procedente, in qualunque tempo, integra un impedimento legittimo acomparire che impone il rinvio del procedimento ad una nuova udienza e la traduzionedell'imputato stesso» (Sez. U, n. 7635 del 30/09/2021, dep. 2022, Rv. 282806 – 01).Del resto, tale principio aveva trovato già analoga espressione nella sentenza delleSezioni Unite “Arena” (Sez. U, n. 37483 del 26/09/2006, Rv. 234600 – 01).Ne consegue un primo punto fermo: in mancanza di qualsivoglia dichiarazione dirinuncia a comparire dell'imputato e di un onere - normativamente non previsto - di previacomunicazione della condizione di limitazione della libertà personale in cui versaval'interessato, l'accertata presenza di un legittimo impedimento, del quale il giudice sia resoedotto, non produce alcun effetto abdicativo e la dichiarazione di contumacia o di assenzanon è legittimamente resa.Quanto, poi, alla tipologia di nullità non v’è dubbio che l'omessa traduzionedell'imputato, che gli ha impedito di presenziare all'udienza del giorno 8 ottobre 2015, hasicuramente cagionato una lesione del suo diritto di partecipare al procedimento a suocarico. Si tratta, tuttavia, di stabilire la natura del vizio processuale rilevato.Ritiene il Collegio che certamente non si sia in presenza di una nullità assoluta, attesoche, tenuto conto della attività svolta all'udienza del giorno 8 ottobre 2015, la difesadell’imputato nel ricorso qui in esame non ha spiegato quale concreto pregiudizio l’imputatoavrebbe subito per effetto della sua mancata partecipazione.Infatti, in tale udienza sono state compiute esclusivamente attività a contenutoeminentemente giuridico, nella specie la richiesta di audizione dei testi già indicati nelle listedella parte pubblica e di quella privata (con mera riserva di procedere in una successivaudienza a produzioni documentali) rispetto alle quali l’ordinamento non conferisce diritti opoteri all'imputato, che in relazione agli adempimenti compiuti di carattere strettamentetecnico giuridico non aveva nemmeno facoltà di interloquire o di replicare.Del resto, la partecipazione dell'imputato detenuto al giudizio è finalizzata a garantire lapiena espansione del diritto di autodifesa e l'esercizio di facoltà, sanciti dall'art. 111 Cost.,che solo la presenza dell'imputato nel processo è in grado di assicurare. Ciò, naturalmente,presuppone che nell'udienza cui l'imputato in regime di detenzione domiciliare aveva chiestodi partecipare si siano svolte attività istruttorie o più in generale attività per le quali è previstala facoltà o il diritto dell'imputato di interloquire.Tale interpretazione trova conferma sia nelle norme e principi posti dall'art. 6, comma 3,lett. c), d), e), della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e dellelibertà fondamentali, i quali postulano la necessaria presenza dell'imputato con riferimento aldiritto di ogni accusato di difendersi personalmente e di esaminare o far esaminare itestimoni; sia nell'art. 14, comma 3, lett. d), e), f), del Patto internazionale sui diritti civili epolitici, adottato a [OSCURATO:PERSONA] il 16 dicembre 1966 e reso esecutivo in Italia con L. 25 ottobre1997, n. 881, che riconosce esplicitamente - per quel che qui interessa - il diritto di ogniindividuo accusato di un reato di essere presente al processo al fine di interrogare e fareinterrogare testimoni.Ne consegue che la mancata traduzione del [OSCURATO:PERSONA] all'udienza del giorno 8 ottobre2015 non ha leso irreversibilmente il suo diritto di difesa, atteso che in detta udienza nonfurono svolte attività in relazione alle quali l'imputato avrebbe avuto la facoltà o il diritto diinterloquire, tenuto conto che per l'eventuale interlocuzione su questioni giuridiche - dunque,squisitamente tecniche – era regolarmente presente il suo difensore.Ciò non toglie che fermo resto il diritto dell’imputato a partecipare al proprio processo inogni sua fase.Trattasi, dunque, non di una nullità assoluta ma di una nullità a regime intermedio, cheè sanata se non dedotta nei termini di legge.Orbene, nel caso di specie, risulta assodata la circostanza per cui né il difensore, né lostesso l'imputato, abbiano eccepito alcunché nelle plurime udienze successive, tanto menonell'ultima, tenutasi in data 28 aprile 2022, nel corso della quale le parti hanno concluso e lavicenda processuale è passata alla fase della decisione.In relazione alla descritta situazione processuale ritiene il Collegio, pur consapevoledell’esistenza di differenti indirizzi giurisprudenziali, di aderire all’orientamento secondo ilquale la mancata traduzione in udienza dell’imputato detenuto (o comunque sottoposto aregime restrittivo della libertà personale) e regolarmente citato, in quanto attiene al dirittodello stesso di partecipare al dibattimento, determina una nullità generale ai sensi dell’art.178 cod. proc. pen. la quale, esulando dalle ipotesi di cui al successivo art. 179 cod. proc.pen., non è assoluta ma è a cd. “carattere intermedio”.Si rende, di conseguenza applicabile, il disposto dell’art. 180 che testualmente disponeche «Salvo quanto disposto dall'articolo 179, le nullità previste dall'articolo 178 sono rilevateanche di ufficio, ma non possono più essere rilevate né dedotte dopo la deliberazione dellasentenza di primo grado ovvero, se si sono verificate nel giudizio, dopo la deliberazione dellasentenza del grado successivo».Applicando tale norma al caso in esame, poiché la nullità si è collocata in una faserientrante nella fase del giudizio innanzi al Tribunale, ne deriva che la stessa poteva esserededotta fino al momento della deliberazione della sentenza di appello, cosa che, in effetti èavvenuta avendo la difesa già nell’atto di appello tempestivamente dedotto la questione.Quanto evidenziato impone l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e diquella di primo grado sopra indicata, con la conseguente trasmissione degli atti al [OSCURATO:PERSONA] per l’ulteriore corso.La presente decisione consente di ritenere assorbiti gli altri motivi di ricorso.2. Per quanto in questa sede di interesse occorre comunque rilevare la non correttezzadel calcolo dei termini di prescrizione dei residui reati in contestazione così come indicati daldifensore il quale, tra l’altro, non ha tenuto in debito conto la durata della sospensione deltermine di prescrizione per gli eventi sismici alla luce del disposto l’art. 49, comma 9 terdell’art. 49 del decreto-legge n. 189 del 2016, che ha prolungato il periodo di cui al comma 7.In ogni caso la recidiva infraquinquennale, correttamente contestata in relazione ad un reatodi bancarotta emergente dal certificato del casellario giudiziale, trattandosi di circostanzaaggravante ad effetto speciale deve essere considerata sia in relazione al disposto dell’art.157 cod. pen. che in relazione al disposto dell’art. 161, comma 2, cod. pen. il che porta lascadenza del termine di prescrizione ben oltre la data odierna. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado, disponendosi latrasmissione degli atti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per l'ulteriore corso.Così è deciso, 11/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA]