Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 6Decisione del 5 novembre 2021

Cassazione n. 32009/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 8038-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 6, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], e rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositato il 29/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 8038/2020 Numero sezionale 9073/2021 [OSCURATO:PERSONA] DELLA DECISIONENumero di raccolta generale 32009/2021Data pubblicazione 05/11/2021 La Corte d'appello di Bologna con decreto del 29 novembre 2019 ha rigettato l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. av- verso il decreto del Consigliere delegato del 10 luglio 2019 con il quale era stata dichiarata inammissibile la domanda di equo inden- nizzo proposta dalla ricorrente per la violazione della durata ragio- nevole della procedura fallimentare iniziata il 6/10/2005 dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e conclusasi con decreto del 23/6/2018, non notificato né comunicato.

La Corte distrettuale rilevava che in relazione alle procedure con- corsuali, il dies a quo del termine semestrale di decadenza per le domande di cui alla legge n. 89/2001 decorre dalla data in cui il decreto di chiusura del fallimento non è più reclamabile in appello.

In primo luogo si evidenziava che, in applicazione del principio tempus regit actum, sebbene la procedura fallimentare fosse inizia- ta in data anteriore all’entrata in vigore dell’art. 36 bis della legge fallimentare, l’esclusione della sospensione ferale disposta da tale norma si applicava anche al termine per impugnare il decreto di chiusura del fallimento, in quanto il richiamo ai termini di cui agli artt. 26 e 36 della legge fallimentare, tramite i vari rinvii operati dalla legge, permetteva di estendere anche alla fattispecie in esa- me l’esclusione posta dalla novella.

Quanto al secondo motivo di opposizione, la Corte distrettuale os- servava che al reclamo ex art. 119 l. fall., invocabile per il decreto di chiusura del fallimento (essendo applicabile la disciplina ante ri- forma della legge fallimentare), trovava sì applicazione il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c. ma nella durata semestrale prevista dalla novella del 2009, occorrendo avere riguardo alla natura endo- fallimentare della procedura di impugnazione della chiusura del fal- limento, ed alla circostanza che occorreva quindi guardare non già alla data dell’inizio della procedura, ma a quella della sua impugna- zione. 2 F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 8038/2020 Numero sezionale 9073/2021 Ne derivava che, trovando applicazione per l’impugnazione il termi-Numero di raccolta generale 32009/2021Data pubblicazione 05/11/2021 ne semestrale e non anche quello annuale, la proposizione della domanda di equo indennizzo era stata avanzata ben oltre il termine di decadenza di cui all’art. 4 della legge n. 89/2001.

Per la cassazione di tale decreto ha proposto ricorso la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. sulla base di due motivi.

Il Ministero ha resistito con controricorso.

Con il primo motivo si denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 4 della legge n. 89/2001 in relazione all’art. 6 § 1 CEDU, all’art. 1 del primo Protocollo addizionale ed agli artt. 111 e 117 Cost. con violazione dell’art. 327 c.p.c., 119 l. fall., 58 della legge n. 69/2009 e dell’art. 150 co. 1 del D. Lgs. n. 5/2006.

Deduce la ricorrente che il fallimento, in relazione al quale è stata proposta domanda di equo indennizzo, era stato dichiarato il 6 ot- tobre 2005, prima della novella di cui al D. Lgs. n. 150/2006.

A nulla rileva che poi sia stato chiuso con decreto del 25 maggio 2018, non potendo tale circostanza consentire di invocare la previ- sione di cui all’art. 36 bis della legge fall., che, in relazione ai ter- mini di cui agli artt. 26 e 36 della legge fall. dispone l’inapplicabilità della sospensione feriale.

In tal senso è erronea la lettura dei precedenti giurisprudenziali compiuti dalla Corte territoriale, occorrendo invece sostenere la so- luzione per cui al decreto di chiusura del fallimento ante riforma si applica il termine per impugnare tenuto conto anche della sospen- sione feriale dei termini.

Il secondo motivo lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 4 della legge n. 89/2001 in relazione all’art. 6 par. 1 della CEDU ed all’art. 1 del primo protocollo addizionale, nonché degli artt. 111 e 117 Cost., con violazione dell’art. 327 c.p.c., 119 l. fall., 58 della legge n. 69/2009 e dell’art. 150 co. 1 del D. Lgs. n. 5/2006.

Deduce la ricorrente che, trattandosi di procedura fallimentare già pendente alla data di entrata in vigore della riforma del 2006, alla 3 F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 8038/2020 stessa trovano applicazione le norme previgenti che prevedono Numero sezionale 9073/2021Numero di raccolta generale 32009/2021 che, in assenza di comunicazione e notificazione il decreto di chiu-Data pubblicazione 05/11/2021 sura sia impugnabile entro il termine di cui all’art. 327 c.p.c., da calcolarsi secondo la previsione anteriore alla novella del 2009, vertendosi sempre in tema di procedimento incidentale endofalli- mentare.

Ritiene il Collegio che debba esaminarsi prioritariamente il secondo motivo che è fondato ed assume carattere assorbente anche in re- lazione al primo motivo.

Infatti, deve ritenersi pacifico che nella fattispecie debba farsi ap- plicazione del previgente disposto di cui all’art. 119 della legge fal- limentare, nella versione che ha preceduto la novella di cui di cui al D. Lgs. n. 5 del 2006 ed al D. Lgs. n. 169 del 2007, che hanno in- trodotto la previsione secondo cui il termine per il reclamo va de- terminato in base a quanto disposto dall’art. 26 della medesima legge fallimentare.

Tuttavia, in relazione alla norma previgente di cui all’art. 119 della legge fallimentare, la Corte Costituzionale, con la sentenza del 23 luglio 2010, n. 279 (in Gazz.

Uff., 28 luglio, n. 30), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del secondo comma del presente artico- lo, nella parte in cui fa decorrere, nei confronti dei soggetti interes- sati e gia' individuati sulla base degli atti processuali, il termine per il reclamo avverso il decreto motivato del tribunale di chiusura del fallimento, dalla data di pubblicazione dello stesso nelle forme pre- scritte dall'art. 17 della stessa legge fallimentare, anziché dalla co- municazione dell'avvenuto deposito effettuata a mezzo lettera rac- comandata con avviso di ricevimento ovvero a mezzo di altre mo- dalità di comunicazione previste dalla legge.

Questa Corte ha ritenuto che per le procedure di reclamo relative a procedure concorsuali cui non si applica la novella, deve in ogni ca- so trovare applicazione la regola generale di cui all’art. 327 c.p.c., che prevede il termine lungo di un anno per l’impugnazione. 4 F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 8038/2020 Numero sezionale 9073/2021 In tal senso si è pronunziata Cassazione civile sez.

I, 25 marzo Numero di raccolta generale 32009/2021Data pubblicazione 05/11/2021 2009, n. 7218, che ha affermato che in tema di reclamo avanti al tribunale fallimentare dei decreti del giudice delegato aventi natura decisoria (nella specie, in materia di liquidazione dell'attivo), qualo- ra il provvedimento impugnato non sia stato comunicato, non ope- ra il termine di cui all'art. 26 l. fall., bensì quello annuale, decorren- te dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 327 c.p.c., conseguendone l'inammissibilità del reclamo stesso ove proposto oltre tale scaden- za ( in maniera conforme, in motivazione, si veda anche Cass. n. 9321/2013).

Pertanto, laddove sia stata omessa la comunicazione del decreto di chiusura del fallimento, questi diviene definitivo solo decorso un anno dalla sua pubblicazione (oltre sospesone feriale dei termini), occorrendo avere riguardo, e non condividendo il Collegio quanto affermato da Cass. n. 3824/2019, richiamata dalla difesa erariale, in merito all’applicazione del diverso termine semestrale - sul pre- supposto che si tratti di un subprocedimento camerale autonomo - alla prevalenza ai fini della pendenza della data di dichiarazione del fallimento, di cui il decreto in questione costituisce l’esito.

Occorre ricordare che la possibilità di invocare il termine di cui all’art. 26 della legge fallimentare, anche alle procedure concorsuali preesistenti alla data della modifica della legge stessa, è in contra- sto con la chiara volontà del legislatore (in senso analogo quanto alla necessità di avere riguardo, per le procedure fallimentari cui non si applica la riforma della legge fallimentare, alla data di co- municazione del decreto, al fine di far scattare il termine breve di impugnazione dello stesso, dovendosi in assenza avere riguardo al termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c., Cass. n. 21777/2016; Cass.n. 8816/2018).

L’accogliento del secondo motivo, con l’individuazione del termine lungo annuale per la proposizione dell’impugnazione del decreto di chiusura, rende poi superflua la disamina del primo motivo. 5 F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 8038/2020 Numero sezionale 9073/2021 Infatti, atteso che il decreto di chiusura del fallimento è stato pro-Numero di raccolta generale 32009/2021Data pubblicazione 05/11/2021 nunciato in data 23 maggio 2018 e che la domanda di equo inden- nizzo è stata invece proposta in data 30 maggio 2019, la stessa deve ritenersi comunque tempestiva a prescindere dall’applicazione o meno della sospensione feriale, posto che anche ove si reputi ap- plicabile la disposizione di cui all’art. 36 bis della legge fallimentare, il decreto di chiusura è divenuto definitivo in data 23 maggio 2019, risultando quindi rispettata la previsione di cui all’art. 4 della legge n. 89/2001.

Il ricorso deve pertanto essere accolto (in senso conforme si veda Cass. n. 8088/2019) ed il decreto va cassato, con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte d’Appello di Bologna che prov- vederà anche sulle spese del presente giudizio.

PQM accoglie il secondo motivo di ricorso ed, assorbito il primo, cassa la decisione impugnata in relazione al motivo accolto con rinvio alla Corte d’Appello di Bologna, in diversa composizione che provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

Così deciso nella camera di consiglio del 13 ottobre 2021 Il Presidente 6 F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 8038-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 6, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], e rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositato il 29/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 8038/2020 Numero sezionale 9073/2021 [OSCURATO:PERSONA] DELLA DECISIONENumero di raccolta generale 32009/2021Data pubblicazione 05/11/2021 La Corte d'appello di Bologna con decreto del 29 novembre 2019 ha rigettato l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. av- verso il decreto del Consigliere delegato del 10 luglio 2019 con il quale era stata dichiarata inammissibile la domanda di equo inden- nizzo proposta dalla ricorrente per la violazione della durata ragio- nevole della procedura fallimentare iniziata il 6/10/2005 dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e conclusasi con decreto del 23/6/2018, non notificato né comunicato. La Corte distrettuale rilevava che in relazione alle procedure con- corsuali, il dies a quo del termine semestrale di decadenza per le domande di cui alla legge n. 89/2001 decorre dalla data in cui il decreto di chiusura del fallimento non è più reclamabile in appello. In primo luogo si evidenziava che, in applicazione del principio tempus regit actum, sebbene la procedura fallimentare fosse inizia- ta in data anteriore all’entrata in vigore dell’art. 36 bis della legge fallimentare, l’esclusione della sospensione ferale disposta da tale norma si applicava anche al termine per impugnare il decreto di chiusura del fallimento, in quanto il richiamo ai termini di cui agli artt. 26 e 36 della legge fallimentare, tramite i vari rinvii operati dalla legge, permetteva di estendere anche alla fattispecie in esa- me l’esclusione posta dalla novella. Quanto al secondo motivo di opposizione, la Corte distrettuale os- servava che al reclamo ex art. 119 l. fall., invocabile per il decreto di chiusura del fallimento (essendo applicabile la disciplina ante ri- forma della legge fallimentare), trovava sì applicazione il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c. ma nella durata semestrale prevista dalla novella del 2009, occorrendo avere riguardo alla natura endo- fallimentare della procedura di impugnazione della chiusura del fal- limento, ed alla circostanza che occorreva quindi guardare non già alla data dell’inizio della procedura, ma a quella della sua impugna- zione. 2 F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 8038/2020 Numero sezionale 9073/2021 Ne derivava che, trovando applicazione per l’impugnazione il termi-Numero di raccolta generale 32009/2021Data pubblicazione 05/11/2021 ne semestrale e non anche quello annuale, la proposizione della domanda di equo indennizzo era stata avanzata ben oltre il termine di decadenza di cui all’art. 4 della legge n. 89/2001. Per la cassazione di tale decreto ha proposto ricorso la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. sulla base di due motivi. Il Ministero ha resistito con controricorso. Con il primo motivo si denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 4 della legge n. 89/2001 in relazione all’art. 6 § 1 CEDU, all’art. 1 del primo Protocollo addizionale ed agli artt. 111 e 117 Cost. con violazione dell’art. 327 c.p.c., 119 l. fall., 58 della legge n. 69/2009 e dell’art. 150 co. 1 del D. Lgs. n. 5/2006. Deduce la ricorrente che il fallimento, in relazione al quale è stata proposta domanda di equo indennizzo, era stato dichiarato il 6 ot- tobre 2005, prima della novella di cui al D. Lgs. n. 150/2006. A nulla rileva che poi sia stato chiuso con decreto del 25 maggio 2018, non potendo tale circostanza consentire di invocare la previ- sione di cui all’art. 36 bis della legge fall., che, in relazione ai ter- mini di cui agli artt. 26 e 36 della legge fall. dispone l’inapplicabilità della sospensione feriale. In tal senso è erronea la lettura dei precedenti giurisprudenziali compiuti dalla Corte territoriale, occorrendo invece sostenere la so- luzione per cui al decreto di chiusura del fallimento ante riforma si applica il termine per impugnare tenuto conto anche della sospen- sione feriale dei termini. Il secondo motivo lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 4 della legge n. 89/2001 in relazione all’art. 6 par. 1 della CEDU ed all’art. 1 del primo protocollo addizionale, nonché degli artt. 111 e 117 Cost., con violazione dell’art. 327 c.p.c., 119 l. fall., 58 della legge n. 69/2009 e dell’art. 150 co. 1 del D. Lgs. n. 5/2006. Deduce la ricorrente che, trattandosi di procedura fallimentare già pendente alla data di entrata in vigore della riforma del 2006, alla 3 F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 8038/2020 stessa trovano applicazione le norme previgenti che prevedono Numero sezionale 9073/2021Numero di raccolta generale 32009/2021 che, in assenza di comunicazione e notificazione il decreto di chiu-Data pubblicazione 05/11/2021 sura sia impugnabile entro il termine di cui all’art. 327 c.p.c., da calcolarsi secondo la previsione anteriore alla novella del 2009, vertendosi sempre in tema di procedimento incidentale endofalli- mentare. Ritiene il Collegio che debba esaminarsi prioritariamente il secondo motivo che è fondato ed assume carattere assorbente anche in re- lazione al primo motivo. Infatti, deve ritenersi pacifico che nella fattispecie debba farsi ap- plicazione del previgente disposto di cui all’art. 119 della legge fal- limentare, nella versione che ha preceduto la novella di cui di cui al D. Lgs. n. 5 del 2006 ed al D. Lgs. n. 169 del 2007, che hanno in- trodotto la previsione secondo cui il termine per il reclamo va de- terminato in base a quanto disposto dall’art. 26 della medesima legge fallimentare. Tuttavia, in relazione alla norma previgente di cui all’art. 119 della legge fallimentare, la Corte Costituzionale, con la sentenza del 23 luglio 2010, n. 279 (in Gazz. Uff., 28 luglio, n. 30), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del secondo comma del presente artico- lo, nella parte in cui fa decorrere, nei confronti dei soggetti interes- sati e gia' individuati sulla base degli atti processuali, il termine per il reclamo avverso il decreto motivato del tribunale di chiusura del fallimento, dalla data di pubblicazione dello stesso nelle forme pre- scritte dall'art. 17 della stessa legge fallimentare, anziché dalla co- municazione dell'avvenuto deposito effettuata a mezzo lettera rac- comandata con avviso di ricevimento ovvero a mezzo di altre mo- dalità di comunicazione previste dalla legge. Questa Corte ha ritenuto che per le procedure di reclamo relative a procedure concorsuali cui non si applica la novella, deve in ogni ca- so trovare applicazione la regola generale di cui all’art. 327 c.p.c., che prevede il termine lungo di un anno per l’impugnazione. 4 F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 8038/2020 Numero sezionale 9073/2021 In tal senso si è pronunziata Cassazione civile sez. I, 25 marzo Numero di raccolta generale 32009/2021Data pubblicazione 05/11/2021 2009, n. 7218, che ha affermato che in tema di reclamo avanti al tribunale fallimentare dei decreti del giudice delegato aventi natura decisoria (nella specie, in materia di liquidazione dell'attivo), qualo- ra il provvedimento impugnato non sia stato comunicato, non ope- ra il termine di cui all'art. 26 l. fall., bensì quello annuale, decorren- te dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 327 c.p.c., conseguendone l'inammissibilità del reclamo stesso ove proposto oltre tale scaden- za ( in maniera conforme, in motivazione, si veda anche Cass. n. 9321/2013). Pertanto, laddove sia stata omessa la comunicazione del decreto di chiusura del fallimento, questi diviene definitivo solo decorso un anno dalla sua pubblicazione (oltre sospesone feriale dei termini), occorrendo avere riguardo, e non condividendo il Collegio quanto affermato da Cass. n. 3824/2019, richiamata dalla difesa erariale, in merito all’applicazione del diverso termine semestrale - sul pre- supposto che si tratti di un subprocedimento camerale autonomo - alla prevalenza ai fini della pendenza della data di dichiarazione del fallimento, di cui il decreto in questione costituisce l’esito. Occorre ricordare che la possibilità di invocare il termine di cui all’art. 26 della legge fallimentare, anche alle procedure concorsuali preesistenti alla data della modifica della legge stessa, è in contra- sto con la chiara volontà del legislatore (in senso analogo quanto alla necessità di avere riguardo, per le procedure fallimentari cui non si applica la riforma della legge fallimentare, alla data di co- municazione del decreto, al fine di far scattare il termine breve di impugnazione dello stesso, dovendosi in assenza avere riguardo al termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c., Cass. n. 21777/2016; Cass.n. 8816/2018). L’accogliento del secondo motivo, con l’individuazione del termine lungo annuale per la proposizione dell’impugnazione del decreto di chiusura, rende poi superflua la disamina del primo motivo. 5 F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 8038/2020 Numero sezionale 9073/2021 Infatti, atteso che il decreto di chiusura del fallimento è stato pro-Numero di raccolta generale 32009/2021Data pubblicazione 05/11/2021 nunciato in data 23 maggio 2018 e che la domanda di equo inden- nizzo è stata invece proposta in data 30 maggio 2019, la stessa deve ritenersi comunque tempestiva a prescindere dall’applicazione o meno della sospensione feriale, posto che anche ove si reputi ap- plicabile la disposizione di cui all’art. 36 bis della legge fallimentare, il decreto di chiusura è divenuto definitivo in data 23 maggio 2019, risultando quindi rispettata la previsione di cui all’art. 4 della legge n. 89/2001. Il ricorso deve pertanto essere accolto (in senso conforme si veda Cass. n. 8088/2019) ed il decreto va cassato, con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte d’Appello di Bologna che prov- vederà anche sulle spese del presente giudizio. PQM accoglie il secondo motivo di ricorso ed, assorbito il primo, cassa la decisione impugnata in relazione al motivo accolto con rinvio alla Corte d’Appello di Bologna, in diversa composizione che provvederà anche sulle spese del presente giudizio. Così deciso nella camera di consiglio del 13 ottobre 2021 Il Presidente 6 F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d
Decreto Cassazione n. 32009/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris